TRIB
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Matteo Marini - Presidente
2) Nicola Latour - Giudice rel.
3) Elena Piccinni - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 605/2024 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
Parte_1 , nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
IN SI, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla via
PO RD n. 71;
Ricorrente
E
CP_1 nata a [...] il [...] e residente in [...]alla via
Curtatone e Montanara n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Di Rocco, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Prato alla via Baldinucci n. 10;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 25.3.2024, Parte_1 premetteva di avere contratto matrimonio con CP_1 in LA (FI) il 19.7.1997 e che dalla loro unione nasceva il figlio ER (nato il [...]).
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2678/2021, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente, quindi, decorsi i termini di legge, richiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e domandava revocarsi il contributo di mantenimento posto a suo carico per il figlio ER .
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.5.2024, si costituiva in giudizio CP_1 la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, pur opponendosi alle ulteriori domande di controparte.
All'udienza del 25.6.2024, il Tribunale riservava la causa in decisione in punto di status.
2. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art
3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987e dalla L.
n. 55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione.
Risulta, difatti, che sia cessata la comunione materiale spirituale tra i coniugi, come dichiarato da entrambe le parti.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 4, co. 12, L. n. 898/1970, sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Si dispone, quindi, sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 19.7.1997 nel Comune
2 di LA (FI) dei coniugiParte_1 , nato a [...] il [...] e
CP_1 nata a [...] il [...];
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 4, P. II, serie C, Anno 1997);
3) spese al definitivo;
4) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 25.6.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Nicola Latour dott. Matteo Marini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Matteo Marini - Presidente
2) Nicola Latour - Giudice rel.
3) Elena Piccinni - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 605/2024 avente ad oggetto
Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
Parte_1 , nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
IN SI, presso lo studio della quale elegge domicilio in Firenze alla via
PO RD n. 71;
Ricorrente
E
CP_1 nata a [...] il [...] e residente in [...]alla via
Curtatone e Montanara n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Di Rocco, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Prato alla via Baldinucci n. 10;
Resistente
E
1 PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 25.3.2024, Parte_1 premetteva di avere contratto matrimonio con CP_1 in LA (FI) il 19.7.1997 e che dalla loro unione nasceva il figlio ER (nato il [...]).
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2678/2021, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente, quindi, decorsi i termini di legge, richiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e domandava revocarsi il contributo di mantenimento posto a suo carico per il figlio ER .
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 24.5.2024, si costituiva in giudizio CP_1 la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio, pur opponendosi alle ulteriori domande di controparte.
All'udienza del 25.6.2024, il Tribunale riservava la causa in decisione in punto di status.
2. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art
3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987e dalla L.
n. 55/2015, atteso il decorso di oltre dodici mesi dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale per la separazione.
Risulta, difatti, che sia cessata la comunione materiale spirituale tra i coniugi, come dichiarato da entrambe le parti.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 4, co. 12, L. n. 898/1970, sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Si dispone, quindi, sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato il 19.7.1997 nel Comune
2 di LA (FI) dei coniugiParte_1 , nato a [...] il [...] e
CP_1 nata a [...] il [...];
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (FI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 4, P. II, serie C, Anno 1997);
3) spese al definitivo;
4) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 25.6.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Nicola Latour dott. Matteo Marini
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