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Sentenza 20 ottobre 2016
Sentenza 20 ottobre 2016
Sul provvedimento
Testo completo
N. 42919/15 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'udienza del 20 ottobre
2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 42919/15 R.G.A.C. del Tribunale di
Roma, e promossa
DA
– Avv. F. Valerini Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. CP_1
A. CH
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, premesso di essere transitato nel 1987 dal Consorzio di Bonifica
Montana dei ON LE ed SO di Latina alla Regione resistente giusta il disposto dell'art. 15 comma secondo legge regionale 4/1984, chiedeva accertarsi il suo diritto alla revisione dell'inquadramento attribuitogli dalla Regione con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative differenze economiche sulle retribuzioni, sul TFS e sulla pensione nonché al risarcimento dei danni da perdita di chance, morale ed alla salute oltre accessori di legge, basando tale pretesa sul disposto della legge regionale 15/1988.
Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il ritardo nell'inquadramento del predetto nei ruoli regionali, avvenuto con legge 23/1996 e con effetto retroattivo dal 1.1.1994, non ha determinato alcun pregiudizio, perché la carriera del ricorrente ha avuto uno sviluppo anche grazie all'applicazione dei contratti degli enti di provenienza più favorevoli rispetto a quelli regionali.
Pertanto, non sussiste alcuna violazione della legge 4/1984 da parte della Regione resistente, che ha applicato correttamente tale legge e non ha mai posto in essere alcun comportamento discriminatorio nei confronti del ricorrente.
In merito all'applicazione della legge regionale 25 marzo 1988,
n.15, avente ad oggetto il “Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali n.2 e n.3 del 15 gennaio 1983”, va evidenziato come l'art. 1 di tale legge prevedesse che il personale inquadrato alla Regione, ai sensi delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio 1983, in alternativa all'inquadramento già effettuato, potesse, a domanda, essere reinquadrato secondo i criteri, di cui ai successivi articoli della legge, in relazione ai titoli posseduti alla data di promulgazione delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio
1983.
Risulta pertanto evidente che il ricorrente non potesse essere destinatario della legge regionale 15/1988, in quanto è stato inquadrato nei ruoli della ai sensi della legge CP_1 regionale 25 giugno 1996 n. 23 “Norme per l'inquadramento del personale dei disciolti consorzi di bonifica di cui all'art. 15 legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4”, con decorrenza 1 gennaio
1994.
La legge regionale 15/1988, inoltre, è stata abrogata a decorrere dal 1.10.2002 per effetto della legge regionale 28 febbraio 2002
n. 6.
Occorre infine sottolineare che la legge 15/88 non faceva alcun cenno al passaggio o salto di carriera dei dipendenti, dalle qualifiche di funzionario di VII e VIII livello a quella di dirigente, ma prevedeva unicamente, in relazione ai titoli posseduti, il reinquadramento, ai sensi dell'art. 7, del personale nei livelli dal secondo all'ottavo.
Tale legge, dunque, poiché era finalizzata al superamento delle situazioni di sperequazione determinatesi nei confronti del personale di ruolo non dirigenziale, ha determinato soltanto il passaggio dei beneficiari fino all'ottavo livello funzionale, nulla prevedendo per la qualifica dirigenziale.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO rigetta il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA.
Roma, 20 ottobre 2016
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'udienza del 20 ottobre
2016 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 42919/15 R.G.A.C. del Tribunale di
Roma, e promossa
DA
– Avv. F. Valerini Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. CP_1
A. CH
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe, premesso di essere transitato nel 1987 dal Consorzio di Bonifica
Montana dei ON LE ed SO di Latina alla Regione resistente giusta il disposto dell'art. 15 comma secondo legge regionale 4/1984, chiedeva accertarsi il suo diritto alla revisione dell'inquadramento attribuitogli dalla Regione con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative differenze economiche sulle retribuzioni, sul TFS e sulla pensione nonché al risarcimento dei danni da perdita di chance, morale ed alla salute oltre accessori di legge, basando tale pretesa sul disposto della legge regionale 15/1988.
Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Il ritardo nell'inquadramento del predetto nei ruoli regionali, avvenuto con legge 23/1996 e con effetto retroattivo dal 1.1.1994, non ha determinato alcun pregiudizio, perché la carriera del ricorrente ha avuto uno sviluppo anche grazie all'applicazione dei contratti degli enti di provenienza più favorevoli rispetto a quelli regionali.
Pertanto, non sussiste alcuna violazione della legge 4/1984 da parte della Regione resistente, che ha applicato correttamente tale legge e non ha mai posto in essere alcun comportamento discriminatorio nei confronti del ricorrente.
In merito all'applicazione della legge regionale 25 marzo 1988,
n.15, avente ad oggetto il “Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali n.2 e n.3 del 15 gennaio 1983”, va evidenziato come l'art. 1 di tale legge prevedesse che il personale inquadrato alla Regione, ai sensi delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio 1983, in alternativa all'inquadramento già effettuato, potesse, a domanda, essere reinquadrato secondo i criteri, di cui ai successivi articoli della legge, in relazione ai titoli posseduti alla data di promulgazione delle leggi regionali nn. 2 e 3 del 15 gennaio
1983.
Risulta pertanto evidente che il ricorrente non potesse essere destinatario della legge regionale 15/1988, in quanto è stato inquadrato nei ruoli della ai sensi della legge CP_1 regionale 25 giugno 1996 n. 23 “Norme per l'inquadramento del personale dei disciolti consorzi di bonifica di cui all'art. 15 legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4”, con decorrenza 1 gennaio
1994.
La legge regionale 15/1988, inoltre, è stata abrogata a decorrere dal 1.10.2002 per effetto della legge regionale 28 febbraio 2002
n. 6.
Occorre infine sottolineare che la legge 15/88 non faceva alcun cenno al passaggio o salto di carriera dei dipendenti, dalle qualifiche di funzionario di VII e VIII livello a quella di dirigente, ma prevedeva unicamente, in relazione ai titoli posseduti, il reinquadramento, ai sensi dell'art. 7, del personale nei livelli dal secondo all'ottavo.
Tale legge, dunque, poiché era finalizzata al superamento delle situazioni di sperequazione determinatesi nei confronti del personale di ruolo non dirigenziale, ha determinato soltanto il passaggio dei beneficiari fino all'ottavo livello funzionale, nulla prevedendo per la qualifica dirigenziale.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO rigetta il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA.
Roma, 20 ottobre 2016
IL GIUDICE