TRIB
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 30 gennaio 2024 e vertente
TRA
Parte_1 , Nata a SCILLA (RC) il 19/06/1975, Cod. Fisc. C.F._1 , rappresentata e difesa dall'avv. RAGANO ALTHEA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
CP_1 , Nato a MILANO (MI), il 06/12/1969, Cod. Fisc. C.F._2 ;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: MODIFICA SENTENZA DI DIVORZIO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 4 LUGLIO 2024
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato pagina 1 di 8 Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 gennaio 2024, assegnato in data 16 febbraio 2024, Parte_1 , anche ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., premesso che con sentenza di divorzio n. 446/2020 del Tribunale di
Lodi del 20.07.2020 pubblicata il 9.10.2020, dopo che era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza del medesimo Tribunale n. 3503/18, disponeva l'affido esclusivo alla madre della figlia ancora minore Per_
(nata il [...]), collocandola presso la madre, incaricando i Servizi Sociali competenti per la regolamentazione delle sue frequentazioni con il padre e determinando in € 200,00 il contributo per il suo mantenimento a carico del padre, dando atto di un completo disinteresse del padre e assenza totale dalla vita Per_ della figlia con interruzione dei rapporti da tempo, avendo peraltro necessità di ottenere con urgenza il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per potere partecipare al viaggio studio con la sua scuola, chiedeva con provvedimento inaudita altera parte nello specifico di dichiarare la signora genitore con affido Pt_1 supersclusivo della minore e, per l'effetto, rendere possibile la richiesta del passaporto e della carta Persona_2 di identità valida per l'espatrio ovvero in subordine che il Giudice provvedesse con urgenza al nulla osta per il rilascio del passaporto per la minore dovendo la medesima partecipare al viaggio di studio previsto dalla sua scuola per marzo 2024.
Con provvedimento del 21 febbraio 2024 il Giudice Delegato così provvedeva:
Rilevato che dalle allegazioni della parte ricorrente (con i documenti allegati) emerge che la minore Per_2
[...] (nata a [...] il [...]) ha necessità che le vengano rilasciati la carta di identità valida per
l'espatrio e il passaporto per potere partecipare al soggiorno linguistico organizzato dall'Istituto scolastico dalla stessa frequentato (doc. 3), nello specifico viaggio a New York dal 3 al 9 marzo 2024, attesa l'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre e disponendo la madre, giusta sentenza di divorzio del
Tribunale di Lodi del 9.10.2020, del solo affido esclusivo e non già supersclusivo ex art. ex art. 337 quater comma 3 c.c che impedisce alla medesima di potere ottenere dagli organi competenti il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per consentire alla figlia di partecipare al suddetto viaggio-studio organizzato dalla scuola con grave pregiudizio per la medesima;
Osservato, pertanto, che, attesa l'imminenza del viaggio studio, stante la evidenziata sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per cui la convocazione delle parti, con i tempi necessari per il contraddittorio, potrebbe pregiudicare la figlia minore e il suo diritto allo studio (in tale viaggio sono previsti specifici corsi di lingua inglese), di dover ex art. 473 bis. 15 c.p.c. in questa fase autorizzare il rilascio del passaporto (documento necessario per potere andare a New York) della minore al fine di Persona_2 consentirle di partecipare al soggiorno linguistico organizzato dall'Istituto scolastico dalla stessa frequentato a
New York dal 3 al 9 marzo 2024;
Osservato quindi che deve essere fissata preliminarmente udienza ex art. 473 bis. 15 c.p.c.. per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili qui emessi nonchè deve essere contestualmente fissata udienza di comparizione parti ai sensi dell'art. 473. bis 21 c.p.c. per l'ulteriore domanda relativa all'affido supersclusivo.
pagina 2 di 8
PQM
Visto l'art. 473 bis. 15 c.p.c.,
Emette i seguenti provvedimenti indifferibili:
1) Autorizza il rilascio del passaporto della minore , al fine di consentire alla medesima di Persona_2 partecipare al soggiorno linguistico organizzato dall'Istituto scolastico dalla stessa frequentato a New York dal
3 al 9 marzo 2024;
FISSA
Udienza ex art. 473 bis.15 c.p.c. per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili adottati con il presente decreto per il giorno 6 MARZO 2024 ORE 10,00 avanti a sé dott.ssa Maria Laura Amato (Palazzo di
Giustizia Milano via San Barnaba 50 - piano terra stanza n. 11), assegnando termine fino al 1 marzo 2024 a parte attrice per la notifica del presente decreto al resistente e termine fino al 5 marzo 2024 ore 10,00 al resistente per il deposito di memoria difensiva.”
Con il medesimo provvedimento fissava anche udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 21
c.p.c. per il 4 luglio 2024 ore 11,30, assegnando i relativi termini per il contraddittorio e richiamando alle parti i termini di cui l'art. 473 bis. 17 c.p.c..
All'udienza del 6 marzo 2024, come fissata con il suddetto decreto, in mancanza della cartolina attestante la regolarità della notifica, su istanza del difensore di parte attrice che si impegnava a reperire la cartolina, si disponeva il rinvio all'udienza dell'11 aprile 2024, riservandosi a quella udienza i provvedimenti ex art. 473 bis.
15 c.p.c. di conferma/modifica/revoca dei provvedimenti emessi inaudita altera parte.
Alla successiva udienza dell'11 aprile 2024, acquisita la cartolina attestante la regolarità della notifica del provvedimento di fissazione della precedente udienza, il convenuto veniva dichiarato contumace. Il difensore dava, peraltro, atto che la minore aveva già partecipato alla gita scolastica a New York prevista dal 3 al 9 marzo
Per_2024. Parte attrice, sentita dal Giudice, così dichiarava:” è già andata a New York per il periodo stabilito dalla scuola dal 3 al 9 marzo. 2024. E' stata un'esperienza per lei molto importante , è andata con la scuola, lei studia il liceo linguistico e quindi è importante andare all'estero. Ha fatto dei corsi di perfezionamento con
l'inglese. A giugno è prevista un'altra vacanza studio sempre a New York dove la scuola ha dei riferimenti. Per_ non vede l'ora di andare e sarà per lei un altro importante momento di studio e perfezionamento dell'inglese. Lei è al III anno. Dal prossimo anno ci saranno anche vacanze studio in Germania per perfezionare il tedesco dal momento che è la seconda lingua studiata a scuola: poi studia anche una terza lingua lo spagnolo e ci saranno anche altre vacanze studio in Spagna. Il padre in realtà si è disinteressa da subito della figlia, sin dalla separazione. Non mi ha mai chiesto nulla, non abbiamo rapporti io e lui dalla separazione e così Per_ non vede né sente la figlia da allora, aveva 2 anni ed erano minori anche gli altri due figli ora Per_ maggiorenni. Il padre non vede né sente quindi da anni, non le manda neanche un messaggio neanche di CP_ Per_ auguri, lo ha fatto solo il primo anno, firmandosi neanche papà. non chiede più de padre, quasi non se lo ricorda. Lui è sparito completamente. In sede di divorzio addirittura lui aveva chiesto l'affido all'ente. Poi
è stato fatto l'affido dal Tribunale di Lodi ma senza scrivere superesclusivo. Questo mi crea parecchi problemi
pagina 3 di 8 perché chiaramente non avendo rapporti non riesco ad ottenere il suo consenso. Solo ultimamente dopo 12 anni che non pagava nulla, mi ha fatto tre versamenti da 200 euro ciascuno, da febbraio a aprile. Forse dopo questo ricorso. Ho necessità di avere l'affido supersclusivo per potere assumere tutte le decisioni senza necessità del consenso del padre che ormai è sparito dalla vita della figlia. Lui si è sposato e vive con i figli della moglie avuti da precedente relazione”. Il difensore di parte attrice si riportava al ricorso e chiedeva la conferma del provvedimento emesso ex art. 473 bis. 15 c.p.c., sebbene ormai fosse stata già autorizzata la minore e avesse già svolto il viaggio studio.
Il difensore di parte attrice si riportava al ricorso e chiedeva la conferma del provvedimento emesso ex art. 473 bis. 15 c.p.c., sebbene ormai fosse stata già autorizzata la minore e avesse già svolto il viaggio studi. Alla luce della verbalizzazione della signora chiedeva, altresì la modifica della sentenza di divorzio attribuendo alla madre, già titolare di affido esclusivo, anche il potere di esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive appunto anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio); dava, infine atto, di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, alla luce di quanto emerso, osservato che, attesa l'imminenza del viaggio studio, stante la evidenziata sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per cui la convocazione delle parti, con i tempi necessari per il contraddittorio, avrebbe potuto pregiudicare la figlia minore e il suo diritto allo studio (in tale viaggio sono previsti specifici corsi di lingua inglese), era stato emesso il 21 febbraio 2024 il richiesto provvedimento inaudita altera parte ex art. 473 bis. 15 c.p.c. autorizzando il rilascio del passaporto (documento necessario per potere andare a New York) della minore Persona_2 al fine di consentirle di partecipare al soggiorno linguistico organizzato dall'Istituto scolastico dalla stessa frequentato a New York dal 3 al 9 marzo
2024 e che la madre aveva in tal modo potuto far partecipare la figlia al previsto viaggio all'estero, garantendole il diritto di studio e anche allo svolgimento di attività didattica e ricreativa unitamente ai propri compagni di scuola e ai professori, confermava il suddetto provvedimento ex art. 473 bis. 15 c.p.c. emesso in data 21 febbraio
2024, consentendo in tal modo alla ragazza di partecipare proficuamente al viaggio studio organizzato dalla sua scuola.
Provvedeva altresì, sulle richieste nel merito del difensore di parte attrice, ad emettere i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. attribuendo, a parziale modifica della sentenza di divorzio, alla madre in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, comprensive anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio, confermando per il resto la sentenza di divorzio. Invitato alla discussione, il difensore chiedeva che il Tribunale emettesse sentenza in conformità ai provvedimenti emessi dal Giudice Delegato e il Giudice rimetteva al Collegio.
Con ordinanza collegiale del 17 aprile 2024 rilevato che il Giudice Delegato, all'udienza del 11 aprile 2024, per evidente errore, essendo destinata quell'udienza (rinviata per motivi di regolarità della notifica), ai provvedimenti previsti dall'a art. 473 bis. 15 c.p.c. per la conferma/modifica/revoca del provvedimento emesso pagina 4 di 8 inaudita altera parte, provvedeva anche ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. assumendo, sulla base di quanto richiesto dalla difesa di parte attrice, provvedimenti temporanei ed urgenti che potevano solo eventualmente essere assunti all'esito dell'udienza per il 4 luglio 2024 ore 11,30, come già fissata con il precedente decreto, revocava i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Giudice Delegato, con rimessione della causa sul ruolo davanti al Giudice Delegato per l'udienza già fissata del 4 luglio 2024 ex art. 473 bis. 21 c.p.c. con la comparizione delle parti, fatti salvi i termini per le parti di cui l'art. 473 bis. 17 c.p.c., riservando a quell'udienza,
l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che il Giudice Delegato riterrà di adottare.
All'udienza così fissata di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 4 luglio 2024, accertato che il convenuto nonostante la regolarità della notifica, non si era costituito nel procedimento di merito, ne veniva dichiarata la contumacia. Il Giudice delegato sentiva nuovamente la parte attrice che così dichiarava: “confermo
Per_quanto già dichiarato all'udienza del 11 aprile 2024. attualmente ha terminato il III anno del liceo linguistico, il prossimo anno farà il IV. E' nadata benissimo con media del 9. E' molto contenta. il padre continua a disinteressarsi della figlia, non ha da anni contatti con lei, non mi chiede nulla, non abbiamo rapporti io e lui dalla separazione e così non vede né sente la figlia da allora, da quando aveva 2 anni. Non si Per_ scrivono mai. non chiede più de padre, quasi non se lo ricorda. Lui è sparito completamente. L'affido esclusivo disposto con la sentenza del tribunale di Lodi senza scrivere superesclusivo, continua a crearmi parecchi problemi perché chiaramente non avendo rapporti non riesco ad ottenere il suo consenso. Solo ultimamente dopo 12 anni che non pagava nulla, mi aveva fatto tre versamenti da 200 euro ciascuno, da febbraio a aprile, poi non ha più dato nulla Ho necessità di avere l'affido supersclusivo per potere assumere tutte le decisioni senza necessità del consenso del padre che ormai è sparito dalla vita della figlia. Lui si è sposato e vive con i figli della moglie avuti da precedente relazione, come da certificato di stato di famiglia che il mio avvocato ha estratto. Mia figlia dovrà fare altri viaggi all'stero anche questa estate ”.
Il difensore di parte attrice si riportava al ricorso e insisteva nel chiedere la modifica della sentenza di divorzio attribuendo alla madre, già titolare di affido esclusivo, anche il potere di esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive appunto anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), e dava atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Alla luce delle dichiarazioni e delle domande di parte attrice, il Giudice delegato, dopo una breve camera di consiglio, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti di cui dava lettura:
“Richiamato il provvedimento, su ricorso da Parte_1 nei confronti di CP_1 , emesso da questo giudice inaudita altera parte il 21 febbraio 2024 con cui era stato autorizzato il rilascio del passaporto
(documento necessario per potere andare a New York) della figlia minore Persona_2 al fine di consentirle di partecipare al soggiorno linguistico organizzato dall'Istituto scolastico dalla stessa frequentato a New York dal
3 al 9 marzo 2024, disponendo la madre, giusta sentenza di divorzio del Tribunale di Lodi del 9.10.2020, del solo affido esclusivo e non già supersclusivo ex art. ex art. 337 quater comma 3 c.c che impediva alla medesima
pagina 5 di 8 di potere ottenere dagli organi competenti il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con grave pregiudizio per la medesima, provvedimento successivamente confermato con provvedimento a verbale all'udienza dell'11 aprile 2024.
Letta e richiamata l'ordinanza collegiale sopra indicata del 17 aprile 2024 con cui sono stati revocati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. pure emessi dal Giudice Delegato, su richiesta della difesa di parte attrice, all'esito della medesima udienza dell'11 aprile 2024 e ordinata la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio per l'udienza del 4 luglio 2024 ore 11,30 già fissata per la comparizione delle parti in ordine alla richiesta modifica di divorzio ex art. 473 bis. 21 c.p.c,.
Osservato come sia pacificamente emerso dalle precise dichiarazioni della signora, rese già all'udienza del 11 aprile 2024 e a all'udienza odierna, che il padre si disinteressa totalmente da anni della figlia, da quando si sono separati e la minore aveva appena 2 anni, non partecipando più in alcun modo alle decisioni e scelte di vita della ragazza, avendo da tempo interrotto ogni rapporto e comunicazione sia con la minore che con la madre, neppure versandole più la somma prevista per il suo mantenimento per circa 12 anni, limitandosi a versare solo € 200 al mese per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024;
Ritenuto pertanto che, alla luce del disinteresse manifestato dal padre, confermato anche dalla sua assenza in giudizio, stante la necessità che la madre assuma da sola e con urgenza tutte le decisioni rilevanti per la figlia che peraltro ha in programma numerosi viaggi studio previsti anche dal liceo linguistico dalla medesima frequentato, la domanda di affido superesclusivo a sé della figlia possa essere accolta, con conseguente e necessaria concentrazione in capo alla madre medesima, già titolare di affido esclusivo, della possibilità di assumere da sola anche tutte le decisioni più rilevanti, essendo appunto necessario che le stesse vengano assunte con celerità e tempestività.
Ritenuto quindi che, a parziale modifica della sentenza di divorzio deve essere disposto l'affido della figlia minore PE (nata il [...] in [...]), in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Rozzano viale Lazio n. 62. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.;
PQM
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Lodi n. 446/2020 pubblicata il 9.10.2020,
1) DISPONE l'affido della figlia minore PE (nata il [...] in [...]), in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Rozzano viale Lazio n. 62. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in
pagina 6 di 8 relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.;
2) CONFERMA per il resto le altre statuizioni per quanto di ragione;
3) PRENDE ATTO che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie;
”
Dopo la lettura dei provvedimenti emessi, il Giudice Delegato, ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, in assenza anche di istanze istruttorie, invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, chiedendo che venisse emessa sentenza in conformità ai provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la stessa articolato alcuna istanza istruttoria.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e le verbalizzazioni della parte attrice in ordine al disinteresse totale del padre verso la figlia e all'interruzione paterna di ogni comunicazione sia con la minore che con la madre, ormai risalente nel tempo e persistente, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione sull'unica domanda attinente alla responsabilità genitoriale.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto della minore, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni della parte attrice, in assenza della costituzione del convenuto che non ha ritenuto neppure di comparire e di offrire una diversa ed alternativa ricostruzione ovvero una sua prospettazione, comportamento che conferma il disinteresse alla base della stessa domanda di modifica.
La domanda sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 4 luglio 2024, le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte, vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza del 4 luglio 2024 ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa (10 luglio 2024).
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio in punto di responsabilità genitoriale, essendo stato accertato un completo pagina 7 di 8 disinteresse del padre che da tempo non partecipa ad alcuna decisione o scelta di vita per la figlia minore, non avendo più con la stessa alcun rapporto, avendo da tempo interrotto ogni comunicazione e non provvedendo da anni al versamento della somma per il mantenimento della figlia, salvo alcuni sporadici versamenti, disporre l'affido supersclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante.
Deve, altresì, essere confermata la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte della assenza di ogni comunicazione e di ogni reperibilità del padre che da anni impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, tra cui anche il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Si provvede pertanto come in dispositivo, con la conferma delle ulteriori statuizioni del divorzio.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 446/2020 del Tribunale di Lodi del 20.07.2020 pubblicata il 9.10.2020, così decide:
1) AFFIDA la figlia minore PE (nata il [...] in [...]), in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Rozzano viale Lazio n. 62. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.;
2) CONFERMA, per il resto, per quanto di ragione le altre statuizioni;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 10 luglio 2024
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 30 gennaio 2024 e vertente
TRA
Parte_1 , Nata a SCILLA (RC) il 19/06/1975, Cod. Fisc. C.F._1 , rappresentata e difesa dall'avv. RAGANO ALTHEA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
CP_1 , Nato a MILANO (MI), il 06/12/1969, Cod. Fisc. C.F._2 ;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: MODIFICA SENTENZA DI DIVORZIO
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 4 LUGLIO 2024
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo ed i provvedimenti del Giudice Delegato pagina 1 di 8 Con ricorso iscritto a ruolo in data 30 gennaio 2024, assegnato in data 16 febbraio 2024, Parte_1 , anche ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., premesso che con sentenza di divorzio n. 446/2020 del Tribunale di
Lodi del 20.07.2020 pubblicata il 9.10.2020, dopo che era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza del medesimo Tribunale n. 3503/18, disponeva l'affido esclusivo alla madre della figlia ancora minore Per_
(nata il [...]), collocandola presso la madre, incaricando i Servizi Sociali competenti per la regolamentazione delle sue frequentazioni con il padre e determinando in € 200,00 il contributo per il suo mantenimento a carico del padre, dando atto di un completo disinteresse del padre e assenza totale dalla vita Per_ della figlia con interruzione dei rapporti da tempo, avendo peraltro necessità di ottenere con urgenza il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per potere partecipare al viaggio studio con la sua scuola, chiedeva con provvedimento inaudita altera parte nello specifico di dichiarare la signora genitore con affido Pt_1 supersclusivo della minore e, per l'effetto, rendere possibile la richiesta del passaporto e della carta Persona_2 di identità valida per l'espatrio ovvero in subordine che il Giudice provvedesse con urgenza al nulla osta per il rilascio del passaporto per la minore dovendo la medesima partecipare al viaggio di studio previsto dalla sua scuola per marzo 2024.
Con provvedimento del 21 febbraio 2024 il Giudice Delegato così provvedeva:
Rilevato che dalle allegazioni della parte ricorrente (con i documenti allegati) emerge che la minore Per_2
[...] (nata a [...] il [...]) ha necessità che le vengano rilasciati la carta di identità valida per
l'espatrio e il passaporto per potere partecipare al soggiorno linguistico organizzato dall'Istituto scolastico dalla stessa frequentato (doc. 3), nello specifico viaggio a New York dal 3 al 9 marzo 2024, attesa l'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre e disponendo la madre, giusta sentenza di divorzio del
Tribunale di Lodi del 9.10.2020, del solo affido esclusivo e non già supersclusivo ex art. ex art. 337 quater comma 3 c.c che impedisce alla medesima di potere ottenere dagli organi competenti il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per consentire alla figlia di partecipare al suddetto viaggio-studio organizzato dalla scuola con grave pregiudizio per la medesima;
Osservato, pertanto, che, attesa l'imminenza del viaggio studio, stante la evidenziata sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per cui la convocazione delle parti, con i tempi necessari per il contraddittorio, potrebbe pregiudicare la figlia minore e il suo diritto allo studio (in tale viaggio sono previsti specifici corsi di lingua inglese), di dover ex art. 473 bis. 15 c.p.c. in questa fase autorizzare il rilascio del passaporto (documento necessario per potere andare a New York) della minore al fine di Persona_2 consentirle di partecipare al soggiorno linguistico organizzato dall'Istituto scolastico dalla stessa frequentato a
New York dal 3 al 9 marzo 2024;
Osservato quindi che deve essere fissata preliminarmente udienza ex art. 473 bis. 15 c.p.c.. per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili qui emessi nonchè deve essere contestualmente fissata udienza di comparizione parti ai sensi dell'art. 473. bis 21 c.p.c. per l'ulteriore domanda relativa all'affido supersclusivo.
pagina 2 di 8
PQM
Visto l'art. 473 bis. 15 c.p.c.,
Emette i seguenti provvedimenti indifferibili:
1) Autorizza il rilascio del passaporto della minore , al fine di consentire alla medesima di Persona_2 partecipare al soggiorno linguistico organizzato dall'Istituto scolastico dalla stessa frequentato a New York dal
3 al 9 marzo 2024;
FISSA
Udienza ex art. 473 bis.15 c.p.c. per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili adottati con il presente decreto per il giorno 6 MARZO 2024 ORE 10,00 avanti a sé dott.ssa Maria Laura Amato (Palazzo di
Giustizia Milano via San Barnaba 50 - piano terra stanza n. 11), assegnando termine fino al 1 marzo 2024 a parte attrice per la notifica del presente decreto al resistente e termine fino al 5 marzo 2024 ore 10,00 al resistente per il deposito di memoria difensiva.”
Con il medesimo provvedimento fissava anche udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 21
c.p.c. per il 4 luglio 2024 ore 11,30, assegnando i relativi termini per il contraddittorio e richiamando alle parti i termini di cui l'art. 473 bis. 17 c.p.c..
All'udienza del 6 marzo 2024, come fissata con il suddetto decreto, in mancanza della cartolina attestante la regolarità della notifica, su istanza del difensore di parte attrice che si impegnava a reperire la cartolina, si disponeva il rinvio all'udienza dell'11 aprile 2024, riservandosi a quella udienza i provvedimenti ex art. 473 bis.
15 c.p.c. di conferma/modifica/revoca dei provvedimenti emessi inaudita altera parte.
Alla successiva udienza dell'11 aprile 2024, acquisita la cartolina attestante la regolarità della notifica del provvedimento di fissazione della precedente udienza, il convenuto veniva dichiarato contumace. Il difensore dava, peraltro, atto che la minore aveva già partecipato alla gita scolastica a New York prevista dal 3 al 9 marzo
Per_2024. Parte attrice, sentita dal Giudice, così dichiarava:” è già andata a New York per il periodo stabilito dalla scuola dal 3 al 9 marzo. 2024. E' stata un'esperienza per lei molto importante , è andata con la scuola, lei studia il liceo linguistico e quindi è importante andare all'estero. Ha fatto dei corsi di perfezionamento con
l'inglese. A giugno è prevista un'altra vacanza studio sempre a New York dove la scuola ha dei riferimenti. Per_ non vede l'ora di andare e sarà per lei un altro importante momento di studio e perfezionamento dell'inglese. Lei è al III anno. Dal prossimo anno ci saranno anche vacanze studio in Germania per perfezionare il tedesco dal momento che è la seconda lingua studiata a scuola: poi studia anche una terza lingua lo spagnolo e ci saranno anche altre vacanze studio in Spagna. Il padre in realtà si è disinteressa da subito della figlia, sin dalla separazione. Non mi ha mai chiesto nulla, non abbiamo rapporti io e lui dalla separazione e così Per_ non vede né sente la figlia da allora, aveva 2 anni ed erano minori anche gli altri due figli ora Per_ maggiorenni. Il padre non vede né sente quindi da anni, non le manda neanche un messaggio neanche di CP_ Per_ auguri, lo ha fatto solo il primo anno, firmandosi neanche papà. non chiede più de padre, quasi non se lo ricorda. Lui è sparito completamente. In sede di divorzio addirittura lui aveva chiesto l'affido all'ente. Poi
è stato fatto l'affido dal Tribunale di Lodi ma senza scrivere superesclusivo. Questo mi crea parecchi problemi
pagina 3 di 8 perché chiaramente non avendo rapporti non riesco ad ottenere il suo consenso. Solo ultimamente dopo 12 anni che non pagava nulla, mi ha fatto tre versamenti da 200 euro ciascuno, da febbraio a aprile. Forse dopo questo ricorso. Ho necessità di avere l'affido supersclusivo per potere assumere tutte le decisioni senza necessità del consenso del padre che ormai è sparito dalla vita della figlia. Lui si è sposato e vive con i figli della moglie avuti da precedente relazione”. Il difensore di parte attrice si riportava al ricorso e chiedeva la conferma del provvedimento emesso ex art. 473 bis. 15 c.p.c., sebbene ormai fosse stata già autorizzata la minore e avesse già svolto il viaggio studio.
Il difensore di parte attrice si riportava al ricorso e chiedeva la conferma del provvedimento emesso ex art. 473 bis. 15 c.p.c., sebbene ormai fosse stata già autorizzata la minore e avesse già svolto il viaggio studi. Alla luce della verbalizzazione della signora chiedeva, altresì la modifica della sentenza di divorzio attribuendo alla madre, già titolare di affido esclusivo, anche il potere di esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive appunto anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio); dava, infine atto, di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, alla luce di quanto emerso, osservato che, attesa l'imminenza del viaggio studio, stante la evidenziata sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per cui la convocazione delle parti, con i tempi necessari per il contraddittorio, avrebbe potuto pregiudicare la figlia minore e il suo diritto allo studio (in tale viaggio sono previsti specifici corsi di lingua inglese), era stato emesso il 21 febbraio 2024 il richiesto provvedimento inaudita altera parte ex art. 473 bis. 15 c.p.c. autorizzando il rilascio del passaporto (documento necessario per potere andare a New York) della minore Persona_2 al fine di consentirle di partecipare al soggiorno linguistico organizzato dall'Istituto scolastico dalla stessa frequentato a New York dal 3 al 9 marzo
2024 e che la madre aveva in tal modo potuto far partecipare la figlia al previsto viaggio all'estero, garantendole il diritto di studio e anche allo svolgimento di attività didattica e ricreativa unitamente ai propri compagni di scuola e ai professori, confermava il suddetto provvedimento ex art. 473 bis. 15 c.p.c. emesso in data 21 febbraio
2024, consentendo in tal modo alla ragazza di partecipare proficuamente al viaggio studio organizzato dalla sua scuola.
Provvedeva altresì, sulle richieste nel merito del difensore di parte attrice, ad emettere i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. attribuendo, a parziale modifica della sentenza di divorzio, alla madre in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia, comprensive anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio, confermando per il resto la sentenza di divorzio. Invitato alla discussione, il difensore chiedeva che il Tribunale emettesse sentenza in conformità ai provvedimenti emessi dal Giudice Delegato e il Giudice rimetteva al Collegio.
Con ordinanza collegiale del 17 aprile 2024 rilevato che il Giudice Delegato, all'udienza del 11 aprile 2024, per evidente errore, essendo destinata quell'udienza (rinviata per motivi di regolarità della notifica), ai provvedimenti previsti dall'a art. 473 bis. 15 c.p.c. per la conferma/modifica/revoca del provvedimento emesso pagina 4 di 8 inaudita altera parte, provvedeva anche ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. assumendo, sulla base di quanto richiesto dalla difesa di parte attrice, provvedimenti temporanei ed urgenti che potevano solo eventualmente essere assunti all'esito dell'udienza per il 4 luglio 2024 ore 11,30, come già fissata con il precedente decreto, revocava i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Giudice Delegato, con rimessione della causa sul ruolo davanti al Giudice Delegato per l'udienza già fissata del 4 luglio 2024 ex art. 473 bis. 21 c.p.c. con la comparizione delle parti, fatti salvi i termini per le parti di cui l'art. 473 bis. 17 c.p.c., riservando a quell'udienza,
l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti che il Giudice Delegato riterrà di adottare.
All'udienza così fissata di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 4 luglio 2024, accertato che il convenuto nonostante la regolarità della notifica, non si era costituito nel procedimento di merito, ne veniva dichiarata la contumacia. Il Giudice delegato sentiva nuovamente la parte attrice che così dichiarava: “confermo
Per_quanto già dichiarato all'udienza del 11 aprile 2024. attualmente ha terminato il III anno del liceo linguistico, il prossimo anno farà il IV. E' nadata benissimo con media del 9. E' molto contenta. il padre continua a disinteressarsi della figlia, non ha da anni contatti con lei, non mi chiede nulla, non abbiamo rapporti io e lui dalla separazione e così non vede né sente la figlia da allora, da quando aveva 2 anni. Non si Per_ scrivono mai. non chiede più de padre, quasi non se lo ricorda. Lui è sparito completamente. L'affido esclusivo disposto con la sentenza del tribunale di Lodi senza scrivere superesclusivo, continua a crearmi parecchi problemi perché chiaramente non avendo rapporti non riesco ad ottenere il suo consenso. Solo ultimamente dopo 12 anni che non pagava nulla, mi aveva fatto tre versamenti da 200 euro ciascuno, da febbraio a aprile, poi non ha più dato nulla Ho necessità di avere l'affido supersclusivo per potere assumere tutte le decisioni senza necessità del consenso del padre che ormai è sparito dalla vita della figlia. Lui si è sposato e vive con i figli della moglie avuti da precedente relazione, come da certificato di stato di famiglia che il mio avvocato ha estratto. Mia figlia dovrà fare altri viaggi all'stero anche questa estate ”.
Il difensore di parte attrice si riportava al ricorso e insisteva nel chiedere la modifica della sentenza di divorzio attribuendo alla madre, già titolare di affido esclusivo, anche il potere di esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive appunto anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), e dava atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Alla luce delle dichiarazioni e delle domande di parte attrice, il Giudice delegato, dopo una breve camera di consiglio, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti di cui dava lettura:
“Richiamato il provvedimento, su ricorso da Parte_1 nei confronti di CP_1 , emesso da questo giudice inaudita altera parte il 21 febbraio 2024 con cui era stato autorizzato il rilascio del passaporto
(documento necessario per potere andare a New York) della figlia minore Persona_2 al fine di consentirle di partecipare al soggiorno linguistico organizzato dall'Istituto scolastico dalla stessa frequentato a New York dal
3 al 9 marzo 2024, disponendo la madre, giusta sentenza di divorzio del Tribunale di Lodi del 9.10.2020, del solo affido esclusivo e non già supersclusivo ex art. ex art. 337 quater comma 3 c.c che impediva alla medesima
pagina 5 di 8 di potere ottenere dagli organi competenti il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, con grave pregiudizio per la medesima, provvedimento successivamente confermato con provvedimento a verbale all'udienza dell'11 aprile 2024.
Letta e richiamata l'ordinanza collegiale sopra indicata del 17 aprile 2024 con cui sono stati revocati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. pure emessi dal Giudice Delegato, su richiesta della difesa di parte attrice, all'esito della medesima udienza dell'11 aprile 2024 e ordinata la rimessione sul ruolo della presente causa avanti il Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio per l'udienza del 4 luglio 2024 ore 11,30 già fissata per la comparizione delle parti in ordine alla richiesta modifica di divorzio ex art. 473 bis. 21 c.p.c,.
Osservato come sia pacificamente emerso dalle precise dichiarazioni della signora, rese già all'udienza del 11 aprile 2024 e a all'udienza odierna, che il padre si disinteressa totalmente da anni della figlia, da quando si sono separati e la minore aveva appena 2 anni, non partecipando più in alcun modo alle decisioni e scelte di vita della ragazza, avendo da tempo interrotto ogni rapporto e comunicazione sia con la minore che con la madre, neppure versandole più la somma prevista per il suo mantenimento per circa 12 anni, limitandosi a versare solo € 200 al mese per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024;
Ritenuto pertanto che, alla luce del disinteresse manifestato dal padre, confermato anche dalla sua assenza in giudizio, stante la necessità che la madre assuma da sola e con urgenza tutte le decisioni rilevanti per la figlia che peraltro ha in programma numerosi viaggi studio previsti anche dal liceo linguistico dalla medesima frequentato, la domanda di affido superesclusivo a sé della figlia possa essere accolta, con conseguente e necessaria concentrazione in capo alla madre medesima, già titolare di affido esclusivo, della possibilità di assumere da sola anche tutte le decisioni più rilevanti, essendo appunto necessario che le stesse vengano assunte con celerità e tempestività.
Ritenuto quindi che, a parziale modifica della sentenza di divorzio deve essere disposto l'affido della figlia minore PE (nata il [...] in [...]), in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Rozzano viale Lazio n. 62. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.;
PQM
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Lodi n. 446/2020 pubblicata il 9.10.2020,
1) DISPONE l'affido della figlia minore PE (nata il [...] in [...]), in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Rozzano viale Lazio n. 62. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in
pagina 6 di 8 relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.;
2) CONFERMA per il resto le altre statuizioni per quanto di ragione;
3) PRENDE ATTO che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie;
”
Dopo la lettura dei provvedimenti emessi, il Giudice Delegato, ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, in assenza anche di istanze istruttorie, invitava la parte alla discussione orale della causa.
Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, chiedendo che venisse emessa sentenza in conformità ai provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al collegio alla prima camera di consiglio utile.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulla domanda svolta da parte attrice, non avendo peraltro la stessa articolato alcuna istanza istruttoria.
Gli elementi emersi nel corso del presente procedimento e le verbalizzazioni della parte attrice in ordine al disinteresse totale del padre verso la figlia e all'interruzione paterna di ogni comunicazione sia con la minore che con la madre, ormai risalente nel tempo e persistente, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione sull'unica domanda attinente alla responsabilità genitoriale.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto della minore, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni della parte attrice, in assenza della costituzione del convenuto che non ha ritenuto neppure di comparire e di offrire una diversa ed alternativa ricostruzione ovvero una sua prospettazione, comportamento che conferma il disinteresse alla base della stessa domanda di modifica.
La domanda sulla responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di far propri i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Giudice Delegato all'udienza del 4 luglio 2024, le cui ampie motivazioni sopra integralmente trascritte, vengono in questa sede interamente richiamate e condivise.
Si rileva, altresì, l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione della situazione della minore e dei comportamenti del padre, atteso il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la celebrazione dell'udienza del 4 luglio 2024 ex art 473 bis. 21 e 22 c.p.c. e la camera di consiglio dedicata alla discussione e alla decisione della presente causa (10 luglio 2024).
Deve conseguentemente, in accoglimento della domanda di parte attrice, a parziale modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio in punto di responsabilità genitoriale, essendo stato accertato un completo pagina 7 di 8 disinteresse del padre che da tempo non partecipa ad alcuna decisione o scelta di vita per la figlia minore, non avendo più con la stessa alcun rapporto, avendo da tempo interrotto ogni comunicazione e non provvedendo da anni al versamento della somma per il mantenimento della figlia, salvo alcuni sporadici versamenti, disporre l'affido supersclusivo della figlia minore alla madre, che si è mostrata del tutto adeguata, protettiva e tutelante.
Deve, altresì, essere confermata la concentrazione in capo alla medesima della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per la figlia, a fronte della assenza di ogni comunicazione e di ogni reperibilità del padre che da anni impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni, tra cui anche il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
Si provvede pertanto come in dispositivo, con la conferma delle ulteriori statuizioni del divorzio.
Le spese di lite
Nulla sulle spese di lite, che debbono considerarsi irripetibili, stante la contumacia della parte convenuta che non ha spiegato difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 446/2020 del Tribunale di Lodi del 20.07.2020 pubblicata il 9.10.2020, così decide:
1) AFFIDA la figlia minore PE (nata il [...] in [...]), in via esclusiva alla madre che la terrà collocata anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione di Rozzano viale Lazio n. 62. La madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (comprensive anche del rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima.;
2) CONFERMA, per il resto, per quanto di ragione le altre statuizioni;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso, in Milano il giorno 10 luglio 2024
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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