TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/03/2025 innanzi al Giudice Dott. NN EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 18269/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1 -
SEDE DI PALERMO
alle ore 9:48 sono presenti l'avv. RUBBIO FRANCESCO PAOLO per parte ricorrente nonché l'OC US per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Rubbio insiste sulla vittoria di spese, l'avv.
HI insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 12:35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NN EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18269 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte_2 n persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. RUBBIO FRANCESCO PAOLO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. OC US
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' CP_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 945,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_2 proponendo opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 596 2024 00033218 78 000, deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa contributiva, chiedendone per questo l'annullamento.
Si costituiva il convenuto, comunicando che: “Esaminata la posizione della società ricorrente, il competente reparto ha disposto lo sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto”, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano quindi concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' CP_2 al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività dello sgravio, avvenuto dopo il deposito del ricorso e, viceversa, insistendo la parte resistente per la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione della formazione del provvedimento di sgravio soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' CP_1 convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/03/2025
Il Giudice Onorario
NN EN
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/03/2025 innanzi al Giudice Dott. NN EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 18269/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1 -
SEDE DI PALERMO
alle ore 9:48 sono presenti l'avv. RUBBIO FRANCESCO PAOLO per parte ricorrente nonché l'OC US per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Rubbio insiste sulla vittoria di spese, l'avv.
HI insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 12:35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
NN EN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18269 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
Parte_2 n persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. RUBBIO FRANCESCO PAOLO
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. OC US
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' CP_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 945,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_2 proponendo opposizione avverso l'avviso d'addebito n. 596 2024 00033218 78 000, deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa contributiva, chiedendone per questo l'annullamento.
Si costituiva il convenuto, comunicando che: “Esaminata la posizione della società ricorrente, il competente reparto ha disposto lo sgravio integrale dell'avviso di addebito opposto”, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano quindi concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' CP_2 al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività dello sgravio, avvenuto dopo il deposito del ricorso e, viceversa, insistendo la parte resistente per la compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione della formazione del provvedimento di sgravio soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' CP_1 convenuto va comunque condannato alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 17/03/2025
Il Giudice Onorario
NN EN