Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 1758/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1758/2018 promossa da:
in proprio ed in qualità di procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
(giusta procura rilasciata in data 04.03.2016-Consolato Generale d'Italia Hannover Rep. Atti Not. N.
12/15), Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
quali eredi legittimi e congiunti del Sig. Parte_7 Parte_8 Per_1 deceduto in Castel Volturno (CE) il 18.02.2016, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Renato G.
[...]
Verrengia e con questi elettivamente domiciliati in Mondragone (CE), alla Via Torino n. 5
-Attori- nei confronti di quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo Controparte_1 di Garanzia delle Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Tartaglione Giacomo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marcianise (CE), alla via San
Simeone n. 20;
-Convenuta- nonché di
CP_2
-Convenuto contumace-
pagina 1 di 18
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 22.10.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli eredi di convenivano in giudizio il Persona_1
sig. , quale proprietario e conducente del ciclomotore HONDA SH 300 tg. DF48659, CP_2
sprovvisto di copertura assicurativa, nonché la Compagnia quale Controparte_3
compagnia competente per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di sentir dichiarare CP_2
unico responsabile nella produzione del sinistro stradale avvenuto il giorno 15.02.2016, ore
[...]
18.45 circa, in località Mondragone, alla via Venezia, nei pressi del Bar “Made in Sud”, ove il conducente del ciclomotore investiva il sig. il quale riportava lesioni da cui scaturiva Persona_1 il decesso e per l'effetto condannare il Fondo di Garanzia al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, come descritti in citazione.
Si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo, preliminarmente, l'improponibilità della domanda e contestando, nel merito, la sua fondatezza, concludendo per il suo rigetto o, in via subordinata, per il riconoscimento del concorso di colpa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e/o della vittima stessa.
Il sig. , nonostante la regolare notifica, restava contumace. CP_2
Con ordinanza del 13/16.07.2018 il precedente giudice istruttore, verificando la sussistenza di tutte le condizioni richieste, condannava la – F.G.V.S. al pagamento di una provvisionale Controparte_1 di euro 750.000,00 (ovvero € 200.000,00 per € 100.000,00 ciascuno per i quattro Parte_1 figli: , , , oltre a € 50.000,00 per Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
ciascun fratello: e . Parte_7 Parte_6 Parte_8
Istruita la causa con l'escussione di due testimoni, veniva formulata una proposta conciliativa di fonte giudiziale, alla quale aderiva solo la Controparte_4
Dopo diversi rinvii per carico di ruolo, all'udienza del 22/10/24, celebrata in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, deve esaminarsi il profilo concernente la procedibilità della domanda proposta.
Parte attrice ha ritualmente prodotto le raccomandate inviate a – F.G.V.S. ed alla Controparte_1
CONSAP, risalenti a marzo 2016 e ad ottobre del 2017, recanti tutti i dati di cui all'art. 148 del d.lgs. n.
209/2005 e validamente interruttive della prescrizione.
pagina 2 di 18 Tra l'altro, anche se si volesse ritenere incompleta la richiesta di risarcimento, la domanda sarebbe comunque proponibile, tenuto conto che non risulta che la compagnia assicurativa abbia richiesto un'integrazione. Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che l'azione proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. <è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 32919 del 09/11/2022).
In merito alla legittimazione processuale attiva, la stessa emerge dal certificato di stato di famiglia allegato agli atti, mentre la legittimazione passiva del Fondo deriva dalla mancanza di copertura assicurativa del motociclo investitore, come risultante dalla comunicazione di notizia di reato allegata al fascicolo di parte attrice.
Nel merito, la domanda si ritiene meritevole di accoglimento per quanto si osserva.
Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare la dinamica del sinistro come rappresentata nell'atto introduttivo.
Secondo la prospettazione attorea, in data 15.02.2016, alle ore 18.45 circa, il Sig. Persona_1
mentre percorreva a piedi la via Venezia, nel tenimento del comune di Mondragone, all'altezza del Bar
“Made in sud”, era fermo nella cunetta che delimitava la strada, in attesa di attraversarla, allorché veniva investito da un motociclo Honda SH condotto dal proprietario , privo di copertura CP_2
assicurativa e sottoposto a fermo amministrativo. Il conducente del suddetto veicolo, nel tentativo di evitare di tamponare una vettura di colore chiaro che lo precedeva nella marcia, con intento di svoltare a sinistra, scartava a sinistra ed investiva in pieno l che si trovava fermo dall'altra Persona_1
parte della strada.
Tale dinamica risulta confermata dagli esiti dell'attività di ricostruzione del sinistro, effettuata in sede penale, nell'ambito della quale, veniva escusso dai Carabinieri della Compagnia di Mondragone, quale testimone oculare, il sig. , il quale riferiva quanto segue: “Alle ore 18,20 circa mi Testimone_1 trovavo fuori al bar denominato “Made in sud” sito in questo centro alla Via Venezia quando il mio amico di circa 73 anni, di cui disconosco altri dati, si trovava sulla strada vicino il Per_1 marciapiedi in attesa di attraversare la strada, quando un'autovettura di colore chiaro, che non ricordo il modello, si fermava per svoltare sulla sua sinistra per via Como ed improvvisamente, un motociclo di colore chiaro, con a bordo un ragazzo che viaggiava dietro l'auto, per evitare di urtare
l'autovettura, la sorpassava sulla sinistra e andava ad investire in pieno con la parte anteriore del motociclo il mio amico che subito si accasciava al suolo” (Cfr. Verbale di sommarie Per_1
informazioni del 15.02.2016 allegato al fascicolo cartaceo di parte attrice).
pagina 3 di 18 Inoltre, dall'annotazione di servizio del 15.02.2016, effettuata presso il Comando dei Carabinieri di
Mondragone, si evince che i due Agenti di P.G., dopo aver precisato che sul luogo del sinistro non venivano effettuati rilievi, stante l'assenza di elementi utili o tracce di frenata, riportavano le spontanee dichiarazioni rese dallo stesso conducente il motociclo, sig. ovvero: “Lo stesso CP_2
spontaneamente ci riferiva che verso le ore 18,20 circa odierne, mentre si trovava a bordo del proprio motociclo Honda SH 300 cc., di colore grigio avente targa DF48659, mentre percorreva Via Venezia di Mondragone (CE), quando giunto in prossimità del bar denominato “Made in Sud”, investiva una persona anziana a piedi che stava per attraversare la sopracitata strada” (Cfr. Annotazione di servizio allegata al fascicolo cartaceo di parte attrice).
Inoltre, dalla documentazione allegata al fascicolo cartaceo di parte attrice, si evince che il sig. si CP_2 trovava alla guida del proprio motociclo in stato di alterazione, in conseguenza dell'abuso di sostanze stupefacenti, essendo stato sottoposto ad esame alcolemico e tossicologico;
oltre al fatto che a seguito di accertamenti, lo stesso motociclo risultava già sottoposto a sequestro amministrativo (Cfr. in produzione di parte attrice e in capo di imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal
PM).
Nel corso del presente giudizio, venivano escussi due testi di parte attrice, parenti della vittima, ma in realtà, si ritiene che la loro deposizione non abbia apportato alcun sostanziale elemento di utilità ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, in quanto non erano presenti sul luogo. Tuttavia, si ritiene che gli atti del procedimento penale, regolarmente acquisiti, siano sufficienti a far ritenere provata la dinamica del sinistro e quindi la responsabilità del nella sua causazione. CP_2
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha statuito che <In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale>> (Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 2947 del 01/02/2023)
Ritenuto provato il fatto, ossia l'investimento del pedone, troverà applicazione l'art. Persona_1
2054 I comma c.c. che prevede una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale è onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo. Nel caso in esame, il , restando contumace, non ha assolto al proprio onere né il CP_2
convenuto ha fornito prove idonee a superare la presunzione di cui alla norma applicata. CP_5
pagina 4 di 18 Tra l'altro, lo stesso , nelle dichiarazioni spontanee rese agli agenti di PG e sopra CP_2
riportate, confermava di aver investito il pedone, circostanza poi ribadita nella denuncia di sinistro, a sua firma, allegata da parte attrice alla richiesta di risarcimento inoltrata al CP_5
Pertanto, in mancanza di prova contraria, può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del CP_2
nella causazione del sinistro. In ogni caso, non si ravvedono elementi da cui far discendere un eventuale concorso di colpa del pedone o del veicolo rimasto sconosciuto e per evitare il quale il CP_2
aveva sterzato verso il pedone, infatti, non si ravvisa alcuna condotta imprudente né da parte del pedone investito, che risultava fermo al lato della strada, in procinto di attraversare né del veicolo sconosciuto, che dagli atti risultava semplicemente aver rallentato per svoltare a sinistra.
Per le ragioni esposte, va indubbiamente affermata la responsabilità esclusiva del sinistro de quo in capo al , con conseguente riconoscimento, in capo agli istanti, del diritto al risarcimento CP_2 dei danni conseguenti all'illecito da parte del Fondo.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni bisogna distinguere i danni non patrimoniali da quelli patrimoniali.
Danni non patrimoniali iure proprio
In riferimento alla quantificazione dei danni non patrimoniali iure proprio, ossia al c.d. danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte, nel solco di un orientamento che ormai può dirsi consolidato, ha sottolineato che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, “se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato,
l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cfr. Cass. sentenza 29 settembre 2023, n. 27658).
La Corte ha così rammentato che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non può ritenersi circoscritto ai familiari conviventi poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”.
In linea generale, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di pagina 5 di 18 comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria. Anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole
'nucleare', “il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisse in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”.
Aderendo a tale orientamento, non si può dubitare che l'illecito, da cui è scaturita la morte dell' abbia determinato un danno c.d. parentale in capo sia al coniuge e ai figli sia in Persona_1
capo ai fratelli superstiti. Gli hanno chiarito, infatti, che <In tema di risarcimento Parte_9
del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante
l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita>> (Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 5769 del 04/03/2024).
Considerato che nel caso in esame non solo non è stata provata, ma ancor prima non è stata dedotta l'assenza di un vero legame tra gli istanti e la vittima, non può che riconoscersi sussistente il diritto di tutti gli istanti al risarcimento di tale posta di danno.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, si ritiene di poter fare applicazione delle Tabelle di Milano, con la revisione del 2022. Al riguardo, si evidenzia che la
Suprema Corte, pronunciandosi sulla tematica de qua, aveva escluso l'applicabilità delle Tabelle di
Milano ante aggiornamento riferendo che <nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico- fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale>> (Cass. 14 novembre 2019 n. 29495). In pratica, la
Suprema Corte aveva ritenuto, da un lato, che le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano che, com'è noto, erano costruite su un sistema pagina 6 di 18 caratterizzato da una forbice di valori molto ampia, non erano parametri di riferimento in quanto non garantivano l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, un'adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto e la prevedibilità della liquidazione entro limiti ragionevoli e, dall'altro lato, che le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale costruite su un sistema a punti (come quelle del Tribunale di Roma), di contro, erano da ritenersi validi parametri di riferimento in quanto garantivano ciò che non garantivano le tabelle caratterizzate da una forbice di valori. La Suprema Corte, quindi, aveva affermato che <In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella>> (Cass. 21 aprile 2021 n. 10579); tuttavia,
l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano ha ritenuto di adeguarsi ai predetti principi enunciati dalla S.C. e, quindi, ha elaborato due nuove tabelle a punti del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (approvate il 16 maggio 2022 e pubblicate il 29 giugno 2022): la prima relativa alla perdita di “genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto” e la seconda relativa alla perdita di “fratello/nipote”.
Rispetto alle nuove tabelle, la Suprema Corte si è espressa ritenendo che <Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione>> (Cass. Sez. 3, Ord. n. 37009 del 16/12/2022).
Ritenute quindi applicabili le tabelle aggiornate del Tribunale di Milano, tenuto conto dei cinque parametri previsti, considerato che la vittima aveva 74 anni, il coniuge superstite 67 anni, i figli
, , e avevano rispettivamente 47, 53, 39 e 46 anni, mentre i fratelli Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5
pagina 7 di 18 , e avevano rispettivamente 65,72 e 75 anni, che solo la moglie ed i figli erano Pt_7 Pt_6 Pt_8
conviventi con la vittima e che nel nucleo familiare primario risultavano presenti più di tre familiari, si ritiene di poter riconoscere agli istanti i seguenti punteggi:
a il punteggio di 59 (così determinato: punti 16 età congiunto, punti 12 età vittima, Parte_1
punti 16 convivenza, punti 15 relazione affettiva, nessun punto per il numero di superstiti congiunti); al figlio il punteggio di 63 (così determinato: punti 20 età congiunto, punti 12 età vittima, Parte_2
punti 16 convivenza, punti 15 relazione affettiva, nessun punto per il numero di superstiti congiunti); al figlio il punteggio di 61 (così determinato: punti 18 età congiunto, punti 12 età vittima, Pt_3
punti 16 convivenza, punti 15 relazione affettiva, nessun punto per il numero di superstiti congiunti); alla figlia il punteggio di 65 (così determinato: punti 22 età congiunto, punti 12 età vittima, Pt_4
punti 16 convivenza, punti 15 relazione affettiva, nessun punto per il numero di superstiti congiunti); al figlio il punteggio di 63 (così determinato: punti 20 età congiunto, punti 12 età vittima, punti Pt_5
16 convivenza, punti 15 relazione affettiva, nessun punto per il numero di superstiti congiunti); al fratello il punteggio di 33 (così determinato: punti 10 età congiunto, punti 8 età vittima, punti Pt_7
15 relazione affettiva, nessun punto per l'assenza di convivenza e nessun punto per il numero di superstiti congiunti); al fratello il punteggio di 31 (così determinato: punti 8 età congiunto, punti 8 età vittima, punti Pt_6
15 relazione affettiva, nessun punto per l'assenza di convivenza e nessun punto per il numero di superstiti congiunti); al fratello il punteggio di 31 (così determinato: punti 8 età congiunto, punti 8 età vittima, Pt_8 punti 15 relazione affettiva, nessun punto per l'assenza di convivenza e nessun punto per il numero di superstiti congiunti).
Pertanto, il danno parentale riconosciuto ammonterebbe ad € 230.749,00 per la moglie , ad € Pt_1
246.393,00 per il figlio , ad € 238.571,00 per il figlio , ad € 254.215,00 per la figlia Parte_2 Pt_3
ad € 246.393,00 per il figlio , ad € 56.034,00 per il fratello , ad € 52.638,00 per il Pt_4 Pt_5 Pt_7 fratello e ad € 52.638,00 per il fratello Pt_6 Pt_8
Per quanto riguarda la personalizzazione del danno, non si sono ravvisati elementi tali da poter assegnare un maggior punteggio alla relazione affettiva, per cui si è tenuto conto di una relazione media (punti 15).
Al riguardo è necessario fare dei chiarimenti, soprattutto in considerazione delle contestazioni mosse da parte attrice, in comparsa conclusionale, rispetto alla mancata ammissione delle prove testimoniali.
La giurisprudenza richiamata da parte attrice, che censura la sentenza che nega la personalizzazione per mancanza di prova, dopo non aver ammesso le prove articolate dalla parte, non si ritiene pertinente al pagina 8 di 18 caso in esame, in quanto la nullità della sentenza presupporrebbe che le prove articolate e non ammesse fossero volte a provare la personalizzazione non riconosciuta.
Nel caso in esame, invece, le prove articolate sulla personalizzazione non sono state ammesse perché ritenute irrilevanti. Si precisa che l'irrilevanza derivava dal fatto che le prove articolare erano superflue, in quanto volte a dimostrare circostanze ritenute già provate per presunzioni: i fatti articolati nei capitoli di prova non ammessi sono stati presi in considerazione, ma ritenuti non rilevanti per giustificare un aumento rispetto al punto medio.
Sulla base della giurisprudenza richiamata in precedenza, infatti, si può ritenere che il legame affettivo derivante dal rapporto parentale (coniuge, genitore, figlio, fratello) è un elemento presuntivo sufficiente per fondare la richiesta risarcitoria, salvo la prova contraria ossia l'inesistenza del legame parentale, ovviamente il quantum del danno non patrimoniale può essere calibrato e corretto, personalizzato, in base alle particolarità del caso, che dovranno essere provate dal danneggiato, ma va chiarito che non qualsiasi circostanza relativa al rapporto affettivo consente di aumentare il valore tabellare, ma solamente circostanze particolari. La Suprema Corte ha precisato che il giudice può discostarsi dai limiti tabellari, purché tale scostamento sia supportato da adeguata motivazione che renda manifeste le circostanze, anomale e irripetibili (provate dalla parte danneggiata), che hanno richiesto una
“personalizzazione” (Cass. Civ., sez. III, ord. 11 luglio 2023, n. 19731).
La personalizzazione è un'“operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. 21939/2017). Il giudice deve individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico, per cui si può affermare che non sia ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora, come nel caso di specie, le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Ord. 7513/2018). La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
Tutti i capitoli di prova articolati per motivare la personalizzazione del danno in favore della sig.ra erano in realtà rivolti a dimostrare che la donna, dopo il decesso del marito, aveva provato una Pt_1
profonda sofferenza che le avrebbe sconvolto la vita, incidendo sulla sua vita relazionale, modificando le sue abitudini, ma tutto ciò si ritiene normale e ordinario: è del tutto connaturale all'essere umano soffrire per la scomparsa di un familiare (coniuge, genitore, figlio, fratello) ed è normale, secondo l'id
pagina 9 di 18 quod plerumque accidit, che la perdita di un congiunto modifichi le abitudini dei superstiti, anzi, se non si fosse presunto ciò, ci sarebbe stata una personalizzazione in peius del danno.
Per quanto riguarda, invece, i presunti problemi di ansia e di attacchi di panico, gli stessi non si ritengono suscettibili di valutazione da parte dei testi, ma, al più, avrebbero potuto giustificare il riconoscimento di un danno biologico iure proprio, se supportati da documentazione medica, la cui assenza non ha nemmeno consentito di disporre una ctu medico legale, che sarebbe stata meramente esplorativa.
Analogo discorso vale, sostanzialmente, anche in riferimento ai capitoli di prova articolati in riferimento ai figli ed ai fratelli del de cuius, non potendosi di certo considerare “particolare” il fatto che i figli si riunivano tutti insieme per le festività natalizie/pasquali, così come non è anomalo che i figli si occupino del genitore superstite rimasto solo.
Danni non patrimoniali iure hereditatis
Il coniuge ed i figli superstiti hanno richiesto, n.q. di eredi, anche il risarcimento del c.d. danno terminale. Sul punto, la Corte di Cassazione, anche di recente, ha statuito che <In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 7923 del 23/03/2024).
Ciò precisato, nel caso in esame, va esclusa la risarcibilità del danno morale terminale (o catastrofale), cioè di quel danno subìto dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. Esso infatti, seppur risarcibile a prescindere dall'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni ed il decesso (a differenza del danno biologico terminale che richiede ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo) richiede l'intensità della sofferenza e la prova che essa sia stata percepita.
Nel caso specifico, nulla è stato provato con riferimento a circostanze che possano fondare una prova presuntiva, in ordine alla lucida consapevolezza del de cuius in relazione al suo decesso, anzi, al contrario, dalla documentazione in atti ed in particolare dalla cartella clinica e dalla consulenza medico pagina 10 di 18 legale eseguita dal perito del PM, si evince che l' dal momento dell'investimento al Parte_10
decesso, non ha mai ripreso conoscenza, essendo entrato subito in coma, infatti, giunto in ospedale, veniva sottoposto ad intervento di craniotomia decompressiva ed è sempre stato sedato, curarizzato e collegato al VAM e non risulta che abbia mai ripreso coscienza.
In merito alla consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., si evidenzia come la stessa sia pacificamente utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (Cass. Sez. 3, Ord. n. 30298 del 31/10/2023).
Va invece riconosciuto il diritto al risarcimento per il danno biologico terminale subito dal de cuius.
Secondo il su citato orientamento della Suprema Corte, il pregiudizio in esame consiste in un danno- conseguenza caratterizzato da un periodo di inabilità temporanea totale, risarcibile iure hereditatis e contrassegnato dal protrarsi dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra il danno e l'exitus.
Trattandosi di una compromissione dell'integrità psicofisica della vittima, il danno biologico terminale
è suscettibile di ristoro esclusivamente nell'ipotesi in cui vi sia stato un apprezzabile “deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 27 settembre 2017, n.22451). Inoltre, si ritiene che il danno biologico cd. terminale sia configurabile e trasmissibile "iure successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per un apprezzabile lasso di tempo, che è possibile indicare in almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell' apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante lo stato di coscienza (Cass. 05/07/2019, n. 18056). Nel caso specifico, deve ritenersi sussistente e provata, sia la compromissione apprezzabile della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute (la vittima è giunta in ospedale con un politrauma) sia quell'apprezzabile lasso di tempo tale da far configurare, in capo al degente, il danno biologico il cui diritto al risarcimento è stato acquisito in via ereditaria dai successori, essendo decorsi 3 giorni dal fatto (15.02.2016) all'exitus
(18.02.2016).
Per la liquidazione del danno biologico terminale, la Cassazione ha chiarito che “si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea,
pagina 11 di 18 adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 15/12/2022 n.
36841).
Si precisa che, nel caso in esame, non si possono seguite le indicazioni delle Tabelle di Milano in riferimento al danno terminale, in quanto tali indicazioni fanno riferimento ad una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, per cui la liquidazione del danno terminale, operata secondo le indicazioni delle tabelle meneghine, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, non consente la separata liquidazione del solo danno biologico terminale.
Pertanto, per la liquidazione del solo danno biologico terminale, senza la componente catastrofale, occorre fare riferimento al parametro dell'invalidità temporanea, in quanto la patologia che si delinea è ontologicamente limitata nel tempo e destinata all'exitus: “La nozione medico legale di invalidità permanente presuppone che, al termine della malattia, la salute dell'individuo abbia recuperato un proprio equilibrio, sia pure alterato. Ne consegue che, nell'ipotesi di lesioni personali le quali determinino la morte della vittima, quest'ultima acquista e trasmette ai propri eredi il diritto al risarcimento del solo danno biologico da invalidità temporanea, e non già di quello da invalidità permanente” (Cass. Civ., sez. III, 16/05/2003, n. 7632). Il giudicante è tuttavia chiamato ad un'opera di necessaria personalizzazione del quantum, dovendo tenersi conto delle caratteristiche di detto pregiudizio che, seppur “temporaneo” è particolarmente intenso per l'approssimarsi della morte (Cass.
Sent. n. 36841/2022).
Ciò chiarito, sui criteri di calcolo da applicare, si osserva che le Tabelle del 2024 del Tribunale di
Milano prevedono per la liquidazione del danno da inabilità temporanea totale un importo variabile compreso tra euro 115,00 ed euro 173,00 per ciascun giorno. Tali importi, alla stregua della giurisprudenza richiamata, vanno tuttavia parametrati alle circostanze del caso concreto e, in particolare, al rapido e progressivo evolversi della condizione patologica della vittima, che ha determinato il decesso. In tale ottica appare equo riconoscere a titolo di danno biologico “terminale”,
l'importo di € 517,50 per i 3 giorni trascorsi dall'illecito al decesso (così determinato: 115*3 più aumento per personalizzazione del 50%).
Danni patrimoniali
Spese funebri.
pagina 12 di 18 In merito alle spese funerarie sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, la Suprema
Corte ne ha più volte riconosciuto la risarcibilità come danno emergente, precisando che tali spese
<possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 11684 del 26/05/2014). Nel caso in esame, non è nemmeno necessario far riferimento ai costi medi di zona, in quanto parte attrice ha fornito prova documentale degli esborsi pari a complessivi
€ 3602,00 (€ 1.600,00 da riconoscere alla figlia ed € 2002,00 da riconoscere alla sig.ra Pt_4
in base all'intestazione delle ricevute di pagamento prodotte). Pt_1
Non si ritengono liquidabili, invece, le spese richieste dalla sig.ra per l'esercizio della pietas Pt_1
verso il coniuge defunto (acquisto fiori, bolletta luce votiva ecc.), quantificate in € 200,00 mensili a decorrere dalla data del decesso e per tutta la presunta vita rimanente dell'istante, calcolata in circa 17 anni.
Per quanto riguarda il periodo intercorrente tra il decesso del sig. e la scadenza del Persona_1
termine per il deposito della seconda memoria istruttoria, le spese relative alla pietas non sarebbero spese future, in quanto dovrebbero essere state già sostenute e quindi dovevano essere documentate per ottenerne il rimborso, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Per quanto riguarda il periodo successivo, invece, seppur, trattandosi di spese future, non sia ovviamente necessaria la loro documentazione, come invece per quelle già sostenute, tuttavia, secondo il principio precedentemente richiamato, previsto per le spese funerarie, ma applicabile per analogia anche alle spese relative al culto della pietas verso i defunti, l'istante avrebbe dovuto fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, onere non assolto. Anzi, il fatto stesso che non abbia documentato le spese che avrebbe dovuto presuntivamente già sostenere da circa due anni, fa presumere che nemmeno per il futuro saranno sostenute tali spese.
Danno da lucro cessante per perdita delle elargizioni/aspettative ereditarie
Non si ritiene meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento avente ad oggetto la suddetta voce di danno, in quanto, seppur non si contesta che la perdita di elargizioni possa costituire un danno patrimoniale, in termini di lucro cessante, tuttavia la Suprema Corte ha chiarito, sul punto, che
<Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia
pagina 13 di 18 meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità>> (Cass. Sent. n.23304 dell'08 novembre 2007). In pratica, il lucro cessante non comprende danni meramente ipotetici, ma occorre allegare l'utilità persa e nel caso di specie non ci sono elementi da cui poter ricavare che il sig. in mancanza del sopravvenuto decesso, avrebbe Per_1
apportato dei contributi economici alla famiglia, non avendo prodotto la documentazione necessaria per individuare l'entità del reddito percepito dal de cuius. In realtà, parte attrice non ha dedotto nulla sullo status lavorativo del de cuius, in quanto non risulta se quest'ultimo al momento del decesso fosse titolare di pensione o se fosse comunque percettore di reddito.
Danno da perdita del lavoro domestico
Non si ritiene meritevole di accoglimento nemmeno la domanda di risarcimento avente ad oggetto la suddetta voce di danno, per quanto si osserva.
Non vi è dubbio che chi svolge attività domestica e attività di coordinamento della famiglia, anche se per questo non percepisce propriamente uno stipendio, svolge comunque un'attività suscettibile di valutazione economica (Cass. Civ. sez. III sent. n. 15823/2005), che, se ridotta, merita di essere liquidata. Va aggiunto che, non solo la casalinga che vede ridotta la propria capacità lavorativa da un fatto illecito ha diritto alla liquidazione di tale danno, ma anche i congiunti conviventi hanno diritto, in caso di morte della stessa, verificatasi in conseguenza dell'altrui fatto dannoso, al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all'assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente.
La Suprema Corte ha anche chiarito che il danno patrimoniale derivante dalla perdita o dalla diminuzione della capacità lavorativa domestica, non può ritenersi prerogativa della donna-casalinga, ma spetta anche all'uomo, nell'ottica di un'equa distribuzione delle incombenze domestiche ex artt. 29
Cost. e 143 c.c. (Cass. Civ., sez. III, sent. 18/11/2014 n° 24471).
Nonostante tutto ciò premesso, non può riconoscersi alcun danno, a tale titolo, ai congiunti superstiti, in quanto non vi è prova che le incombenze domestiche fossero prerogativa principale del sig. Pt_10
Tale risarcimento presuppone, infatti, che l'attività domestica venisse svolta dalla vittima
[...] dell'illecito in via, se non esclusiva, quantomeno principale. Nel caso in esame, invece, gli stessi istanti si limitano a parlare del “contributo” che il loro dante causa forniva alle faccende domestiche, che, però, restavano prerogativa della sig.ra . Anche i testi escussi all'udienza dell'08.03.2021 hanno Pt_1 parlato del sig. come di un uomo che “aiutava” la moglie nelle faccende domestiche. Parte_10
pagina 14 di 18 In conclusione, gli istanti hanno diritto solamente alla liquidazione del danno parentale, come sopra liquidato, del danno biologico terminale, da ripartire solamente tra gli eredi pro quota e delle spese funebri.
Si osserva, che tutte le somme riconosciute a titolo di risarcimento, rappresentando un debito di valore, andranno devalutate al momento del sinistro e rivalutate di anno in anno fino alla presente pronuncia e sull'importo finale andranno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia al soddisfo.
Ai fini della rivalutazione dovrà tenersi conto, nel caso di specie, tenuto conto della provvisionale disposta con ordinanza del 13/16.07.2018, dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9950 del 20/04/2017, per l'ipotesi del versamento di un acconto in corso di causa: <La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva>> (conf. Cass. Sez. 3 –
Ord. n. 16027 del 18/05/2022).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenendo conto del valore della domanda (scaglione tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00) e dell'attività espletata.
In merito allo scaglione applicato, si precisa che non si è tenuto conto del valore indicato dagli attori nell'atto introduttivo (indeterminabile), in quanto tale valore riguarda solamente il contributo unificato, ma non incide sulla liquidazione dei compensi, rispetto ai quali dovrà tenersi conto del valore della domanda, come calcolato secondo i criteri indicati nel codice di procedura civile.
Tra l'altro, la Suprema Corte ha precisato che <Nel determinare il compenso del legale il valore indeterminabile si applica unicamente qualora la controversia non sia suscettibile di valutazione economica o sia particolarmente complesso individuare il quantum>> (Cass., sez. II Civ., sent.n.
11056/16), ipotesi diversa da quella in esame, tenuto conto che il giudizio ha ad oggetto un'obbligazione risarcitoria, sempre suscettibile di valutazione economica. Per le obbligazioni risarcitorie, infatti, il valore è dato dal disputatum, ma con delle precisazioni: <ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento
pagina 15 di 18 solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa>> (Cass. Sez. U, Sen. n. 19014 del 11/09/2007).
Ai fini della liquidazione delle spese di lite, non assume alcun rilievo la mancata adesione di parte attrice alla proposta transattiva giudiziale, tenuto conto che la somma liquidata agli attori è risultata comunque superiore a quella oggetto della proposta.
Merita accoglimento anche la richiesta di liquidazione delle spese stragiudiziali, che rappresentano una voce autonoma rispetto a quelle giudiziali e per la cui liquidazione non rileva l'inevitabilità della lite, né
l'esito negativo delle trattative (Cassazione Civile Sez. II, 7 ottobre 2020, n. 21565).
Le spese stragiudiziali, quando si riferiscono ad attività ritenuta utile o indispensabile (come nel caso di negoziazione assistita o mediazione obbligatoria) devono essere liquidate sotto la voce danno emergente, se allegate e provate (Cass. Civ. sez. III, sent. del 07/09/2022, n. 26368). Nel caso in esame parte attrice ha allegato le richieste di risarcimento inoltrate dal difensore alla compagnia assicurativa, che provano lo svolgimento dell'attività stragiudiziale. Tali spese andranno liquidate secondo le tariffe vigenti al momento del compimento dell'attività stragiudiziale, secondo i valori medi, tenendo conto del valore della pratica (indeterminabile e di media complessità).
Si precisa che nulla andrà liquidato per le spese inerenti la presunta consulenza stragiudiziale di carattere medico-legale, in quanto non risulta in atti né la presunta relazione medica di parte né la ricevuta di pagamento e/o la proforma del professionista incaricato, di cui, tra l'altro, non viene riferito nemmeno il nome.
Appare fondata la richiesta di riconoscimento di una responsabilità per mala gestio in capo al Fondo.
Al riguardo si osserva, infatti, che la responsabilità del nei confronti del danneggiato si fonda CP_5 non solo sull'ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio, ma anche qualora, come nel caso in esame, sebbene dalle modalità del sinistro si potesse agevolmente riconoscere quantomeno un concorso di colpa, basato sulla presunzione di cui all'art.2054 c.c., la compagnia assicurativa non abbia offerto alcuna somma, in vista del ristoro del danno patito, pure in presenza della rituale richiesta di risarcimento effettuata dal danneggiato. Tra l'altro, nel caso di specie, la presunzione applicabile non era quella del concorso di colpa ex art. 2054 II comma cc, ma, trattandosi dell'investimento di un pedone, trovava applicazione la presunzione di cui al primo comma. Il Fondo, di fronte alla richiesta di risarcimento ricevuta, non ha né formulato un'offerta di indennizzo nei termini di legge né richiesto pagina 16 di 18 l'integrazione documentale, per cui la sua omissione appare ingiustificata e sanzionabile ex art. 148 comma 10 codice assicurazioni.
Tuttavia, nel caso in esame, non si ritiene rilevante, ai fini liquidatori, il riconoscimento di tale responsabilità, in quanto la conseguenza della mala gestio impropria fa sì che l'assicuratore sia tenuto a risarcire al danneggiato gli interessi moratori e la svalutazione monetaria anche oltre il massimale, ma nel caso di specie la somma liquidata, anche comprensiva di svalutazione e interessi, non supera il massimale vigente al momento del sinistro (a far data dall'11 giugno 2012 fino all'11.06.2017, quindi nel periodo in questione, il massimale, nel caso di danni alle persone, ammontava ad € 5.000.000,00 per sinistro).
Non si ritiene invece meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento per lite temeraria, tenuto conto che l'importo complessivamente liquidato in favore degli istanti appare nettamente inferiore a quello richiesto, non essendo state riconosciute diverse poste risarcitorie ed essendo state liquidate con una minor somma altre.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ogni eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1) Dichiara la domanda procedibile;
2) Dichiara responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa;
CP_2
3) condanna la n.q. al pagamento: Controparte_1
- in favore di parte attrice, della somma complessiva di € 1.377.631,00 a titolo di danno parentale
(di cui € 230.749,00 in favore di € 246.393,00 in favore di , Parte_1 Persona_2
€ 238.571,00 in favore di , € 254.215,00 in favore di in € Parte_11 Persona_3
246.393,00 in favore di , € 56.034,00 in favore di , € 52.638,00 in Persona_4 Persona_5 favore di ed € 52.638,00 in favore di , da cui detrarre le Persona_6 Parte_12
provvisionali già liquidate dal Fondo e da rivalutare come in parte motiva, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- in favore di , , e Parte_1 Persona_2 Parte_11 Persona_3
della somma complessiva di € 517,50 a titolo di danno biologico terminale, iure Persona_4
hereditatis, da ripartire pro quota, secondo le regole della successione ereditaria ex artt. 565 e ss c.c.; tale somma andrà devalutata al momento del fatto (15.02.2016) e rivalutata di anno in anno, secondo gli Indici Istat, fino alla presente pronuncia, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
pagina 17 di 18 - in favore di della somma di € 2.002,00 ed in favore di Parte_1 Persona_3 della somma di € 1.600,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese funebri sostenute;
entrambe le somme andranno rivalutate come sopra, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 562,0 per esborsi (c.u., marca e notifiche) ed € 41.259,00 per compensi (di cui € 3.308,00 per l'attività stragiudiziale ed €
37.951,00 per quella giudiziale), oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi al procuratore antistatario;
4) in ottemperanza al disposto di cui all'art. 148 comma 10 del D.Lgs.
7.9.2005 ordina la trasmissione,
a cura della Cancelleria, della presente sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza da parte della n.q. delle disposizioni afferenti alla procedura liquidativa. Controparte_1
S.M.C.V., 14/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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