Trib. Rovereto, sentenza 10/04/2025, n. 86
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Sentenza 10 aprile 2025

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rovereto, sentenza 10/04/2025, n. 86
    Giurisdizione : Trib. Rovereto
    Numero : 86
    Data del deposito : 10 aprile 2025

    Testo completo

    R.G. 492/2024
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate: dott. Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
    dott.ssa Mariateresa Dieni – GIUDICE rel.; dott.ssa Giulia Paoli - GIUDICE;
    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA nella causa iscritta al n. 492 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 17.07.2024 da (c.f. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
    01/01/1988; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. SATTIN
    CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in MALFATTI 38122 38100
    TRENTO;
    PARTE ATTRICE /RICORRENTE nei confronti di
    (c.f. nato a [...] il [...]; rappresentato CP_1 C.F._2
    e difeso – giusta procura a margine dell'atto di costituzione con nuovo difensore del 27.01.2025 - dall'avv. SCERBO ALBERTO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in C.SO
    ROSMINI, 8 38068 ROVERETO;

    PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
    e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
    INTERVENTORE NECESSARIO
    Oggetto: Separazione giudiziale
    Conclusioni
    Parte attrice: come da note scritte depositate per l'udienza del 12.03.2025 (conclusioni congiunte)
    Parte convenuta: come da note scritte depositate per l'udienza del 12.03.2025 (conclusioni congiunte)
    Pubblico Ministero: “accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
    pagina1 di 4 Fatto e diritto
    1. Con ricorso depositato il 17.07.2024 ha chiesto la separazione giudiziale dal Parte_1
    coniuge , con il quale si è unita in matrimonio in Pakistan in data 07.09.2011, CP_1
    nonché la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nata il [...], nato il [...], e nato il [...], nati Per_1 Per_2 Per_3
    dal matrimonio.
    2. Con memoria di costituzione depositata, , ha contestato in fatto e in diritto le CP_1
    allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze, senza nulla opporre alla domanda di separazione.
    3. All'udienza del 09.10.2024 il giudice ha sentito le parti e all'esito ha emesso provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis22 c.p.c., respinto le richieste di prova formulate dalle parti, e disposto l'ascolto della figlia minore (effettuato all'udienza del 11.12.2024). All'udienza Per_1
    del 12.03.2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte.
    3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
    Ministero per le proprie conclusioni.
    4. In data 19.03.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
    5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
    6. La domanda di separazione dei coniugi è meritevole di accoglimento.
    6.1. Ed infatti le risultanze
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