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Sentenza 20 maggio 2026

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  • Accolto
    Responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.

    Il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. all'ente pubblico proprietario della strada. Ha accertato il nesso causale tra il masso presente sulla carreggiata e i danni subiti dal veicolo, ritenendo non provato il caso fortuito o la colpa esclusiva del danneggiato. La segnaletica presente non era idonea a prevenire il rischio specifico.

  • Accolto
    Domanda subordinata ex art. 2043 c.c.

    La domanda è stata accolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., rendendo assorbente la domanda subordinata.

  • Rigettato
    Esimente del caso fortuito

    Il Tribunale ha ritenuto non provato il caso fortuito, non essendo stato dimostrato che il distacco del masso sia avvenuto durante il passaggio del veicolo. Inoltre, l'ente non ha documentato misure volte all'eliminazione del pericolo.

  • Rigettato
    Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.

    Il Tribunale ha ritenuto non provata la circostanza di una velocità non adeguata o di un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra la condotta del conducente e l'evento dannoso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 20/05/2026, n. 888
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 888
Data del deposito : 20 maggio 2026

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