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Sentenza 7 marzo 2022
Sentenza 7 marzo 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE In persona del giudice, dott.ssa Alessia Marotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al NRG 60/2019 e vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Mario Garofalo giusta mandato in atti;
- ATTRICE - CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv. Antonio Di Palma;
- CONVENUTA – NONCHE' ATRE in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv. Bruno Famularo;
- TERZO CHIAMATA IN CAUSA -
CONCLUSIONI: come in atti e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha Parte_1 convenuto in giudizio la società lamentando Controparte_1
l'inadempimento del contratto di trasporto per aver consegnato in ritardo l'offerta di partecipazione ad una gara indetta dall' Catanzaro e Parte_2 per essere stata esclusa da detta procedura a causa della ritardata presentazione dell'offerta, pur avendo precisato nella distinta dell'ordine di spedizione che la consegna sarebbe dovuta avvenire tassativamente entro il 23 luglio 2018.
1 Ha dunque chiesto il risarcimento dei danni da perdita di chance, dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa, nonché ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. La società convenuta, costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda avversa, negando la propria responsabilità e chiedendo di chiamare in causa la società per aver operato materialmente la consegna Controparte_3 presso il destinatario. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la CP_3 che ha eccepito in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva per
[...] non aver instaurato alcun rapporto con la società Controparte_4
la società chiamata in causa, licenziataria della
[...] Parte_3
, ha dedotto di aver ricevuto l'ordine di consegna dalla
[...] CP_5 licenziataria della a sua volta incaricata da Parte_4 Controparte_1
Esperita la procedura di negoziazione assistita, sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, all'esito, è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale. È stata altresì espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/11/2021, trattata previo scambio di note di trattazione scritta in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, introitata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***** La domanda è in parte fondata per le ragioni che si diranno. La giurisprudenza distingue tre tipi di contratti di trasporto di cose, qualora siano coinvolti più "vettori": a) si ha il contratto di trasporto con subtrasporto (cfr. Cass., n. 19050/2003) quando il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con i propri, mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi, quanto al resto, dell'opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di subtrasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indipendentemente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l'originario mittente ed il vettore del subtrasporto, che, di fronte a quello, agisce quale ausiliario del vettore originario;
b) ricorre l'ipotesi di contratto di trasporto con rispedizione (cfr. Cass., n. 4593/1999; Cass., n. 108/1999) allorché il vettore si obbliga verso il mittente, oltre che ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere, in nome proprio ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione;
c) si verte in tema di contratto di trasporto cumulativo, ai sensi dell'art. 1700 cod. civ. (cfr. Cass., n. 6557/1991), allorché più vettori si obbligano verso il mittente, con unico contratto (mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale od anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già
2 costituito), a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso, con obbligo solidale di tutti per l'esecuzione del contratto. Mentre nel contratto di trasporto di cose con subtrasporto non esiste un rapporto contrattuale tra il mittente e il subvettore e quindi una responsabilità solidale contrattuale di quest'ultimo nei confronti del mittente, nei cui confronti risponde esclusivamente il vettore, nel contratto di trasporto con rispedizione il vettore, assume solo gli obblighi dello spedizioniere per la parte del trasporto eseguita dal sub-vettore e quindi non è configurabile una sua responsabilità per la stessa (cfr. Cass. n. 4593 del 7/05/1999; Cass. n. 2529 del 7/02/2006). Per inciso, nel trasporto cumulativo, a norma dell'art. 1700 c.c., i vari vettori successivi sono solidalmente responsabili sulla base dell'unico contratto, su cui si fonda detto tipo di trasporto. In altri termini, nel contratto di trasporto con rispedizione, per la parte che riguarda il trasporto della merce "oltre le linee" del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere (art. 1699 c.c.), con la conseguenza che non è configurabile una responsabilità dello stesso per detta seconda tratta di trasporto, non essendo configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono un'attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione (cfr. Cass. 28.3.1995, n. 3614) e rispondendo quindi contrattualmente detti terzi direttamente nei confronti del mittente. Infatti, nel contratto di trasporto con rispedizione il vettore assume due obblighi: quello di trasferire la merce per una certa tratta, e quello - successivo - di concludere un contratto di trasporto, quale mandatario del mittente, per la tratta successiva. Al contrario, nel contratto concluso con lo spedizioniere - vettore, quest'ultimo assume l'obbligo di eseguire in proprio il trasporto, e quindi assume nei confronti del mittente tutte le obbligazioni del vettore, quand'anche si avvalga di terzi nell'esecuzione del trasporto. Alla luce di tali principi, il contratto del 9/5/2017 concluso tra la società
[...]
e la società deve farsi rientrare nell'alveo Parte_1 Controparte_1 del contratto di trasporto con facoltà di subtrasporto, nel quale la società
[...] ha assunto il ruolo di vettore con facoltà di avvalersi di vettori terzi, Controparte_1
i quali non hanno assunto alcun obbligo nei confronti del mittente. Il vettore è dunque responsabile anche per fatti compiuti da terzi, subvettori di cui si sia avvalso nell'esecuzione del trasporto. Questa responsabilità è conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c. secondo cui, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi (Cass. 28 maggio 2004 n. 10297, 4 marzo 2004, n. 4400, 17 maggio 2001 n. 6756, 8 gennaio 1999, n. 103). Nella specie inoltre è emerso come il rapporto contrattuale di subtrasporto è intercorso tra e (e per essa la società Controparte_1 Parte_4 CP_6
[..
[...] ) e non anche (licenziataria della ), a sua volta
[...] Controparte_3 Parte_3 incaricata da di eseguire in loco la consegna del pacco giunto per mezzo Parte_4 di presso la sede di Lamezia Terme. Parte_4
Nella vicenda di cui si controverte, non è risultato che fosse Controparte_3 vettore, né spedizioniere, né sub-vettore di ma piuttosto Controparte_1 collaboratore della ditta (non convenuta in giudizio, né chiamata in causa), CP_5 per via del rapporto di franchising esistente con il marchio Non sussiste dunque la legittimazione passiva della società chiamata in causa, in mancanza di un impegno contrattuale sia con il cliente mittente che con la società
Controparte_1
Ciò premesso, occorre precisare che, nella specie, parte attrice ha dedotto e documentato di aver consegnato, in data 16/7/2018, a “il Controparte_1 collo” da consegnare, con la seguente indicazione: “CONSEGNA TASSATIVA ENTRO IL 23-07-2018” (cfr. doc. 4 prod. ). Parte_1
Detta circostanza non è stata specificatamente contestata dalla convenuta che si è limitata a replicare che “i termini di consegna di spedizione su strada, assoggettate ad eventi esterni non prevedibili, non possono che essere meramente indicativi” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione della società ). Controparte_1
Pertanto, deve ritenersi, in quanto documentato dall'attrice e a fronte della generica contestazione della convenuta, che era stato convenuto un termine specifico entro cui svolgere la consegna. La consegna è però avvenuta in ritardo rispetto al termine del 23/7/2018. Occorre verificare se detto ritardo, da cui il mittente fa conseguire la richiesta risarcitoria per i danni sofferti, sia imputabile o meno alla convenuta. Il ha rappresentato, sul punto, di aver adempiuto Controparte_1 diligentemente all'obbligazione contrattuale, atteso che il plico, consegnato dal mittente in data 16/7/2018, ha raggiunto la destinazione già in data 19/7/2018, tre giorni dopo l'affido della spedizione e 48 ore dopo la partenza effettiva e naturale. È documentale la circostanza per cui in data 19/7/2018 la ha Parte_4 comunicato al mittente un avviso di giacenza relativo alla spedizione oggetto di disamina, adducendo quale motivo: “merce rifiutata” …. “e non lo vuole” (cfr. doc. 5 prod. ). Parte_1
L'attrice ha quindi chiesto di riconsegnare “immediatamente” il plico al destinatario chiedendo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in distinta. È documentale altresì la circostanza per cui in data 24/7/2018 la ha Parte_4 comunicato al mittente un nuovo avviso di giacenza relativo alla spedizione, adducendo quale motivo: “merce rifiutata” …. “e non lo vuole” (cfr. doc. 5 prod.
). Parte_1
Il plico è stato poi consegnato al destinatario in data 25/7/2018 provocando l'esclusione della attrice dalla gara, dal momento che il termine ultimo per la consegna della domanda era stato fissato, dal Bando, per le ore 12:00 del 24/7/2018.
4 Nel corso del giudizio è stata espletata la prova orale. È stato escusso quale teste funzionario amministrativo presso Testimone_1
l' di Catanzaro, il quale ha riferito che “la posta ordinaria Parte_2 può essere consegnata alla guardia giurata all'ingresso, mentre le raccomandate assicurate e domande di gara che sono raccomandate, devono essere recapitate al mio ufficio nella persona del sottoscritto per essere istantaneamente protocollate. Tanto può avvenire nei giorni del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 8.00 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 17.15. Preciso che nella pausa pranzo io resto in ufficio, nei giorni di martedì e giovedì. Preciso, però, che i giorni per ricevere gli atti sono di mattina dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.15 mentre il pomeriggio solo il martedì ed il giovedì dalle 14.30 alle 17.15. Tutta la corrispondenza intestata al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia deve necessariamente pervenire presso il Protocollo del mio ufficio che fa capo a questo Dipartimento. Preciso che gli uffici “Protocollo” e “Dipartimento” sono ubicati in edifici diversi. Le gare che riguardano il Dipartimento di giurisprudenza devono essere consegnate esclusivamente presso il Dipartimento dove io lavoro per il protocollo. Per quanto a mia conoscenza, le guardie all'ingresso del Dipartimento non accettano posta diversa dall'ordinaria e invitano a salire al secondo piano per la consegna. Per quanto mi riguarda, se mi perviene una busta indirizzata ad altro ufficio io do le indicazioni perché venga consegnata al corretto destinatario” …. Ed ancora con riferimento al luogo di consegna il teste ha chiarito
“la busta riguardante la gara doveva pervenire o con consegna manuale o a mezzo raccomandata anche senza avviso di ricevimento all'indirizzo del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia - Organizzazione_1
88100”. È stata poi escussa quale teste , dipendente della Testimone_2 Parte_1 Parte_1
la quale ha confermato le circostanze attoree e ha dichiarato di aver
[...] provveduto a contattare il sig. per rappresentare che la consegna non era Tes_1 andata a buon fine in quanto risultava “rifiutata” e lo stesso rispondeva di non aver mai rifiutato alcun pacco, precisando alla “non ho mai inteso rifiutare niente” … Tes_2
“il Corriere non si è mai presentato né la prima, né la seconda volta”. Dalle risultanze della prova orale non è risultato che la merce sia stata rifiutata dall'addetto alla ricezione o dal personale ivi presente presso il Dipartimento dell' . Anzi è emerso non solo che l'addetto alla ricezione Parte_5 non ha mai rifiutato di ricevere l'atto ma che lo stesso è stato correttamente indirizzato dal cliente mittente presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, Catanzaro CAP 88100. Org_1
Nel corso del giudizio, il Giudice assegnatario del fascicolo ha disposto consulenza tecnica d'ufficio demandando il calcolo, sulla base dei costi delle stampe e della consegna indicati nell'offerta e nell'invito a partecipare alla gara indetta dall , del guadagno presumibile che Parte_6 avrebbe ricavato dall'aggiudicazione della gara di cui è Parte_1 causa, sulla base comparativa dei fatturati da lei ottenuti per altre università per il medesimo tipo di attività, tenendo conto dei costi di realizzazione, stampa, imballaggio e spedizione, sulla scorta della documentazione allegata dall'attrice
5 medesima;
chiedendo di specificare il grado di attendibilità della ricostruzione presumibile degli utili, indicando, ove del caso, il range dei valori minimo e massimo. Il CTU, con argomentazioni immuni da vizi logici e ben motivate, a cui il Giudice ritiene di aderire, ha così concluso: “Dall'analisi del rapporto contrattuale e alla luce di quanto emerso dal calcolo dei valori medi dei ricavi ottenuti da parte attrice nei precedenti appalti, il sottoscritto ritiene che il mancato ricavo possa essere quantificato in un importo che va da un valore minimo pari ad Euro 8.656,25 ad un valore massimo pari ad Euro 10.385,36. Qualora il signor Giudice volesse ritenere valida l'ipotesi di considerare i ricavi potenzialmente ottenuti da parte attrice, per un arco temporale di tre anni, allora basterà moltiplicare gli importi minimi e massimi per tre (valore minimo Euro 25.695,75 – valore massimo Euro 31.156,08)” (cfr. CTU in atti). Orbene, la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'art. 1681 c.c. ha chiarito che (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19050 del 12/12/2003): "in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore”. La mancata consegna in tempo utile del plico di partecipazione ad una gara, per l'aggiudicazione di un appalto, determina, in capo al vettore, una grave responsabilità, idonea ad interrompere qualsiasi preesistente nesso causale. Di conseguenza, insorge, in favore dell'impresa danneggiata, un diritto al risarcimento del danno, correlato alla perdita di chance, intesa quale perdita della mera possibilità di conseguire un vantaggio futuro (l'aggiudicazione dell'appalto), secondo una valutazione ex ante, da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità, in termini di conseguenza dannosa potenziale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/10/2010, n. 20808). La perdita di una "chance" costituita dalla privazione della possibilità di vincere un concorso, configura un danno attuale e risarcibile sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni;
alla mancanza di una tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno (Cass. 21 giugno 2000 n. 34 68, cfr. Cass. 19 febbraio 200 9 n. 4052, 7 giugno n. 13288, 12 aprile 2006 n. 8615). Il danno patrimoniale da perdita di "chance" è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondussi diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.
6 L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, questa ultima necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (Cass. 17 aprile 2008 n. 10111; cfr., per qualche riferimento, in materia di mancata aggiudicazione di gara pubblica, e di lesione dell'interesse pretensivo del soggetto ad acquisire posizioni soggettive abilitanti e comunque ammissive di "status" e capacità, Cass. 29 marzo 2006 n. 7228). Quanto ai danni sofferti, la convenuta contesta la spettanza del danno da perdita di chance precisando che il servizio prescelto per la spedizione prevedeva, in caso di perdita e/o avaria delle merci, esclusivamente il risarcimento non superiore a euro/kg 1,00 di peso lordo perduto o avariato. Nella specie, non trattasi di perdita od avaria della merce, bensì di ritardo della consegna della stessa nel termine convenuto. Pertanto, detto richiamo convenzionale non risulta applicabile al caso esaminato. Parte attrice ha invece assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente circa la prova del cd. danno - conseguenza scaturente dall'inadempimento imputabile della convenuta. Invero, la società ha dato prova che in data 11/7/2018 veniva Parte_1 invitata dall' a partecipare ad una procedura Parte_6 negoziata ristretta per la stipula di contratto per la stampa e la diffusione delle pubblicazioni scientifiche del centro di ricerca “diritto costituzionale e istituzioni politiche” (cfr. doc. 2 prod. ). Parte_1
La lettera di invito prevedeva che le offerte dovessero essere presentare a mano o tramite raccomandata a/r o posta celere entro le ore 12.00 del 24/7/2018. Effettivamente la domanda presentata dalla società attrice veniva compilata in ogni sua parte come richiesto nel Bando, con allegato documento di riconoscimento ed offerta economica pari a: prezzo per monografie: € 110 (IVA inclusa); prezzo per volumi collettanei: € 115 (IVA inclusa); prezzo per i volumi già pronti per la stampa già impaginati in PFD: € 90 (IVA inclusa); prezzo per i volumi adottati: € 50 (IVA inclusa); tempi di consegna volumi 12 giorni, giorni naturali e consecutivi 15 giorni (doc. 3 prod. ). Parte_1
Nel corso del giudizio è stata inoltre ordinata l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della busta contenente l'offerta di partecipazione rivolta all' Parte_7
e, acquisito l'originale di detta missiva, è emersa la
[...] Parte_2 piena corrispondenza tra quanto già allegato in copia dalla società attrice ed il contenuto della busta indirizzata dall all' . Parte_1 Parte_1 Parte_2
Venendo alle previsioni del Bando, esso prevedeva che la gara sarebbe stata aggiudicata in base ai seguenti criteri “Prezzo max 70 punti;
Tempi di consegna max 30 punti;
”, precisando che “il punteggio massimo di 70 punti, relativo al prezzo, verrà attribuito alla Casa Editrice che presenterà il prezzo più basso”, e che “il punteggio massimo di 30 punti, relativo ai tempi di consegna, verrà attribuito alla casa Editrice che presenterà il tempo di consegna più basso”.
7 Orbene, è documentata la circostanza per cui la società attrice è stata esclusa dalla gara in quanto l'offerta è arrivata in ritardo e, precisamente, si legge nella comunicazione di esclusione “in quanto la domanda è arrivata in data 25.07.2018 ore 12.00 (prot. n. 2124 del 25.07.2018)” dunque oltre il termine previsto dal Bando delle ore 12.00 del 24/7/2018. Dal verbale della Commissione aggiudicatrice emerge la circostanza per cui sia la odierna attrice che altra società ( non abbiano consegnato Controparte_7 nei termini la domanda di partecipazione, rappresentando al RUP l'inimputabilità del ritardo, attribuibile piuttosto al comportamento del corriere. La Commissione ha comunque ritenuto di non dover ammettere detti aspiranti, aggiudicando la gara alla società che aveva offerto condizioni Organizzazione_2 economiche meno vantaggiose di quelle che avrebbe offerto la Parte_1 se avesse partecipato regolarmente.
[...]
Da ciò la società attrice fa scaturire il danno da perdita di chance riconducibile, si sostiene, alla concreta ed elevata probabilità di vedersi aggiudicare la gara, in quanto offerente più vantaggiosa a livello economico, rispetto alla effettiva aggiudicataria. Ebbene, dagli elementi probatori addotti dall'attrice deve ritenersi fondata e documentata la domanda risarcitoria. Ai fini della quantificazione del danno da perdita di chance può tenersi in considerazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio la quale ha stimato possibili ricavi entro un range di valori minimi e massimi. Può essere considerato, quale possibile ricavo, il valore ricavabile dalla media aritmetica di detti valori (minimi e massimi) moltiplicato per il periodo di durata del rapporto contrattuale (tre anni). Si avrà dunque un importo pari ad euro 28.562,41. In definitiva, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta per inadempimento, la stessa va condannata al risarcimento del danno da perdita di chance sofferto dal cliente mittente, riconducibile ai ricavi che avrebbe potuto ricavare ove fosse stata consegnata in tempo la busta contenente l'offerta di partecipazione, quantificabile complessivamente nell'importo di euro 28.562,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. È invece infondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di allegazione e prova dello stesso da parte della società attrice. È altresì destituita di fondamento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. in mancanza di prova degli elementi costitutivi, oltre che del maggior danno. Tra l'attrice e la convenuta le spese di lite vanno compensare per metà in ragione del parziale accoglimento delle domande giudiziali. Per il resto seguono la soccombenza della società e si liquidano come da dispositivo Controparte_1 secondo i parametri medi del D. M. 55/2014, valutato il valore accertato della lite, considerate le fasi processuali espletate. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto sono poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del
8 chiamante, atteso che la domanda di garanzia e/o di manleva è infondata, secondo i parametri minimi di cui al D. M. 55/2014 considerata la posizione dello stesso nello svolgimento del processo. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
2. Accerta e dichiara la responsabilità della società per le Controparte_1 ragioni espresse in parte motiva, condannando la stessa a pagare all'attrice l'importo di euro 28.562,41 (#ventottomilacinquecentosessantadue/41) oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Rigetta nel resto le domande attoree;
4. Compensa per metà le spese di lite tra parte attrice e Controparte_1 condannando quest'ultima al pagamento della restante parte che si liquida in euro 545,00 per esborsi, in euro 3.627,00 (tremilaseicentoventisette/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione al difensore antistatario;
5. Condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalla Controparte_1 chiamata in causa che si liquidano in euro 4.000,00 Controparte_3
(#quattromila/00) per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute con attribuzione al difensore antistatario;
6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta
[...]
Controparte_1
Così deciso in data 5/3/2022 IL GIUDICE Dott.ssa Alessia Marotta
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