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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Testo completo
N. R.G. 724/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
l'udienza fissata per la data odierna del 22.5.2024 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato conclusioni conformi, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese processuali;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 724/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1
N. R.G. 724/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 724 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
Parte_1 C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. Enrico FERRERO (C.F. C.F._1 ),
elettivamente domiciliata a Cagliari, via Antonio Scano n. 46, presso lo studio del difensore;
attrice opponente
contro
CP_1 (C.F. C.F._2 ), con il patrocinio degli avvocati Massimo
NG EN (C.F. C.F._3 ) e dell'avv. Simonetta MONACO (C.F.
C.F._4 , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Pasquale Cugia n. 1,
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 724/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2
presso lo studio dei difensori, parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del C.O.A. di Cagliari in data 3.3.2021;
convenuto-opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato nella cancelleria di questo Tribunale il
6.7.2021, CP_1 ha chiesto che questo Tribunale pronunciasse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a carico della Parte_1
avente ad oggetto la consegna di documentazione (in particolare, copia “della
rendicontazione dettagliata, per quote capitale, quote interessi e spese così come
contabilizzate dall'istituto di credito” e “degli estratti conto e prospetti scalari ed
eventuali conto anticipi a questo collegati, relativi agli ultimi dieci anni”) afferente al contratto di mutuo n. 6229678/F-M/TV3M2, stipulato a Cagliari il 16.9.2002, oltre al rimborso delle spese della procedura monitoria., sostenendo che la precedente richiesta stragiudiziale rivolta a detta banca era rimasta priva di riscontro.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con il decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 2350/2021, emesso il 20.12.2021 nel procedimento n.
4793/2021 RAC, avente ad oggetto la documentazione chiesta nel ricorso monitorio, oltre al pagamento delle spese della procedura, liquidate in favore dello Stato (stante la provvisoria ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in virtù di delibera del C.O.A. di Cagliari in data 3.3.2921) in 375,48 euro per compensi di avvocato, oltre ad accessori di legge.
3. In seguito alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, la INTESA
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 724/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3
Parte_1 ha proposto opposizione con atto di citazione regolarmente notificato, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inammissibile e comunque
rigettare ogni avversa domanda;
2) in ogni caso mandare assolta Parte_1 da ogni avversa pretesa;
3) con vittoria di spese e competenze.”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.5.2022, CP_1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la consegna di copia del contratto di mutuo oggetto di causa.
5. Nell'udienza cartolare del 13.10.2022 il giudice ha invitato le parti a conciliare la lite, con la consegna da parte della banca opponente del contratto di mutuo oggetto di causa all'opposto (il quale nella sua comparsa aveva limitato la pretesa a tale documento).
6. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 11 reso il 22.2.2024
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente,
quale giudice in assegnazione continuativa e per il periodo di sei mesi al medesimo
Ufficio, in seguito al provvedimento n. 44 reso il 15.2.2024 dal Presidente della Corte
d'Appello di Cagliari.
7. Nell'udienza del 10.4.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per la data odierna ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessata la materia del contendere, la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle
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Proc. n. 724/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4
spese processuali;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo.
***
9. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché:
a. come chiarito in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della
materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse
della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla
richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo
delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni
originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della
regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un
tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere
congiuntamene la compensazione delle spese” (da ultimo, Cass. n. 30251/2023);
b. nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate, rispettivamente, il 20.5.2024 e il
21.5.2024, l'opposto e l'opponente hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo, chiedendo concordemente la declaratoria di cessata la materia del contendere, la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese processuali.
c. in corso di causa è quindi venuta meno qualsivoglia ragione del contendere tra le
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Proc. n. 724/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5
parti in ordine alla pretesa azionata dall'opposta con la domanda monitoria.
10. Poiché la declaratoria di cessata materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti (nel caso in esame, accordo stragiudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, alla medesima consegue la revoca del decreto ingiuntivo, come peraltro concordemente chiesto dalle parti nell'accordo transattivo.
11. Le spese di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione debbono essere interamente compensate, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, in conseguenza del quale il giudice non deve effettuare alcun accertamento sulla soccombenza virtuale.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. revoca il decreto ingiuntivo n. 2350/2021, emesso da questo Tribunale il 20.12.2021
nel procedimento n. 4793/2021 RAC;
c. compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle del procedimento monitorio n. 4793/2021 RAC.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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SEZIONE PRIMA CIVILE
l'udienza fissata per la data odierna del 22.5.2024 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato conclusioni conformi, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese processuali;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 724 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
Parte_1 C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro
tempore, con il patrocinio dell'avv. Enrico FERRERO (C.F. C.F._1 ),
elettivamente domiciliata a Cagliari, via Antonio Scano n. 46, presso lo studio del difensore;
attrice opponente
contro
CP_1 (C.F. C.F._2 ), con il patrocinio degli avvocati Massimo
NG EN (C.F. C.F._3 ) e dell'avv. Simonetta MONACO (C.F.
C.F._4 , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Pasquale Cugia n. 1,
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 724/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2
presso lo studio dei difensori, parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera del C.O.A. di Cagliari in data 3.3.2021;
convenuto-opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato nella cancelleria di questo Tribunale il
6.7.2021, CP_1 ha chiesto che questo Tribunale pronunciasse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a carico della Parte_1
avente ad oggetto la consegna di documentazione (in particolare, copia “della
rendicontazione dettagliata, per quote capitale, quote interessi e spese così come
contabilizzate dall'istituto di credito” e “degli estratti conto e prospetti scalari ed
eventuali conto anticipi a questo collegati, relativi agli ultimi dieci anni”) afferente al contratto di mutuo n. 6229678/F-M/TV3M2, stipulato a Cagliari il 16.9.2002, oltre al rimborso delle spese della procedura monitoria., sostenendo che la precedente richiesta stragiudiziale rivolta a detta banca era rimasta priva di riscontro.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con il decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 2350/2021, emesso il 20.12.2021 nel procedimento n.
4793/2021 RAC, avente ad oggetto la documentazione chiesta nel ricorso monitorio, oltre al pagamento delle spese della procedura, liquidate in favore dello Stato (stante la provvisoria ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in virtù di delibera del C.O.A. di Cagliari in data 3.3.2921) in 375,48 euro per compensi di avvocato, oltre ad accessori di legge.
3. In seguito alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo nei suoi confronti, la INTESA
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 724/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3
Parte_1 ha proposto opposizione con atto di citazione regolarmente notificato, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare inammissibile e comunque
rigettare ogni avversa domanda;
2) in ogni caso mandare assolta Parte_1 da ogni avversa pretesa;
3) con vittoria di spese e competenze.”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 16.5.2022, CP_1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la consegna di copia del contratto di mutuo oggetto di causa.
5. Nell'udienza cartolare del 13.10.2022 il giudice ha invitato le parti a conciliare la lite, con la consegna da parte della banca opponente del contratto di mutuo oggetto di causa all'opposto (il quale nella sua comparsa aveva limitato la pretesa a tale documento).
6. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 11 reso il 22.2.2024
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente,
quale giudice in assegnazione continuativa e per il periodo di sei mesi al medesimo
Ufficio, in seguito al provvedimento n. 44 reso il 15.2.2024 dal Presidente della Corte
d'Appello di Cagliari.
7. Nell'udienza del 10.4.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto un breve rinvio per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per la data odierna ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno concordemente chiesto la declaratoria di cessata la materia del contendere, la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 724/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4
spese processuali;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo.
***
9. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché:
a. come chiarito in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della
materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse
della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla
richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo
delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni
originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della
regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un
tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere
congiuntamene la compensazione delle spese” (da ultimo, Cass. n. 30251/2023);
b. nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate, rispettivamente, il 20.5.2024 e il
21.5.2024, l'opposto e l'opponente hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo transattivo, chiedendo concordemente la declaratoria di cessata la materia del contendere, la revoca del decreto ingiuntivo e la compensazione delle spese processuali.
c. in corso di causa è quindi venuta meno qualsivoglia ragione del contendere tra le
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 724/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5
parti in ordine alla pretesa azionata dall'opposta con la domanda monitoria.
10. Poiché la declaratoria di cessata materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti (nel caso in esame, accordo stragiudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto, alla medesima consegue la revoca del decreto ingiuntivo, come peraltro concordemente chiesto dalle parti nell'accordo transattivo.
11. Le spese di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione debbono essere interamente compensate, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, in conseguenza del quale il giudice non deve effettuare alcun accertamento sulla soccombenza virtuale.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. revoca il decreto ingiuntivo n. 2350/2021, emesso da questo Tribunale il 20.12.2021
nel procedimento n. 4793/2021 RAC;
c. compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle del procedimento monitorio n. 4793/2021 RAC.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 724/2022 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6