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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2706 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 – rappresentato e difeso dall'avv. Vito Zaccaria;
CONTRO
Controparte_1 (C.f. C.F._2 ) – contumace;
Oggetto: adempimento in forma specifica contratto preliminare di compravendita immobiliare ex art. 2932 c.c.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Il signor Parte_1 con atto di citazione del 15 aprile 2023 conveniva in giudizio il signor
Controparte_1 .
L'attore affermava che con contratto preliminare del 30 luglio 2016 prometteva di acquistare da
Controparte_1 - suo zio, il fondo rustico, della estensione di circa 1 ettaro sito in agro di Ginosa
(Ta), identificato in NCT al foglio 61 p.lle 491-494-576-575-492-634 e 633, con insistenti fabbricati, nello stato di ruderi, identificati al foglio 61 p.lle 194 e 182, ed al foglio 79 p.lla 246. Il prezzo concordato tra le parti veniva versato con le seguenti modalità: euro 3.000,00 il 20.07.2016; euro
3.000,00 il 30.07.2016; euro 2.000,00 il 20.12.2016 ed euro 2.000,00 a titolo di saldo il 15.05.2017. pagina 1 di 3 Tuttavia, i vari tentativi di addivenire alla stipula del definitivo rimanevano vani a causa dell'inerzia serbata dal convenuto;
pertanto, in data 28 febbraio 2023 con raccomandata del difensore dell'attore veniva formalmente diffidato a comparire innanzi al Notaio Persona_1 di Altamura per il 27 marzo 2024 per la stipula dell'atto pubblico. Anche tale diffida cadeva nel nulla, così costringendo l'attore ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. del fondo rustico in parola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dichiarata la contumacia del convenuto e acquisita la documentazione prodotta, l'attore all'udienza del
24 ottobre 2024 precisava le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni 30 per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVAZIONE
LA DIMOSTRAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA
In questi termini veniva fissato il tema d'indagine con ordinanza del 7 maggio 2024: “nel preliminare posto a fondamento della domanda ex art. 2932 c.c. si dà atto dell'esistenza sui fondi promessi in vendita della esistenza di un diritto di enfiteusi in favore del Controparte_2 (…) La giurisprudenza più recente più in generale ritiene che anche in tema di domanda ex art. 2932 c.c. occorre produrre la certificazione ipocatastale ventennale- o certificazione notarile sostitutiva, allo scopo soprattutto di individuare eventuali litisconsorti necessari.
Non solo ma insistendo sui terreni delle costruzioni occorre anche la certificazione di conformità urbanistica, richiesta sotto pena di nullità del trasferimento.
Per la ricorrenza di questo requisito anche in tema di pronunzia di sentenza ex art. 2932 vedi ad esempio Cassazione civile sez. un.- 11/11/2009, n. 23825:
“in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita”.
pagina 2 di 3 Più recentemente Cassazione Civile sez. II- 29/05/2023, n. 14976: “in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, nel caso in cui il promittente alienante non assolva all'onere di produrre documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile, il promissario acquirente può, al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. supplire a tale omissione mediante la produzione in giudizio di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia. (…)”.
L'attore si attivava e oltre al già acquisito contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti, produceva in giudizio la certificazione notarile e poi il certificato di destinazione urbanistica;
documenti, questi, sufficienti per ritenere fondata la domanda ex art. 2932 c.c..
Le spese del giudizio vanno giocoforza poste a carico del convenuto e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti di Controparte_1 , così provvede: accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. e trasferisce a favore di Parte_1 il diritto di proprietà, gravato del livello a favore del Comune di Ginosa, del fondo rustico della estensione di circa 1 ettaro sito in agro di Ginosa (Ta) identificato in NCT al foglio 61 p.lle 491-494-576-575-492-634 e 633, con insistenti fabbricati, nello stato di ruderi, identificati al foglio 61 p.lle 194 e 182, ed al foglio 79 p.lla
246; condanna il convenuto al pagamento delle spese del processo che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Sentenza trascrivibile ex art. 2643, n. 14) - 2932 c.c..
Taranto, 29 ottobre 2024
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2706 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 – rappresentato e difeso dall'avv. Vito Zaccaria;
CONTRO
Controparte_1 (C.f. C.F._2 ) – contumace;
Oggetto: adempimento in forma specifica contratto preliminare di compravendita immobiliare ex art. 2932 c.c.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Il signor Parte_1 con atto di citazione del 15 aprile 2023 conveniva in giudizio il signor
Controparte_1 .
L'attore affermava che con contratto preliminare del 30 luglio 2016 prometteva di acquistare da
Controparte_1 - suo zio, il fondo rustico, della estensione di circa 1 ettaro sito in agro di Ginosa
(Ta), identificato in NCT al foglio 61 p.lle 491-494-576-575-492-634 e 633, con insistenti fabbricati, nello stato di ruderi, identificati al foglio 61 p.lle 194 e 182, ed al foglio 79 p.lla 246. Il prezzo concordato tra le parti veniva versato con le seguenti modalità: euro 3.000,00 il 20.07.2016; euro
3.000,00 il 30.07.2016; euro 2.000,00 il 20.12.2016 ed euro 2.000,00 a titolo di saldo il 15.05.2017. pagina 1 di 3 Tuttavia, i vari tentativi di addivenire alla stipula del definitivo rimanevano vani a causa dell'inerzia serbata dal convenuto;
pertanto, in data 28 febbraio 2023 con raccomandata del difensore dell'attore veniva formalmente diffidato a comparire innanzi al Notaio Persona_1 di Altamura per il 27 marzo 2024 per la stipula dell'atto pubblico. Anche tale diffida cadeva nel nulla, così costringendo l'attore ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. del fondo rustico in parola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dichiarata la contumacia del convenuto e acquisita la documentazione prodotta, l'attore all'udienza del
24 ottobre 2024 precisava le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni 30 per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVAZIONE
LA DIMOSTRAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA
In questi termini veniva fissato il tema d'indagine con ordinanza del 7 maggio 2024: “nel preliminare posto a fondamento della domanda ex art. 2932 c.c. si dà atto dell'esistenza sui fondi promessi in vendita della esistenza di un diritto di enfiteusi in favore del Controparte_2 (…) La giurisprudenza più recente più in generale ritiene che anche in tema di domanda ex art. 2932 c.c. occorre produrre la certificazione ipocatastale ventennale- o certificazione notarile sostitutiva, allo scopo soprattutto di individuare eventuali litisconsorti necessari.
Non solo ma insistendo sui terreni delle costruzioni occorre anche la certificazione di conformità urbanistica, richiesta sotto pena di nullità del trasferimento.
Per la ricorrenza di questo requisito anche in tema di pronunzia di sentenza ex art. 2932 vedi ad esempio Cassazione civile sez. un.- 11/11/2009, n. 23825:
“in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita”.
pagina 2 di 3 Più recentemente Cassazione Civile sez. II- 29/05/2023, n. 14976: “in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, nel caso in cui il promittente alienante non assolva all'onere di produrre documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile, il promissario acquirente può, al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. supplire a tale omissione mediante la produzione in giudizio di una perizia giurata di un tecnico di sua fiducia. (…)”.
L'attore si attivava e oltre al già acquisito contratto preliminare di compravendita sottoscritto dalle parti, produceva in giudizio la certificazione notarile e poi il certificato di destinazione urbanistica;
documenti, questi, sufficienti per ritenere fondata la domanda ex art. 2932 c.c..
Le spese del giudizio vanno giocoforza poste a carico del convenuto e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti di Controparte_1 , così provvede: accoglie la domanda ex art. 2932 c.c. e trasferisce a favore di Parte_1 il diritto di proprietà, gravato del livello a favore del Comune di Ginosa, del fondo rustico della estensione di circa 1 ettaro sito in agro di Ginosa (Ta) identificato in NCT al foglio 61 p.lle 491-494-576-575-492-634 e 633, con insistenti fabbricati, nello stato di ruderi, identificati al foglio 61 p.lle 194 e 182, ed al foglio 79 p.lla
246; condanna il convenuto al pagamento delle spese del processo che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Sentenza trascrivibile ex art. 2643, n. 14) - 2932 c.c..
Taranto, 29 ottobre 2024
Il Giudice- dott. Claudio Casarano
pagina 3 di 3