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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5829 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CHIUSOLO VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in APRILIA, CORSO GIOVANNI XXIII N. 19/D, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. CHIAPPONI TIZIANA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA UGO FOSCOLO
N. 34 APRILIA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in data 11.5.1996.
Il ricorrente ha chiesto la separazione con addebito alla moglie e senza condizioni.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto la separazione con addebito al marito ed un contributo di 300,00 euro per il proprio mantenimento.
La causa è stata istruita documentalmente e, fallito ogni sforzo conciliativo, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto,la domanda di separazione personale appare fondata.
Deve infatti ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi fin dal 2018 ed atteso che il ricorrente intrattiene ormai da anni una relazione con una nuova compagna.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 CP_1
I coniugi si sono rivolti reciproche domande di addebito che, tuttavia, sono di fatto rimaste prive di alcun adeguato riscontro probatorio (le istanze istruttorie delle parti, con ordinanza del 25.7.2024, che il Collegio in questa sede richiama e conferma integralmente, sono state respinte in quanto inammissibili).
Ed invero risulta documentalmente smentito che la resistente, in costanza di matrimonio, si sia di fatto rifiutata di svolgere attività lavorativa.
L'estratto conto previdenziale dimostra che la stessa dal 2009 ha svolto attività lavorativa in regola, sia pure part-time e per brevi periodi.
La donna ha anche dedotto di aver prestato attività lavorativa in difetto di regolarizzazione, ma della circostanza non vi è prova.
A maggio 2012 alla donna veniva diagnosticata “carcinosi peritoneale come da carcinoma metastasico”. La si sottoponeva a ripetuti trattamenti ed interventi cui si associava, a causa del CP_1
decorso della malattia, anche “sindrome depressiva reattiva”.
Nei verbali della competente Commissione Medica si legge che la donna da settembre 2012 presentava necessità di assistenza continua.
Dunque, le parti si sono coniugate nel 1996. All'epoca la resistente non lavorava.
In data 19.2.1997 è nato il figlio . Per_1
In data 12.4.1999 è nato il figlio . Per_2
Dal 2009 vi è prova che la abbia prestato attività lavorativa in regola fino sostanzialmente non si CP_1
è manifestata la malattia.
Non rileva la circostanza che i periodi lavorati siano part-time o brevi, perché la durata di un rapporto lavorativo e le sue modalità non dipendono dalla volontà del solo lavoratore.
Ciò che rileva è che la donna abbia lavorato, dimostrando lo sforzo compiuto per ricercare un proprio inserimento nel mercato del lavoro.
Non vi è prova poi che la donna abbia rinunciato ad opportunità lavorative importanti né tanto meno delle ragioni eventualmente sottese a tale scelta. Né vi è evidenza del fatto che, in costanza di matrimonio, la abbia trascurato i compiti domestici CP_1
o abbia ostacolato il rapporto del coniuge con i figli e con la sua famiglia d'origine.
Da qui l'infondatezza della domanda attorea di addebito.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente, non vi è evidenza probatoria di eventuali agiti violenti dell' nei confronti della moglie né del fatto che il ricorrente si sia dimostrato Parte_1
anaffettivo ed insensibile con la moglie ammalata né che la sia stata cacciata di casa dal coniuge CP_1
che una settimana dopo già avrebbe intrapreso la convivenza con la nuova compagna.
A ciò si aggiunga che non vi è prova che tali condotte eventualmente tenute dal ricorrente siano state causa e non effetto della crisi che ha investito questa coppia.
Anche la domanda di addebito proposta dalla convenuta va, quindi, respinta.
Resta da affrontare la questione economica.
Il ricorrente è titolare di un'impresa individuale attiva dal 2.3.2023, operante nel settore della coltivazione.
Ha depositato dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 da cui risulta un reddito annuo complessivo pari a 707,00 euro.
Gli estratti della carta postepay intestata al resistente evidenziano accrediti per il mese di gennaio
2025 per complessivi 100,00 euro;
per il mese di febbraio per complessivi 100,00 euro;
per il mese di aprile 2025 per complessivi 2700,00 euro (tutti disposti dalla nuova compagna); per il mese di luglio
2025 per complessivi 950,00 euro;
per il mese di agosto 2025 per complessivi 350,00 euro;
per il mese di settembre 2025 per complessivi 550,00 euro (totale 2025 4.750,00 euro).
In tutto il 2024 gli accrediti sulla postepay sono stati pari a 4.270,85 euro. Da ottobre a dicembre
2023 sono stati pari a 4.430,00 euro.
Gli accrediti sulla postepay, come è desumibile dalle causali delle movimentazioni in entrata ed in uscita, sono funzionali a creare la provvista per affrontare delle spese e, dunque, presuppongono che il ricorrente abbia provviste cui attingere allo scopo. Alcuni accrediti sono pagamenti provenienti da terzi.
Gli estratti del conto personale dell'attore acceso presso Credit Agricole da gennaio a marzo 2024 evidenziano accrediti per 4.350,00 euro disposti quasi integralmente dalla nuova compagna del ricorrente;
da aprile a giugno 2024 evidenziano accrediti per 1.915,00 euro di cui 290,00 euro di versamenti in contanti;
da luglio a settembre 2024 evidenziano accrediti per 2.425,00 euro di cui
1925,00 euro di versamenti in contante;
da ottobre a dicembre 2024 evidenziano accrediti per
9.680,58 euro di cui 8.950,58 euro da e 730,00 euro di denaro Controparte_2 contante. C'è un accredito di 13.000,00 euro in data 30.12.2024 da Permicro Spa, trattasi di un finanziamento (rata 321,28 euro mensili;
sembra invece estinto il finanziamento e Findomestic CP_3
lamentato dall'attore, mentre il finanziamento Agos non vi è prova che sia stato effettivamente sottoscritto). Il totale degli accrediti nell'anno 2024 è pari a 18.370,53 euro (escluso l'accredito
Permicro).
I medesimi estratti da gennaio a marzo 2025 evidenziano accrediti per 3.273,00 euro in gran parte disposti da ma per 1500,00 euro da;
da Controparte_4 Controparte_2
aprile a giugno 2025 evidenziano accrediti per 3.260,00 pressochè tutti disposti da CP_4
; da luglio a settembre 2025 evidenziano accrediti per 4.883,00 euro anche in tal caso
[...]
pressochè tutti disposti da . Il totale degli accrediti da gennaio a settembre Controparte_4
2025 è pari a 11.416,00 euro.
Si segnala che accrediti disposti dalla nuova compagna del ricorrente compaiono anche sul conto cointestato alle odierne parti, acceso presso il Credit Agricole nel periodo compreso da febbraio 2022 in avanti.
Inoltre, anche sul conto cointestato compaiono versamenti reiterati di denaro contante.
Le risultanze che precedono corroborano la tesi che il ricorrente abbia risorse non dichiarate alle quali attingere. Tesi avvalorata anche dal fatto che nel 2023, a fronte della prospettata assoluta impossidenza, il Sig. ha acquistato un'autovettura ed un autocarro per il trasporto delle Parte_1
merci e dal fatto che né sulla postepay né sul conto compaiono addebiti per spese comuni e quotidiane.
Il ricorrente non sopporta oneri alloggiativi, vivendo in un immobile di proprietà, ma ha dedotto di sopportare un esborso per l'affitto dei terreni ove svolge la sua attività di coltivatore diretto.
Sennonché il contratto di affitto, risalente al 2.1.2023, è stato prodotto sub 13 e dimostra che il proprietario concedente è la stessa , compagna del Sig. . Il canone Controparte_4 Parte_1
è previsto in 1500,00 euro annui.
Per parte sua, la resistente ha rappresentato di non svolgere alcuna attività lavorativa, essendo malata oncologica, operata ancora nel 2021.
Ha dato atto di percepire al 3.4.2024 930,00 euro mensili di pensione di invalidità ed accompagno e di non avere altre entrate.
Ha prodotto il verbale della competente Commissione Medica che, da ultimo e senza necessità di ulteriore revisione, in data 22.3.2023 l'ha riconosciuta definitivamente “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%”. I figli e convivono con la madre, ma sono economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La donna non sopporta oneri alloggiativi vivendo in un immobile (da lei definito uno scantinato) sottostante a quello della madre e di proprietà della stessa.
Stanti le considerazioni che precedono, tenuto conto che il matrimonio è durato ben 22 anni prima che i coniugi giungessero ad una separazione di fatto, rilevati i numerosi versamenti in contanti sopra richiamati che lasciano ritenere la presenza di ricavi non dichiarati, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 2 DPR 600/1973 e del consolidato e condiviso indirizzo nomofilattico
(cfr. Cass 22931/18) secondo cui “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti”, considerato che la resistente di contro non ha abilità lavorativa residua e vive solo con la pensione di invalidità, tenuto conto che il ricorrente stesso ha dedotto che in costanza di matrimonio godeva di un reddito, fino al 2018, pari a 2000,00 euro mensili e, successivamente e fino al 2023, pari a 1400/1600,00 euro, con ciò potendo garantire un buon tenore di vita alla famiglia, il Collegio ritiene di porre a carico di un contributo Parte_1
per il mantenimento della moglie pari a 250,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
A fronte delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione di e Parte_1 CP_1
• respinge le domande di addebito di entrambe le parti;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della moglie pari a 250,00 euro, Parte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Estensore Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5829 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. CHIUSOLO VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in APRILIA, CORSO GIOVANNI XXIII N. 19/D, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. CHIAPPONI TIZIANA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA UGO FOSCOLO
N. 34 APRILIA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
coniuge per matrimonio contratto in data 11.5.1996.
Il ricorrente ha chiesto la separazione con addebito alla moglie e senza condizioni.
La convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto la separazione con addebito al marito ed un contributo di 300,00 euro per il proprio mantenimento.
La causa è stata istruita documentalmente e, fallito ogni sforzo conciliativo, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto,la domanda di separazione personale appare fondata.
Deve infatti ritenersi provata l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare atteso il definitivo allontanamento anche affettivo dei coniugi fin dal 2018 ed atteso che il ricorrente intrattiene ormai da anni una relazione con una nuova compagna.
Va, quindi, dichiarata la separazione di e Parte_1 CP_1
I coniugi si sono rivolti reciproche domande di addebito che, tuttavia, sono di fatto rimaste prive di alcun adeguato riscontro probatorio (le istanze istruttorie delle parti, con ordinanza del 25.7.2024, che il Collegio in questa sede richiama e conferma integralmente, sono state respinte in quanto inammissibili).
Ed invero risulta documentalmente smentito che la resistente, in costanza di matrimonio, si sia di fatto rifiutata di svolgere attività lavorativa.
L'estratto conto previdenziale dimostra che la stessa dal 2009 ha svolto attività lavorativa in regola, sia pure part-time e per brevi periodi.
La donna ha anche dedotto di aver prestato attività lavorativa in difetto di regolarizzazione, ma della circostanza non vi è prova.
A maggio 2012 alla donna veniva diagnosticata “carcinosi peritoneale come da carcinoma metastasico”. La si sottoponeva a ripetuti trattamenti ed interventi cui si associava, a causa del CP_1
decorso della malattia, anche “sindrome depressiva reattiva”.
Nei verbali della competente Commissione Medica si legge che la donna da settembre 2012 presentava necessità di assistenza continua.
Dunque, le parti si sono coniugate nel 1996. All'epoca la resistente non lavorava.
In data 19.2.1997 è nato il figlio . Per_1
In data 12.4.1999 è nato il figlio . Per_2
Dal 2009 vi è prova che la abbia prestato attività lavorativa in regola fino sostanzialmente non si CP_1
è manifestata la malattia.
Non rileva la circostanza che i periodi lavorati siano part-time o brevi, perché la durata di un rapporto lavorativo e le sue modalità non dipendono dalla volontà del solo lavoratore.
Ciò che rileva è che la donna abbia lavorato, dimostrando lo sforzo compiuto per ricercare un proprio inserimento nel mercato del lavoro.
Non vi è prova poi che la donna abbia rinunciato ad opportunità lavorative importanti né tanto meno delle ragioni eventualmente sottese a tale scelta. Né vi è evidenza del fatto che, in costanza di matrimonio, la abbia trascurato i compiti domestici CP_1
o abbia ostacolato il rapporto del coniuge con i figli e con la sua famiglia d'origine.
Da qui l'infondatezza della domanda attorea di addebito.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente, non vi è evidenza probatoria di eventuali agiti violenti dell' nei confronti della moglie né del fatto che il ricorrente si sia dimostrato Parte_1
anaffettivo ed insensibile con la moglie ammalata né che la sia stata cacciata di casa dal coniuge CP_1
che una settimana dopo già avrebbe intrapreso la convivenza con la nuova compagna.
A ciò si aggiunga che non vi è prova che tali condotte eventualmente tenute dal ricorrente siano state causa e non effetto della crisi che ha investito questa coppia.
Anche la domanda di addebito proposta dalla convenuta va, quindi, respinta.
Resta da affrontare la questione economica.
Il ricorrente è titolare di un'impresa individuale attiva dal 2.3.2023, operante nel settore della coltivazione.
Ha depositato dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 da cui risulta un reddito annuo complessivo pari a 707,00 euro.
Gli estratti della carta postepay intestata al resistente evidenziano accrediti per il mese di gennaio
2025 per complessivi 100,00 euro;
per il mese di febbraio per complessivi 100,00 euro;
per il mese di aprile 2025 per complessivi 2700,00 euro (tutti disposti dalla nuova compagna); per il mese di luglio
2025 per complessivi 950,00 euro;
per il mese di agosto 2025 per complessivi 350,00 euro;
per il mese di settembre 2025 per complessivi 550,00 euro (totale 2025 4.750,00 euro).
In tutto il 2024 gli accrediti sulla postepay sono stati pari a 4.270,85 euro. Da ottobre a dicembre
2023 sono stati pari a 4.430,00 euro.
Gli accrediti sulla postepay, come è desumibile dalle causali delle movimentazioni in entrata ed in uscita, sono funzionali a creare la provvista per affrontare delle spese e, dunque, presuppongono che il ricorrente abbia provviste cui attingere allo scopo. Alcuni accrediti sono pagamenti provenienti da terzi.
Gli estratti del conto personale dell'attore acceso presso Credit Agricole da gennaio a marzo 2024 evidenziano accrediti per 4.350,00 euro disposti quasi integralmente dalla nuova compagna del ricorrente;
da aprile a giugno 2024 evidenziano accrediti per 1.915,00 euro di cui 290,00 euro di versamenti in contanti;
da luglio a settembre 2024 evidenziano accrediti per 2.425,00 euro di cui
1925,00 euro di versamenti in contante;
da ottobre a dicembre 2024 evidenziano accrediti per
9.680,58 euro di cui 8.950,58 euro da e 730,00 euro di denaro Controparte_2 contante. C'è un accredito di 13.000,00 euro in data 30.12.2024 da Permicro Spa, trattasi di un finanziamento (rata 321,28 euro mensili;
sembra invece estinto il finanziamento e Findomestic CP_3
lamentato dall'attore, mentre il finanziamento Agos non vi è prova che sia stato effettivamente sottoscritto). Il totale degli accrediti nell'anno 2024 è pari a 18.370,53 euro (escluso l'accredito
Permicro).
I medesimi estratti da gennaio a marzo 2025 evidenziano accrediti per 3.273,00 euro in gran parte disposti da ma per 1500,00 euro da;
da Controparte_4 Controparte_2
aprile a giugno 2025 evidenziano accrediti per 3.260,00 pressochè tutti disposti da CP_4
; da luglio a settembre 2025 evidenziano accrediti per 4.883,00 euro anche in tal caso
[...]
pressochè tutti disposti da . Il totale degli accrediti da gennaio a settembre Controparte_4
2025 è pari a 11.416,00 euro.
Si segnala che accrediti disposti dalla nuova compagna del ricorrente compaiono anche sul conto cointestato alle odierne parti, acceso presso il Credit Agricole nel periodo compreso da febbraio 2022 in avanti.
Inoltre, anche sul conto cointestato compaiono versamenti reiterati di denaro contante.
Le risultanze che precedono corroborano la tesi che il ricorrente abbia risorse non dichiarate alle quali attingere. Tesi avvalorata anche dal fatto che nel 2023, a fronte della prospettata assoluta impossidenza, il Sig. ha acquistato un'autovettura ed un autocarro per il trasporto delle Parte_1
merci e dal fatto che né sulla postepay né sul conto compaiono addebiti per spese comuni e quotidiane.
Il ricorrente non sopporta oneri alloggiativi, vivendo in un immobile di proprietà, ma ha dedotto di sopportare un esborso per l'affitto dei terreni ove svolge la sua attività di coltivatore diretto.
Sennonché il contratto di affitto, risalente al 2.1.2023, è stato prodotto sub 13 e dimostra che il proprietario concedente è la stessa , compagna del Sig. . Il canone Controparte_4 Parte_1
è previsto in 1500,00 euro annui.
Per parte sua, la resistente ha rappresentato di non svolgere alcuna attività lavorativa, essendo malata oncologica, operata ancora nel 2021.
Ha dato atto di percepire al 3.4.2024 930,00 euro mensili di pensione di invalidità ed accompagno e di non avere altre entrate.
Ha prodotto il verbale della competente Commissione Medica che, da ultimo e senza necessità di ulteriore revisione, in data 22.3.2023 l'ha riconosciuta definitivamente “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%”. I figli e convivono con la madre, ma sono economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La donna non sopporta oneri alloggiativi vivendo in un immobile (da lei definito uno scantinato) sottostante a quello della madre e di proprietà della stessa.
Stanti le considerazioni che precedono, tenuto conto che il matrimonio è durato ben 22 anni prima che i coniugi giungessero ad una separazione di fatto, rilevati i numerosi versamenti in contanti sopra richiamati che lasciano ritenere la presenza di ricavi non dichiarati, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 32, comma 2 DPR 600/1973 e del consolidato e condiviso indirizzo nomofilattico
(cfr. Cass 22931/18) secondo cui “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti”, considerato che la resistente di contro non ha abilità lavorativa residua e vive solo con la pensione di invalidità, tenuto conto che il ricorrente stesso ha dedotto che in costanza di matrimonio godeva di un reddito, fino al 2018, pari a 2000,00 euro mensili e, successivamente e fino al 2023, pari a 1400/1600,00 euro, con ciò potendo garantire un buon tenore di vita alla famiglia, il Collegio ritiene di porre a carico di un contributo Parte_1
per il mantenimento della moglie pari a 250,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
A fronte delle statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la separazione di e Parte_1 CP_1
• respinge le domande di addebito di entrambe le parti;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento della moglie pari a 250,00 euro, Parte_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondersi all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
• spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Estensore Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera