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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 530
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 530
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

n. 1758/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1758/2018 promossa da:
DE GENNARO RI, in proprio ed in qualità di procuratore speciale di RO AL
(giusta procura rilasciata in data 04.03.2016-Consolato Generale d'AL Hannover Rep. Atti Not. N.
12/15), RO EL, RO LI, RO EL, RO NI,
RO AR, RO PP, quali eredi legittimi e congiunti del Sig. RO
HE deceduto in Castel Volturno (CE) il 18.02.2016, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Renato G.
Verrengia e con questi elettivamente domiciliati in Mondragone (CE), alla Via Torino n. 5
-Attori- nei confronti di
GENERALI ITALIA S.P.A., quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Tartaglione Giacomo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marcianise (CE), alla via San
Simeone n. 20;
-Convenuta- nonché di
ON NG
-Convenuto contumace-
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OGGETTO: risarcimento morte sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 22.10.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli eredi di PR HE convenivano in giudizio il sig. NT NG, quale proprietario e conducente del ciclomotore HONDA SH 300 tg. DF48659, sprovvisto di copertura assicurativa, nonché la Compagnia GENERALI ITALIA ASS.NI S.P.A., quale compagnia competente per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di sentir dichiarare NT
NG unico responsabile nella produzione del sinistro stradale avvenuto il giorno 15.02.2016, ore
18.45 circa, in località Mondragone, alla via Venezia, nei pressi del Bar “Made in Sud”, ove il conducente del ciclomotore investiva il sig. PR HE, il quale riportava lesioni da cui scaturiva il decesso e per l'effetto condannare il Fondo di Garanzia al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, come descritti in citazione.
Si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo, preliminarmente, l'improponibilità della domanda e contestando, nel merito, la sua fondatezza, concludendo per il suo rigetto o, in via subordinata, per il riconoscimento del concorso di colpa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e/o della vittima stessa.
Il sig. NT NG, nonostante la regolare notifica, restava contumace.
Con ordinanza del 13/16.07.2018 il precedente giudice istruttore, verificando la sussistenza di tutte le condizioni richieste, condannava la ER AL S.p.A. – F.G.V.S. al pagamento di una provvisionale di euro 750.000,00 (ovvero € 200.000,00 per De NN RI, € 100.000,00 ciascuno per i quattro figli: PR AL, PR EL, PR LI, PR EL, oltre a € 50.000,00 per ciascun fratello: AR PR, NI PR e PP PR).
Istruita la causa con l'escussione di due testimoni, veniva formulata una proposta conciliativa di fonte giudiziale, alla quale aderiva solo la ER AL s.p.a. - F.G.V.S.
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 22/10/24, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, deve esaminarsi il profilo concernente la procedibilità della domanda proposta.
Parte attrice ha ritualmente prodotto le raccomandate inviate a ER AL S.p.A. – F.G.V.S. ed alla
CONSAP, risalenti a marzo 2016 e ad ottobre del 2017, recanti tutti i dati di cui all'art. 148 del d.lgs. n.
209/2005
e validamente interruttive della prescrizione.
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Tra l'altro, anche se si volesse ritenere incompleta la richiesta di risarcimento, la domanda sarebbe comunque proponibile, tenuto conto che non risulta che la compagnia assicurativa abbia richiesto un'integrazione. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che l'azione proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. <è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 32919 del 09/11/2022).
In merito alla legittimazione processuale attiva, la stessa emerge dal certificato di stato di famiglia allegato agli atti, mentre la legittimazione passiva del Fondo deriva dalla mancanza di copertura assicurativa del motociclo investitore, come risultante dalla comunicazione di notizia di reato allegata al fascicolo di parte attrice.
Nel merito, la domanda si ritiene meritevole di accoglimento per quanto si osserva.
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare la dinamica del sinistro come rappresentata nell'atto introduttivo.
Secondo la prospettazione attorea, in data 15.02.2016, alle ore 18.45 circa, il Sig. PR HE, mentre percorreva a piedi la via Venezia, nel tenimento del comune di Mondragone, all'altezza del Bar
“Made in sud”, era fermo nella cunetta che delimitava la strada, in attesa di attraversarla, allorché veniva investito da un motociclo Honda SH condotto dal proprietario NT NG, privo di copertura assicurativa e sottoposto a fermo amministrativo. Il conducente del suddetto veicolo, nel tentativo di evitare di tamponare una vettura di colore chiaro che lo precedeva nella marcia, con intento di svoltare a sinistra, scartava a sinistra ed investiva in pieno l'PR HE che si trovava fermo dall'altra parte della strada.
Tale dinamica risulta confermata dagli esiti dell'attività di ricostruzione del sinistro, effettuata in sede penale, nell'ambito della quale, veniva escusso dai Carabinieri della Compagnia di Mondragone, quale testimone oculare, il sig. AN AR, il quale riferiva quanto segue: “Alle ore 18,20 circa mi trovavo fuori al bar denominato “Made in sud” sito in questo centro alla Via Venezia quando il mio amico HE di circa 73 anni, di cui disconosco altri dati, si trovava sulla strada vicino il marciapiedi in attesa di attraversare la strada, quando un'autovettura di colore chiaro, che non ricordo il modello, si fermava per svoltare sulla sua sinistra per via Como ed improvvisamente, un motociclo di colore chiaro, con a bordo un ragazzo che viaggiava dietro l'auto, per evitare di urtare
l'autovettura, la sorpassava sulla sinistra e andava ad investire in pieno con la parte anteriore del motociclo il mio amico HE che subito si accasciava al suolo” (Cfr. Verbale di sommarie informazioni del 15.02.2016 allegato al fascicolo cartaceo di parte attrice).
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Inoltre, dall'annotazione di servizio del 15.02.2016, effettuata presso il Comando dei Carabinieri di
Mondragone, si evince che i due Agenti di P.G., dopo aver precisato che sul luogo del sinistro non venivano effettuati rilievi, stante l'assenza di elementi utili o tracce di frenata, riportavano le spontanee dichiarazioni rese dallo stesso conducente il motociclo, sig. NT NG, ovvero: “Lo stesso spontaneamente ci riferiva che verso le ore 18,20 circa odierne, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo Honda SH 300 cc., di colore grigio avente targa DF48659, mentre percorreva Via Venezia di Mondragone (CE), quando giunto in prossimità del bar denominato “Made in Sud”, investiva una persona anziana a piedi che stava per attraversare la sopracitata strada” (Cfr. Annotazione di servizio allegata al fascicolo cartaceo di parte attrice).
Inoltre, dalla documentazione allegata al fascicolo cartaceo di parte attrice, si evince che il sig. NT si trovava alla guida del proprio motociclo in stato di alterazione, in conseguenza dell'abuso di sostanze stupefacenti, essendo stato sottoposto ad esame alcolemico e tossicologico;
oltre al fatto che a seguito di accertamenti, lo stesso motociclo risultava già sottoposto a sequestro amministrativo (Cfr. in produzione di parte attrice e in capo di imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal
PM).
Nel corso del presente giudizio, venivano escussi due testi di parte attrice, parenti della vittima, ma in realtà, si ritiene che la loro deposizione non abbia apportato alcun sostanziale elemento di utilità ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto non erano presenti sul luogo. Tuttavia, si ritiene che gli atti del procedimento penale, regolarmente acquisiti, siano sufficienti a far ritenere provata la dinamica del sinistro e quindi la responsabilità del NT NG nella sua causazione.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha statuito che <In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale>> (Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 2947 del 01/02/2023)
Ritenuto provato il fatto, ossia l'investimento del pedone, PR HE, troverà applicazione l'art. 2054 I comma c.c. che prevede una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo. Nel caso in esame, il NT NG, restando contumace, non ha assolto al proprio onere né il
Fondo convenuto ha fornito prove idonee a superare la presunzione di cui alla norma applicata.
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Tra l'altro, lo stesso NT NG, nelle dichiarazioni spontanee rese agli agenti di PG e sopra
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