TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, trasformata in consensuale all'udienza del 05/02/2025, nel proc. n. 1846 /2024 R.G., promosso, con ricorso da
Parte_1 , nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in ISOLA DEL LIRI via A. Marsella n. 1, presso lo studio dell'Avv. D'ORAZIO
LA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 , nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in
ROMA via Monte Santo n. 10, presso lo studio dell'Avv. DI LEGGE ANNAMRIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE
E on l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 05/02/2025
1 N. R.G. 1866/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, Parte_1 , premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta la figlia Per_1 (nata il [...]); che le parti interrompevano la convivenza ad agosto 2023; che la sig.ra CP_1 è tornata a vivere nel proprio paese di origine portando con sé la figlia minore.
Il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso della minore con regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento oltre rivalutazione ISTAT e al
50% delle spese straordinarie
Si costituiva in giudizio CP_1 contestando la domanda attorea chiedendo di: disporre l'affido condiviso della minore Per_1 con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo di € 400,00 a titolo di mantenimento in favore della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione delle parti del 05/02/2025 le parti raggiungevano un accordo per la trasformazione del procedimento in congiunto.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole
(affido condiviso della figlia Per_1 con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, versamento a carico del padre della somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, assegno unico percepito al 50% dai genitori). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1866/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da accordo di cui al verbale di udienza del 05/02/2025 i rapporti tra i genitori Parte_1 e CP_1 e la figlia minore;
2) Nulla sulle spese.
Cassino, 05/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, trasformata in consensuale all'udienza del 05/02/2025, nel proc. n. 1846 /2024 R.G., promosso, con ricorso da
Parte_1 , nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in ISOLA DEL LIRI via A. Marsella n. 1, presso lo studio dell'Avv. D'ORAZIO
LA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 , nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in
ROMA via Monte Santo n. 10, presso lo studio dell'Avv. DI LEGGE ANNAMRIA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RESISTENTE
E on l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza del 05/02/2025
1 N. R.G. 1866/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/07/2024, Parte_1 , premesso di aver avuto dalla relazione more uxorio intrattenuta la figlia Per_1 (nata il [...]); che le parti interrompevano la convivenza ad agosto 2023; che la sig.ra CP_1 è tornata a vivere nel proprio paese di origine portando con sé la figlia minore.
Il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso della minore con regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento oltre rivalutazione ISTAT e al
50% delle spese straordinarie
Si costituiva in giudizio CP_1 contestando la domanda attorea chiedendo di: disporre l'affido condiviso della minore Per_1 con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere l'importo di € 400,00 a titolo di mantenimento in favore della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione delle parti del 05/02/2025 le parti raggiungevano un accordo per la trasformazione del procedimento in congiunto.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che gli accordi conclusi durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole
(affido condiviso della figlia Per_1 con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, versamento a carico del padre della somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, assegno unico percepito al 50% dai genitori). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1866/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara regolati come da accordo di cui al verbale di udienza del 05/02/2025 i rapporti tra i genitori Parte_1 e CP_1 e la figlia minore;
2) Nulla sulle spese.
Cassino, 05/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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