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Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Possesso ultraventennale continuato, pacifico ed esclusivo

    Le testimonianze hanno confermato che l'immobile è stato abitato dagli attori e dai loro genitori fin dagli anni Ottanta, e tuttora è abitato da uno degli attori senza soluzione di continuità. I testi, legati da rapporti amicali, hanno potuto attestare la frequentazione abituale e continuativa della casa, verificando la presenza costante degli attori e dei loro familiari. È stato provato che la manutenzione e il pagamento delle utenze sono sempre stati a carico dei danti causa degli attori. Il comportamento dei convenuti, in gran parte contumaci o aderenti alla domanda, e la distanza geografica dei residenti, rendono inverosimile un loro compossesso. Anche la posizione di Controparte_5, che ha aderito alla domanda, e l'assenza di opposizione da parte di altri comproprietari, corroborano l'assunto del possesso esclusivo.

  • Rigettato
    Presupposti dell'usucapione maturati prima dell'entrata in vigore della l. n. 296/2006

    La circostanza che i presupposti dell'usucapione siano maturati prima dell'entrata in vigore della l. n. 296/2006 è ampiamente provata dalle deposizioni testimoniali, molte delle quali datano la conoscenza del possesso dell'immobile da parte degli attori alla fine degli anni Settanta, e dal certificato storico di residenza che attesta il trasferimento nell'immobile nel 1981. La corte ha anche chiarito che l'immobile, sebbene catastalmente diviso, è di fatto unito e indiviso, e gli attori hanno usufruito dell'intero immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 26/02/2026, n. 203
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 203
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

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