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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1979/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1979 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 04/02/2026, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
Parte_1 , C.F.P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in FROSINONE (FR) alla P.zza Gramsci n. 13, presso lo studio degli
Avv.ti CIACCIARELLI ROCCO e DI BIASIO TOMMASO, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
CP , nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CASSINO
(FR) alla via Santa Restituta n. 33, presso lo studio dell'Avv. VALENTE CLAUDIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2513/2021 emessa il 23/11/2021 dal Giudice di Pace di
Cassino.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cassino la Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della convenuta per i danni cagionati all'attore per cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei
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danni patrimoniali subiti, quantificati in € 1.997,00, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A tal fine, l'attore deduceva: - di essere proprietario del veicolo tipo Alfa Romeo 156 tg AX
836VN; - che in data 18/11/2017, alle ore 18:45 circa, mentre percorreva la SP42 in direzione San
Vittore-IC, all'altezza del km 11+600, a causa di un masso presente sulla carreggiata il mezzo riportava dei danni;
- che sul luogo intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di Cervaro;
- che in conseguenza del sinistro il veicolo riportava danni per € 900,00, oltre euro 300,00 per l'attività stragiudiziale, euro 100,00 per la quantificazione del valore del mezzo, euro 447,00 per immatricolazione nuovo veicolo, euro 250,00 per danno da fermo tecnico;
- che con istanza del
CP_29/01/2019 il sig. chiedeva l'integrale risarcimento dei danni alla provincia di Parte_1 e che la richiesta restava priva di riscontro;
- che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla
Parte_1 .
Si costituiva in giudizio la Parte_1 Parte_1 , chiedendo di respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, tanto in ordine all'an come al quantum e, in via subordinata, di ridurre la richiesta attorea perché eccessiva ed infondata in fatto e in diritto, in ordine all'an come al quantum.
CP_A tal fine, deduceva: - che il sig. non adottava una velocità moderata come testimoniato dalla dinamica del sinistro e dai danni riportati;
- che nel giorno del sinistro non perveniva alla
Provincia di Parte_1 alcuna segnalazione relativa alla presenza di massi sulla carreggiata;
- che nel tratto di strada in cui si verificava il sinistro era presente apposita segnaletica stradale relativa a pericolo caduta massi, pericolo animali vaganti, pericolo banchina cedevole, pannello integrativo per strada di montagna – mancanza di protezione a valle – banchine non percorribili – caduta massi;
CP_- che il comportamento del sig. integrava un fatto colposo del danneggiato;
- che non risultavano allegati elementi probatori utili alla valutazione del danno subito;
- che la richiesta di risarcimento veniva inoltrata a distanza di quasi due anni dal fatto.
L'istruttoria veniva espletata attraverso produzioni documentali e prova testimoniale.
Con sentenza n. 2513 del 23/11/2021, il Giudice di Pace di Cassino accoglieva la domanda avanzata dall'attore e condannava la Parte_1 al pagamento di € 750,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1 , deducendo: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie, erronea ricostruzione dei fatti, erroneo giudizio circa lo stato dei luoghi, erroneo ed ingiustificato giudizio di esistenza del nesso causale, omessa valutazione di fattori causali alternativi ed erroneo giudizio circa la condotta del danneggiato circostanza integrante il caso fortuito;
2) la violazione di legge ex art. 112 c.p.c. per
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totale assenza di pronuncia in ordine ad un capo della domanda della convenuta, in particolare, con riferimento alla corresponsabilità dell'appellato; 3) la violazione di legge in relazione agli artt. 115
e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove, con riferimento al profilo del quantum debeatur.
L'appellante concludeva chiedendo: - in via principale: “accertata e dichiarata la sussistenza del caso fortuito esimente, rigettare integralmente la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell' Controparte_2 anche perché non provata in ordine al quantum”; in subordine : “accertata e dichiarata la responsabilità prevalente e/o concorrente ex art. 1227 c.c. del sig. CP nella causazione del sinistro, ridurre la richiesta risarcitoria rimodulandola secondo le rispettive accertande responsabilità tra il danneggiato stesso e la
Parte_1 disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado vista la condotta extra processuale tenuta dal danneggiato stesso”. In ogni caso ordinando la restituzione, in favore della Parte_1 , di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, ivi compresa la tassa di registrazione”.
Si costituiva in giudizio CP , deducendo: che la sentenza impugnata risultava rispettosa dei fatti e corretta quanto al diritto, riconoscendo la responsabilità esclusiva dell'appellante ed escludendo la corresponsabilità dell'appellato; di aver dato prova della non visibilità del pericolo e dell'imprevedibilità dell'insidia, nonché del nesso causale;
che risultavano assenti segnali di pericolo sul luogo dell'incidente e che lo stesso risultava scarsamente visibile.
L'appellato concludeva chiedendo di confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza cartolare del 04/02/2026, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Nel merito, l'appello va respinto.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante ha lamentato l'erronea valutazione circa l'attribuzione di responsabilità esclusiva all'appellante.
Occorre premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello
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stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005;
2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità
(Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass.
1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della
P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii) infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016).
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro, precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile
- presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e
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"custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass. 24549/2009; 12695/2010; 6101/2013). In tali ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità
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offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi (sul tema, ex plurimis, Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. 33128; Cass. 27/03/2024, n. 8306; Cass.
16/11/2023, n. 31949; Cass. 11/11/2021, n. 34790; Cass. 01/03/2021, n. 6826; Cass. 10/06/2020, n.
11096; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703; Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Tale principio è stato poi di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n.
21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Ancora recentemente è stato ribadito che, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima (Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n.
33128).
Nel caso di specie, con riferimento alla dinamica del sinistro, risulta che in data 18/11/2017, alle ore 18:45 circa, l'appellato percorreva la S.P. n. 42, in direzione San Vittore del Lazio -
IC, a bordo del proprio autoveicolo quando, all'improvviso, all'altezza del Km 11+600, giungendo in prossimità di una semicurva, si imbatteva in un masso presente sul lato destro della carreggiata all'interno della sua corsia di marcia, subendo danni nella parte anteriore del proprio autoveicolo.
Orbene, reputa il Tribunale che le prove testimoniali siano state correttamente valutate dal giudice di pace. Invero, il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione ha trovato sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese dei testimoni.
Il teste Testimone_1 , escusso all'udienza del 23/03/2021, della cui attendibilità non vi è ragione per dubitare, ha confermato che il sig. CP impattava contro il masso presente sulla
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carreggiata, riferendo: “ho assistito direttamente all'evento in quanto seguivo a bordo della mia autovettura quella di mio cognato, ho visto saltare la macchina”, aggiungendo che “il posto dove è avvenuto il sinistro non è illuminato e il masso non era segnalato in alcun modo. Dopo il sinistro ci siamo fermati e ho potuto verificare che la macchina perdeva olio e presentava danni al paraurti anteriore”.
Il teste Tes_2 , agente intervenuto, escusso all'udienza del 23/03/2021, ha riferito “al mio arrivo sul posto verificai personalmente la presenza sulla carreggiata di una pietra”, chiarendo che “l'incidente avveniva alle 18:40 circa del 18.nov.2017 in orario notturno in una zona non
CP_illuminata, e sul luogo del sinistro nella direzione di marcia percorsa dal non ci sono segnali
CP_di pericolo” e ancora che “nella direzione di marcia tenuta dal da IC verso Cervaro la
CP_pietra era posizionata alla destra del e il sinistro era avvenuto su una semicurva;
di quelle dimensioni c'è solo quella, mi sembra che ce ne fossero altre di dimensioni minori, non tali da arrecare danno alla circolazione” e che “sul lato destro della strada c'erano altre pietre dal senso
CP_di marcia seguito dal .
Inoltre, dal Rapporto di servizio della Polizia Locale di Cervaro prot. 13712 del 28/12/2017, emerge che “L'anno 2017 il giorno 11 del mese di novembre alle ore 19,00 e seguenti, il sottoscritto Parte_2 di Polizia Locale a seguito di richiesta telefonica, da parte del
Sig. CP , ha effettuato un sopralluogo Km. 11+600, accertando la presenza sulla sede stradale di nr. 1 sasso ed a poca distanza, il veicolo Alfa Romeo 156 targato ed il proprietario identificato in CP , nato a [...] il [...], il quale dichiarava che a causa dell'improvviso ed imprevedibile distaccamento di alcuni sassi dal costone sovrastante la strada, impattava contro quest'ultimi riportando danni al veicolo. L'autovettura presentava danni visibili al paraurti anteriore e una notevole perdita di liquidi provenienti dal vano motore”.
Non può assumere rilevanza quanto emerso dalla perizia effettuata dal Collaboratore
Tecnico Controparte_3 . Invero, dalle stessa emerge la presenza di “Segnaletica Verticale: -
Pannello integrativo di forma rettangolare cm 200 x 100 indicante “STRADA DI MONTAGNA –
MANCANZA DI PROTEZIONE A VALLE – BANCHINE NON PERCORRIBILI – Per_1
[...] – Segnaletica di pericolo “caduta massi”; – Segnaletica di pericolo “animali vaganti”; -
Segnaletica di pericolo “”banchina cedevole””;”. Tuttavia, tale relazione tecnica risulta essere stata redatta in data 08/03/2019, mentre il sinistro si verificava in data 18/11/2017.
Pertanto, la perizia non appare idonea a rappresentare lo stato dei luoghi al momento della verificazione del sinistro.
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Da ultimo, le dichiarazioni rese dai testi trovano sostanziale riscontro nelle fotografie dello stato dei luoghi allegate dal sig. CPnel giudizio di primo grado, da cui si evince la presenza dei massi sul manto stradale.
Quanto alla condotta del danneggiato, si osserva che non risulta provata dall'appellante la circostanza secondo cui il sig. CPstesse procedendo ad una velocità non adeguata.
Ebbene, alla luce degli elementi fattuali emersi, considerando che non risulta provato il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada da parte del sig. CP non evincendosi dagli atti di causa un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta del conducente e l'evento dannoso, reputa il Tribunale che il sig. CPabbia fornito la prova nel nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi, mentre alcuna prova del concorso colposo del danneggiato è stata fornita dall'appellante. Non risulta inoltre dimostrata la sussistenza del caso fortuito, sotto il profilo di un distaccamento improvviso e repentino dei massi dal costone roccioso, come dedotto dalla Parte_1 ; in proposito la mera indicazione, contenuta nel verbale di
CP_PG, circa il fatto che il “dichiarava che a causa dell'improvviso ed imprevedibile distaccamento di alcuni sassi dal costone sovrastante la strada, impattava contro quest'ultimi riportando danni al veicolo” non appare sufficiente a dimostrare che il distaccamento del masso sia avvenuto durante il passaggio del veicolo, tenuto conto delle altre risultanze istruttorie. In ogni caso, l'ente tenuto alla manutenzione della stratta non ha documentato di aver messo in atto misure volte all'eliminazione del pericolo venutosi a creare per gli utenti per effetto del distaccamento dei massi dalla parete adiacente alla carreggiata.
Quanto alla liquidazione del danno, si osserva quanto segue.
In merito al valore probatorio del preventivo, si osserva che la Suprema Corte ha precisato che assume valore di prova il preventivo prodotto in originale, redatto in maniera completa, firmato e datato, e non contestato dalla controparte, in quanto idoneo a costituire un documento con un suo valore giuridico (Cass. 27624/2020).
Nel caso di specie, il danno al veicolo risulta dimostrato nella sua esistenza e il preventivo redatto dall'autofficina Pt_3 per un importo complessivo di € 950,00, prodotto in atti, risulta completo e regolarmente sottoscritto. Il documento trova inoltre riscontro nelle dichiarazioni testimoniali e nel rapporto di servizio da cui risultano danni al paraurti anteriore e perdita di olio o acqua.
A fronte di tali risultanze, la riduzione operata dal giudice di Pace dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento da € 1.997,00 ad € 750,00 risulta congrua, tenuto conto dello stato del veicolo come riportato dai testimoni e dell'impossibilità di procedere all'accertamento dei danni stante la rottamazione del veicolo medio tempore avvenuta.
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Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza del
Giudice di Pace.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2513/2021 emessa il 23/11/2021;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato [...]
CP , che si liquidano in euro 494,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Cassino il 20 maggio 2026
Il Giudice dott.ssa Michela Grillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1979 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 04/02/2026, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
Parte_1 , C.F.P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in FROSINONE (FR) alla P.zza Gramsci n. 13, presso lo studio degli
Avv.ti CIACCIARELLI ROCCO e DI BIASIO TOMMASO, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
CP , nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CASSINO
(FR) alla via Santa Restituta n. 33, presso lo studio dell'Avv. VALENTE CLAUDIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2513/2021 emessa il 23/11/2021 dal Giudice di Pace di
Cassino.
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Cassino la Parte_1 al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della convenuta per i danni cagionati all'attore per cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei
1 N. R.G. 1979/2022
danni patrimoniali subiti, quantificati in € 1.997,00, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A tal fine, l'attore deduceva: - di essere proprietario del veicolo tipo Alfa Romeo 156 tg AX
836VN; - che in data 18/11/2017, alle ore 18:45 circa, mentre percorreva la SP42 in direzione San
Vittore-IC, all'altezza del km 11+600, a causa di un masso presente sulla carreggiata il mezzo riportava dei danni;
- che sul luogo intervenivano gli agenti della Polizia Municipale di Cervaro;
- che in conseguenza del sinistro il veicolo riportava danni per € 900,00, oltre euro 300,00 per l'attività stragiudiziale, euro 100,00 per la quantificazione del valore del mezzo, euro 447,00 per immatricolazione nuovo veicolo, euro 250,00 per danno da fermo tecnico;
- che con istanza del
CP_29/01/2019 il sig. chiedeva l'integrale risarcimento dei danni alla provincia di Parte_1 e che la richiesta restava priva di riscontro;
- che la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla
Parte_1 .
Si costituiva in giudizio la Parte_1 Parte_1 , chiedendo di respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, tanto in ordine all'an come al quantum e, in via subordinata, di ridurre la richiesta attorea perché eccessiva ed infondata in fatto e in diritto, in ordine all'an come al quantum.
CP_A tal fine, deduceva: - che il sig. non adottava una velocità moderata come testimoniato dalla dinamica del sinistro e dai danni riportati;
- che nel giorno del sinistro non perveniva alla
Provincia di Parte_1 alcuna segnalazione relativa alla presenza di massi sulla carreggiata;
- che nel tratto di strada in cui si verificava il sinistro era presente apposita segnaletica stradale relativa a pericolo caduta massi, pericolo animali vaganti, pericolo banchina cedevole, pannello integrativo per strada di montagna – mancanza di protezione a valle – banchine non percorribili – caduta massi;
CP_- che il comportamento del sig. integrava un fatto colposo del danneggiato;
- che non risultavano allegati elementi probatori utili alla valutazione del danno subito;
- che la richiesta di risarcimento veniva inoltrata a distanza di quasi due anni dal fatto.
L'istruttoria veniva espletata attraverso produzioni documentali e prova testimoniale.
Con sentenza n. 2513 del 23/11/2021, il Giudice di Pace di Cassino accoglieva la domanda avanzata dall'attore e condannava la Parte_1 al pagamento di € 750,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1 , deducendo: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie, erronea ricostruzione dei fatti, erroneo giudizio circa lo stato dei luoghi, erroneo ed ingiustificato giudizio di esistenza del nesso causale, omessa valutazione di fattori causali alternativi ed erroneo giudizio circa la condotta del danneggiato circostanza integrante il caso fortuito;
2) la violazione di legge ex art. 112 c.p.c. per
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totale assenza di pronuncia in ordine ad un capo della domanda della convenuta, in particolare, con riferimento alla corresponsabilità dell'appellato; 3) la violazione di legge in relazione agli artt. 115
e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove, con riferimento al profilo del quantum debeatur.
L'appellante concludeva chiedendo: - in via principale: “accertata e dichiarata la sussistenza del caso fortuito esimente, rigettare integralmente la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell' Controparte_2 anche perché non provata in ordine al quantum”; in subordine : “accertata e dichiarata la responsabilità prevalente e/o concorrente ex art. 1227 c.c. del sig. CP nella causazione del sinistro, ridurre la richiesta risarcitoria rimodulandola secondo le rispettive accertande responsabilità tra il danneggiato stesso e la
Parte_1 disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado vista la condotta extra processuale tenuta dal danneggiato stesso”. In ogni caso ordinando la restituzione, in favore della Parte_1 , di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, ivi compresa la tassa di registrazione”.
Si costituiva in giudizio CP , deducendo: che la sentenza impugnata risultava rispettosa dei fatti e corretta quanto al diritto, riconoscendo la responsabilità esclusiva dell'appellante ed escludendo la corresponsabilità dell'appellato; di aver dato prova della non visibilità del pericolo e dell'imprevedibilità dell'insidia, nonché del nesso causale;
che risultavano assenti segnali di pericolo sul luogo dell'incidente e che lo stesso risultava scarsamente visibile.
L'appellato concludeva chiedendo di confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e acquisizione del fascicolo di primo grado.
All'udienza cartolare del 04/02/2026, sostituita dal deposito di note scritte, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Nel merito, l'appello va respinto.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente.
L'appellante ha lamentato l'erronea valutazione circa l'attribuzione di responsabilità esclusiva all'appellante.
Occorre premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello
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stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005;
2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità
(Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass.
1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema
Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della
P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii) infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016).
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro, precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile
- presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e
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"custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass. 24549/2009; 12695/2010; 6101/2013). In tali ipotesi, l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, che abbiano esplicato la loro potenzialità
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offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode: allorquando, cioè, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imponderabile condizione di pericolo creatasi (sul tema, ex plurimis, Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n. 33128; Cass. 27/03/2024, n. 8306; Cass.
16/11/2023, n. 31949; Cass. 11/11/2021, n. 34790; Cass. 01/03/2021, n. 6826; Cass. 10/06/2020, n.
11096; Cass., 18/6/2019, n. 16295; Cass., 19/3/2018, n. 6703; Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Tale principio è stato poi di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n.
21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Ancora recentemente è stato ribadito che, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima (Cass. Sez. 3, 18/12/2024, n.
33128).
Nel caso di specie, con riferimento alla dinamica del sinistro, risulta che in data 18/11/2017, alle ore 18:45 circa, l'appellato percorreva la S.P. n. 42, in direzione San Vittore del Lazio -
IC, a bordo del proprio autoveicolo quando, all'improvviso, all'altezza del Km 11+600, giungendo in prossimità di una semicurva, si imbatteva in un masso presente sul lato destro della carreggiata all'interno della sua corsia di marcia, subendo danni nella parte anteriore del proprio autoveicolo.
Orbene, reputa il Tribunale che le prove testimoniali siano state correttamente valutate dal giudice di pace. Invero, il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione ha trovato sostanziale riscontro nelle dichiarazioni rese dei testimoni.
Il teste Testimone_1 , escusso all'udienza del 23/03/2021, della cui attendibilità non vi è ragione per dubitare, ha confermato che il sig. CP impattava contro il masso presente sulla
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carreggiata, riferendo: “ho assistito direttamente all'evento in quanto seguivo a bordo della mia autovettura quella di mio cognato, ho visto saltare la macchina”, aggiungendo che “il posto dove è avvenuto il sinistro non è illuminato e il masso non era segnalato in alcun modo. Dopo il sinistro ci siamo fermati e ho potuto verificare che la macchina perdeva olio e presentava danni al paraurti anteriore”.
Il teste Tes_2 , agente intervenuto, escusso all'udienza del 23/03/2021, ha riferito “al mio arrivo sul posto verificai personalmente la presenza sulla carreggiata di una pietra”, chiarendo che “l'incidente avveniva alle 18:40 circa del 18.nov.2017 in orario notturno in una zona non
CP_illuminata, e sul luogo del sinistro nella direzione di marcia percorsa dal non ci sono segnali
CP_di pericolo” e ancora che “nella direzione di marcia tenuta dal da IC verso Cervaro la
CP_pietra era posizionata alla destra del e il sinistro era avvenuto su una semicurva;
di quelle dimensioni c'è solo quella, mi sembra che ce ne fossero altre di dimensioni minori, non tali da arrecare danno alla circolazione” e che “sul lato destro della strada c'erano altre pietre dal senso
CP_di marcia seguito dal .
Inoltre, dal Rapporto di servizio della Polizia Locale di Cervaro prot. 13712 del 28/12/2017, emerge che “L'anno 2017 il giorno 11 del mese di novembre alle ore 19,00 e seguenti, il sottoscritto Parte_2 di Polizia Locale a seguito di richiesta telefonica, da parte del
Sig. CP , ha effettuato un sopralluogo Km. 11+600, accertando la presenza sulla sede stradale di nr. 1 sasso ed a poca distanza, il veicolo Alfa Romeo 156 targato ed il proprietario identificato in CP , nato a [...] il [...], il quale dichiarava che a causa dell'improvviso ed imprevedibile distaccamento di alcuni sassi dal costone sovrastante la strada, impattava contro quest'ultimi riportando danni al veicolo. L'autovettura presentava danni visibili al paraurti anteriore e una notevole perdita di liquidi provenienti dal vano motore”.
Non può assumere rilevanza quanto emerso dalla perizia effettuata dal Collaboratore
Tecnico Controparte_3 . Invero, dalle stessa emerge la presenza di “Segnaletica Verticale: -
Pannello integrativo di forma rettangolare cm 200 x 100 indicante “STRADA DI MONTAGNA –
MANCANZA DI PROTEZIONE A VALLE – BANCHINE NON PERCORRIBILI – Per_1
[...] – Segnaletica di pericolo “caduta massi”; – Segnaletica di pericolo “animali vaganti”; -
Segnaletica di pericolo “”banchina cedevole””;”. Tuttavia, tale relazione tecnica risulta essere stata redatta in data 08/03/2019, mentre il sinistro si verificava in data 18/11/2017.
Pertanto, la perizia non appare idonea a rappresentare lo stato dei luoghi al momento della verificazione del sinistro.
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Da ultimo, le dichiarazioni rese dai testi trovano sostanziale riscontro nelle fotografie dello stato dei luoghi allegate dal sig. CPnel giudizio di primo grado, da cui si evince la presenza dei massi sul manto stradale.
Quanto alla condotta del danneggiato, si osserva che non risulta provata dall'appellante la circostanza secondo cui il sig. CPstesse procedendo ad una velocità non adeguata.
Ebbene, alla luce degli elementi fattuali emersi, considerando che non risulta provato il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Codice della Strada da parte del sig. CP non evincendosi dagli atti di causa un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta del conducente e l'evento dannoso, reputa il Tribunale che il sig. CPabbia fornito la prova nel nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso verificatosi, mentre alcuna prova del concorso colposo del danneggiato è stata fornita dall'appellante. Non risulta inoltre dimostrata la sussistenza del caso fortuito, sotto il profilo di un distaccamento improvviso e repentino dei massi dal costone roccioso, come dedotto dalla Parte_1 ; in proposito la mera indicazione, contenuta nel verbale di
CP_PG, circa il fatto che il “dichiarava che a causa dell'improvviso ed imprevedibile distaccamento di alcuni sassi dal costone sovrastante la strada, impattava contro quest'ultimi riportando danni al veicolo” non appare sufficiente a dimostrare che il distaccamento del masso sia avvenuto durante il passaggio del veicolo, tenuto conto delle altre risultanze istruttorie. In ogni caso, l'ente tenuto alla manutenzione della stratta non ha documentato di aver messo in atto misure volte all'eliminazione del pericolo venutosi a creare per gli utenti per effetto del distaccamento dei massi dalla parete adiacente alla carreggiata.
Quanto alla liquidazione del danno, si osserva quanto segue.
In merito al valore probatorio del preventivo, si osserva che la Suprema Corte ha precisato che assume valore di prova il preventivo prodotto in originale, redatto in maniera completa, firmato e datato, e non contestato dalla controparte, in quanto idoneo a costituire un documento con un suo valore giuridico (Cass. 27624/2020).
Nel caso di specie, il danno al veicolo risulta dimostrato nella sua esistenza e il preventivo redatto dall'autofficina Pt_3 per un importo complessivo di € 950,00, prodotto in atti, risulta completo e regolarmente sottoscritto. Il documento trova inoltre riscontro nelle dichiarazioni testimoniali e nel rapporto di servizio da cui risultano danni al paraurti anteriore e perdita di olio o acqua.
A fronte di tali risultanze, la riduzione operata dal giudice di Pace dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento da € 1.997,00 ad € 750,00 risulta congrua, tenuto conto dello stato del veicolo come riportato dai testimoni e dell'impossibilità di procedere all'accertamento dei danni stante la rottamazione del veicolo medio tempore avvenuta.
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Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza del
Giudice di Pace.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Infine, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 2513/2021 emessa il 23/11/2021;
2) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato [...]
CP , che si liquidano in euro 494,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Cassino il 20 maggio 2026
Il Giudice dott.ssa Michela Grillo
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