TRIB
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
RG. 1955/2024
UDIENZA del 26/02/2026 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
La causa è chiamata alle ore 11:00. Compaiono:
- l'avv. LETIZIA SANTONI per Controparte_1 e Controparte_2 entrambi presenti personalmente
- l'avv. MARIA EVELINA PRINCIPATO in sostituzione dell'avv. GIOVANNI
IS SA per Controparte_3
- nessuno per Avvocatura dello Stato e per gli altri convenuti
Si procede alla verifica della corretta integrazione del contraddittorio, come da documentazione depositata da parte attrice in data 24.2.2026.
Si procede quindi all'assunzione delle testimonianze ammesse.
Viene introdotto un primo teste, identificato a mezzo C.I.E. n. Numero_1 rilasciata da Comune di Pistoia con scadenza il 24.8.2035; letta la formula di rito, la teste dichiara sono e mi chiamo Tes_1 nata il [...] a
Firenze e residente a [...], indifferente:
Cap. 1: confermo, posso dirlo perché conosco CP_1 dai tempi delle scuole elementari, frequentavamo la stessa scuola e la stessa parrocchia e mia nonna abitava nella via parallela, per cui conoscevo la zona e sono state spesso a casa di CP_1 Riconosco l'abitazione nella foto che mi viene mostrata (doc.
10ter fasc. attoreo).
Cap. 2: confermo, viene letta alla teste la sua dichiarazione di cui al doc. 11 fasc. attoreo che conferma integralmente.
Del presente verbale viene data lettura alla teste, che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotta altra teste, indentificata a mezzo C.I.E. n. Numero_2 rilasciata da Comune di Firenze con scadenza 28.4.2035 la quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_2 nata a [...] il
28.4.1973, residente a [...], indifferente:
Cap. 1: confermo, posso dirlo perché ho conosciuto CP_1 all'università negli anni 1992-1993 e da allora e fino a oggi ho sempre frequentato l'immobile e vi ho visto anche i genitori e la nonna di CP_1 La teste riconosce l'immobile nella fotografia doc. 10ter fasc. attoreo.
Cap. 2: confermo, con l'unica precisazione dell'errore nella datazione della mia conoscenza con CP_1 al 2002 perché in realtà ci siamo conosciuti all'Università nell'anno 1992 o 1993.
Del presente verbale viene data lettura alla teste, che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotta altra teste, indentificata a mezzo C.I.E. n. Numero_3 rilasciata da Comune di Pistoia con scadenza 23.8.2032 la quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_3 nata a
Pistoia il 23.8.1972, residente a [...], indifferente:
Cap. 1: confermo, posso dirlo perché ho sempre abitato in zona, prima in via
Caduti del Lavoro che è la via parallela, poi dal 1998 in vai Medaglie d'oro n.
26 poi n. 28, riconosco l'immobile nella foto che mi viene mostrata (doc. 10ter fasc. attoreo).
Cap. 2: confermo la mia dichiarazione.
Del presente verbale viene data lettura alla teste, che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotta altra teste, indentificata a mezzo C.I.E. n. Numero_4 rilasciata da Comune di Quarrata con scadenza 27.1.2035 la quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_4 nata a [...] pistoiese (PT) il 27.1.1958, residente a [...], sono la suocera di [...]
CP_2 cap. 1: confermo e riconosco l'immobile nella fotografia che mi viene mostrata
(doc. 10ter fasc. attoreo).
Cap. 2: confermo.
Del presente verbale viene data lettura alla teste, che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotta altra teste, indentificata a mezzo C.I.E. n. Numero_5 rilasciata da Comune di Pistoia con scadenza 25.1.2032 la quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Tes_5 nata a [...] il
25.1.1957, residente a [...], sono la moglie di Persona_1 fratello di Per_2
[...] , sono la zia acquisita degli attori: Cap. 1: confermo, io mi sono sposata nel 1977 e in quegli anni Persona_2 e la famiglia si sono trasferiti nell'immobile dove già viveva la sig.ra R_ , riconosco l'immobile nella foto che mi viene mostrata (doc. 10ter fasc. attoreo).
Cap. 2: confermo, posso dirlo perché se ne parlava in famiglia e poi CP_4 era il figlio unico di R_ perciò, una volta rimasta sola la madre, dell'immobile si è sempre occupato lui.
Del presente verbale viene data lettura alla teste, che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Il giudice, esaurita l'attività istruttoria, invita i procuratori a discutere la causa.
L'avv. Santoni discute riportandosi agli atti e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate, rilevando come l'istruttoria documentale e quella orale oggi espletata hanno dato piena conferma della domanda attorea, in quanto l'immobile è sempre stato abitato dagli attori e dalla loro famiglia e, a oggi e senza soluzione di continuità, dall'attrice Parte_1 con la precisazione da questa stessa espressa davanti al giudice per cui i civici 34 e
36 si riferiscono in realtà a un unico immobile esteso su due piani, che in precedenza corrispondevano a due diversi appartamenti (perciò due differenti numeri civici) mentre oggi l'abitazione è unitaria.
L'avv. Principato discute riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e chiede l'esclusione del proprio assistito dalla condanna alle spese di lite, stante l'acquiescenza sin da subito e sempre manifestata in atti rispetto alla domanda attorea.
Gli avv. Santoni e Bruni nulla oppongono al riguardo.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 26/02/2026 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1955/2024 tra le parti:
Attori: Controparte_1 Controparte_2 con gli avv. SANTONI LETIZIA ( C.F._1 )
e BR MA ( C.F._2 )
Convenuti: Controparte_3 con l'avv. SALVIETTI GIOVANNI IS C.F._3 ;
Controparte_5 , con AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
(ADS80039250487)
Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
Controparte_9 , CP_10 Controparte_11 , [...]
CP_12 CP_13 Controparte_14 [...]
CP_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
CP_18 , CP_19 , Controparte_20 , CP_21
[...] , Controparte_22 , CP_23 , Controparte_24 ,
CP_25 , Controparte_26 , Controparte_27 , [...]
CP_28 , CP_29 , CP_30 , CP_31 , CP_32
[...] , CP_33 , CP_34 , CP_35 , CP_36
[...] , CP_37 , CP_38 , CP_39 ,
Controparte_40 , CP_41 CP_42 ,
CP_43 , CP_44 , Controparte_45 , CP_46 ,
CP_47 , Controparte_48 , Controparte_49 , CP_50
[...] , Controparte_24 , CP_25 , CP_51 ,
Controparte_52 , Controparte_53 , CP_54 , [...]
CP_55 , Controparte_56 , CP_57 , CP_58 ,
Controparte_59 , CP_60 Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. CP_2 e Controparte_1 hanno avanzato domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione sull'immobile sito in Pistoia (PT) via delle Medaglie d'Oro n. 36 (catastalmente n. 32), di cui gli stessi risultano proprietari per la quota di 40/60 laddove i restanti 20/60, per via di plurime successioni ereditarie, risulterebbero intestati a numerosi soggetti tutti regolarmente citati in giudizio (anche a seguito di domanda per integrazione del contraddittorio in corso di causa, cfr. istanza attorea dep.
19.9.2025); gli attori hanno quindi argomentato in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e concludono:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che i signori Controparte_1 e Controparte_2 , come in atti, hanno acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso ultraventennale continuato, pacifico ed esclusivo, la proprietà della quota di 20/60 dell'immobile sito in
Pistoia, Via delle Medaglie D'Oro, n. 36 catastalmente civico 32, censito al Catasto
Fabbricati del predetto Comune in foglio n. 184, particella 455 e 466 sub 2, categoria
A3, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 298,25, attualmente intestata a CP_61
, nata a [...] [...] per la quota di 1/60, , nato [...] CP_62
a Pistoia il 30.04.1934 per la quota di 1/60, , nata a [...] il CP_63
19.06.1917 per la quota di 4/60, Controparte_64 , nato a [...] il [...] per la quota di 1/60, , nata a [...] il [...] per la quota di 4/60, CP_65
Controparte_66 , nato a [...] il [...] per la quota di 1/60, CP_17
, nata a [...] il [...] per la quota di 2/60, , [...] Controparte_16 nato a [...] il [...] per la quota di 2/60, , nato a [...]_67 il 28.04.1937 per la quota di 2/60, Controparte_68 , nata a [...], il [...] per la quota di 2/60; il tutto salvo errore e come meglio descritto in premessa, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 c.c. e 2651 c.c., l'emananda sentenza”.
I.2. Nella contumacia degli altri convenuti, regolarmente citati, si sono costituiti in giudizio:
- Controparte_3 limitandosi ad aderire alla domanda attorea;
- Controparte_5 , chiedendo “In via preliminare, accertare la legittimazione passiva dell' ; Controparte_5
- Nel merito, accertare che i presupposti dell'usucapione siano maturati in data antecedente all'entrata in vigore della l. 296/06;
- In subordine, rigettare la domanda di usucapione proposta da parte avversa, essendo
l'eventuale possesso esercitato dal 1.1.2007 clandestino”. I.3. La causa viene istruita in via documentale e a mezzo prova per testi, escussi all'odierna udienza con limitazione del numero di testi a 5 fra i molteplici indicati da parte attrice.
******
II. La domanda di usucapione merita accoglimento.
II.1. Risulta assolta la condizione di procedibilità della domanda ex d.lgs. n.
28/2010 e s.m.i. (docc. 13, 14, 15, 16 fasc. attoreo), vertendo la controversia in materia di diritti reali.
II.2. Quanto al merito della pretesa attorea, essendosi in presenza di una situazione di comproprietà è noto come non sia precluso al comproprietario agire per l'accertamento dell'intervenuta usucapione delle quote di proprietà spettanti agli altri comproprietari, purché dia prova di un possesso
(immobiliare, quindi) ultraventennale pacifico, esclusivo, pubblico, ininterrotto e tale da escludere dal godimento del bene i comproprietari: in sostanza, deve essere fornita dimostrazione che il proprietario ha fatto del bene uti dominus e non più uti condominus.
In questa prospettiva, le testimonianze assunte all'odierna udienza hanno dato conto, in modo del tutto univoco e cristallino, del fatto che l'immobile di cui trattasi è stato fino (almeno) dagli anni Ottanta abitato dagli odierni attori e dai rispettivi genitori e, prima ancora nonché in concomitanza, dalla nonna paterna e che tuttora lo stesso è abitato da Controparte_1 senza soluzione di continuità: trattasi di testi quasi tutti assolutamente indifferenti, perché legati alle parti e in particolare a Controparte_1 da rapporti di tipo amicale, e anche perciò credibili e particolarmente opportuni ai fini della prova della fondatezza della domanda attorea, perché tutti hanno (dichiarato di aver) frequentato abitualmente e continuativamente la casa e, pertanto, hanno potuto testimoniare di avervi sempre visto gli attori e i loro genitori e la nonna paterna, non altri.
Trattandosi peraltro di immobile inizialmente suddiviso in due appartamenti e poi unificato, non risulta che vi abbia abitato nessun altro estraneo al nucleo familiare di cui sopra e ciò è testimoniato anche dallo stato di famiglia degli attori (doc. 10 fasc. attoreo) e dal certificato di residenza storico di [...]
CP_1 che risulta aver sempre risieduto nell'immobile de quo a partire dal 1981 (doc. 10bis fasc. attoreo). I testi più prossimi alla famiglia, Tes_5 e Testimone_4 hanno altresì dichiarato di essere a conoscenza che della manutenzione della casa, pagamento delle utenze ecc. si siano sempre occupati dapprima [...]
Per_4 nonna paterna degli attori, quindi il padre di costoro [...]
CP_69 anche in quanto figlio unico di R_ , così ulteriormente comprovando il possesso uti dominus dei danti causa degli attori da assommare con quello maturato da costoro a far data dal decesso dei genitori
(docc.
6-7 fasc. attoreo).
Inoltre, a ulteriormente corroborare l'assunto del possesso esclusivo del bene a opera degli attori (e dei loro danti causa) in assenza di interessamento alcuno da parte dei comproprietari soccorre il contegno dei soggetti convenuti in giudizio, la maggior parte dei quali rimasti contumaci - talché, in sostanza, nulla hanno opposto a oggi all'accoglimento della domanda attorea - e residenti e abitanti in zona geograficamente distante, tale da far ritenere del tutto inverosimile un loro pratico compossesso del bene per cui è contesa;
mentre altri hanno dichiarato di non opporsi alla domanda attorea in sede di mediazione (doc. 14 fasc. attoreo) e l'unico costituito in questo giudizio
( Controparte_3 ha addirittura espressamente aderito a tale domanda, chiedendone l'accoglimento.
A conforto della non opposizione sostanziale dei comproprietari, soccorre anche il contegno processuale di parte attrice che neppure ha avanzato domanda di condanna degli stessi alle spese di lite (e di mediazione).
Resta, quindi, da vagliare la posizione dell Controparte_5 e le eccezioni dalla stessa sollevate: quanto al primo aspetto, i.e. carenza di legittimazione passiva, la stessa è smentita dall'avvenuto rigetto a opera del g.t. del Tribunale di Pistoia dell'istanza avanzata dagli odierni attori per la nomina di Curatore dell'eredità giacente di Persona_5 sulla motivazione per cui “ai sensi degli artt. 528 c.c., la nomina del curatore dell'eredità giacente presuppone che vi siano uno o più chiamati all'eredità (cioè, nella successione legittima, parenti entro il sesto grado), che i chiamati non abbiano ancora accettato l'eredità e che
i chiamati non siano nel possesso dei beni ereditari;
[…] secondo la ricostruzione operata da parte ricorrente, i chiamati all'eredità Persona_6 , coniuge, e
Testimone_6 padre, hanno rinunciato all'eredità e che, ad istanza di altro soggetto interessato, è già stata aperta l'eredità giacente - curatore Avv. Isabella
Mati - chiusa con provvedimento di questo Tribunale del 27.05.2016; […]
l'assenza altri chiamati, e comunque il decorso del decennio dall'apertura della successione, produce la devoluzione dell'eredità allo Stato ex art. 586 c.c. non sussistendo il presupposto normativo, né potendosi realizzare la funzione, della nomina del curatore dell'eredità giacente, e cioè la protezione dei beni ereditari nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione o in assenza la devoluzione a favore dello Stato” (doc. 28 fasc. attoreo); quanto al secondo profilo, i.e. accertamento che i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione siano maturati prima dell'entrata in vigore della l. n.
296/2006, la circostanza è ampiamente provata dalle deposizioni testimoniali assunte in data odierna, la maggior parte delle quali datano la conoscenza del possesso dell'immobile a opera degli attori alla fine degli anni Settanta e, ancora, si richiama il certificato storico di residenza di Persona_7 con data di trasferimento nell'immobile di via Medaglie d'Oro il 19.11.1981.
A questo proposito, si impone un'ultima precisazione già contenuta nel ricorso introduttivo e ulteriormente chiarita in sede di udienza di assunzione della prova testimoniale: “l'immobile oggetto di causa è posto al piano terra (civico 36 catastalmente 32) del terra-tetto composto da due piani separati catastalmente, ma di fatto uniti, indivisi e costituenti un unico corpo. Occorre, perciò, precisare che il piano primo è individuato con il numero civico 34 (catastalmente 30) e che
l'accesso al terra tetto e ad entrambi gli immobili è unico ed avviene dal civico
34 predetto. I ricorrenti, e prima di loro i genitori e la nonna paterna, hanno pertanto vissuto nell'intero immobile, usufruendo in maniera indistinta di entrambe le abitazioni di cui ai civici 36 e 34, essendo le predette indivise, pur avendo alcuni la residenza anagrafica al civico 36 Persona_4 cfr. all. n.
9 pagina 2), alcuni al civico 34 (il nucleo familiare Controparte_69 all. n. 10) ed avendo modificato la residenza dal civico 36 al civico 34 quanto a CP_1
[...] (all. n. 10bis). Va specificato ulteriormente che l'immobile di cui al civico
34 (catastalmente 30) è intestato per intero agli odierni ricorrenti” con il che si spiega come la domanda di usucapione sia stata limitata al civico n. 36.
La stessa, in definitiva, merita pieno accoglimento essendo risultati provati in causa i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. in capo agli odierni attori.
III. Nulla sulle spese di lite per quanto detto, in assenza di esplicita domanda attorea, tranne che nei confronti dell Controparte_5 la quale ha resistito alla domanda di parte attrice con eccezioni rispetto alle quali è rimasta soccombente: liquidazione operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa, valori minimi per la fase decisionale svolta in forma semplificata e con riduzione rispetto ai medi per l'esiguità della difesa spesa dall CP_5 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che gli attori
Controparte_1 e Controparte_2 hanno acquistato ex art. 1158
c.c., in virtù del possesso ultraventennale continuato, pacifico ed esclusivo, la proprietà della quota di 20/60 dell'immobile sito in Pistoia, Via delle Medaglie
D'Oro, n. 36 catastalmente civico 32, censito al Catasto Fabbricati del predetto
Comune in foglio n. 184, particella 455 e 466 sub 2, categoria A3, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 298,25, attualmente intestata a CP_61
[...] nata a [...] [...] per la quota di 1/60, CP_62
[...] , nato a [...] il [...] per la quota di 1/60, CP_63 , nata a [...] il [...] per la quota di 4/60, Controparte_64 , nato a
Pistoia il 14.07.1937 per la quota di 1/60, CP_65 , nata a [...] il
20.01.1910 per la quota di 4/60, Controparte_66 , nato a [...] il
21.06.1943 per la quota di 1/60, Controparte_17 , nata a [...] il
22.02.1973 per la quota di 2/60, Controparte_16 , nato a [...] il
07.02.1968 per la quota di 2/60, Controparte_67 , nato a [...] il
28.04.1937 per la quota di 2/60, Controparte_68 nata a [...], il
27.10.1948 per la quota di 2/60;
2) ordina alla Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna parte convenuta Controparte_5 alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio liquidate nell'importo di euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 26.2.2026
Il giudice dr. Lucia Leoncini
UDIENZA del 26/02/2026 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
La causa è chiamata alle ore 11:00. Compaiono:
- l'avv. LETIZIA SANTONI per Controparte_1 e Controparte_2 entrambi presenti personalmente
- l'avv. MARIA EVELINA PRINCIPATO in sostituzione dell'avv. GIOVANNI
IS SA per Controparte_3
- nessuno per Avvocatura dello Stato e per gli altri convenuti
Si procede alla verifica della corretta integrazione del contraddittorio, come da documentazione depositata da parte attrice in data 24.2.2026.
Si procede quindi all'assunzione delle testimonianze ammesse.
Viene introdotto un primo teste, identificato a mezzo C.I.E. n. Numero_1 rilasciata da Comune di Pistoia con scadenza il 24.8.2035; letta la formula di rito, la teste dichiara sono e mi chiamo Tes_1 nata il [...] a
Firenze e residente a [...], indifferente:
Cap. 1: confermo, posso dirlo perché conosco CP_1 dai tempi delle scuole elementari, frequentavamo la stessa scuola e la stessa parrocchia e mia nonna abitava nella via parallela, per cui conoscevo la zona e sono state spesso a casa di CP_1 Riconosco l'abitazione nella foto che mi viene mostrata (doc.
10ter fasc. attoreo).
Cap. 2: confermo, viene letta alla teste la sua dichiarazione di cui al doc. 11 fasc. attoreo che conferma integralmente.
Del presente verbale viene data lettura alla teste, che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotta altra teste, indentificata a mezzo C.I.E. n. Numero_2 rilasciata da Comune di Firenze con scadenza 28.4.2035 la quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_2 nata a [...] il
28.4.1973, residente a [...], indifferente:
Cap. 1: confermo, posso dirlo perché ho conosciuto CP_1 all'università negli anni 1992-1993 e da allora e fino a oggi ho sempre frequentato l'immobile e vi ho visto anche i genitori e la nonna di CP_1 La teste riconosce l'immobile nella fotografia doc. 10ter fasc. attoreo.
Cap. 2: confermo, con l'unica precisazione dell'errore nella datazione della mia conoscenza con CP_1 al 2002 perché in realtà ci siamo conosciuti all'Università nell'anno 1992 o 1993.
Del presente verbale viene data lettura alla teste, che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotta altra teste, indentificata a mezzo C.I.E. n. Numero_3 rilasciata da Comune di Pistoia con scadenza 23.8.2032 la quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_3 nata a
Pistoia il 23.8.1972, residente a [...], indifferente:
Cap. 1: confermo, posso dirlo perché ho sempre abitato in zona, prima in via
Caduti del Lavoro che è la via parallela, poi dal 1998 in vai Medaglie d'oro n.
26 poi n. 28, riconosco l'immobile nella foto che mi viene mostrata (doc. 10ter fasc. attoreo).
Cap. 2: confermo la mia dichiarazione.
Del presente verbale viene data lettura alla teste, che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotta altra teste, indentificata a mezzo C.I.E. n. Numero_4 rilasciata da Comune di Quarrata con scadenza 27.1.2035 la quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_4 nata a [...] pistoiese (PT) il 27.1.1958, residente a [...], sono la suocera di [...]
CP_2 cap. 1: confermo e riconosco l'immobile nella fotografia che mi viene mostrata
(doc. 10ter fasc. attoreo).
Cap. 2: confermo.
Del presente verbale viene data lettura alla teste, che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotta altra teste, indentificata a mezzo C.I.E. n. Numero_5 rilasciata da Comune di Pistoia con scadenza 25.1.2032 la quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Tes_5 nata a [...] il
25.1.1957, residente a [...], sono la moglie di Persona_1 fratello di Per_2
[...] , sono la zia acquisita degli attori: Cap. 1: confermo, io mi sono sposata nel 1977 e in quegli anni Persona_2 e la famiglia si sono trasferiti nell'immobile dove già viveva la sig.ra R_ , riconosco l'immobile nella foto che mi viene mostrata (doc. 10ter fasc. attoreo).
Cap. 2: confermo, posso dirlo perché se ne parlava in famiglia e poi CP_4 era il figlio unico di R_ perciò, una volta rimasta sola la madre, dell'immobile si è sempre occupato lui.
Del presente verbale viene data lettura alla teste, che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Il giudice, esaurita l'attività istruttoria, invita i procuratori a discutere la causa.
L'avv. Santoni discute riportandosi agli atti e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate, rilevando come l'istruttoria documentale e quella orale oggi espletata hanno dato piena conferma della domanda attorea, in quanto l'immobile è sempre stato abitato dagli attori e dalla loro famiglia e, a oggi e senza soluzione di continuità, dall'attrice Parte_1 con la precisazione da questa stessa espressa davanti al giudice per cui i civici 34 e
36 si riferiscono in realtà a un unico immobile esteso su due piani, che in precedenza corrispondevano a due diversi appartamenti (perciò due differenti numeri civici) mentre oggi l'abitazione è unitaria.
L'avv. Principato discute riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta e chiede l'esclusione del proprio assistito dalla condanna alle spese di lite, stante l'acquiescenza sin da subito e sempre manifestata in atti rispetto alla domanda attorea.
Gli avv. Santoni e Bruni nulla oppongono al riguardo.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 26/02/2026 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1955/2024 tra le parti:
Attori: Controparte_1 Controparte_2 con gli avv. SANTONI LETIZIA ( C.F._1 )
e BR MA ( C.F._2 )
Convenuti: Controparte_3 con l'avv. SALVIETTI GIOVANNI IS C.F._3 ;
Controparte_5 , con AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
(ADS80039250487)
Controparte_6 CP_7 CP_8 [...]
Controparte_9 , CP_10 Controparte_11 , [...]
CP_12 CP_13 Controparte_14 [...]
CP_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
CP_18 , CP_19 , Controparte_20 , CP_21
[...] , Controparte_22 , CP_23 , Controparte_24 ,
CP_25 , Controparte_26 , Controparte_27 , [...]
CP_28 , CP_29 , CP_30 , CP_31 , CP_32
[...] , CP_33 , CP_34 , CP_35 , CP_36
[...] , CP_37 , CP_38 , CP_39 ,
Controparte_40 , CP_41 CP_42 ,
CP_43 , CP_44 , Controparte_45 , CP_46 ,
CP_47 , Controparte_48 , Controparte_49 , CP_50
[...] , Controparte_24 , CP_25 , CP_51 ,
Controparte_52 , Controparte_53 , CP_54 , [...]
CP_55 , Controparte_56 , CP_57 , CP_58 ,
Controparte_59 , CP_60 Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. CP_2 e Controparte_1 hanno avanzato domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione sull'immobile sito in Pistoia (PT) via delle Medaglie d'Oro n. 36 (catastalmente n. 32), di cui gli stessi risultano proprietari per la quota di 40/60 laddove i restanti 20/60, per via di plurime successioni ereditarie, risulterebbero intestati a numerosi soggetti tutti regolarmente citati in giudizio (anche a seguito di domanda per integrazione del contraddittorio in corso di causa, cfr. istanza attorea dep.
19.9.2025); gli attori hanno quindi argomentato in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e concludono:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che i signori Controparte_1 e Controparte_2 , come in atti, hanno acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso ultraventennale continuato, pacifico ed esclusivo, la proprietà della quota di 20/60 dell'immobile sito in
Pistoia, Via delle Medaglie D'Oro, n. 36 catastalmente civico 32, censito al Catasto
Fabbricati del predetto Comune in foglio n. 184, particella 455 e 466 sub 2, categoria
A3, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 298,25, attualmente intestata a CP_61
, nata a [...] [...] per la quota di 1/60, , nato [...] CP_62
a Pistoia il 30.04.1934 per la quota di 1/60, , nata a [...] il CP_63
19.06.1917 per la quota di 4/60, Controparte_64 , nato a [...] il [...] per la quota di 1/60, , nata a [...] il [...] per la quota di 4/60, CP_65
Controparte_66 , nato a [...] il [...] per la quota di 1/60, CP_17
, nata a [...] il [...] per la quota di 2/60, , [...] Controparte_16 nato a [...] il [...] per la quota di 2/60, , nato a [...]_67 il 28.04.1937 per la quota di 2/60, Controparte_68 , nata a [...], il [...] per la quota di 2/60; il tutto salvo errore e come meglio descritto in premessa, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 c.c. e 2651 c.c., l'emananda sentenza”.
I.2. Nella contumacia degli altri convenuti, regolarmente citati, si sono costituiti in giudizio:
- Controparte_3 limitandosi ad aderire alla domanda attorea;
- Controparte_5 , chiedendo “In via preliminare, accertare la legittimazione passiva dell' ; Controparte_5
- Nel merito, accertare che i presupposti dell'usucapione siano maturati in data antecedente all'entrata in vigore della l. 296/06;
- In subordine, rigettare la domanda di usucapione proposta da parte avversa, essendo
l'eventuale possesso esercitato dal 1.1.2007 clandestino”. I.3. La causa viene istruita in via documentale e a mezzo prova per testi, escussi all'odierna udienza con limitazione del numero di testi a 5 fra i molteplici indicati da parte attrice.
******
II. La domanda di usucapione merita accoglimento.
II.1. Risulta assolta la condizione di procedibilità della domanda ex d.lgs. n.
28/2010 e s.m.i. (docc. 13, 14, 15, 16 fasc. attoreo), vertendo la controversia in materia di diritti reali.
II.2. Quanto al merito della pretesa attorea, essendosi in presenza di una situazione di comproprietà è noto come non sia precluso al comproprietario agire per l'accertamento dell'intervenuta usucapione delle quote di proprietà spettanti agli altri comproprietari, purché dia prova di un possesso
(immobiliare, quindi) ultraventennale pacifico, esclusivo, pubblico, ininterrotto e tale da escludere dal godimento del bene i comproprietari: in sostanza, deve essere fornita dimostrazione che il proprietario ha fatto del bene uti dominus e non più uti condominus.
In questa prospettiva, le testimonianze assunte all'odierna udienza hanno dato conto, in modo del tutto univoco e cristallino, del fatto che l'immobile di cui trattasi è stato fino (almeno) dagli anni Ottanta abitato dagli odierni attori e dai rispettivi genitori e, prima ancora nonché in concomitanza, dalla nonna paterna e che tuttora lo stesso è abitato da Controparte_1 senza soluzione di continuità: trattasi di testi quasi tutti assolutamente indifferenti, perché legati alle parti e in particolare a Controparte_1 da rapporti di tipo amicale, e anche perciò credibili e particolarmente opportuni ai fini della prova della fondatezza della domanda attorea, perché tutti hanno (dichiarato di aver) frequentato abitualmente e continuativamente la casa e, pertanto, hanno potuto testimoniare di avervi sempre visto gli attori e i loro genitori e la nonna paterna, non altri.
Trattandosi peraltro di immobile inizialmente suddiviso in due appartamenti e poi unificato, non risulta che vi abbia abitato nessun altro estraneo al nucleo familiare di cui sopra e ciò è testimoniato anche dallo stato di famiglia degli attori (doc. 10 fasc. attoreo) e dal certificato di residenza storico di [...]
CP_1 che risulta aver sempre risieduto nell'immobile de quo a partire dal 1981 (doc. 10bis fasc. attoreo). I testi più prossimi alla famiglia, Tes_5 e Testimone_4 hanno altresì dichiarato di essere a conoscenza che della manutenzione della casa, pagamento delle utenze ecc. si siano sempre occupati dapprima [...]
Per_4 nonna paterna degli attori, quindi il padre di costoro [...]
CP_69 anche in quanto figlio unico di R_ , così ulteriormente comprovando il possesso uti dominus dei danti causa degli attori da assommare con quello maturato da costoro a far data dal decesso dei genitori
(docc.
6-7 fasc. attoreo).
Inoltre, a ulteriormente corroborare l'assunto del possesso esclusivo del bene a opera degli attori (e dei loro danti causa) in assenza di interessamento alcuno da parte dei comproprietari soccorre il contegno dei soggetti convenuti in giudizio, la maggior parte dei quali rimasti contumaci - talché, in sostanza, nulla hanno opposto a oggi all'accoglimento della domanda attorea - e residenti e abitanti in zona geograficamente distante, tale da far ritenere del tutto inverosimile un loro pratico compossesso del bene per cui è contesa;
mentre altri hanno dichiarato di non opporsi alla domanda attorea in sede di mediazione (doc. 14 fasc. attoreo) e l'unico costituito in questo giudizio
( Controparte_3 ha addirittura espressamente aderito a tale domanda, chiedendone l'accoglimento.
A conforto della non opposizione sostanziale dei comproprietari, soccorre anche il contegno processuale di parte attrice che neppure ha avanzato domanda di condanna degli stessi alle spese di lite (e di mediazione).
Resta, quindi, da vagliare la posizione dell Controparte_5 e le eccezioni dalla stessa sollevate: quanto al primo aspetto, i.e. carenza di legittimazione passiva, la stessa è smentita dall'avvenuto rigetto a opera del g.t. del Tribunale di Pistoia dell'istanza avanzata dagli odierni attori per la nomina di Curatore dell'eredità giacente di Persona_5 sulla motivazione per cui “ai sensi degli artt. 528 c.c., la nomina del curatore dell'eredità giacente presuppone che vi siano uno o più chiamati all'eredità (cioè, nella successione legittima, parenti entro il sesto grado), che i chiamati non abbiano ancora accettato l'eredità e che
i chiamati non siano nel possesso dei beni ereditari;
[…] secondo la ricostruzione operata da parte ricorrente, i chiamati all'eredità Persona_6 , coniuge, e
Testimone_6 padre, hanno rinunciato all'eredità e che, ad istanza di altro soggetto interessato, è già stata aperta l'eredità giacente - curatore Avv. Isabella
Mati - chiusa con provvedimento di questo Tribunale del 27.05.2016; […]
l'assenza altri chiamati, e comunque il decorso del decennio dall'apertura della successione, produce la devoluzione dell'eredità allo Stato ex art. 586 c.c. non sussistendo il presupposto normativo, né potendosi realizzare la funzione, della nomina del curatore dell'eredità giacente, e cioè la protezione dei beni ereditari nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione o in assenza la devoluzione a favore dello Stato” (doc. 28 fasc. attoreo); quanto al secondo profilo, i.e. accertamento che i presupposti per l'accoglimento della domanda di usucapione siano maturati prima dell'entrata in vigore della l. n.
296/2006, la circostanza è ampiamente provata dalle deposizioni testimoniali assunte in data odierna, la maggior parte delle quali datano la conoscenza del possesso dell'immobile a opera degli attori alla fine degli anni Settanta e, ancora, si richiama il certificato storico di residenza di Persona_7 con data di trasferimento nell'immobile di via Medaglie d'Oro il 19.11.1981.
A questo proposito, si impone un'ultima precisazione già contenuta nel ricorso introduttivo e ulteriormente chiarita in sede di udienza di assunzione della prova testimoniale: “l'immobile oggetto di causa è posto al piano terra (civico 36 catastalmente 32) del terra-tetto composto da due piani separati catastalmente, ma di fatto uniti, indivisi e costituenti un unico corpo. Occorre, perciò, precisare che il piano primo è individuato con il numero civico 34 (catastalmente 30) e che
l'accesso al terra tetto e ad entrambi gli immobili è unico ed avviene dal civico
34 predetto. I ricorrenti, e prima di loro i genitori e la nonna paterna, hanno pertanto vissuto nell'intero immobile, usufruendo in maniera indistinta di entrambe le abitazioni di cui ai civici 36 e 34, essendo le predette indivise, pur avendo alcuni la residenza anagrafica al civico 36 Persona_4 cfr. all. n.
9 pagina 2), alcuni al civico 34 (il nucleo familiare Controparte_69 all. n. 10) ed avendo modificato la residenza dal civico 36 al civico 34 quanto a CP_1
[...] (all. n. 10bis). Va specificato ulteriormente che l'immobile di cui al civico
34 (catastalmente 30) è intestato per intero agli odierni ricorrenti” con il che si spiega come la domanda di usucapione sia stata limitata al civico n. 36.
La stessa, in definitiva, merita pieno accoglimento essendo risultati provati in causa i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. in capo agli odierni attori.
III. Nulla sulle spese di lite per quanto detto, in assenza di esplicita domanda attorea, tranne che nei confronti dell Controparte_5 la quale ha resistito alla domanda di parte attrice con eccezioni rispetto alle quali è rimasta soccombente: liquidazione operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa, valori minimi per la fase decisionale svolta in forma semplificata e con riduzione rispetto ai medi per l'esiguità della difesa spesa dall CP_5 .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che gli attori
Controparte_1 e Controparte_2 hanno acquistato ex art. 1158
c.c., in virtù del possesso ultraventennale continuato, pacifico ed esclusivo, la proprietà della quota di 20/60 dell'immobile sito in Pistoia, Via delle Medaglie
D'Oro, n. 36 catastalmente civico 32, censito al Catasto Fabbricati del predetto
Comune in foglio n. 184, particella 455 e 466 sub 2, categoria A3, classe 3, consistenza 5,5 vani, rendita € 298,25, attualmente intestata a CP_61
[...] nata a [...] [...] per la quota di 1/60, CP_62
[...] , nato a [...] il [...] per la quota di 1/60, CP_63 , nata a [...] il [...] per la quota di 4/60, Controparte_64 , nato a
Pistoia il 14.07.1937 per la quota di 1/60, CP_65 , nata a [...] il
20.01.1910 per la quota di 4/60, Controparte_66 , nato a [...] il
21.06.1943 per la quota di 1/60, Controparte_17 , nata a [...] il
22.02.1973 per la quota di 2/60, Controparte_16 , nato a [...] il
07.02.1968 per la quota di 2/60, Controparte_67 , nato a [...] il
28.04.1937 per la quota di 2/60, Controparte_68 nata a [...], il
27.10.1948 per la quota di 2/60;
2) ordina alla Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna parte convenuta Controparte_5 alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio liquidate nell'importo di euro
3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 26.2.2026
Il giudice dr. Lucia Leoncini