Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/01/2024, n. 24
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Sentenza 17 gennaio 2024

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/01/2024, n. 24
    Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
    Numero : 24
    Data del deposito : 17 gennaio 2024

    Testo completo


    UDIENZA DEL 17.01.2024
    Sono comparsi per parte ricorrente l'avv.to Marco Salis in sost. dell'avv.to Salvatore Deiana il quale si riporta al contenuto delle note conclusionali depositate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
    L'avv.to Marco Riu conferma le note conclusionali depositate a cui si riporta integralmente.
    Il Giudice
    Si ritira in camera di consiglio
    All'esito della camera di consiglio, alle ore 14.52, decide ex art. 281 sexies cpc, come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale.
    IL GIUDICE ONORARIO
    Dott.ssa Daniela Schintu

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
    Sezione ordinaria civile
    Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 244/2018 promossa da:
    (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DEIANA SALVATORE Parte_1 P.IVA_1
    ATTORE/I contro
    (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Marco Riu
    CONVENUTO/I
    CONCLUSIONI
    Le parti hanno concluso come in atti.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
    Con ricorso in opposizione all' ordinanza ingiunzione n. 470/2017 del 29.12.2017 prot. n.
    30381/30382, notificata in data 05.01.2018 all'obbligato principale e all'obbligata in solido, per la violazione a) dell' art. 39, comma 1, 2 e 7, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, conv. con modif. in l. 6 agosto 2008, n. 133 e da ultimo modificato dall'art. 22, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2015; b) art. 9 bis, comma 2, D.L. 1° ottobre 196, n. 510, convertito con L. 28 novembre 1996 n. 608, modificato dall'art. 1, comma 1180 della L. 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 5, comma 1, della L. 4 novembre 2010 n. 183, da ultimo modificato dal D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012;c) art. 4 bis,