Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.V.G. 1498/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1498/2024 del R.V.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ettivamente domiciliati in Battipa .59, presso lo studio dell'avv. Loredana Trotta che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Con sentenza n. 408/2024 pubblicata .07.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 18 marzo 2025, le parti confermavano la volonta di divorziare alle condizioni concordate e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare occorre evidenziare che la Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Con sentenza n. 408/2024 pubblicata il 19.07.2024, il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha omologato le condizioni dai medesimi concordate e i ricorrenti hanno fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna. Per_1
-La casa coniugale sita in Battipaglia alla via Napoli, 59 resterà alla sig.ra
, unitamente ai mobili e suppellettili che la arredano, mentre il sig. Parte_2 Pt_1
ha già provveduto a trasferire la propria residenza in Piaggine (SA) via Patri,
[...]
-La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in linea con quanto stabilito dalla Legge n. 54/2006, con collocamento prevalente presso la madre. I già menzionati eserciteranno, entrambi, la potestà genitoriale, assumendo, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima.
- il padre potrà tenere con sé la minore nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30, salvo diverso accordo tra i coniugi, da condividere con ragionevole preavviso e tenendo conto degli impegni scolastici e ludici delle minori;
nonché, a settimane alterne, dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica. Inoltre, ad anni alterni, le festività seguiranno il criterio dell'alternanza: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; Lunedì dell'Angelo o Domenica di Pasqua. Nei mesi di luglio ed agosto, fino al sesto anno di età il padre potrà tenere con sé la figlia dal 12 al 19 luglio e dal 17 al 25 agosto;
dopo il sesto anno d'età anche 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. La minore trascorrerà con i rispettivi genitori le ricorrenze dei compleanni, onomastici, Festa del Papà/ della mamma. La minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni pranzo/ cena con i genitori.
- l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad€ 200,00 mensili, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
- Detto assegno alimentare di mantenimento per la figlia minore sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT, dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla comparizione avanti al Signor Presidente del Tribunale di Salerno.
- Le spese straordinarie, scolastiche, mediche, viaggi, sportive e compleanni della figlia e quelle previste dal protocollo saranno sostenute al 50% tra i coniugi, previo accordo tra le parti. Le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori andranno suddivise nelle seguenti categorie:
-scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, mensa scolastica, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'esterno per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, baby sitting;
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private, cambi di stagione;
-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicate alla figlia;
- La sig.ra , potrà telefonare e / o videochiamare la figlia una volta Parte_2 Per_1 al giorno redetta starà col padre.
- I coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento essendo economicamente autosufficienti. I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere in relazione alle rispettive posizioni patrimoniali avendo già diviso l'unico libretto postale in egual misura e provvedendone all'estinzione in data 10 maggio 2024.
- I coniugi si scambiano il reciproco consenso per il rilascio della carta di identità e/o passaporto validi per l'espatrio anche per la figlia. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 14 aprile 2012 nel Comune di Piaggine (SA) tra , nato a [...]_1
UC (SA) il 06.08.1985, C.F.: , nata a [...]_2
Salerno il 14.10.1988, C.F.: rit tro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune di , Atto n. 1, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piaggine (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi