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Decreto 29 dicembre 2025
Decreto 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 641/2025
Tribunale Ordinario di Sassari Sezione Lavoro Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ilaria Grosso;
esaminati gli atti della procedura RG n. 641/2025, introdotta da , Parte_1
CF: in persona del genitore , CF: C.F._1 CP_1
; C.F._2 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie della seguente prestazione:
indennità di frequenza ex L. 289/90
con decorrenza dalla data della visita di ATP del 25/07/25
In relazione alle spese del giudizio:
le spese di giudizio devono essere compensate per 1/2 e le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico dell' , perché la sussistenza del requisito CP_2 sanitario è stata accertata con decorrenza successiva al deposito del ricorso;
dichiara compensate per ½ le spese di giudizio e condanna l' a rifondere a CP_2 parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate per tale quota in € in € 650,00, oltre rimborso spese generali 15%, oltre IVA e CPA, oltre contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da CP_2 separato decreto;
Sassari, 27/12/2025 la giudice
Dott.ssa Ilaria Grosso
Tribunale Ordinario di Sassari Sezione Lavoro Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ilaria Grosso;
esaminati gli atti della procedura RG n. 641/2025, introdotta da , Parte_1
CF: in persona del genitore , CF: C.F._1 CP_1
; C.F._2 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non sono state contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dichiarando che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie della seguente prestazione:
indennità di frequenza ex L. 289/90
con decorrenza dalla data della visita di ATP del 25/07/25
In relazione alle spese del giudizio:
le spese di giudizio devono essere compensate per 1/2 e le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico dell' , perché la sussistenza del requisito CP_2 sanitario è stata accertata con decorrenza successiva al deposito del ricorso;
dichiara compensate per ½ le spese di giudizio e condanna l' a rifondere a CP_2 parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate per tale quota in € in € 650,00, oltre rimborso spese generali 15%, oltre IVA e CPA, oltre contributo unificato, con distrazione a favore del difensore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da CP_2 separato decreto;
Sassari, 27/12/2025 la giudice
Dott.ssa Ilaria Grosso