TRIB
Sentenza 14 giugno 2022
Sentenza 14 giugno 2022
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1335/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Prima
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1335/2021 R.G., avente a oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)” e promossa da:
Parte_1 , nata il [...] a [...] C.F._1 ), rappresentata e difesa, dall'avv. Fabio Salcina, in virtù di mandato in atti
OPPONENTE contro
Controparte_1 nato il [...] a [...] (C.F. C.F._2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Caravetta in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/03/2022, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., occorre ripercorrere sinteticamente i fatti di causa al fine di esporre le ragioni della presente decisione.
1. Con atto di citazione Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto n.
881/21 del 15.04.2021, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento R.G.V.G. n.
1916/19, con il quale veniva rigettata la richiesta di emissione di ordine di pagamento ex art. 316 bis c.c., della somma di € 400,00 a carico di Controparte_1 , a titolo di concorso dell'ascendente nel mantenimento dei figli dell'istante: Persona_1 (nato il giorno 1/05/1998) e [...] Persona_2 (nato il [...]). In particolare, l'attrice deduceva l'erroneità del decreto di rigetto del ricorso ex art. 316 bis c.c., chiedendo la revoca dello stesso e la contestuale emissione dell'ordine di pagamento in capo a CP_1
[...] , quale contributo indiretto per il mantenimento dei nipoti.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, nonché l'infondatezza nel merito dell'opposizione. La causa è stata istruita e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/03/2022 è stata assunta in pagina 1 di 3 decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Tanto premesso, l'opposizione proposta da Pt_1 è inammissibile e, pertanto, va respinta.
2. Al riguardo, giova premettere che l'art. 316 bis comma 2 c.c. (inserito dall'art. 40 del D.L.vo n. 154 del 2013, che riproduce le disposizione dell'art. 148 comma 2 c.c.), prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo di un genitore di contribuire al mantenimento dei figli, in concorso con l'altro genitore ed in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la sua capacità di lavoro professionale o casalingo, chiunque vi ha interesse può chiedere che il Presidente del Tribunale ordini con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
L'obbligo del mantenimento dei figli, dunque, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, mentre se, per una qualsiasi ragione, uno dei due non possa o non voglia adempiere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche (cfr. Cass., 3.11.1994 n. 3402; Cass., 30.9.2010 n. 20509).
Va ricordato che, peraltro, ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai primi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Pertanto, l'obbligazione posta a carico degli ascendenti deve essere considerata come assolutamente eccezionale, essendo consentita solo se entrambi i genitori non hanno mezzi sufficienti, rimando esclusa laddove uno dei genitori sia in grado di mantenere la prole (cfr. Cass. civ., sez. VI, 2 maggio 2018, n.
10419; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509). I destinatari dell'ordine di pagamento, quindi, possono essere il genitore, gli ascendenti (in caso di insufficienza di mezzi dei primi), ovvero il terzo debitore dell'inadempiente (ad esempio, in caso di distrazione di redditi da lavoro).
2.1 Ciò posto, in merito alla disciplina applicabile, si osserva che il procedimento disciplinato dall'art. 316 bis c.c. è caratterizzato da alcune peculiarità, trattandosi di un procedimento contenzioso, sommario, monocratico e nel quale non è previsto l'intervento del PM. Per quel che rileva in questa sede, va altresì ricordato che l'art. 316 bis c.c. delinea uno speciale procedimento monitorio, sicché, salva la necessità di audizione dell'inadempiente, allo stesso si applicano le medesime disposizioni, come emerge dall'espresso richiamo, per la fase dell'opposizione, delle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (cfr. art. 316 bis c.c.).
Per quanto riguarda il regime di stabilità, il decreto pronunziato dal Presidente, anche allorché sia divenuto irrevocabile in seguito alla notifica, senza che sia stata proposta opposizione, rimane soggetto alla clausola rebus sic stantibus.
E infatti, in caso di mutamento della situazione di fatto, le parti o il terzo debitore di uno dei coniugi possono chiederne la modificazione e la revoca con le forme dell'ordinario processo di cognizione.
2.2 Tanto premesso, va rilevato d'ufficio che l'opposizione avverso il decreto di rigetto ex art. 316 bis c.c., non può essere proposta dal soggetto che ha assunto le vesti di ricorrente nella procedura sommaria.
E invero, trattandosi di un procedimento avente le caratteristiche di quello monitorio, la domanda ex art. 316 bis c.c. è liberamente riproponibile dal ricorrente in caso di rigetto, ovvero nelle ipotesi in cui il richiedente non abbia inteso notificare il decreto di accoglimento. Non può escludersi, pertanto, che al procedimento delineato dall'art. 316 bis c.c., si applichino le regole previste dall'art. 640, co. 3, c.p.c., il quale espressamente prevede che il decreto di rigetto della domanda proposta in via monitoria non pregiudica la riproposizione della domanda, nella medesima forma o in via ordinaria.
Va ricordato, infatti, che il provvedimento con il quale il Giudice rigetta la domanda di ingiunzione, nonostante il carattere decisorio, è inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata e non rientra tra le sentenze impugnabili con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 25 ottobre 1981, n.
1148; Cass. 5 gennaio 1983, nn. 31, 32, 44 e 45).
pagina 2 di 3 Le medesime considerazioni valgono in caso di rigetto parziale della richiesta monitoria, atteso che, in ipotesi di tal fatta, va esclusa la formazione di un "giudicato" quanto alla domanda (o parte di domanda) non accolta, anche laddove il creditore abbia notificato al debitore il decreto che ha accolto parzialmente la sua richiesta (cfr. Cass. S.U. n. 4510/2006, nella quale si precisa che anche la notifica del decreto di accoglimento parziale non rileva in termini acquiescenza a esso, per la parte in cui contiene un rigetto della domanda). Va ribadito, dunque, che solo l'intimato può provocare il contraddittorio con l'opposizione e ottenere la reiezione della domanda accolta dal decreto, mentre l'istante non ha la possibilità di provocare un processo in contraddittorio sul decreto di rigetto, ma solo di agire ex novo (arg. da Cass. S.U. n.
4510/2006). Tali principi, pacifici nel procedimento di ingiunzione ordinario, ove l'inimpugnabilità del provvedimento di rigetto è consequenziale all'esclusione di un pronuncia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento, vanno applicati anche al procedimento di cui all'art. 316 bis c.c.. A ben vedere, la specialità della disciplina, ravvisabile, tra l'altro, nella fase sommaria partecipata, non rende incompatibile l'applicazione di una regola analoga a quella dettata dall'art. 640 c.p.c.. La partecipazione alla fase sommaria dell'inadempiente, infatti, ha il limitato scopo di consentire la verifica (sommaria) dell'inadempimento dei genitori ovvero, in subordine, degli ascendenti. Peraltro, questo “embrione di contraddittorio”, come definito dalla dottrina, si rende necessario anche in considerazione del fatto che, a differenza del provvedimento monitorio e di altri strumenti a tutela del credito di mantenimento, il decreto di cui all'art. 316 bis c.c. non si fonda su un preventivo accertamento del credito, il quale va peraltro quantificato proprio nel corso della fase sommaria. Dunque, va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 316 bis c.c., attesa la non impugnabilità del medesimo con conseguente possibilità di riproporre la domanda.
3. La natura delle questioni affrontate e il rilievo di ufficio dell'inammissibilità consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso il 12/06/2022.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetto UPP.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Prima
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1335/2021 R.G., avente a oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi, etc.)” e promossa da:
Parte_1 , nata il [...] a [...] C.F._1 ), rappresentata e difesa, dall'avv. Fabio Salcina, in virtù di mandato in atti
OPPONENTE contro
Controparte_1 nato il [...] a [...] (C.F. C.F._2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Caravetta in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/03/2022, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., occorre ripercorrere sinteticamente i fatti di causa al fine di esporre le ragioni della presente decisione.
1. Con atto di citazione Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto n.
881/21 del 15.04.2021, emesso dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento R.G.V.G. n.
1916/19, con il quale veniva rigettata la richiesta di emissione di ordine di pagamento ex art. 316 bis c.c., della somma di € 400,00 a carico di Controparte_1 , a titolo di concorso dell'ascendente nel mantenimento dei figli dell'istante: Persona_1 (nato il giorno 1/05/1998) e [...] Persona_2 (nato il [...]). In particolare, l'attrice deduceva l'erroneità del decreto di rigetto del ricorso ex art. 316 bis c.c., chiedendo la revoca dello stesso e la contestuale emissione dell'ordine di pagamento in capo a CP_1
[...] , quale contributo indiretto per il mantenimento dei nipoti.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, nonché l'infondatezza nel merito dell'opposizione. La causa è stata istruita e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/03/2022 è stata assunta in pagina 1 di 3 decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Tanto premesso, l'opposizione proposta da Pt_1 è inammissibile e, pertanto, va respinta.
2. Al riguardo, giova premettere che l'art. 316 bis comma 2 c.c. (inserito dall'art. 40 del D.L.vo n. 154 del 2013, che riproduce le disposizione dell'art. 148 comma 2 c.c.), prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo di un genitore di contribuire al mantenimento dei figli, in concorso con l'altro genitore ed in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la sua capacità di lavoro professionale o casalingo, chiunque vi ha interesse può chiedere che il Presidente del Tribunale ordini con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
L'obbligo del mantenimento dei figli, dunque, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, mentre se, per una qualsiasi ragione, uno dei due non possa o non voglia adempiere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche (cfr. Cass., 3.11.1994 n. 3402; Cass., 30.9.2010 n. 20509).
Va ricordato che, peraltro, ove i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai primi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Pertanto, l'obbligazione posta a carico degli ascendenti deve essere considerata come assolutamente eccezionale, essendo consentita solo se entrambi i genitori non hanno mezzi sufficienti, rimando esclusa laddove uno dei genitori sia in grado di mantenere la prole (cfr. Cass. civ., sez. VI, 2 maggio 2018, n.
10419; Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509). I destinatari dell'ordine di pagamento, quindi, possono essere il genitore, gli ascendenti (in caso di insufficienza di mezzi dei primi), ovvero il terzo debitore dell'inadempiente (ad esempio, in caso di distrazione di redditi da lavoro).
2.1 Ciò posto, in merito alla disciplina applicabile, si osserva che il procedimento disciplinato dall'art. 316 bis c.c. è caratterizzato da alcune peculiarità, trattandosi di un procedimento contenzioso, sommario, monocratico e nel quale non è previsto l'intervento del PM. Per quel che rileva in questa sede, va altresì ricordato che l'art. 316 bis c.c. delinea uno speciale procedimento monitorio, sicché, salva la necessità di audizione dell'inadempiente, allo stesso si applicano le medesime disposizioni, come emerge dall'espresso richiamo, per la fase dell'opposizione, delle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (cfr. art. 316 bis c.c.).
Per quanto riguarda il regime di stabilità, il decreto pronunziato dal Presidente, anche allorché sia divenuto irrevocabile in seguito alla notifica, senza che sia stata proposta opposizione, rimane soggetto alla clausola rebus sic stantibus.
E infatti, in caso di mutamento della situazione di fatto, le parti o il terzo debitore di uno dei coniugi possono chiederne la modificazione e la revoca con le forme dell'ordinario processo di cognizione.
2.2 Tanto premesso, va rilevato d'ufficio che l'opposizione avverso il decreto di rigetto ex art. 316 bis c.c., non può essere proposta dal soggetto che ha assunto le vesti di ricorrente nella procedura sommaria.
E invero, trattandosi di un procedimento avente le caratteristiche di quello monitorio, la domanda ex art. 316 bis c.c. è liberamente riproponibile dal ricorrente in caso di rigetto, ovvero nelle ipotesi in cui il richiedente non abbia inteso notificare il decreto di accoglimento. Non può escludersi, pertanto, che al procedimento delineato dall'art. 316 bis c.c., si applichino le regole previste dall'art. 640, co. 3, c.p.c., il quale espressamente prevede che il decreto di rigetto della domanda proposta in via monitoria non pregiudica la riproposizione della domanda, nella medesima forma o in via ordinaria.
Va ricordato, infatti, che il provvedimento con il quale il Giudice rigetta la domanda di ingiunzione, nonostante il carattere decisorio, è inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata e non rientra tra le sentenze impugnabili con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 25 ottobre 1981, n.
1148; Cass. 5 gennaio 1983, nn. 31, 32, 44 e 45).
pagina 2 di 3 Le medesime considerazioni valgono in caso di rigetto parziale della richiesta monitoria, atteso che, in ipotesi di tal fatta, va esclusa la formazione di un "giudicato" quanto alla domanda (o parte di domanda) non accolta, anche laddove il creditore abbia notificato al debitore il decreto che ha accolto parzialmente la sua richiesta (cfr. Cass. S.U. n. 4510/2006, nella quale si precisa che anche la notifica del decreto di accoglimento parziale non rileva in termini acquiescenza a esso, per la parte in cui contiene un rigetto della domanda). Va ribadito, dunque, che solo l'intimato può provocare il contraddittorio con l'opposizione e ottenere la reiezione della domanda accolta dal decreto, mentre l'istante non ha la possibilità di provocare un processo in contraddittorio sul decreto di rigetto, ma solo di agire ex novo (arg. da Cass. S.U. n.
4510/2006). Tali principi, pacifici nel procedimento di ingiunzione ordinario, ove l'inimpugnabilità del provvedimento di rigetto è consequenziale all'esclusione di un pronuncia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento, vanno applicati anche al procedimento di cui all'art. 316 bis c.c.. A ben vedere, la specialità della disciplina, ravvisabile, tra l'altro, nella fase sommaria partecipata, non rende incompatibile l'applicazione di una regola analoga a quella dettata dall'art. 640 c.p.c.. La partecipazione alla fase sommaria dell'inadempiente, infatti, ha il limitato scopo di consentire la verifica (sommaria) dell'inadempimento dei genitori ovvero, in subordine, degli ascendenti. Peraltro, questo “embrione di contraddittorio”, come definito dalla dottrina, si rende necessario anche in considerazione del fatto che, a differenza del provvedimento monitorio e di altri strumenti a tutela del credito di mantenimento, il decreto di cui all'art. 316 bis c.c. non si fonda su un preventivo accertamento del credito, il quale va peraltro quantificato proprio nel corso della fase sommaria. Dunque, va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto di rigetto del ricorso ex art. 316 bis c.c., attesa la non impugnabilità del medesimo con conseguente possibilità di riproporre la domanda.
3. La natura delle questioni affrontate e il rilievo di ufficio dell'inammissibilità consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso il 12/06/2022.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetto UPP.
pagina 3 di 3