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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.27204/24
TRA
Parte_1 (c.f.: C.F._1 , nato a [...] il
31/07/1976 e residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato dall'Avv.
NI GA (c.f.: C.F._2 , presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Carriera Grande n. 32 e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, terzo comma;
134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. a mezzo fax al n. 081/0097489 oppure all'indirizzo di posta elettronica Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1 (c.f.: P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma al Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nel fascicolo telematico contenente il presente atto dall'Avv. Massimiliano
RE (c.f.: C.F._3 – telefax per comunicazioni e notifiche:
081/2479762; pec: Email_2 , presso il cui studio in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò n. 18 elettivamente domicilia (d'ora in avanti, anche solo “Società”)
1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/12/2024, iscritto al n. 27204/2024 r.g. e ritualmente notificato, il PT conveniva Controparte_1 in giudizio innanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli, deducendo:
a) di essere dipendente della Società dal 02/05/2002, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nel Livello D di cui al C.C.N.L. di categoria;
b) di aver tuttavia svolto, dal 18/05/2022 al 02/05/2023, mansioni riconducibili ad un livello superiore (C) rispetto a quello di formale inquadramento (D), conseguendone per l'effetto il proprio diritto all'inquadramento in detto livello, a far data dal 18/08/2022
(decorsi 3 mesi dall'applicazione);
c) di avere diritto, per il medesimo effetto, al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate sin dalla data di applicazione (18/05/2022) alle mansioni superiori.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente chiede al G.L. del Tribunale di Napoli
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel Livello C, del
C.C.N.L. di settore, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva di settore, a far data dal 22/08/2022 e/o da quella diversa data ritenuta di giustizia;
2) per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento di tutte le differenze retributive maturate in virtù dell'espletamento delle mansioni superiori riconducibili al
Livello C e non percepite dal 22/08/2022 all'attualità, oltre gli interessi nella misura legale e il maggior danno subito dall'istante per la diminuzione di valore del suo credito, a norma dell'art. 429 c.p.c., da quantificarsi in separato giudizio;
3) in ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario»
Si costituiva la convenuta che rilevava l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
2 All'odierna udienza, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione tra le parti, escussi i testi, la causa, tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
L'art. 2103 del c.c. riconosce il diritto alla qualifica professionale superiore corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore, in presenza del presupposto dell'esercizio temporaneo delle mansioni superiori protrattosi per un periodo fissato nel contratto collettivo, al quale la norma rinvia, ed, in caso di mancata previsione nel contratto di categoria, per un periodo non superiore ai sei mesi. “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.”
In linea generale, va condiviso quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori, il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass.civ. sez. lav. 25.08.87 n.7007; Cass. civ. sez. lav. 16.05.1983
n.3384).
Tre sono i passaggi logici da compiere:
- Accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente nel tempo
- Comprendere la categoria ed i livelli in cui queste si articolano
- Operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali
3 Dal punto di vista processuale è pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (tra le altre, Cass. lav., 21.4.2000 n. 5203).
Non è sufficiente, dunque, allegare lo svolgimento di attività inconciliabili con l'inquadramento di appartenenza, essendo, invece, necessarie la deduzione e la prova dello svolgimento di compiti perfettamente equivalenti al contenuto delle mansioni che caratterizzano la declaratoria contrattuale del profilo rivendicato.
Il primo passo va compiuto attraverso l'esame delle dichiarazioni dei testi.
Testimone_1 dichiarava:
Lavoro per poste dal 2002 e oggi sono quadro di II livello. Non ho contenzioni.
Conosco il PT . AV insieme e il PT era mio sottoposto, questo avveniva dal 2001 al 2002 per un paio d'anni. Lavorai con ricorrente da aprile 2022 non ricordo fino a quando credo metà anno 2023.
Egli in quel periodo era addetto produzione preso il settore posta registrata. Usava il pc del reparto e i software che gli erano necessari. Svolgeva semplicemente un'attività di data entry. Inizialmente PT immetteva dati in un foglio excel. Poi partì in via sperimentale un applicato chiamato TM Light. Per usare questo applicativo gli fu fatta una formazione. Non fu un apposito corso, ma l'applicativo fu spiegato a PT da chi precedentemente lo usava.
Non so se PT seguì sei corsi su Teams. Il PT riceveva da me documentazione cartacea su cui erano riportati i dati da immettere nell'applicativo TM, li immetteva e le risorse umane controllavano poi la correttezza dei dati da lui immessi.
Poteva capitare che in alcuni giorni facesse anche l'addetto di produzione.
Il PT non aveva autonomia gestionale. Ero io destinatario diretto delle mail inviate a PT per conoscenza e assumevo io la responsabilità di ciò che il PT faceva.
4 Il ricorrente aveva delle credenziali per accedere all'applicativo TM Light
So che l'acceso gli fu inibito ma non ricordo da quando, da quando finì la sperimentazione
Il ricorrente immetteva in TM light i dati necessari alle risorse umane per
l'emissione definitiva delle buste paga. Erano circa da 230 a 240 dipendenti a seconda del periodo.
Il sistema sottolineava in rosso l'omessa timbratura e il Tes_2 nvitava l'interessato che aveva omesso la timbratura a chiarirne le ragioni.
Non è vero che i dati verificati ed inseriti sul sistema gestionale aziendale, mediante
l'applicativo TM – Light, costituivano veri e propri dati ufficiali, della cui correttezza il
PT si assumeva le responsabilità, nell'ipotesi in cui i dati non coincidessero il ricorrente non poteva essere soggetto all'apertura del procedimento disciplinare ero io che avevo avrei potuto subirlo
Non so se è vero che il ricorrente dal 18/05/2022 al 02/05/2023 poteva operare sul sistema TM – Light anche da casa e/o da remoto»;
È vero che, all'epoca dei fatti, gli unici dipendenti addetti (al Centro Smistamento) al sistema TM – Light erano in tre, ossia il ricorrente, Controparte_2 e CP_3
[...] ;
Non so se, dopo aver il PT più volte lamentato di non essere adibito a mansioni coerenti col livello di inquadramento acquisito in costanza di rapporto, il direttore pro tempore del Centro Smistamento, Controparte_4 , gli comunicava che non poteva essere adibito a mansioni analoghe, proprio perché non confacenti al livello (formale) di inquadramento»;
So che, attualmente, il ricorrente è applicato al Reparto Ricevimento ed Invio, ove si occupa del trasporto della posta all'interno del reparto – e/o verso l'uscita – con
l'uso del muletto. Ma non lavoro più in quel sito.
Le mansioni svolte dal 18/05/2022 al 02/05/2023 non venivano espletate su posto vacante nè in sostituzione di titolare con diritto alla conservazione del posto. Non mi
5 risulta che in organico vi fosse un posto per quelle mansioni. Era una fase sperimentale in cui alcuni ruoli non erano definiti.
Persona_1 riferiva:
Lavoro per poste dal 1990. Ho avuto dei contenziosi ormai conclusi. Lavoro da 14 anni con PT .
Il PT dal Maggio 2022 al maggio 2023 si è occupato dell'immissione di dati nell'applicazione TM light.
Non so dire se PT avesse una responsabilità per i dati che immetteva.
Non so dire se PT abbia seguito dei corsi per utilizzare l'applicativo TM light.
Non mi risulta che PT sostituisse alcuno assente e con diritto a mantenere il posto nello svolgimento dell'attività su TM light
PT immetteva nel sistema le presenze, le ore di straordinario, il notturno, i permessi a ore ecc. Il lavoratore presentava le relative domande al soggetto competente diverso dal PT e ove autorizzate il PT le immetteva nel sistema
Capuano CP_4 riportava:
Lavoro per Poste dal 2005-2006 e non ho contenziosi. Conosco il PT . PT lavorò come addetto nel mio reparto, se non erro, dal 2010 per due o tre anni.
Conosco il TM Light. Se non erro PT ne fece uso quando fu avviato in via sperimentale provvedendo all'inserimento dei dati estratti dai registri cartacei firmati dai rispettivi responsabili.
Responsabile della correttezza dei dati immessi nel TM Light era Testimone_1 , tanto so perché all'epoca ero direttore del centro di smistamento di Napoli. Era lui che li controllava e li firmava.
Non ricordo se il PT si sia lamentato per il suo livello di inquadramento
6 Tanto premesso, l'esame del materiale acquisito deve essere seguito da quello del testo delle declaratorie, nei limiti in cui esse interessano, così come delineate dalla contrattazione collettiva pacificamente dedotta in giudizio, sia con riferimento all'inquadramento attuale sia con riferimento a quello superiore, qui richiesto.
L'art. 20 del C.C.N.L. Poste, rubricato “Classificazione del personale”, prescrive che il personale, in base al diverso apporto professionale richiesto, sia inquadrato in sei livelli professionali, in ordine crescente dalla lettera F alla lettera A.
Alcune figure professionali, in relazione all'esperienza maturata, vengono distinte in junior e senior, prevedendosi il passaggio a senior dopo aver maturato un'esperienza professionale (supportata da percorsi formativi) pari a 24 mesi di effettivo svolgimento delle stesse mansioni.
Rientrano nel Livello D i «lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività
a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione».
Ruoli
1) Addetto senior
Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle
Strutture di Staff, nell'ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo.
…
Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, svolgono nell'ambito di procedure definite, attività amministrative, tecniche o gestiscono le relazioni con i clienti fornendo informazioni sui prodotti o effettuando le operazioni richieste.
7 …
Rientrano, invece, nel Livello C quei «lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico – amministrativo – commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità.
Nell'ambito di tali attività effettuano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell'ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici.
…
Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell'ambito di procedure definite, espletando attività tecnico- amministrative e gestendo le relazioni con i clienti.
Lavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni tecnico- operative utili alla gestione, all'addestramento ed al supporto della squadra;
presidiano la corretta esecuzione delle attività operative e fungono da interfaccia con le figure preposte gerarchicamente al livello superiore per la segnalazione e risoluzione di eventuali criticità.
…
Come è agevole osservare il tratto differenziale tra i diversi livelli di inquadramento si coglie anzitutto con riguardo alla circostanza che quello attualmente rivestito comprende lavoratori in possesso di conoscenze specifiche, l'altro include quelli che hanno conoscenze specifiche qualificate. Nel primo caso essi devono avere adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione, nell'altro realizzano operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa.
Dal raffronto tra le mansioni descritte nelle declaratorie contrattuali e quelle svolte dal ricorrente nel periodo de quo e delineate dai testi si può concludere che egli risulta correttamente inquadrato nel livello D: il PT “Svolgeva semplicemente un'attività di
8 data entry… non aveva autonomia gestionale… si è occupato dell'immissione di dati nell'applicazione TM light… Responsabile della correttezza dei dati immessi nel TM
Light era Testimone_1 ”.
Egli è certamente dotato di adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico- professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione, preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione. Non si è raggiunta la prova che egli abbia conoscenze specifiche qualificate, che coordino risorse individuando soluzioni tecnico-operative utili alla gestione, che effettui operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa.
Pertanto, la domanda va conclusivamente respinta.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Napoli, 27.11.25
Il Giudice del lavoro
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