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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 7655/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 13/06/2024, il giudice dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per il 12.6.2024 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali:
o la convenuta ha dichiarato di esser disponibile “alla rinuncia del decreto ingiuntivo opposto e ad ogni azione ad esso sottesa, mediante la corresponsione dell'importo pari ad € 1.500,00 oltre oneri ed accessori a titolo di compensi legali”;
o l'attore, sul rilievo che l'opposta, la quale “avrebbe dovuto pronunciarsi sulla proposta formulata all'udienza precedente, ha unilateralmente ridotto i compensi dovuti a titolo di spese legali, significatamente inferiori a quelli previsti dal D.M.
n. 55 del 2014 ss.mm.ii. si è, di fatto, pronunciata per il rigetto, questa difesa, salvo diversa offerta transattiva, nel confermare integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, chiede che la causa sia tenuta a decisione”;
- rilevato che le parti non sono addivenute ad un accordo sulla controproposta formulata dall'opponente nelle sue note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.3.2024, nonché come quest'ultimo abbia chiesto che la causa sia tenuta a decisione;
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2
N. R.G. 7655/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7655 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. Paolo
SS (C.F. C.F._2 ), elettivamente domiciliato a Iglesias, via Antonio
Gramsci n. 3, presso lo studio del difensore;
attore-opponente
contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), rappresentata dalla mandataria CP_2
[...] (P. IVA P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3
patrocinio dell'avv. Gianluca DE LIMA SOUZA, elettivamente domiciliata in Napoli, via
Riviera Di Chiaia n. 267, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
17.5.2024):
“Preso atto che l'opposta, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla proposta formulata
all'udienza precedente, ha unilateralmente ridotto i compensi dovuti a titolo di spese legali,
significatamente inferiori a quelli previsti dal D.M. n. 55 del 2014 ss.mm.ii. si è, di fatto,
pronunciata per il rigetto, questa difesa, salvo diversa offerta transattiva, nel confermare
integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, chiede che la
causa sia tenuta a decisione”.
Nell'interesse dell'opposta ((precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
15.5.2024):
“formula la seguente proposta: la Controparte_1 sarebbe disposta alla rinuncia del
decreto ingiuntivo opposto e ad ogni azione ad esso sottesa, mediante la corresponsione
dell'importo pari ad € 1.500,00 oltre oneri ed accessori a titolo di compensi legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato l'8.3.2023 nella cancelleria di questo
Tribunale, la Controparte_1 ha chiesto decreto ingiuntivo di 16.529,45 euro –
somma a suo dire “dovuta alla data del 01/07/2022, per le causali di cui al ricorso, oltre
interessi moratori sulla sola sorta capitale e fino al soddisfo, con condanna dello stesso
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4
alla rifusione delle spese e delle competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e
spese generali come per legge” – a carico di Parte_1 quale saldo debitore del contratto di prestito personale stipulato il 18.12.1991 tra la DUCATO S.P.A. e CP_3
[...] pattuizione sottoscritta dall' Pt_1 uale coobbligato, credito acquistato da essa ricorrente dalla ECLIPSE 1 S.R.L. il 3.8.2018, all'esito di diverse operazioni di cessione in blocco ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 1267/2023,
emesso il 9.8.2023 nel procedimento n. 2136/2023 RAC, dell'importo di 2.607,00 euro,
“oltre agli interessi convenzionali di mora – nei limiti del tasso soglia – sulla somma di
euro 2.000,66 dal 2 dicembre 1993 fino al saldo ed oltre alle spese processuali, che
liquida in complessivi euro 712,50, di cui euro 567,00 per competenze, oltre spese
generali, i.v.a. e c.p.a.”.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, del quale ha chiesto la revoca, eccependo:
a. l'intervenuta prescrizione del credito azionato con la domanda monitoria, sul rilievo che dal 31.12.1993, data di scadenza dell'ultima rata del contratto di prestito personale de quo, era trascorso oltre un decennio senza che fosse mai stata interrotta la prescrizione nei confronti di esso opponente o della mutuataria
Controparte_3 ;
b. la nullità della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della creditrice dall'azione nei confronti di esso garante;
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5
c. l'usurarietà degli interessi convenzionali di mora;
d. l'assenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, non avendo a suo dire la convenuta adeguatamente documentato la certezza, liquidità
ed esigibilità del credito.
L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni.
“In via principale
a) revocare il decreto ingiuntivo opposto per la intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dalla convenuta opposta;
In via subordinata:
b) dichiarata la nullità della clausola di dispensa dei termini di cui all'art. 1957 C.C., revocare il decreto ingiuntivo opposto per avvenuta decadenza del termine previsto dalla norma;
In via ulteriormente subordinata;
c) dichiarare inefficace e revocarlo il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e segg. c.p.c.;
d) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, dichiarare la nullità del punto 3) del contratto di finanziamento relativo al tasso di interesse moratorio poiché usuraio e per l'effetto ricalcolarlo nei limiti e nel rispetto del tasso – soglia.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.3.2024, la Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo quanto segue:
a. l'eccezione di prescrizione era infondata e il relativo termine decennale ordinario trovava applicazione anche riguardo agli interessi moratori;
b. l'art. 1957 c.c. non era applicabile al caso in esame, sul rilievo che Parte_1
[...] veva sottoscritto il contratto di prestito personale quale coobbligato, non
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6
già quale fideiussore;
c. l'eccezione relativa all'usurarietà degli interessi di mora era infondata, oltre che formulata genericamente;
d. il credito era stato adeguatamente provato con la documentazione versata in atti a corredo del ricorso monitorio;
e. sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
5. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 11 reso il 22.2.2024
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente,
giudice in assegnazione continuativa e per il periodo di sei mesi al medesimo Ufficio, in seguito al provvedimento n. 44 reso il 15.2.2024 dal Presidente della Corte d'Appello di
Cagliari.
6. All'esito della sostituzione dell'udienza fissata per il 2.4.2024 ex art. 127 ter c.p.c.,
considerato che l'opposta si era dichiarata disponibile a rinunciare “al decreto ingiuntivo
opposto e ad ogni azione ad esso sottesa, con la compensazione delle spese legali”, mentre l'opponente aveva preteso il riconoscimento in suo favore delle spese processuali, con provvedimento reso in pari data ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 12.6.2024 per consentire alla convenuta di prendere posizione sulla controproposta dell'attore o, in caso di mancata accettazione, per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 12.6.2024 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7
epigrafe;
atteso il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
8. L'opposizione deve essere accolta perché è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1 sui seguenti rilievi:
a. secondo il consolidato orientamento sostenuto in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate
configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto
prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la
prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata
del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291;
Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)” (Cass. n. 4232/2023);
a. nel caso in esame, il contratto di prestito personale è stato stipulato da CP_3
[...] e dall'odierno opponente Parte_1 il 18.12.1991 (doc. 1
ricorso monitoro), con la previsione di un piano di rimborso di ventiquattro rate da lire 219.600 ciascuna, con conseguente scadenza dell'ultima rata nel mese di dicembre 1993 (nel contratto non è barrata alcuna delle due caselle relative al giorno mensile di scadenza della singola rata) e termine decennale di prescrizione a sua volta scadente nel mese di dicembre 2003;
b. l'unica diffida ad adempiere versata in atti (doc. 8 comparsa di risposta) è stata spedita dall'opposta a Parte_1 in data 3.12.2018 – missiva contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito e la costituzione in mora del
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debitore – ossia circa venticinque anni dopo l'inizio della decorrenza del termine decennale di prescrizione;
c. la convenuta si è limitata a sostenere l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel contratto,
anche riguardo agli interessi di mora (sebbene l'opponente non avesse allegato alcunché in ordine all'operatività di un regime diverso da quello ordinario), non menzionando, né tantomeno documentando che il corso del decennio fosse stato interrotto con precedenti lettere di costituzione in mora.
9. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione rende superflua la delibazione in ordine agli altri motivi di opposizione formulati dall'attore.
10. L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
11. In ragione dell'infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate dalla
Controparte_1 debbono restare a suo carico.
12. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico della
Controparte_1 , non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00
euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della
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controversia in fatto e in diritto;
- per la fase decisionale, considerato che la parte opponente non ha neppure chiesto l'assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive.
Non sono dovuti all'opponente compensi per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi (come richiesto espressamente dall'art. 4, comma 5, lett. c) ultimo periodo, del
D.M. 55/2014), non avendo le parti depositato le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c.
(né avendo chiesto la fissazione di nuova prima udienza con termini a ritroso per il deposito di dette memorie, in seguito alla mancata emissione del provvedimento ex art. 171 bis c.p.c.
da parte del giudice istruttore) ed essendosi limitate, nelle due udienze fissate (entrambe sostituite ex art. 127 ter c.p.c.) a formulare proposte e controproposte transattive.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da Parte_1 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1267/2023, emesso da questo Tribunale il 9.8.2023 nel procedimento n. 2136/2023 RAC;
b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 2136/2023 RAC di questo
Tribunale, anticipate dalla Controparte_1 restino a suo carico;
c. condanna la Controparte_1 rimborsare a Parte_1 le spese di lite del presente procedimento di opposizione, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 98,00 per contributo unificato;
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Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 1.823,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari 13.6.2024
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 13/06/2024, il giudice dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per il 12.6.2024 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali:
o la convenuta ha dichiarato di esser disponibile “alla rinuncia del decreto ingiuntivo opposto e ad ogni azione ad esso sottesa, mediante la corresponsione dell'importo pari ad € 1.500,00 oltre oneri ed accessori a titolo di compensi legali”;
o l'attore, sul rilievo che l'opposta, la quale “avrebbe dovuto pronunciarsi sulla proposta formulata all'udienza precedente, ha unilateralmente ridotto i compensi dovuti a titolo di spese legali, significatamente inferiori a quelli previsti dal D.M.
n. 55 del 2014 ss.mm.ii. si è, di fatto, pronunciata per il rigetto, questa difesa, salvo diversa offerta transattiva, nel confermare integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, chiede che la causa sia tenuta a decisione”;
- rilevato che le parti non sono addivenute ad un accordo sulla controproposta formulata dall'opponente nelle sue note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.3.2024, nonché come quest'ultimo abbia chiesto che la causa sia tenuta a decisione;
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2
N. R.G. 7655/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7655 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. Paolo
SS (C.F. C.F._2 ), elettivamente domiciliato a Iglesias, via Antonio
Gramsci n. 3, presso lo studio del difensore;
attore-opponente
contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), rappresentata dalla mandataria CP_2
[...] (P. IVA P.IVA_2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3
patrocinio dell'avv. Gianluca DE LIMA SOUZA, elettivamente domiciliata in Napoli, via
Riviera Di Chiaia n. 267, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
17.5.2024):
“Preso atto che l'opposta, che avrebbe dovuto pronunciarsi sulla proposta formulata
all'udienza precedente, ha unilateralmente ridotto i compensi dovuti a titolo di spese legali,
significatamente inferiori a quelli previsti dal D.M. n. 55 del 2014 ss.mm.ii. si è, di fatto,
pronunciata per il rigetto, questa difesa, salvo diversa offerta transattiva, nel confermare
integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, chiede che la
causa sia tenuta a decisione”.
Nell'interesse dell'opposta ((precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
15.5.2024):
“formula la seguente proposta: la Controparte_1 sarebbe disposta alla rinuncia del
decreto ingiuntivo opposto e ad ogni azione ad esso sottesa, mediante la corresponsione
dell'importo pari ad € 1.500,00 oltre oneri ed accessori a titolo di compensi legali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato l'8.3.2023 nella cancelleria di questo
Tribunale, la Controparte_1 ha chiesto decreto ingiuntivo di 16.529,45 euro –
somma a suo dire “dovuta alla data del 01/07/2022, per le causali di cui al ricorso, oltre
interessi moratori sulla sola sorta capitale e fino al soddisfo, con condanna dello stesso
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4
alla rifusione delle spese e delle competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e
spese generali come per legge” – a carico di Parte_1 quale saldo debitore del contratto di prestito personale stipulato il 18.12.1991 tra la DUCATO S.P.A. e CP_3
[...] pattuizione sottoscritta dall' Pt_1 uale coobbligato, credito acquistato da essa ricorrente dalla ECLIPSE 1 S.R.L. il 3.8.2018, all'esito di diverse operazioni di cessione in blocco ai sensi della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo n. 1267/2023,
emesso il 9.8.2023 nel procedimento n. 2136/2023 RAC, dell'importo di 2.607,00 euro,
“oltre agli interessi convenzionali di mora – nei limiti del tasso soglia – sulla somma di
euro 2.000,66 dal 2 dicembre 1993 fino al saldo ed oltre alle spese processuali, che
liquida in complessivi euro 712,50, di cui euro 567,00 per competenze, oltre spese
generali, i.v.a. e c.p.a.”.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede, del quale ha chiesto la revoca, eccependo:
a. l'intervenuta prescrizione del credito azionato con la domanda monitoria, sul rilievo che dal 31.12.1993, data di scadenza dell'ultima rata del contratto di prestito personale de quo, era trascorso oltre un decennio senza che fosse mai stata interrotta la prescrizione nei confronti di esso opponente o della mutuataria
Controparte_3 ;
b. la nullità della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c., con conseguente decadenza della creditrice dall'azione nei confronti di esso garante;
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5
c. l'usurarietà degli interessi convenzionali di mora;
d. l'assenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, non avendo a suo dire la convenuta adeguatamente documentato la certezza, liquidità
ed esigibilità del credito.
L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni.
“In via principale
a) revocare il decreto ingiuntivo opposto per la intervenuta prescrizione del presunto credito vantato dalla convenuta opposta;
In via subordinata:
b) dichiarata la nullità della clausola di dispensa dei termini di cui all'art. 1957 C.C., revocare il decreto ingiuntivo opposto per avvenuta decadenza del termine previsto dalla norma;
In via ulteriormente subordinata;
c) dichiarare inefficace e revocarlo il decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in carenza dei presupposti di cui all'art. 633 e segg. c.p.c.;
d) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, dichiarare la nullità del punto 3) del contratto di finanziamento relativo al tasso di interesse moratorio poiché usuraio e per l'effetto ricalcolarlo nei limiti e nel rispetto del tasso – soglia.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.3.2024, la Controparte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo quanto segue:
a. l'eccezione di prescrizione era infondata e il relativo termine decennale ordinario trovava applicazione anche riguardo agli interessi moratori;
b. l'art. 1957 c.c. non era applicabile al caso in esame, sul rilievo che Parte_1
[...] veva sottoscritto il contratto di prestito personale quale coobbligato, non
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6
già quale fideiussore;
c. l'eccezione relativa all'usurarietà degli interessi di mora era infondata, oltre che formulata genericamente;
d. il credito era stato adeguatamente provato con la documentazione versata in atti a corredo del ricorso monitorio;
e. sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
5. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 11 reso il 22.2.2024
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente,
giudice in assegnazione continuativa e per il periodo di sei mesi al medesimo Ufficio, in seguito al provvedimento n. 44 reso il 15.2.2024 dal Presidente della Corte d'Appello di
Cagliari.
6. All'esito della sostituzione dell'udienza fissata per il 2.4.2024 ex art. 127 ter c.p.c.,
considerato che l'opposta si era dichiarata disponibile a rinunciare “al decreto ingiuntivo
opposto e ad ogni azione ad esso sottesa, con la compensazione delle spese legali”, mentre l'opponente aveva preteso il riconoscimento in suo favore delle spese processuali, con provvedimento reso in pari data ai sensi del comma 3 della suddetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 12.6.2024 per consentire alla convenuta di prendere posizione sulla controproposta dell'attore o, in caso di mancata accettazione, per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 12.6.2024 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note scritte nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in
Tribunale Ordinario di Cagliari
Proc. n. 7655/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7
epigrafe;
atteso il mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
8. L'opposizione deve essere accolta perché è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da Parte_1 sui seguenti rilievi:
a. secondo il consolidato orientamento sostenuto in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate
configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto
prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la
prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata
del mutuo (Cass., sez. 3, 06/02/2004, n. 2301; Cass., sez. 3, 10/09/2010, n. 19291;
Cass., sez. 3, 30/08/2011, n. 17798)” (Cass. n. 4232/2023);
a. nel caso in esame, il contratto di prestito personale è stato stipulato da CP_3
[...] e dall'odierno opponente Parte_1 il 18.12.1991 (doc. 1
ricorso monitoro), con la previsione di un piano di rimborso di ventiquattro rate da lire 219.600 ciascuna, con conseguente scadenza dell'ultima rata nel mese di dicembre 1993 (nel contratto non è barrata alcuna delle due caselle relative al giorno mensile di scadenza della singola rata) e termine decennale di prescrizione a sua volta scadente nel mese di dicembre 2003;
b. l'unica diffida ad adempiere versata in atti (doc. 8 comparsa di risposta) è stata spedita dall'opposta a Parte_1 in data 3.12.2018 – missiva contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito e la costituzione in mora del
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debitore – ossia circa venticinque anni dopo l'inizio della decorrenza del termine decennale di prescrizione;
c. la convenuta si è limitata a sostenere l'applicabilità del termine ordinario decennale di prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata prevista nel contratto,
anche riguardo agli interessi di mora (sebbene l'opponente non avesse allegato alcunché in ordine all'operatività di un regime diverso da quello ordinario), non menzionando, né tantomeno documentando che il corso del decennio fosse stato interrotto con precedenti lettere di costituzione in mora.
9. La fondatezza dell'eccezione di prescrizione rende superflua la delibazione in ordine agli altri motivi di opposizione formulati dall'attore.
10. L'accoglimento dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.
11. In ragione dell'infondatezza della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate dalla
Controparte_1 debbono restare a suo carico.
12. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste a carico della
Controparte_1 , non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00
euro, con riduzione della metà per i compensi di tutte le fasi, in particolare:
- per le fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della
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controversia in fatto e in diritto;
- per la fase decisionale, considerato che la parte opponente non ha neppure chiesto l'assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive.
Non sono dovuti all'opponente compensi per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi (come richiesto espressamente dall'art. 4, comma 5, lett. c) ultimo periodo, del
D.M. 55/2014), non avendo le parti depositato le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c.
(né avendo chiesto la fissazione di nuova prima udienza con termini a ritroso per il deposito di dette memorie, in seguito alla mancata emissione del provvedimento ex art. 171 bis c.p.c.
da parte del giudice istruttore) ed essendosi limitate, nelle due udienze fissate (entrambe sostituite ex art. 127 ter c.p.c.) a formulare proposte e controproposte transattive.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. accoglie l'opposizione proposta da Parte_1 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1267/2023, emesso da questo Tribunale il 9.8.2023 nel procedimento n. 2136/2023 RAC;
b. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 2136/2023 RAC di questo
Tribunale, anticipate dalla Controparte_1 restino a suo carico;
c. condanna la Controparte_1 rimborsare a Parte_1 le spese di lite del presente procedimento di opposizione, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 98,00 per contributo unificato;
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€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo;
€ 1.823,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari 13.6.2024
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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