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Decreto 26 dicembre 2025
Decreto 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione R.G. n. 2316 2025 Il G.T. dott. Alessandro Caronia
Viste la proposta motivata dal dott. , medico presso datata 24.12.25, da cui si Parte_1 CP_1 evince: « Tentativo di suicidio in paziente con scompenso psicotico acuto»; la relativa convalida firmata dal dott. medico presso datata 24.12.25; Persona_1 CP_1
l'ordinanza prot. n. 46 del Sindaco del Comune di Corigliano Rossano, datata 24.12.25, comunicata al destinatario e notificata a questo Ufficio il 26.12.25 ad ore 10.25, con cui è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera nell'interesse di , nato a [...] in data [...] e residente a [...]allo Ionio;
Persona_2
Verificata la propria competenza territoriale;
Sentito
l'interessato il alle ore 12.00; Per_2
Rilevato che l'interessato presente tutti i sintomi descritti e ha dichiarato di essere giunto in ospedale accompagnato dalla madre, con cui convive, e di essere curato con accortezza presso il presidio di riferimento;
Considerato che
(a) esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
(b) gli stessi non vengono accettati dal paziente;
(c) (c) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;
Ritenuto che il provvedimento del Sindaco sia conforme ai certificati medici e allo stato attuale del paziente;
che il ricovero rispetti la dignità della persona e i suoi diritti civili e politici, essendo disposto ed eseguito nell'esclusivo interesse del/la paziente ad essere curato/a;
Letti gli artt. 33, 34 e 35 della Legge n. 833/1978;
C O N V A L I D A
con efficacia immediata, la richiamata ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Corigliano Rossano ha disposto un trattamento sanitario obbligatorio nell'interesse di , come sopra generalizzato;
Persona_2 avverte che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare»; manda con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione al Sindaco del Comune che ha emesso l'ordinanza, nonché per la notificazione all'interessato o al suo legale rappresentante, ove esistente.
Letti gli artt. 3 comma 3 della legge n. 180/1978 e 35 comma 4 della legge n. 833/1978 dispone la comunicazione del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Cassano allo Ionio, quale Comune di residenza del . Per_2
Così deciso, 26/12/2025
Il Giudice Tutelare
Dott. Alessandro Caronia