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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo
Maria Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 29.5.2026 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9646 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
Parte_1 , c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lanciano;
Ricorrente
E
Controparte_1 - in persona del Presidente p.t.; rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: indebito.
*******
Con ricorso depositato il 5.7.2025 Parte_1 ha premesso:
- di aver ricevuto, in data 17.8.2023, “un avviso di accertamento da parte dell'CP_1 , con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro 7.676,98, asseritamente percepita in modo indebito dal defunto padre del ricorrente, Sig. Persona_1 , titolare della pensione categoria VO n. 10001122, nel periodo 2002 – 2006”, - di aver successivamente ricevuto, in data 5.7.2024, “comunicazione di recupero coattivo dell'intero credito assertivamente vantato dall CP_1 mediante trattenuta sulla pensione VO n. 1408834 per 72 rate”,
- che, a seguito dell'inoltro all'Istituto di contestazione della pretesa e di richiesta di ricalcolo del dovuto, l'ente previdenziale convenuto aveva
“rideterminato l'indebito … in euro 2.558,99 invitandolo a provvedere al pagamento mediante bonifico bancario”, comunque procedendo a trattenute sulla pensione, poi cessate in data 2.9.2024.
Ciò posto, ha agito per l'accertamento negativo della avversa pretesa restitutoria, poiché prescritta.
Ha, in ogni caso, lamentato: la violazione del contraddittorio e dei canoni di trasparenza e partecipazione;
la mancata valutazione dei rilievi sollevati in sede di gravame amministrativo;
l'assenza di titolo esecutivo utile a consentire le trattenute.
Ha perciò convenuto in giudizio l' CP_1 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, proponendo le seguenti domande: “-
Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell'CP_1 al recupero della somma di euro 7.676,98 (o dell'importo rideterminato di euro 2.558,99), per decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c.; - Accertare e dichiarare
l'illegittimità delle trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente e per
l'effetto: - annullare l'avviso di accertamento del 17 agosto 2023 e ogni atto successivo e connesso, per intervenuta prescrizione del diritto azionato ovvero in quanto illegittimo e privo di motivazione;
- in ogni caso, condannare l' CP_1 alla restituzione delle somme indebitamente trattenute sulla pensione del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' CP_1 si è costituito in giudizio, negando la fondatezza delle argomentazioni difensive del ricorrente.
Pag. 2 di 7 Parte resistente ha innanzitutto esposto di aver provveduto ad un ricalcolo della pensione del padre del ricorrente, in ragione della percezione di quote di maggiorazione sociale non dovute sino al novembre 2006.
Tanto premesso, ha allegato: di aver notificato l'indebito alla sig.ra CP_2
[...] (coniuge del pensionato e risultata unica erede nella domanda di liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse); di aver parzialmente compensato l'indebito con le prestazioni richieste dagli eredi della coniuge dell'originario pensionato;
di aver, infine, notificato all'odierno istante, in data 8.9.2023, richiesta di restituzione dell'indebito.
L' CP_1 ha aggiunto: - di aver avviato d'ufficio un piano di recupero sul pensione (VO/14008834) del ricorrente, comunicato con lettera notificata il
30.7.2024; - di aver sospeso il piano di recupero, una volta ricevuta la richiesta del ricorrente contenente indicazione di altri due eredi (“ma la prima trattenuta di € 106,62 era stata già effettuata sulla rata di 09/2024”); - di aver inoltre effettuato, a compensazione dell'indebito, il 28.9.2020, una trattenuta di € 138,00 sulla CIG spettante al sig. Parte_1 .
Il convenuto ha, pertanto, concluso per l'integrale rigetto del ricorso, solo precisando che l'indebito residuo a carico del ricorrente dovesse essere ricalcolato nella misura di € 2.314,37, dovendosi tenere conto del recupero già effettuato su pensione (€ 106,62) e di quello effettuato sulla CIG (€
138,00).
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in primo luogo, osservarsi che, in occasione di un documentato trasferimento alla sede di Gioia del Colle della posizione pensionistica di
Persona_1 , la pensione n.10001122 Cat. VO veniva ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Pag. 3 di 7 In particolare, per effetto dell'accertata insussistenza dei presupposti per il conseguimento di quote della maggiorazione sociale, l CP_1 vantava un credito, nei confronti dell'accipiens, di € 7.797,51.
Si tenga presente, sul punto, che chi agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 18046/2010).
Nel caso di specie, alcuna allegazione è intervenuta circa l'effettiva spettanza delle maggiorazioni sociali sulla pensione cat. VO di Per_1
[...] , poi viceversa oggetto di pretesa restitutoria.
Ciò posto, soffermando l'attenzione sulla questione della prescrizione, non risulta provato che Persona_1 avesse ricevuto apposita comunicazione della pretesa restitutoria.
Agli atti (all.to 3, pag. 2, prod. Controparte_3 ), infatti, risulta solo che il modello RC1, trasmesso a CP_4 in data 23.10.2006, sia stato inviato;
non risulta che, invece, la medesima comunicazione sia stata
“esitata”, come viceversa avvenuto per le altre comunicazioni interruttive della prescrizione.
Sul punto, del resto, il Comitato Provinciale CP_1 in sede di definizione del ricorso amministrativo proposto, ha riconosciuto la mancanza di “traccia” della “prima comunicazione al de cuius” (“manca nell'archivio di Gioia del
Colle il fascicolo cartaceo della pratica”).
Dunque, a fronte di una specifica contestazione contenuta nell'atto introduttivo della presente controversia (“la stessa CP_1 riconosce che
l'ultimo atto relativo al presunto ricalcolo risale al 16 ottobre 2006, e che in data 23 ottobre 2006 sarebbe stata inviata una comunicazione al de cuius ma senza che della comunicazione vi sia traccia alcuna”), deve escludersi che la prescrizione decennale sia stata già interrotta nell'ottobre 2006.
Pag. 4 di 7 Piuttosto, un effetto interruttivo deve essere riconosciuto alla richiesta restitutoria risalente all'anno 2014.
Sul punto, va premesso che Parte_2 , nell'anno 2011, presentava, proprio in qualità di erede, richiesta di corresponsione dei ratei maturati e non corrisposti dal proprio dante causa, a titolo di pensione di vecchiaia (si badi bene, non di pensione di reversibilità, come erroneamente dedotto dalla difesa dell'odierno istante).
Non v'è dubbio alcuno, pertanto, che la coniuge del defunto Per_1
[...] avesse accettato l'eredità.
Ciò posto, considerato il principio di diritto in base al quale la prescrizione della pretesa dell'ente previdenziale a recuperare le maggiori somme erogate inizia a decorrere dall'esecuzione del pagamento della prestazione in misura eccedente, di volta in volta, i limiti posti dalla legge
(Cass. 3523/2024, che si esprime nel senso dell'irrilevanza dalla presentazione della dichiarazione dei redditi a fini Irpef;
nello stesso senso,
Corte Appello Bari 101/2019, secondo cui, in materia pensionistica, il tempo necessario per accertare il fatto generatore dell'indebito costituisce un mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto dell' CP_1 di recuperare le somme erogate, come tale non idoneo ad incidere sui tempi di decorrenza della prescrizione), deve concludersi che, alla data del
16.9.2014 (ossia quella in cui Parte_2 effettivamente riceveva richiesta restitutoria: allegato 5 prod. CP_1 , siano stati tempestivamente interrotti i termini di prescrizione decennale del diritto dell'ente odierno resistente ad ottenere la restituzione dei (soli) pagamenti indebiti eseguiti a partire da settembre 2004.
E' appena il caso, poi, di precisare come l'odierno istante abbia ricevuto nuova richiesta di restituzione, in qualità di erede di Parte_2 , prima che scadesse il termine decennale successivo, ossia nell'anno 2023.
Pag. 5 di 7 Pertanto, la domanda di accertamento negativo può essere accolta limitatamente alla pretesa restitutoria riferita a pagamenti indebiti risalenti ad epoca antecedente al settembre 2004.
Di certo, poi, non possono essere condivise le deduzioni attoree (formulate per la prima volta in sede di note autorizzate e) facenti leva sulla dedotta violazione dell'art. 52, comma 2, L. 88/1989.
In primo luogo, sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l'erede non gode della protezione derivante dalla disciplina speciale dell'indebito previdenziale, perché “il fondamento costituzionale dell'esclusione della ripetizione in funzione della tutela delle essenziali esigenze di vita dell'assicurato o del pensionato … non è ravvisabile laddove
l'erogazione non sia in alcun modo riconducibile ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore” (Cass. 21453/2013).
In secondo luogo – e soprattutto – i limiti di ripetibilità (tardivamente) invocati dalla odierna parte istante riguardano esclusivamente gli indebiti pensionistici.
Nel caso di specie, invece, si discute in un indebito avente ad oggetto la maggiorazione sociale della pensione, di sicura natura assistenziale (Cass.
13915/2021).
Pertanto, ogni doglianza attorea inerente l'assenza di dolo in capo all'accipiens - oltre ad essere tardiva - è certamente priva di rilevanza, essendo stata richiamata disciplina specificamente dettata per gli indebiti previdenziali – e segnatamente per gli indebiti pensionistici -, non suscettibile di applicazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito (v., fra le altre, Cass. 28517/2008; Cass.
3824/2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. 15550/2019, Cass.
15719/2019, Cass. 28771/2018, Cass. 5059/2018).
In definitiva, deve dichiararsi che:
Pag. 6 di 7 - il diritto dell' CP_1 di ottenere la restituzione delle maggiorazioni sociali sulla pensione cat. VO di Persona_1 - al netto della prescrizione e, quindi, nei limiti di quanto già era stato corrisposto a decorrere da settembre 2004 - sussiste nella misura di € 3.465,56 (€
1.609,01 : 13 x 4 + € 1.609,01 + € 1.361,47),
- la quota del debito gravante su Parte_1 , quale co-erede di
Parte_2 , è pari ad € 1.155,18;
- considerando i recuperi già effettuati su pensione (€ 106,62) e sulla
CIG (€ 138,00), la somma dovuta residua è pari ad € 910,56.
E' appena il caso, da ultimo, evidenziare che nessuna delle residue deduzioni prospettate con il ricorso ex art. 442 c.p.c. (e, poi, nelle note autorizzate) risulta pertinente, circostanziata e comunque fondata.
In conclusione, il ricorso dev'essere parzialmente accolto.
Le spese seguono la soccombenza dell' CP_1 e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 9646 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 promosso da Parte_1 contro l' [...]
Controparte_1 -, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l'odierno ricorrente è tenuto a restituire all' CP_1 la minor somma di € 910,56;
2) condanna l' CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Bari, 29.5.2026
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo
Maria Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 29.5.2026 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9646 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
Parte_1 , c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Lanciano;
Ricorrente
E
Controparte_1 - in persona del Presidente p.t.; rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: indebito.
*******
Con ricorso depositato il 5.7.2025 Parte_1 ha premesso:
- di aver ricevuto, in data 17.8.2023, “un avviso di accertamento da parte dell'CP_1 , con cui veniva richiesto il pagamento della somma di euro 7.676,98, asseritamente percepita in modo indebito dal defunto padre del ricorrente, Sig. Persona_1 , titolare della pensione categoria VO n. 10001122, nel periodo 2002 – 2006”, - di aver successivamente ricevuto, in data 5.7.2024, “comunicazione di recupero coattivo dell'intero credito assertivamente vantato dall CP_1 mediante trattenuta sulla pensione VO n. 1408834 per 72 rate”,
- che, a seguito dell'inoltro all'Istituto di contestazione della pretesa e di richiesta di ricalcolo del dovuto, l'ente previdenziale convenuto aveva
“rideterminato l'indebito … in euro 2.558,99 invitandolo a provvedere al pagamento mediante bonifico bancario”, comunque procedendo a trattenute sulla pensione, poi cessate in data 2.9.2024.
Ciò posto, ha agito per l'accertamento negativo della avversa pretesa restitutoria, poiché prescritta.
Ha, in ogni caso, lamentato: la violazione del contraddittorio e dei canoni di trasparenza e partecipazione;
la mancata valutazione dei rilievi sollevati in sede di gravame amministrativo;
l'assenza di titolo esecutivo utile a consentire le trattenute.
Ha perciò convenuto in giudizio l' CP_1 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, proponendo le seguenti domande: “-
Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell'CP_1 al recupero della somma di euro 7.676,98 (o dell'importo rideterminato di euro 2.558,99), per decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c.; - Accertare e dichiarare
l'illegittimità delle trattenute effettuate sulla pensione del ricorrente e per
l'effetto: - annullare l'avviso di accertamento del 17 agosto 2023 e ogni atto successivo e connesso, per intervenuta prescrizione del diritto azionato ovvero in quanto illegittimo e privo di motivazione;
- in ogni caso, condannare l' CP_1 alla restituzione delle somme indebitamente trattenute sulla pensione del ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' CP_1 si è costituito in giudizio, negando la fondatezza delle argomentazioni difensive del ricorrente.
Pag. 2 di 7 Parte resistente ha innanzitutto esposto di aver provveduto ad un ricalcolo della pensione del padre del ricorrente, in ragione della percezione di quote di maggiorazione sociale non dovute sino al novembre 2006.
Tanto premesso, ha allegato: di aver notificato l'indebito alla sig.ra CP_2
[...] (coniuge del pensionato e risultata unica erede nella domanda di liquidazione delle rate di pensione maturate e non riscosse); di aver parzialmente compensato l'indebito con le prestazioni richieste dagli eredi della coniuge dell'originario pensionato;
di aver, infine, notificato all'odierno istante, in data 8.9.2023, richiesta di restituzione dell'indebito.
L' CP_1 ha aggiunto: - di aver avviato d'ufficio un piano di recupero sul pensione (VO/14008834) del ricorrente, comunicato con lettera notificata il
30.7.2024; - di aver sospeso il piano di recupero, una volta ricevuta la richiesta del ricorrente contenente indicazione di altri due eredi (“ma la prima trattenuta di € 106,62 era stata già effettuata sulla rata di 09/2024”); - di aver inoltre effettuato, a compensazione dell'indebito, il 28.9.2020, una trattenuta di € 138,00 sulla CIG spettante al sig. Parte_1 .
Il convenuto ha, pertanto, concluso per l'integrale rigetto del ricorso, solo precisando che l'indebito residuo a carico del ricorrente dovesse essere ricalcolato nella misura di € 2.314,37, dovendosi tenere conto del recupero già effettuato su pensione (€ 106,62) e di quello effettuato sulla CIG (€
138,00).
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, in primo luogo, osservarsi che, in occasione di un documentato trasferimento alla sede di Gioia del Colle della posizione pensionistica di
Persona_1 , la pensione n.10001122 Cat. VO veniva ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Pag. 3 di 7 In particolare, per effetto dell'accertata insussistenza dei presupposti per il conseguimento di quote della maggiorazione sociale, l CP_1 vantava un credito, nei confronti dell'accipiens, di € 7.797,51.
Si tenga presente, sul punto, che chi agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione deve provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 18046/2010).
Nel caso di specie, alcuna allegazione è intervenuta circa l'effettiva spettanza delle maggiorazioni sociali sulla pensione cat. VO di Per_1
[...] , poi viceversa oggetto di pretesa restitutoria.
Ciò posto, soffermando l'attenzione sulla questione della prescrizione, non risulta provato che Persona_1 avesse ricevuto apposita comunicazione della pretesa restitutoria.
Agli atti (all.to 3, pag. 2, prod. Controparte_3 ), infatti, risulta solo che il modello RC1, trasmesso a CP_4 in data 23.10.2006, sia stato inviato;
non risulta che, invece, la medesima comunicazione sia stata
“esitata”, come viceversa avvenuto per le altre comunicazioni interruttive della prescrizione.
Sul punto, del resto, il Comitato Provinciale CP_1 in sede di definizione del ricorso amministrativo proposto, ha riconosciuto la mancanza di “traccia” della “prima comunicazione al de cuius” (“manca nell'archivio di Gioia del
Colle il fascicolo cartaceo della pratica”).
Dunque, a fronte di una specifica contestazione contenuta nell'atto introduttivo della presente controversia (“la stessa CP_1 riconosce che
l'ultimo atto relativo al presunto ricalcolo risale al 16 ottobre 2006, e che in data 23 ottobre 2006 sarebbe stata inviata una comunicazione al de cuius ma senza che della comunicazione vi sia traccia alcuna”), deve escludersi che la prescrizione decennale sia stata già interrotta nell'ottobre 2006.
Pag. 4 di 7 Piuttosto, un effetto interruttivo deve essere riconosciuto alla richiesta restitutoria risalente all'anno 2014.
Sul punto, va premesso che Parte_2 , nell'anno 2011, presentava, proprio in qualità di erede, richiesta di corresponsione dei ratei maturati e non corrisposti dal proprio dante causa, a titolo di pensione di vecchiaia (si badi bene, non di pensione di reversibilità, come erroneamente dedotto dalla difesa dell'odierno istante).
Non v'è dubbio alcuno, pertanto, che la coniuge del defunto Per_1
[...] avesse accettato l'eredità.
Ciò posto, considerato il principio di diritto in base al quale la prescrizione della pretesa dell'ente previdenziale a recuperare le maggiori somme erogate inizia a decorrere dall'esecuzione del pagamento della prestazione in misura eccedente, di volta in volta, i limiti posti dalla legge
(Cass. 3523/2024, che si esprime nel senso dell'irrilevanza dalla presentazione della dichiarazione dei redditi a fini Irpef;
nello stesso senso,
Corte Appello Bari 101/2019, secondo cui, in materia pensionistica, il tempo necessario per accertare il fatto generatore dell'indebito costituisce un mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto dell' CP_1 di recuperare le somme erogate, come tale non idoneo ad incidere sui tempi di decorrenza della prescrizione), deve concludersi che, alla data del
16.9.2014 (ossia quella in cui Parte_2 effettivamente riceveva richiesta restitutoria: allegato 5 prod. CP_1 , siano stati tempestivamente interrotti i termini di prescrizione decennale del diritto dell'ente odierno resistente ad ottenere la restituzione dei (soli) pagamenti indebiti eseguiti a partire da settembre 2004.
E' appena il caso, poi, di precisare come l'odierno istante abbia ricevuto nuova richiesta di restituzione, in qualità di erede di Parte_2 , prima che scadesse il termine decennale successivo, ossia nell'anno 2023.
Pag. 5 di 7 Pertanto, la domanda di accertamento negativo può essere accolta limitatamente alla pretesa restitutoria riferita a pagamenti indebiti risalenti ad epoca antecedente al settembre 2004.
Di certo, poi, non possono essere condivise le deduzioni attoree (formulate per la prima volta in sede di note autorizzate e) facenti leva sulla dedotta violazione dell'art. 52, comma 2, L. 88/1989.
In primo luogo, sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l'erede non gode della protezione derivante dalla disciplina speciale dell'indebito previdenziale, perché “il fondamento costituzionale dell'esclusione della ripetizione in funzione della tutela delle essenziali esigenze di vita dell'assicurato o del pensionato … non è ravvisabile laddove
l'erogazione non sia in alcun modo riconducibile ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore” (Cass. 21453/2013).
In secondo luogo – e soprattutto – i limiti di ripetibilità (tardivamente) invocati dalla odierna parte istante riguardano esclusivamente gli indebiti pensionistici.
Nel caso di specie, invece, si discute in un indebito avente ad oggetto la maggiorazione sociale della pensione, di sicura natura assistenziale (Cass.
13915/2021).
Pertanto, ogni doglianza attorea inerente l'assenza di dolo in capo all'accipiens - oltre ad essere tardiva - è certamente priva di rilevanza, essendo stata richiamata disciplina specificamente dettata per gli indebiti previdenziali – e segnatamente per gli indebiti pensionistici -, non suscettibile di applicazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito (v., fra le altre, Cass. 28517/2008; Cass.
3824/2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. 15550/2019, Cass.
15719/2019, Cass. 28771/2018, Cass. 5059/2018).
In definitiva, deve dichiararsi che:
Pag. 6 di 7 - il diritto dell' CP_1 di ottenere la restituzione delle maggiorazioni sociali sulla pensione cat. VO di Persona_1 - al netto della prescrizione e, quindi, nei limiti di quanto già era stato corrisposto a decorrere da settembre 2004 - sussiste nella misura di € 3.465,56 (€
1.609,01 : 13 x 4 + € 1.609,01 + € 1.361,47),
- la quota del debito gravante su Parte_1 , quale co-erede di
Parte_2 , è pari ad € 1.155,18;
- considerando i recuperi già effettuati su pensione (€ 106,62) e sulla
CIG (€ 138,00), la somma dovuta residua è pari ad € 910,56.
E' appena il caso, da ultimo, evidenziare che nessuna delle residue deduzioni prospettate con il ricorso ex art. 442 c.p.c. (e, poi, nelle note autorizzate) risulta pertinente, circostanziata e comunque fondata.
In conclusione, il ricorso dev'essere parzialmente accolto.
Le spese seguono la soccombenza dell' CP_1 e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 9646 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 promosso da Parte_1 contro l' [...]
Controparte_1 -, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l'odierno ricorrente è tenuto a restituire all' CP_1 la minor somma di € 910,56;
2) condanna l' CP_1 al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Bari, 29.5.2026
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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