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Sentenza 4 maggio 2024
Sentenza 4 maggio 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 6027/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6027/2016 in materia di vendita di cose immobili, a cui sono riunite le cause n.
6031/2016, n. 6201/2016 e n. 6214/2016, promosse da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3
proprio e quali eredi di (C.F. ), rappresentati e Persona_1 C.F._4 difesi dall'avv. Denise D'Anniballe (C.F. ed elettivamente domiciliati presso C.F._5
il suo studio in Viareggio, Via delle Darsene 25, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 22.07.2021.
ATTORI
(C.F. ) e Parte_4 C.F._3 Parte_5
( ), quali eredi di (C.F. ), C.F._6 Persona_1 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Denise D'Anniballe (C.F. ed elettivamente C.F._5
domiciliati presso il suo studio in Viareggio, Via delle Darsene 25, come da procura allegata alla comparsa di costituzione del 22.07.2021
ATTORI
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Denise Parte_6 C.F._7
D'Anniballe (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._5
Viareggio, Via delle Darsene 25, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
pagina 1 di 6
CONTRO
(C.F. ), con sede in Viareggio, via Coppino, n. 433, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Andrea Controparte_2
Gemignani (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._8
Viareggio (LU), Via Giuseppe Verdi 281, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: per gli attori: “previa ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, accertare la sussistenza in tutte le unità immobiliari oggetto delle cause riunite RG 6214/16, RG
6031/16, RG 6201/16 alla RG 6027/16 e della causa de qua, delle difformità acustiche lamentate in atti, del mancato rispetto dei requisiti acustici passivi e di conseguenza condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore Controparte_1 di della somma pari ad € 240.000,00, Eredi € 164.500,00, Parte_7 Persona_1
Euro 243.000,00, € 105.200,00, oltre alle necessarie Parte_3 Parte_6
spese tecniche, per le causali indicate nella relazione di parte o nella somma Persona_2
maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e ritenuta necessaria per la regolarizzazione acustica delle singole unità immobiliari nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di deposito della ATP all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese, anche peritali, oltre accessori di legge”. per la convenuta: “in via preliminare, il rigetto della domanda per intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'azione; nel merito, il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e in data 16.02.04, acquistavano dalla Parte_1 Persona_1 Controparte_1
l'unità immobiliare sita al piano terra del condominio denominato posto in
[...] Org_1
Viareggio (LU) al prezzo di € 240.000,00.
Ritenuti sussistenti vizi e difformità sull'immobile, unitamente ai proprietari delle altre unità abitative, introducevano il procedimento per ATP n. 4880/2010 R.G. volto a verificare la sussistenza dei vizi e le relative cause.
pagina 2 di 6 Il CTU nominato, geom. rilevava la presenza negli immobili di difformità planimetriche e Per_3
catastali che richiedevano la presentazione di pratiche di sanatoria e di denunce di variazione, oltre a significative violazioni della normativa acustica introdotta con la L. 447/95 ed il DPCM 5/12/97.
La e il introducevano quindi il presente giudizio per richiedere, previo Pt_1 Persona_1
accertamento dei vizi e delle difformità urbanistiche, catastali e acustiche, la condanna della
[...] al pagamento della somma di € 221.624,00 per la regolarizzazione dell'immobile, Controparte_3
oltre al rimborso delle spese anche della fase di ATP.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda attorea, eccependo Controparte_1
l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione, oltre alla sua infondatezza nel merito, in quanto i vizi contestati dovevano essere ritenuti di lieve entità.
Inoltre, rilevava che le difformità acustiche non sussistevano, dal momento che il Controparte_4
aveva dato attuazione alla disciplina statale e regionale soltanto con l'emanazione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato il 7.2.2006, successivo al rilascio del titolo abilitativo (C.E. del 26.04.1999).
, e introducevano tre autonomi Parte_6 Parte_3 Parte_2
giudizi ai quali venivano assegnati rispettivamente il n. 6031/2016 R.G., 6201/2016 R.G. e 6214/2016
R.G., in quanto anch'essi avevano acquistato degli appartamenti nel Condominio Org_1
i quali presentavano i medesimi vizi e difformità; chiedevano quindi il pagamento delle spese necessarie per la regolarizzazione dell'immobile, oltre alle spese del giudizio di ATP.
All'udienza del 19.04.2017, le cause n. 6031/2016, n. 6201/2016 e n. 6214/2016 venivano riunite alla n. 6027/2016.
Il 21.11.2019, decedeva pertanto si costituivano nel presente procedimento Persona_1
e anche in qualità di eredi del Parte_2 Parte_3 Controparte_5
defunto, e e , unicamente in qualità di eredi del de cuius, Parte_5 Parte_4
La convenuta provvedeva alla regolarizzazione catastale ed urbanistica per tutti gli appartamenti, ad esclusione della proprietà pertanto il 10.05.22 questo giudicante dichiarava Parte_8
cessata la materia del contendere limitatamente alle relative doglianze, tranne che per tale unità immobiliare, e con provvedimento del 17.06.22, disponeva la rinnovazione della CTU limitatamente al rispetto dei limiti acustici, nominando l'ing. Persona_4
pagina 3 di 6 Il CTU in data 27.02.23 formulava un'istanza di chiarimenti a questo giudicante, il quale disponeva la sospensione delle operazioni peritali, riservandosi di decidere in contraddittorio con le parti, ed all'udienza del 28.03.23, ritenendo che l'accertamento peritale già eseguito consentisse di decidere la causa senza ulteriori indagini peritali, tentava la conciliazione tra le parti, all'esito della quale la convenuta provvedeva alla regolarizzazione urbanistica e catastale anche dell'ultimo appartamento;
il tentativo di conciliazione falliva in relazione al rispetto dei limiti acustici, per cui la causa veniva trattenuta in decisione unicamente in relazione a tale doglianza, con termini per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra evidenziato, in corso di causa la convenuta, con la fattiva collaborazione degli attori, ha provveduto alla regolarizzazione urbanistica e catastale di tutte le unità immobiliari per cui è causa;
di conseguenza gli attori hanno concluso contestando soltanto la sussistenza delle difformità acustiche e il mancato rispetto dei requisiti acustici passivi, chiedendo la condanna della Controparte_1
al pagamento delle somme necessarie per la regolarizzazione acustica.
[...]
Questo giudicante all'udienza del 17.06.22 ha disposto la rinnovazione della CTU, chiedendo al nominato ing. di indicare, in primo luogo, quali fossero i limiti acustici da rispettare nella Per_4 ristrutturazione dell'immobile e di verificare il rispetto di tali limiti.
Nella relazione depositata in data 27.02.23, il CTU ha ricostruito la cronologia dell'intervento di ristrutturazione dell'immobile e dei provvedimenti autorizzativi del . Controparte_4
Il 25.11.1993 è stata presentata presso il Comune la domanda per la concessione edilizia, che è stata però rilasciata solo il 26.04.1999, previo parere della Sovrintendenza del 12.4.1996.
Tra il 2000 e il 2004 sono state presentate ben sei varianti, ed in particolare con la seconda variante del
06.03.2001 è stata modificata la destinazione d'uso dell'immobile da commerciale a civile;
il 13.8.2004
è stata dichiarata la chiusura lavori con certificato di conformità e attestazione di abitabilità.
Il complesso quadro normativo è ricostruito nelle sentenze Cass. n. 21922/2021 e n. 2226/2022: “l'art.
3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. In ottemperanza a tale disposizione, è stato emanato il d.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare. Nella
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materia in esame è poi intervenuta la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, che è stata recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194
(Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), ed a seguito della scadenza della delega prevista dall'art. 14 della legge 31 ottobre 2003,
n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2003), l'art. 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ha nuovamente delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di integrare nell'ordinamento la direttiva citata e di assicurare l'omogeneità delle normative di settore. In particolare, il comma 5 dell'art. 11 della legge n. 88 del 2009 ha previsto che «in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati
e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge»”.
La concessione edilizia è del 26.04.1999, ma la variante che ha modificato la destinazione d'uso dell'immobile da commerciale a residenziale è del 06.03.2001, ed è a questa data che va verificata, per la nuova destinazione d'uso, l'applicabilità dei limiti previsti dal DPCM 5/12/1997, entrato in vigore il
20.2.98; il decreto, previsto dall'art. 3 comma 1 lettera f) l. 447/1995, individua i criteri per la ristrutturazione delle costruzioni edilizie già esistenti ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.
L'applicabilità di tali limiti non è però immediata, ma è subordinata in primo luogo (art. 4 L. 447/95), alla indicazione da parte delle regioni dei criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procederanno alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste per l'applicazione dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
E' altresì subordinata (art. 6 L. 447/95) alla conseguente classificazione da parte di ogni comune del proprio territorio secondo i criteri indicati dalle regioni, ed alla adozione di regolamenti comunali per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.
Il ha dato attuazione alla nuova normativa solo con l'emanazione del “Piano di Controparte_4 classificazione acustica del territorio comunale” approvato con la delibera n. 23 del 27 aprile 2006.
pagina 5 di 6 Pertanto alla data del 6-3-2001 era ancora applicabile il precedente DM 5/7/1975, che prevede limiti meno restrittivi, i quali dalle prove eseguite in sede di ATP dal P. I. risultano rispettati (vedi Per_5
tabella 3 relazione del CTU del 27.2.23).
Per quanto sopra, accertata la conformità acustica dell'immobile, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere compensate nella misura della metà, considerata la cessata materia del contendere in merito alla regolarizzazione catastale e urbanistica dell'immobile, mentre seguono per la rimanente metà la soccombenza;
le spese di CTU del presente giudizio sono poste a carico degli attori, mentre le spese di ATP vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla regolarizzazione urbanistica e catastale degli immobili per cui è causa;
- rigetta la domanda di parte attrice relativa all'accertamento delle difformità acustiche e del mancato rispetto dei requisiti acustici passivi, e la conseguente domanda di risarcimento del danno;
- compensa le spese di lite del presente giudizio nella misura della metà, e condanna gli attori in solido al pagamento in favore della convenuta della rimanente metà; liquida le spese di lite per l'intero in €
12.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge;
- pone le spese di CTU del presente giudizio a carico definitivo degli attori;
- compensa tutte le spese del giudizio di ATP.
Lucca, 3-5-2024
Il Giudice
Giacomo Lucente
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