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Sentenza 30 ottobre 2024

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Il Tribunale Ordinario di Taranto, in composizione monocratica, è stato chiamato a pronunciarsi su una domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita immobiliare ex art. 2932 c.c., introdotta dal ricorrente nei confronti del convenuto. L’attore, in qualità di promissario acquirente, esponeva di aver sottoscritto in data 30 luglio 2016 un contratto preliminare avente ad oggetto un fondo rustico sito in agro di Ginosa, comprensivo di fabbricati in rovina, versando integralmente il prezzo pattuito tra il 2016 e il 2017. A fronte dell’inerzia del promittente venditore e del mancato riscontro alla formale diffida ad adempiere, l’istante agiva in giudizio per ottenere una sentenza costitutiva che producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso. Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, venendo pertanto dichiarata la sua contumacia. Il tema d’indagine è stato circoscritto dal giudice istruttore in ordine alla necessità di acquisire la certificazione ipocatastale ventennale, volta a individuare eventuali litisconsorti necessari — data la menzione nel preliminare di un diritto di enfiteusi in favore di terzi — e la documentazione attestante la regolarità urbanistica dei fabbricati, condizione necessaria a pena di nullità ai sensi della normativa vigente.

Il giudice ha accolto integralmente la domanda, trasferendo la proprietà dei beni immobili in capo al ricorrente, gravata dal livello in favore dell'ente pubblico. Il tribunale ha ritenuto pienamente soddisfatti gli oneri probatori a carico dell'attore, il quale, in ottemperanza alle direttive istruttorie, ha prodotto in giudizio la certificazione notarile e il certificato di destinazione urbanistica. In conformità con l’orientamento di legittimità — tra cui la sentenza delle Sezioni Unite n. 23825/2009 e la successiva pronuncia n. 14976/2023 — il giudice ha ritenuto ammissibile la pronuncia ex art. 2932 c.c. anche in assenza di cooperazione del promittente venditore, allorquando il promissario acquirente sia in grado di supplire alle carenze documentali del convenuto attraverso produzioni tecniche idonee a garantire la regolarità urbanistica e la corretta individuazione dei soggetti interessati. Esclusa la sussistenza di ulteriori ostacoli al trasferimento, il giudice ha disposto l'accoglimento della domanda e ha condannato il convenuto contumace alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 237,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. La sentenza è stata infine dichiarata trascrivibile ai sensi dell'art. 2643, n. 14, e dell'art. 2932 c.c.

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 30/10/2024, n. 2661
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2661
Data del deposito : 30 ottobre 2024

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