Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1021/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1021/2024 del ruolo volontaria giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, C.F. , parte nata a CASTROVILLARI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 9.11.1978, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONIO BONIFATI, tutti elettivamente domiciliati come in atti E
, C.F. ., parte nata a SARACENA (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2
05.06.1964, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. EMANUELE CANNALINRE, tutti elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M., in data 10/08/2024, ha espresso parere favorevole (“Visto, nulla si oppone”). FATTO e DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 5/06/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in
Saracena in data 4.06.2006 (Atto anno 2006, n. 1, Parte II, Serie A, Ufficio 1) alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione, n. 1318/2020 R.G. (a cui era stato riunito il procedimento n. 2044/2020), definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n. 598/2023 del 02.05.2023 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza
di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70. I ricorrenti, dalla cui unione sono nati (il 24.12.2009) e (il Persona_1 CP_2
7.10.2013), tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate:
“1. Pronunzia sullo status.
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto a Saracena (CS) in data 04.06.2006 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Saracena al n. 1, anno 2006, parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale. Affidare le figlie minori in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna sita in Castrovillari alla via Po nr.
5. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. Tempi di permanenza.
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlie come a seguire: A.
Il padre potrà tenere le figlie ogni giorno, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e accordandosi con la madre, ed in particolare, tenendo presente che la figlia frequenta il Per_1
Liceo Classico di Castrovillari mentre la figlia frequenta la scuola primaria, classe quinta CP_2 presso il Circolo didattico Statale 1 Castrovillari plesso di Via Roma. La figlia , inoltre, Per_1 frequenta il martedì e il venerdì la scuola di ballo Dance Only Dance in Castrovillari dalle 15:30 alle 16:30. In ogni caso il padre potrà tenere con se le figlie nei giorni di martedì e venerdì dalle
16.30/17:00 alle 20:00 e a settimane alterne il sabato e la domenica, in cui potrà tenere con se le figlie che pernotteranno presso la sua abitazione. B. Durante le vacanze estive, Natalizie e Pasquali le minori, ad anni alterni, staranno con l'uno o con l'altro genitore tenuto conto anche delle esigenze del padre e di quelle della madre e, precisamente: ad anni alterni trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; il ferragosto ad anni alterni con l'uno e con l'altro; e, parimenti, ad anni alterni, trascorreranno la Vigilia di Natale con l'uno e il giorno di Natale con l'altro, la Vigilia di Capodanno con l'uno e il Capodanno con l'altro, la Vigilia dell'Epifania con l'uno e il giorno dell'Epifania con l'altro;
4. Assegnazione casa coniugale.
Assegnare la casa coniugale condotta in locazione al marito, Sig. .
5. Controparte_1
Ripartizione degli oneri di mantenimento delle minori e Persona_2 Per_3
Disporre che il Sig. provveda al mantenimento ordinario delle due figlie minori, in
[...] CP_1 via indiretta, versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascuna figlia). Disporre che il Sig. provveda al pagamento del 50% delle CP_1 spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, mediche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
6. Altre pattuizioni
Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro, nonché di ogni eventuale successiva pretesa economica a qualsivoglia titolo o ragione, avendo ad oggi definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale tra essi.
7. Spese legali
Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti.”
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Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse delle figlie minori e , con la sola specificazione, quanto Persona_1 CP_2 al punto 4 sopra riportato, che trattasi non di assegnazione in senso tecnico ex art. 337 sexies c.c.
(come peraltro chiarito dai coniugi all'udienza di comparizione del 27/11/2024).
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Saracena (CS) in data 4.06.2006 tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, alle condizioni di cui al ricorso, sopra riportate;
sulle spese del procedimento;
CP_3
C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Saracena (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'articolo 10 della L.
1.12.70 n. 898, come modificata, dalla L.
6.3.1987 n.74; D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 marzo 2025.
Il Presidente
dott. Gaetano Laviola
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Umile Terranova