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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3852/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRINO Parte_1 P.IVA_1
GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI VITELLESCHI 26 00193 ROMA presso il difensore avv. CAPRINO GAETANO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOSCHI EMANUEL, P_ C.F._1 elettivamente domiciliato in V. D. BOLOGNESI N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv.
FOSCHI EMANUEL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS AR C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliato in Forlì, V. D. BOLOGNESI N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv. DE SANTIS ANTONIO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per N.Q. Parte_1
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, disattesa e reiecta, in accoglimento del ricorso, con ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 702 bis 6° comma cpc, accertare e dichiarare la qualità di erede della de cuius dei Signori: Persona_1
, nato a [...] il [...],C.F.: AR C.F._3
nato a [...] il [...] C.F.: con ogni conseguenza di P_ C.F._1 legge. In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio.”
Per P_
pagina 1 di 6 “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, preliminarmente ACCERTARE e DICHIARARE che , nato a [...] il [...], è erede della P_ C.F._1 madre, nonché de cuius, nata a [...] il [...] ( ), Persona_1 C.F._4 deceduta a Bentivoglio (BO) in data 21.05.2013; nel merito RESPINGERE la domanda avanza da in quanto priva di presupposti e, in ogni caso, infondata in fatto e in Controparte_3 diritto, con refusione di spese di lite a favore del resistente , ammesso al patrocinio a spese P_ del Stato con delibera COA di Bologna in data 03.12.2024.”
Per AR
Ha depositato foglio di conclusioni congiunte con il fratello , in cui dichiara di accettare la P_ proposta della scrivente all'udienza del 26.11.2024 in cui dichiarano di accettare l'eredità di Per_1
e spese di lite compensate, precisando che entrambi hanno accettato tale eredità.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281-duodecies c.p.c. depositato in data 13.3.2024,
[...]
quale procuratrice di riassumeva il giudizio svoltosi Parte_2 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Forlì, in cui veniva dichiarata l'incompetenza del giudice adito, in quanto essa spettava al Tribunale di Bologna in forza del disposto dell'art. 22 c.p.c., quale luogo di apertura della successione di . Persona_1
In fatto, la ricorrente, assumendo di essere cessionaria del credito vantato da , in forza di Parte_2 contratto di prestito vitalizio ipotecario, stipulato in data 28.01.2009, con il quale erano stati erogati € 112.000,50, a favore di (deceduta in Bentivoglio -Bo- data 21.5.2013), importo da Persona_1 rimborsarsi entro un anno dalla morte della parte mutuataria, deduceva di vantare un credito pari ad
€371.774,78 nei confronti dei di lei eredi, e . AR P_
Parte ricorrente esponeva di aver promosso davanti all'intestato Tribunale nel 2017 il procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità nei confronti di entrambi i chiamati all'eredità, odierni resistenti, in cui era stato assegnato termine fino al 31.10.2017 per rendere la dichiarazione;
medio tempore, aveva provveduto a trascrivere l'atto di AR accettazione espressa dell'eredità in data 4/6 agosto 2020, mentre non aveva fatto alcuna P_ dichiarazione, per cui era decaduto dal diritto di accettarla, con conseguente accrescimento della quota del fratello non avendo il decaduto discendenti. CP_2
In diritto l'esponente precisava di aver interesse a procedere all'esecuzione per espropriazione forzata sull'immobile intestato alla de cuius ed oggetto di garanzia ipotecaria e, quindi, agiva per sentir accertare e dichiarare la qualità di erede del anche per la quota spettante a AR P_
, al fine di poter assicurare la continuità delle trascrizioni ex art.2650 c.c..
[...]
Nel costituirsi, evidenziava che nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Forlì era AR stata allegata l'esistenza di discendenti di , non valendo a tal fine lo stato di famiglia P_ semplice, utilizzato dalla cessionaria, in quanto atto che riporta unicamente le persone che vivono insieme al soggetto e che sono legate da vincolo parentale o di coniugio con riferimento al momento della richiesta, con la conseguenza che, se i figli non vivono più con il genitore, non risultano dallo stato di famiglia, ma occorre operare le verifiche quantomeno sulla base dello stato di famiglia storico ad una determinata data;
da ciò conseguiva l'impossibilità dell'accrescimento della quota del medesimo, in quanto la normativa fa salvo il diritto di rappresentazione, posto che erano prodotti i certificati da cui risultavano due figli di ( e ); infatti, alla luce di quanto P_ Per_2 Per_3
pagina 2 di 6 previsto dall'art.522 c.c. nella successione legittima, la rappresentazione prevaleva sull'accrescimento.
In conclusione, la ricorrente avrebbe dovuto instaurare un nuovo procedimento ex art.481 c.c. nei confronti dei figli di e non riassumere nei suoi confronti la causa precedente;
infatti, P_ l'attore reiterava la medesima domanda, specificando l'inapplicabilità dell'art. 467 c.c., pur sapendo dell'esistenza dei discendenti di . Ciò trovava anche conferma nell'ultimo comma dell'art. P_
467 c.c., che contiene la scala gerarchica di applicazione degli istituti, dove si legge che, in ogni caso, è salvo il diritto di rappresentazione e che l'accrescimento ha natura residuale rispetto alla sostituzione e alla rappresentazione.
Concludeva per il rigetto delle domande e la refusione spese procedimento.
Alla prima udienza del 4.6.2024 la scrivente invitava parte ricorrente a promuovere il giudizio ex art.481 c.c. nei confronti dei discendenti di , essendo costui già decaduto. P_
Con comparsa depositata telematicamente il 25.11.2024 si costituiva in giudizio , il quale P_ preliminarmente dava atto dell'intervenuto rigetto del ricorso promosso ai sensi dell'art.481 c.c. dalla ricorrente per decorrenza del termine decennale dall'apertura della successione materna;
dichiarava di aver avuto conoscenza del presente giudizio soltanto per effetto della mediazione promossa dal fratello, intenzionato ad agire per la divisione ereditaria.
Assumeva di rivestire la qualità di erede della madre, in quanto, prima ancora dell'instaurazione dell'azione ex art.481 c.c. esercitata nel 2017 dalla ricorrente, aveva compiuto atti di accettazione tacita, promuovendo un procedimento d'urgenza, nel quale si era qualificato erede della madre, al pari del fratello per reclamare da quest'ultimo la propria quota di canone di locazione CP_2 integralmente percepita sull'immobile caduto in successione, in forza di dichiarazione di successione presentata in data 12.6.2014.
Contestava, infine, che sussistessero i presupposti per l'accoglimento della domanda, posto che la dichiarazione della successione era stata regolarmente trascritta all'Ufficio del Territorio di Forlì il
29.9.2014, come poteva evincersi dalla visura ipotecaria prodotta, con la conseguenza che l'espropriazione immobiliare poteva essere intrapresa sul bene di provenienza ereditaria, peraltro essendo irrilevante -ai fini della verifica del bene staggito in capo al debitore- l'accettazione dell'eredità al momento del pignoramento, purchè essa intervenga prima della liquidazione del cespite (Cass. 1735/2024).
Produceva a tal fine ispezione ipotecaria, visura e dichiarazione di successione, oltre ad altri documenti, e concludeva per la declaratoria dell'accettazione dell'eredità di da parte di Persona_1 entrambi i figli ed il rigetto dell'avversa domanda, con il favore delle spese, rispetto alle quali rappresentava di aver richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio.
Alla successiva udienza del 26.11.2024 la scrivente, dato atto che i resistenti concordavano sull'intervenuta accettazione dell'eredità, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni;
la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la qualità di eredi di entrambi, con condanna al pagamento delle spese di lite;
la scrivente formulava proposta ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., con cui invitava i fratelli a presentare conclusioni congiunte, in cui dichiaravano di accettare l'eredità materna, e P_ compensava le spese di lite.
Stante la mancata accettazione della proposta sulle spese da parte della ricorrente, all'ultima udienza del 2.1.2015 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.
***
pagina 3 di 6 Dalle conclusioni rassegnate da tutte parti emerge chiaramente che esse concordano sulla declaratoria della qualità di eredi di di entrambi i figli, e . Persona_1 AR P_
Dato che la comprova di essere creditrice di in forza di contratto di Parte_3 Persona_1 prestito vitalizio ipotecario, entrambi gli eredi subentrano in tutti i di lei debiti.
Va tuttavia precisato che, mentre ha accettato puramente e semplicemente in forza di CP_2 denuncia di successione trascritta in data 1.10.2014 e come risulta anche dal ricorso incardinato nel febbraio 2023 davanti al Tribunale di Forlì e, ancora prima, nel procedimento ex art.481 c.c. intrapreso nel 2017 davanti a questo Tribunale, non ha mai preso posizione espressa sull'eredità materna, P_ tanto che era stato dichiarato decaduto a seguito della mancata accettazione nel termine assegnato nel suddetto procedimento.
A seguito di tale ricorso trascriveva l'atto di accettazione espressa dell'eredità al AR medesimo devoluta con atto a ministero Notaio del 4.8.2020, trascritto il 6.8.2020, Persona_4 mentre risultava appunto decaduto;
per tale motivo, l'odierna ricorrente con il ricorso P_ sommario depositato davanti al Tribunale di Forlì chiedeva di accertarsi l'accrescimento della quota di convenendo entrambi i fratelli e dando atto della inesistenza di discendenti del CP_2 P_ chiamato decaduto.
In detta sede contestava che si potesse essere verificato accrescimento, stante la AR presenza di discendenti del fratello ed evidenziava l'insufficienza delle ricerche quanto ai P_ discendenti di . P_
Si riportano a tal fine i passi della comparsa: “Come noto a controparte, lo stato di famiglia (che per comodità definiremo semplice) non è sufficiente per poter sapere se una persona ha figli o meno: infatti, lo stato di famiglia semplice riporta solamente le persone che vivono insieme e sono legate da vincolo parentale o di coniugio con riferimento al momento della richiesta (se i figli non vivono più con i genitori, è ovvio che gli stessi non risultano dallo stato di famiglia).
In simili casi, pertanto, occorrono ulteriori e più approfondite verifiche/ricerche che la ricorrente ha omesso, essendo molto più conveniente e veloce, per la stessa, pretendere l'accrescimento della quota ereditaria del resistente.
La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto richiedere uno stato di famiglia storico ad una certa data del
Signor che, a differenza di quello semplice, contiene le informazioni relative alla P_ composizione del nucleo familiare risalente a una data pregressa, cioè riferito ad una certa data o relativo alla composizione originaria del nucleo familiare, o a persone non più residenti o decedute la sua composizione così come risulta nei registri al momento della richiesta.
Con lo stato di famiglia storico (ad una determinata data), invece, si può risalire ai figli di una persona indicando una data pregressa, magari una in cui si possa immaginare che, se avesse avuto dei figli, questi avrebbero dovuto risiedere ancora nella stessa casa.
Ad esempio, se la persona oggetto di indagine ha una certa età – come proprio nel nostro caso – si può chiedere un certificato storico di quando era giovane, così da individuare la composizione della sua famiglia anagrafica a quel tempo, sperando che nel documento risultino anche i figli.
Allo stesso modo avrebbe potuto richiedere un certificato di matrimonio, per capire se il Signor
avesse contratto matrimonio e, da lì, proseguire le verifiche in merito all'esistenza di P_ figli/discendenti.
II.
2 - Orbene, ciò che avrebbe dovuto fare la ricorrente è stato costretto a fare il resistente il quale, pagina 4 di 6 pertanto, evidenzia che il Signor ha avuto: P_
un primo figlio, , nato a [...] il [...] (doc.ti n. 4-5), dal matrimonio avuto Persona_5 con la propria moglie che poi è deceduta;
un secondo figlio, , nato a [...] il [...] (doc.ti n. 6-7), da una successiva Persona_6 convivenza.
Tuttavia, il comportamento del convenuto non è stato del tutto trasparente, avendo AR omesso di dichiarare che il fratello aveva agito contro di lui nel 2015, per ottenere la quota dei P_ canoni di locazione di un immobile caduto in successione e, quindi, tenuto un comportamento incompatibile con la qualità di erede, tanto che all'udienza in cui quest'ultimo si è costituito affermando tali circostanze, non solo non le ha contestate, ma si è affrettato a concordare sull'intervenuta accettazione tacita anche del fratello.
Soltanto a seguito della costituzione di , la scrivente, al pari della ricorrente, ha potuto apprendere P_ le circostanze ivi dedotte e documentate.
A proposito delle produzioni documentali effettuate da , la scrivente non può reputarle P_ tardive, al pari della costituzione, in quanto la notifica del ricorso e del decreto all'indirizzo di residenza (dichiarato anche nella comparsa di risposta del medesimo) può dirsi perfezionata nei di lui confronti soltanto in data 3.5.2024 (decorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata da parte dell'agente postale in data 23.4.2024); si è tuttavia verificato il mancato rispetto dei termini di comparizione, circostanza che avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della notifica.
Ad ogni modo, può senz'altro procedersi all'esame della visura ipotecaria prodotta da , P_ trattandosi di attestazione risultante dai pubblici registri, la quale indica non soltanto che è stata presentata la dichiarazione di successione da parte di , che aveva già accettato AR espressamente, ma anche che sin dal 2014 , nel richiedere le agevolazioni prima casa P_ sull'immobile oggetto di successione, aveva tenuto certamente un comportamento di accettazione tacita.
Allo stesso modo, può essere esaminata la documentazione depositata da nei limiti in cui P_ risulta formatasi nel procedimento cautelare.
Inoltre, si osserva che la banca avrebbe dovuto eseguire gli opportuni accertamenti ben prima del presente giudizio e di quello davanti al Tribunale di Forlì, mediante una semplice visura catastale, da cui sarebbe risultato verosimilmente che i benefici prima casa ottenuti da necessitavano P_ della voltura degli immobili materni a favore di entrambi gli eredi.
Dato quindi per incontestato che entrambi i fratelli ed hanno dichiarato AR P_ espressamente nel presente giudizio di accettare l'eredità e che comunque , prima di essere P_ dichiarato decaduto, aveva già accettato tacitamente l'eredità per effetto della richiesta dei benefici prima casa su entrambi gli immobili materni, la domanda di accrescimento inizialmente proposta da parte attrice non poteva trovare accoglimento.
Pertanto, vanno accolte le conclusioni rassegnate da parte della ricorrente, nel senso di considerare eredi entrambi i figli di domande di cui è consentito il mutamento rispetto a quelle Persona_1 iniziali, in cui era richiesto l'accertamento della qualità di erede del solo ed il suo AR diritto di accrescimento per la quota del fratello , stante l'identità delle circostanze di fatto ivi P_ sottese, per effetto delle risultanze di causa da cui è emersa l'accettazione tacita di . P_
Inoltre, in forza del disposto dell'art. 2648 c.c., la parte può chiedere al Conservatore dei pubblici pagina 5 di 6 registri immobiliari di FORLI' presso Agenzia delle Entrate di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, ricognitiva dell'assunzione della qualità di erede, per garantire la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'art.2650 c.c.
Per quanto riguarda le spese di lite, esse vanno integralmente compensate, atteso che AR aveva già accettato espressamente e trascritto la sua accettazione e che le ricerche svolte dalla ricorrente per individuare eventuali eredi di risultavano insufficienti, in quanto fondate P_ sul solo stato di famiglia datato 23.12.2022, sol che si consideri che, all'epoca, aveva già P_
72 anni, per cui risultava poco probabile che gli eventuali discendenti convivessero;
la banca avrebbe dovuto quindi effettuare ricerche più approfondite, anziché fondarsi unicamente sulla relazione del Curatore, Avv.to Marco Freschi, depositata a chiusura dell'eredità giacente, che individuava il solo erede accettante espressamente. La documentazione rilevante a tal fine è stata prodotta da CP_2 nella sua comparsa di risposta già nel giudizio davanti al Tribunale di Forlì; in particolare i
[...] doc. 4 e 6, rispettivamente stato di famiglia storico di al 31.12.1968 e al 31.12.1996, P_ dimostrano che il predetto ha avuto un primo figlio il 25.11.1967 e un secondo figlio l'11.8.1995 e che la dichiarazione dell'assenza di discendenti era infondata.
Quanto a la sua contumacia nel giudizio davanti al Tribunale di Forlì ha comportato che P_ la circostanza della sua accettazione tacita emergesse soltanto a seguito della sua costituzione nel presente giudizio, avvenuta soltanto nel novembre 2024, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio e anche del presente (a prescindere dal mancato rispetto dei termini di comparizione); ciò, pur non integrando una vera e propria soccombenza nel presente giudizio, verrà valutato in caso di eventuale presentazione della domanda, da parte del difensore della parte, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che , nato a [...] il [...], e , nato a [...] il AR P_
21.11.1950, sono gli eredi legittimi di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Bentivoglio il 21.5.2013; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di FORLI' di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità dichiarata con la presente sentenza, con esonero da sua responsabilità; compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3852/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPRINO Parte_1 P.IVA_1
GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI VITELLESCHI 26 00193 ROMA presso il difensore avv. CAPRINO GAETANO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOSCHI EMANUEL, P_ C.F._1 elettivamente domiciliato in V. D. BOLOGNESI N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv.
FOSCHI EMANUEL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS AR C.F._2
ANTONIO, elettivamente domiciliato in Forlì, V. D. BOLOGNESI N. 19 47121 FORLI' presso il difensore avv. DE SANTIS ANTONIO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Per N.Q. Parte_1
“Voglia l'illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, disattesa e reiecta, in accoglimento del ricorso, con ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 702 bis 6° comma cpc, accertare e dichiarare la qualità di erede della de cuius dei Signori: Persona_1
, nato a [...] il [...],C.F.: AR C.F._3
nato a [...] il [...] C.F.: con ogni conseguenza di P_ C.F._1 legge. In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio.”
Per P_
pagina 1 di 6 “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, preliminarmente ACCERTARE e DICHIARARE che , nato a [...] il [...], è erede della P_ C.F._1 madre, nonché de cuius, nata a [...] il [...] ( ), Persona_1 C.F._4 deceduta a Bentivoglio (BO) in data 21.05.2013; nel merito RESPINGERE la domanda avanza da in quanto priva di presupposti e, in ogni caso, infondata in fatto e in Controparte_3 diritto, con refusione di spese di lite a favore del resistente , ammesso al patrocinio a spese P_ del Stato con delibera COA di Bologna in data 03.12.2024.”
Per AR
Ha depositato foglio di conclusioni congiunte con il fratello , in cui dichiara di accettare la P_ proposta della scrivente all'udienza del 26.11.2024 in cui dichiarano di accettare l'eredità di Per_1
e spese di lite compensate, precisando che entrambi hanno accettato tale eredità.
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281-duodecies c.p.c. depositato in data 13.3.2024,
[...]
quale procuratrice di riassumeva il giudizio svoltosi Parte_2 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Forlì, in cui veniva dichiarata l'incompetenza del giudice adito, in quanto essa spettava al Tribunale di Bologna in forza del disposto dell'art. 22 c.p.c., quale luogo di apertura della successione di . Persona_1
In fatto, la ricorrente, assumendo di essere cessionaria del credito vantato da , in forza di Parte_2 contratto di prestito vitalizio ipotecario, stipulato in data 28.01.2009, con il quale erano stati erogati € 112.000,50, a favore di (deceduta in Bentivoglio -Bo- data 21.5.2013), importo da Persona_1 rimborsarsi entro un anno dalla morte della parte mutuataria, deduceva di vantare un credito pari ad
€371.774,78 nei confronti dei di lei eredi, e . AR P_
Parte ricorrente esponeva di aver promosso davanti all'intestato Tribunale nel 2017 il procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità nei confronti di entrambi i chiamati all'eredità, odierni resistenti, in cui era stato assegnato termine fino al 31.10.2017 per rendere la dichiarazione;
medio tempore, aveva provveduto a trascrivere l'atto di AR accettazione espressa dell'eredità in data 4/6 agosto 2020, mentre non aveva fatto alcuna P_ dichiarazione, per cui era decaduto dal diritto di accettarla, con conseguente accrescimento della quota del fratello non avendo il decaduto discendenti. CP_2
In diritto l'esponente precisava di aver interesse a procedere all'esecuzione per espropriazione forzata sull'immobile intestato alla de cuius ed oggetto di garanzia ipotecaria e, quindi, agiva per sentir accertare e dichiarare la qualità di erede del anche per la quota spettante a AR P_
, al fine di poter assicurare la continuità delle trascrizioni ex art.2650 c.c..
[...]
Nel costituirsi, evidenziava che nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Forlì era AR stata allegata l'esistenza di discendenti di , non valendo a tal fine lo stato di famiglia P_ semplice, utilizzato dalla cessionaria, in quanto atto che riporta unicamente le persone che vivono insieme al soggetto e che sono legate da vincolo parentale o di coniugio con riferimento al momento della richiesta, con la conseguenza che, se i figli non vivono più con il genitore, non risultano dallo stato di famiglia, ma occorre operare le verifiche quantomeno sulla base dello stato di famiglia storico ad una determinata data;
da ciò conseguiva l'impossibilità dell'accrescimento della quota del medesimo, in quanto la normativa fa salvo il diritto di rappresentazione, posto che erano prodotti i certificati da cui risultavano due figli di ( e ); infatti, alla luce di quanto P_ Per_2 Per_3
pagina 2 di 6 previsto dall'art.522 c.c. nella successione legittima, la rappresentazione prevaleva sull'accrescimento.
In conclusione, la ricorrente avrebbe dovuto instaurare un nuovo procedimento ex art.481 c.c. nei confronti dei figli di e non riassumere nei suoi confronti la causa precedente;
infatti, P_ l'attore reiterava la medesima domanda, specificando l'inapplicabilità dell'art. 467 c.c., pur sapendo dell'esistenza dei discendenti di . Ciò trovava anche conferma nell'ultimo comma dell'art. P_
467 c.c., che contiene la scala gerarchica di applicazione degli istituti, dove si legge che, in ogni caso, è salvo il diritto di rappresentazione e che l'accrescimento ha natura residuale rispetto alla sostituzione e alla rappresentazione.
Concludeva per il rigetto delle domande e la refusione spese procedimento.
Alla prima udienza del 4.6.2024 la scrivente invitava parte ricorrente a promuovere il giudizio ex art.481 c.c. nei confronti dei discendenti di , essendo costui già decaduto. P_
Con comparsa depositata telematicamente il 25.11.2024 si costituiva in giudizio , il quale P_ preliminarmente dava atto dell'intervenuto rigetto del ricorso promosso ai sensi dell'art.481 c.c. dalla ricorrente per decorrenza del termine decennale dall'apertura della successione materna;
dichiarava di aver avuto conoscenza del presente giudizio soltanto per effetto della mediazione promossa dal fratello, intenzionato ad agire per la divisione ereditaria.
Assumeva di rivestire la qualità di erede della madre, in quanto, prima ancora dell'instaurazione dell'azione ex art.481 c.c. esercitata nel 2017 dalla ricorrente, aveva compiuto atti di accettazione tacita, promuovendo un procedimento d'urgenza, nel quale si era qualificato erede della madre, al pari del fratello per reclamare da quest'ultimo la propria quota di canone di locazione CP_2 integralmente percepita sull'immobile caduto in successione, in forza di dichiarazione di successione presentata in data 12.6.2014.
Contestava, infine, che sussistessero i presupposti per l'accoglimento della domanda, posto che la dichiarazione della successione era stata regolarmente trascritta all'Ufficio del Territorio di Forlì il
29.9.2014, come poteva evincersi dalla visura ipotecaria prodotta, con la conseguenza che l'espropriazione immobiliare poteva essere intrapresa sul bene di provenienza ereditaria, peraltro essendo irrilevante -ai fini della verifica del bene staggito in capo al debitore- l'accettazione dell'eredità al momento del pignoramento, purchè essa intervenga prima della liquidazione del cespite (Cass. 1735/2024).
Produceva a tal fine ispezione ipotecaria, visura e dichiarazione di successione, oltre ad altri documenti, e concludeva per la declaratoria dell'accettazione dell'eredità di da parte di Persona_1 entrambi i figli ed il rigetto dell'avversa domanda, con il favore delle spese, rispetto alle quali rappresentava di aver richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio.
Alla successiva udienza del 26.11.2024 la scrivente, dato atto che i resistenti concordavano sull'intervenuta accettazione dell'eredità, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni;
la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la qualità di eredi di entrambi, con condanna al pagamento delle spese di lite;
la scrivente formulava proposta ai sensi dell'art.185 bis c.p.c., con cui invitava i fratelli a presentare conclusioni congiunte, in cui dichiaravano di accettare l'eredità materna, e P_ compensava le spese di lite.
Stante la mancata accettazione della proposta sulle spese da parte della ricorrente, all'ultima udienza del 2.1.2015 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.
***
pagina 3 di 6 Dalle conclusioni rassegnate da tutte parti emerge chiaramente che esse concordano sulla declaratoria della qualità di eredi di di entrambi i figli, e . Persona_1 AR P_
Dato che la comprova di essere creditrice di in forza di contratto di Parte_3 Persona_1 prestito vitalizio ipotecario, entrambi gli eredi subentrano in tutti i di lei debiti.
Va tuttavia precisato che, mentre ha accettato puramente e semplicemente in forza di CP_2 denuncia di successione trascritta in data 1.10.2014 e come risulta anche dal ricorso incardinato nel febbraio 2023 davanti al Tribunale di Forlì e, ancora prima, nel procedimento ex art.481 c.c. intrapreso nel 2017 davanti a questo Tribunale, non ha mai preso posizione espressa sull'eredità materna, P_ tanto che era stato dichiarato decaduto a seguito della mancata accettazione nel termine assegnato nel suddetto procedimento.
A seguito di tale ricorso trascriveva l'atto di accettazione espressa dell'eredità al AR medesimo devoluta con atto a ministero Notaio del 4.8.2020, trascritto il 6.8.2020, Persona_4 mentre risultava appunto decaduto;
per tale motivo, l'odierna ricorrente con il ricorso P_ sommario depositato davanti al Tribunale di Forlì chiedeva di accertarsi l'accrescimento della quota di convenendo entrambi i fratelli e dando atto della inesistenza di discendenti del CP_2 P_ chiamato decaduto.
In detta sede contestava che si potesse essere verificato accrescimento, stante la AR presenza di discendenti del fratello ed evidenziava l'insufficienza delle ricerche quanto ai P_ discendenti di . P_
Si riportano a tal fine i passi della comparsa: “Come noto a controparte, lo stato di famiglia (che per comodità definiremo semplice) non è sufficiente per poter sapere se una persona ha figli o meno: infatti, lo stato di famiglia semplice riporta solamente le persone che vivono insieme e sono legate da vincolo parentale o di coniugio con riferimento al momento della richiesta (se i figli non vivono più con i genitori, è ovvio che gli stessi non risultano dallo stato di famiglia).
In simili casi, pertanto, occorrono ulteriori e più approfondite verifiche/ricerche che la ricorrente ha omesso, essendo molto più conveniente e veloce, per la stessa, pretendere l'accrescimento della quota ereditaria del resistente.
La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto richiedere uno stato di famiglia storico ad una certa data del
Signor che, a differenza di quello semplice, contiene le informazioni relative alla P_ composizione del nucleo familiare risalente a una data pregressa, cioè riferito ad una certa data o relativo alla composizione originaria del nucleo familiare, o a persone non più residenti o decedute la sua composizione così come risulta nei registri al momento della richiesta.
Con lo stato di famiglia storico (ad una determinata data), invece, si può risalire ai figli di una persona indicando una data pregressa, magari una in cui si possa immaginare che, se avesse avuto dei figli, questi avrebbero dovuto risiedere ancora nella stessa casa.
Ad esempio, se la persona oggetto di indagine ha una certa età – come proprio nel nostro caso – si può chiedere un certificato storico di quando era giovane, così da individuare la composizione della sua famiglia anagrafica a quel tempo, sperando che nel documento risultino anche i figli.
Allo stesso modo avrebbe potuto richiedere un certificato di matrimonio, per capire se il Signor
avesse contratto matrimonio e, da lì, proseguire le verifiche in merito all'esistenza di P_ figli/discendenti.
II.
2 - Orbene, ciò che avrebbe dovuto fare la ricorrente è stato costretto a fare il resistente il quale, pagina 4 di 6 pertanto, evidenzia che il Signor ha avuto: P_
un primo figlio, , nato a [...] il [...] (doc.ti n. 4-5), dal matrimonio avuto Persona_5 con la propria moglie che poi è deceduta;
un secondo figlio, , nato a [...] il [...] (doc.ti n. 6-7), da una successiva Persona_6 convivenza.
Tuttavia, il comportamento del convenuto non è stato del tutto trasparente, avendo AR omesso di dichiarare che il fratello aveva agito contro di lui nel 2015, per ottenere la quota dei P_ canoni di locazione di un immobile caduto in successione e, quindi, tenuto un comportamento incompatibile con la qualità di erede, tanto che all'udienza in cui quest'ultimo si è costituito affermando tali circostanze, non solo non le ha contestate, ma si è affrettato a concordare sull'intervenuta accettazione tacita anche del fratello.
Soltanto a seguito della costituzione di , la scrivente, al pari della ricorrente, ha potuto apprendere P_ le circostanze ivi dedotte e documentate.
A proposito delle produzioni documentali effettuate da , la scrivente non può reputarle P_ tardive, al pari della costituzione, in quanto la notifica del ricorso e del decreto all'indirizzo di residenza (dichiarato anche nella comparsa di risposta del medesimo) può dirsi perfezionata nei di lui confronti soltanto in data 3.5.2024 (decorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata da parte dell'agente postale in data 23.4.2024); si è tuttavia verificato il mancato rispetto dei termini di comparizione, circostanza che avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della notifica.
Ad ogni modo, può senz'altro procedersi all'esame della visura ipotecaria prodotta da , P_ trattandosi di attestazione risultante dai pubblici registri, la quale indica non soltanto che è stata presentata la dichiarazione di successione da parte di , che aveva già accettato AR espressamente, ma anche che sin dal 2014 , nel richiedere le agevolazioni prima casa P_ sull'immobile oggetto di successione, aveva tenuto certamente un comportamento di accettazione tacita.
Allo stesso modo, può essere esaminata la documentazione depositata da nei limiti in cui P_ risulta formatasi nel procedimento cautelare.
Inoltre, si osserva che la banca avrebbe dovuto eseguire gli opportuni accertamenti ben prima del presente giudizio e di quello davanti al Tribunale di Forlì, mediante una semplice visura catastale, da cui sarebbe risultato verosimilmente che i benefici prima casa ottenuti da necessitavano P_ della voltura degli immobili materni a favore di entrambi gli eredi.
Dato quindi per incontestato che entrambi i fratelli ed hanno dichiarato AR P_ espressamente nel presente giudizio di accettare l'eredità e che comunque , prima di essere P_ dichiarato decaduto, aveva già accettato tacitamente l'eredità per effetto della richiesta dei benefici prima casa su entrambi gli immobili materni, la domanda di accrescimento inizialmente proposta da parte attrice non poteva trovare accoglimento.
Pertanto, vanno accolte le conclusioni rassegnate da parte della ricorrente, nel senso di considerare eredi entrambi i figli di domande di cui è consentito il mutamento rispetto a quelle Persona_1 iniziali, in cui era richiesto l'accertamento della qualità di erede del solo ed il suo AR diritto di accrescimento per la quota del fratello , stante l'identità delle circostanze di fatto ivi P_ sottese, per effetto delle risultanze di causa da cui è emersa l'accettazione tacita di . P_
Inoltre, in forza del disposto dell'art. 2648 c.c., la parte può chiedere al Conservatore dei pubblici pagina 5 di 6 registri immobiliari di FORLI' presso Agenzia delle Entrate di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, ricognitiva dell'assunzione della qualità di erede, per garantire la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'art.2650 c.c.
Per quanto riguarda le spese di lite, esse vanno integralmente compensate, atteso che AR aveva già accettato espressamente e trascritto la sua accettazione e che le ricerche svolte dalla ricorrente per individuare eventuali eredi di risultavano insufficienti, in quanto fondate P_ sul solo stato di famiglia datato 23.12.2022, sol che si consideri che, all'epoca, aveva già P_
72 anni, per cui risultava poco probabile che gli eventuali discendenti convivessero;
la banca avrebbe dovuto quindi effettuare ricerche più approfondite, anziché fondarsi unicamente sulla relazione del Curatore, Avv.to Marco Freschi, depositata a chiusura dell'eredità giacente, che individuava il solo erede accettante espressamente. La documentazione rilevante a tal fine è stata prodotta da CP_2 nella sua comparsa di risposta già nel giudizio davanti al Tribunale di Forlì; in particolare i
[...] doc. 4 e 6, rispettivamente stato di famiglia storico di al 31.12.1968 e al 31.12.1996, P_ dimostrano che il predetto ha avuto un primo figlio il 25.11.1967 e un secondo figlio l'11.8.1995 e che la dichiarazione dell'assenza di discendenti era infondata.
Quanto a la sua contumacia nel giudizio davanti al Tribunale di Forlì ha comportato che P_ la circostanza della sua accettazione tacita emergesse soltanto a seguito della sua costituzione nel presente giudizio, avvenuta soltanto nel novembre 2024, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo del primo giudizio e anche del presente (a prescindere dal mancato rispetto dei termini di comparizione); ciò, pur non integrando una vera e propria soccombenza nel presente giudizio, verrà valutato in caso di eventuale presentazione della domanda, da parte del difensore della parte, avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti per l'ammissione del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara che , nato a [...] il [...], e , nato a [...] il AR P_
21.11.1950, sono gli eredi legittimi di nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Bentivoglio il 21.5.2013; ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di FORLI' di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'accettazione dell'eredità dichiarata con la presente sentenza, con esonero da sua responsabilità; compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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