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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 403/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa RA NT, all'esito dell'udienza del 29/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 403/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MESSI YVONNE ricorrente contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SICA ELENA resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente depositato ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale e ha allegato di avere lavorato alle dipendenze di CP_2
Pag. 1 di 7 dal 1991 al 2021, con orario part time dal 2011; Controparte_3 ha dedotto di essere stata adibita inizialmente alla produzione di barbecue e fondi di ferro, poi alla produzione di lavatrici industriali e in seguito alla pulizia delle fasce in acciaio. Ha precisato di avere presentato in data 28.5.2021 domanda di riconoscimento della malattia professionale per “discopatia lombare con stenosi sinistra in pregressa artrosintesi L4 L5” e che ha respinto la domanda, pur a CP_1 fronte di ricorso. Ha lamentato l'erroneità della decisione dell' , essendo la CP_1
malattia tabellata e avendo ella svolto per trent'anni attività di movimentazione manuale di carichi e ha concluso chiedendo l'accertamento dell'origine professionale della discopatia, con quantificazione del danno al 15% e condanna di all'erogazione delle prestazioni di legge. CP_1
Si è costituita in giudizio che, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha CP_1
evidenziato che la discopatia non è malattia tabellata (ove compare l'ernia, con periodo massimo di indennizzabilità di un anno) e che, comunque, sarebbe solo presunto il nesso di causa, ma non l'esposizione al rischio tipico, nel caso di specie del tutto inidoneo a provocare la malattia denunciata anche alla luce dello svolgimento di attività lavorativa solo part-time dal 2000 in avanti. Ha evidenziato che la lavoratrice è stata addetto fino al 2000 al reparto presse, ove comunque il rischio da MMC era inferiore a 1, dal 2000 al 2017 allo stampaggio, con movimentazione di carichi di 3kg, quindi non ricadente in un'area di rischio, e dal
2017 in avanti alla pulizia fasce, con indice di sollevamento nettamente inferiore a
1. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi Testimone_1 Tes_2
e e con l'effettuazione di CTU medico legale.
[...] Testimone_3
La causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 29/10/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente si deve rammentare che, per malattia professionale, si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi dell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. La malattia professionale
Pag. 2 di 7 è indennizzabile dall'assicurazione a condizione che sia contratta CP_1 nell'esercizio dell'attività assicurata, che sia determinata da una c.d. causa lenta, cioè una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull'organismo del lavoratore
(diversamente dall'infortunio, ove la lesione è determinata da causa violenta) ed infine che esista un rapporto causale diretto con l'attività lavorativa.
Nel novero delle malattie professionali, devono poi distinguersi le malattie c.d. tabellate, ossia quelle individuate nelle tabelle di cui all'all. 4 del DPR 30 giugno
1965 n. 1124, aggiornate con DM 9.4.2008 e da ultimo con D.M. 10.10.2023, dalle malattie c.d. non tabellate. Le malattie tabellate sono individuate dalla legge in un elenco tassativo e non è ammessa interpretazione analogica (Cass. Civ.
SS.UU. 9 marzo 1990 n. 1919); esse godono di una presunzione legale di origine professionale, a condizione che la malattia sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità: di conseguenza, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, senza necessità di dimostrare il nesso eziologico, che è presunto.
L' può superare la presunzione (Cass. Civ. sez. Lav. 26 luglio 2004 n. CP_1
14023) dimostrando che il lavoratore è stato addetto in maniera sporadica e occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, o che il lavoratore è stato esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione in misura non sufficiente a causare la patologia, o che la malattia è riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa. Vi è poi da precisare che la presunzione legale di origine professionale non opera nell'ipotesi di malattia causata da più fattori (c.d. malattia ad eziologia multifattoriale): difatti, l'esposizione al rischio lavorativo può essere causata anche dal concorso di cause extralavorative, che costituiscono possibili fattori di potenziamento del rischio e di aumento dell'efficacia lesiva della malattia, esistendo malattie, a genesi multifattoriale, riconducibili sia a fattori di nocività estranei all'ambiente di lavoro, sia a fattori genetici;
in questi casi, il nesso causale relativo all'origine professionale necessita di una concreta e specifica dimostrazione, il cui onere grava sul lavoratore. Le malattie sono invece definite non tabellate qualora non siano espressamente indicate nella tabella,
Pag. 3 di 7 oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione;
in queste ipotesi il lavoratore assicurato deve dimostrare (Cass. Civ. sez. Lav. n. 8271 del 1.9.2007) l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso eziologico tra la malattia ed il lavoro concretamente svolto. Quanto alla presenza nell'ambiente di lavoro di fattori di nocività, essa può essere desunta, con alto grado di credibilità razionale o elevata probabilità logica, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa, potendosi il giudice avvalere di ogni documentazione o conoscenza utile a formulare un giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.
Quanto invece al nesso eziologico, la sua esistenza deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari e può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi, non potendo fondarsi solo sulle indicazioni fornite dal lavoratore.
In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 22592 del 9.8.2024, Cass. Civ. sez. Lav. sent.
n. 27752 del 30.12.2019). In ogni caso il lavoratore, sia nel caso di malattia tabellata che non tabellata, deve preliminarmente dimostrare, oltre all'esistenza della malattia, la sua adibizione alla lavorazione nociva.
Vi è da dire che la “discopatia lombare in artrodesi L4-L5” sofferta dalla ricorrente, non compare nell'elenco delle c.d. “malattie tabellate”, ove compare solo l'ernia come conseguenza delle “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci.” Ma anche ove comparisse, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, oggetto di presunzione sarebbe
Pag. 4 di 7 solamente il nesso di causa tra la lavorazione nociva e la patologia indicata in tabella e permarrebbe comunque l'onere, in capo al lavoratore, di dimostrare di essere stato concretamente adibito alla lavorazione nociva, con facoltà, per l , di eccepire in ogni caso che il lavoratore è stato esposto all'agente CP_1 patogeno connesso alla lavorazione in misura non sufficiente a causare la patologia.
Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria di giudizio non è giunta a conclusioni favorevoli per la ricorrente, non essendo emersa, con adeguato grado di probabilità logica, la sufficiente esposizione della lavoratrice al rischio denunciato.
È pacifico, infatti, che dal 1991 al 2000 la ricorrente ha lavorato full time e poi, dal
2000/2001 in avanti, con orario part-time 5h al giorno;
nei primi anni
(sicuramente, più di venti anni fa – cfr teste ) ella era addetta alla stampa e Tes_1
pressatura di barbecue (del peso di circa 6 chili) e in seguito dei “fondi di ferro” delle lavatrici, prima quelle industriali e poi le domestiche, che erano più leggeri dei barbecue, del peso probabilmente di 4 chili (cfr teste , con la Tes_2 precisazione che l'operazione di stampa veniva svolta solo da uomini, appunto a causa del peso del pezzo da spostare (cfr teste , mentre le donne si Tes_2
occupavano solo del taglio del bordo e della foratura del pezzo;
dal 2017 in avanti la ricorrente è stata addetta alla sola pulitura delle fasce con controllo visivo, che
“è un lavoro più leggero” (cfr teste ) in quanto il foglio di lamiera pesa Tes_1 sicuramente meno di cinque chili (cfr teste ) e comunque, per tale Tes_1
lavorazione, non vi è necessità di piegamenti. Con riferimento alla pulizia delle fasce svolta dal 2017 in poi, il teste , che ha redatto la relazione tecnica Tes_3
in atti seguendo il metodo NIOSH, ha riscontrato un indice di esposizione a rischio basso, ossia inferiore a 1.
Dall'istruttoria di giudizio è quindi emerso che la ricorrente era esposta, nei primi anni di lavoro, a movimentazione manuale di carichi, ma non vi è certezza in ordine al grado, intensità e frequenza di esposizione al rischio, anche alla luce del fatto che dal 2000 in avanti la donna ha lavorato solo part-time, con conseguente riduzione del tempo di esposizione alla lavorazione. In punto di nesso causale, poi,
Pag. 5 di 7 dirimente è stato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio: esaminate le mansioni svolte dalla ricorrente sulla base delle testimonianze escusse in giudizio, analizzate le cartelle sanitarie e i DVR aziendali, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che
“il primo riscontro strumentale di alterazione degenerative a carico del rachide lombare risale al 2017” e ha concluso affermando che “la movimentazione manuale di carichi e l'esposizione a rischio a cui la stessa è stata sottoposta, per intensità e durata, non siano idonei a provocare la malattia denunciata, anche considerato il periodo di attività svolto part-time”. Parere confermato anche a fronte delle osservazioni del consulente di parte della ricorrente, alle quali ha replicato precisando che, analizzate le “condizioni ergonomiche e l'entità dei carichi dalla stessa sollevati, il periodo di attività sia full che part-time (…) la movimentazione manuale dei carichi e le mansioni lavorative espletate dalla sig.ra non siano stati determinanti nello sviluppo della patologia Pt_1 successivamente diagnosticata”. I risultati peritali, raggiunti previo scrupoloso esame del caso ed appropriata discussione, possono essere senza dubbio accolti, benché contestati dal consulente di parte: difatti, nella relazione peritale sono stati pienamente rispettati i criteri di esplicitati nel quesito e la relazione risulta avere fatto corretta applicazione dei principi che regolano la fattispecie. Le conclusioni cui giunge il consulente d'ufficio, alle quali si aderisce, sono da ritenersi pienamente condivisibili non essendovi motivo per doversene discostare:
l'ausiliario del giudice, difatti, ha motivato in maniera esaustiva le proprie conclusioni, replicando alle osservazioni del tecnico di parte. Sul punto, si rammenta quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al
Pag. 6 di 7 riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 33742 del
16.11.2022).
In definitiva, dall'istruttoria di giudizio non è emersa l'origine professionale della malattia denunciata dalla ricorrente e di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
3.- Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico della ricorrente, non essendovi agli atti dichiarazione ex art. 152 disp. att.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovuti come per legge;
3) pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 29/10/2025
Il Giudice del lavoro
RA NT
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa RA NT, all'esito dell'udienza del 29/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 403/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MESSI YVONNE ricorrente contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. , in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SICA ELENA resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1
ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente depositato ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale e ha allegato di avere lavorato alle dipendenze di CP_2
Pag. 1 di 7 dal 1991 al 2021, con orario part time dal 2011; Controparte_3 ha dedotto di essere stata adibita inizialmente alla produzione di barbecue e fondi di ferro, poi alla produzione di lavatrici industriali e in seguito alla pulizia delle fasce in acciaio. Ha precisato di avere presentato in data 28.5.2021 domanda di riconoscimento della malattia professionale per “discopatia lombare con stenosi sinistra in pregressa artrosintesi L4 L5” e che ha respinto la domanda, pur a CP_1 fronte di ricorso. Ha lamentato l'erroneità della decisione dell' , essendo la CP_1
malattia tabellata e avendo ella svolto per trent'anni attività di movimentazione manuale di carichi e ha concluso chiedendo l'accertamento dell'origine professionale della discopatia, con quantificazione del danno al 15% e condanna di all'erogazione delle prestazioni di legge. CP_1
Si è costituita in giudizio che, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha CP_1
evidenziato che la discopatia non è malattia tabellata (ove compare l'ernia, con periodo massimo di indennizzabilità di un anno) e che, comunque, sarebbe solo presunto il nesso di causa, ma non l'esposizione al rischio tipico, nel caso di specie del tutto inidoneo a provocare la malattia denunciata anche alla luce dello svolgimento di attività lavorativa solo part-time dal 2000 in avanti. Ha evidenziato che la lavoratrice è stata addetto fino al 2000 al reparto presse, ove comunque il rischio da MMC era inferiore a 1, dal 2000 al 2017 allo stampaggio, con movimentazione di carichi di 3kg, quindi non ricadente in un'area di rischio, e dal
2017 in avanti alla pulizia fasce, con indice di sollevamento nettamente inferiore a
1. Ha pertanto concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi Testimone_1 Tes_2
e e con l'effettuazione di CTU medico legale.
[...] Testimone_3
La causa è stata quindi discussa e decisa all'udienza del 29/10/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente si deve rammentare che, per malattia professionale, si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi dell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. La malattia professionale
Pag. 2 di 7 è indennizzabile dall'assicurazione a condizione che sia contratta CP_1 nell'esercizio dell'attività assicurata, che sia determinata da una c.d. causa lenta, cioè una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull'organismo del lavoratore
(diversamente dall'infortunio, ove la lesione è determinata da causa violenta) ed infine che esista un rapporto causale diretto con l'attività lavorativa.
Nel novero delle malattie professionali, devono poi distinguersi le malattie c.d. tabellate, ossia quelle individuate nelle tabelle di cui all'all. 4 del DPR 30 giugno
1965 n. 1124, aggiornate con DM 9.4.2008 e da ultimo con D.M. 10.10.2023, dalle malattie c.d. non tabellate. Le malattie tabellate sono individuate dalla legge in un elenco tassativo e non è ammessa interpretazione analogica (Cass. Civ.
SS.UU. 9 marzo 1990 n. 1919); esse godono di una presunzione legale di origine professionale, a condizione che la malattia sia denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità: di conseguenza, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, senza necessità di dimostrare il nesso eziologico, che è presunto.
L' può superare la presunzione (Cass. Civ. sez. Lav. 26 luglio 2004 n. CP_1
14023) dimostrando che il lavoratore è stato addetto in maniera sporadica e occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, o che il lavoratore è stato esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione in misura non sufficiente a causare la patologia, o che la malattia è riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa. Vi è poi da precisare che la presunzione legale di origine professionale non opera nell'ipotesi di malattia causata da più fattori (c.d. malattia ad eziologia multifattoriale): difatti, l'esposizione al rischio lavorativo può essere causata anche dal concorso di cause extralavorative, che costituiscono possibili fattori di potenziamento del rischio e di aumento dell'efficacia lesiva della malattia, esistendo malattie, a genesi multifattoriale, riconducibili sia a fattori di nocività estranei all'ambiente di lavoro, sia a fattori genetici;
in questi casi, il nesso causale relativo all'origine professionale necessita di una concreta e specifica dimostrazione, il cui onere grava sul lavoratore. Le malattie sono invece definite non tabellate qualora non siano espressamente indicate nella tabella,
Pag. 3 di 7 oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione;
in queste ipotesi il lavoratore assicurato deve dimostrare (Cass. Civ. sez. Lav. n. 8271 del 1.9.2007) l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso eziologico tra la malattia ed il lavoro concretamente svolto. Quanto alla presenza nell'ambiente di lavoro di fattori di nocività, essa può essere desunta, con alto grado di credibilità razionale o elevata probabilità logica, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa, potendosi il giudice avvalere di ogni documentazione o conoscenza utile a formulare un giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.
Quanto invece al nesso eziologico, la sua esistenza deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari e può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi, non potendo fondarsi solo sulle indicazioni fornite dal lavoratore.
In caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 22592 del 9.8.2024, Cass. Civ. sez. Lav. sent.
n. 27752 del 30.12.2019). In ogni caso il lavoratore, sia nel caso di malattia tabellata che non tabellata, deve preliminarmente dimostrare, oltre all'esistenza della malattia, la sua adibizione alla lavorazione nociva.
Vi è da dire che la “discopatia lombare in artrodesi L4-L5” sofferta dalla ricorrente, non compare nell'elenco delle c.d. “malattie tabellate”, ove compare solo l'ernia come conseguenza delle “Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci.” Ma anche ove comparisse, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, oggetto di presunzione sarebbe
Pag. 4 di 7 solamente il nesso di causa tra la lavorazione nociva e la patologia indicata in tabella e permarrebbe comunque l'onere, in capo al lavoratore, di dimostrare di essere stato concretamente adibito alla lavorazione nociva, con facoltà, per l , di eccepire in ogni caso che il lavoratore è stato esposto all'agente CP_1 patogeno connesso alla lavorazione in misura non sufficiente a causare la patologia.
Ebbene, nel caso di specie l'istruttoria di giudizio non è giunta a conclusioni favorevoli per la ricorrente, non essendo emersa, con adeguato grado di probabilità logica, la sufficiente esposizione della lavoratrice al rischio denunciato.
È pacifico, infatti, che dal 1991 al 2000 la ricorrente ha lavorato full time e poi, dal
2000/2001 in avanti, con orario part-time 5h al giorno;
nei primi anni
(sicuramente, più di venti anni fa – cfr teste ) ella era addetta alla stampa e Tes_1
pressatura di barbecue (del peso di circa 6 chili) e in seguito dei “fondi di ferro” delle lavatrici, prima quelle industriali e poi le domestiche, che erano più leggeri dei barbecue, del peso probabilmente di 4 chili (cfr teste , con la Tes_2 precisazione che l'operazione di stampa veniva svolta solo da uomini, appunto a causa del peso del pezzo da spostare (cfr teste , mentre le donne si Tes_2
occupavano solo del taglio del bordo e della foratura del pezzo;
dal 2017 in avanti la ricorrente è stata addetta alla sola pulitura delle fasce con controllo visivo, che
“è un lavoro più leggero” (cfr teste ) in quanto il foglio di lamiera pesa Tes_1 sicuramente meno di cinque chili (cfr teste ) e comunque, per tale Tes_1
lavorazione, non vi è necessità di piegamenti. Con riferimento alla pulizia delle fasce svolta dal 2017 in poi, il teste , che ha redatto la relazione tecnica Tes_3
in atti seguendo il metodo NIOSH, ha riscontrato un indice di esposizione a rischio basso, ossia inferiore a 1.
Dall'istruttoria di giudizio è quindi emerso che la ricorrente era esposta, nei primi anni di lavoro, a movimentazione manuale di carichi, ma non vi è certezza in ordine al grado, intensità e frequenza di esposizione al rischio, anche alla luce del fatto che dal 2000 in avanti la donna ha lavorato solo part-time, con conseguente riduzione del tempo di esposizione alla lavorazione. In punto di nesso causale, poi,
Pag. 5 di 7 dirimente è stato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio: esaminate le mansioni svolte dalla ricorrente sulla base delle testimonianze escusse in giudizio, analizzate le cartelle sanitarie e i DVR aziendali, l'ausiliario del giudice ha evidenziato che
“il primo riscontro strumentale di alterazione degenerative a carico del rachide lombare risale al 2017” e ha concluso affermando che “la movimentazione manuale di carichi e l'esposizione a rischio a cui la stessa è stata sottoposta, per intensità e durata, non siano idonei a provocare la malattia denunciata, anche considerato il periodo di attività svolto part-time”. Parere confermato anche a fronte delle osservazioni del consulente di parte della ricorrente, alle quali ha replicato precisando che, analizzate le “condizioni ergonomiche e l'entità dei carichi dalla stessa sollevati, il periodo di attività sia full che part-time (…) la movimentazione manuale dei carichi e le mansioni lavorative espletate dalla sig.ra non siano stati determinanti nello sviluppo della patologia Pt_1 successivamente diagnosticata”. I risultati peritali, raggiunti previo scrupoloso esame del caso ed appropriata discussione, possono essere senza dubbio accolti, benché contestati dal consulente di parte: difatti, nella relazione peritale sono stati pienamente rispettati i criteri di esplicitati nel quesito e la relazione risulta avere fatto corretta applicazione dei principi che regolano la fattispecie. Le conclusioni cui giunge il consulente d'ufficio, alle quali si aderisce, sono da ritenersi pienamente condivisibili non essendovi motivo per doversene discostare:
l'ausiliario del giudice, difatti, ha motivato in maniera esaustiva le proprie conclusioni, replicando alle osservazioni del tecnico di parte. Sul punto, si rammenta quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al
Pag. 6 di 7 riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 33742 del
16.11.2022).
In definitiva, dall'istruttoria di giudizio non è emersa l'origine professionale della malattia denunciata dalla ricorrente e di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
3.- Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico della ricorrente, non essendovi agli atti dichiarazione ex art. 152 disp. att.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovuti come per legge;
3) pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 29/10/2025
Il Giudice del lavoro
RA NT
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