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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2024, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/07/2024 N. 2970/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to ZERBINATI LAURA ed lett.te Parte_1
dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
COMPLEMENTARE A Controparte_1
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to CANELLI IVAN ed elett.te
[...]
dom.to presso lo studio in CORSO VITTORIO EMANUELE , 12 , PRESSO AVV. LORENZO
RAVAGLIA LODI
RESISTENTE
OGGETTO: previdenza complementare e premorienza del lavoratore
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
resistente chiedendo al Giudice: CP_3
1/4 Dott. Riccardo Atanasio “Condannare la capitalizzazione Controparte_4
farmaceutica e dei settori affini – al pagamento in Controparte_2
favore della ricorrente, per le causali di cui in premessa, la complessiva somma in linea capitale di euro 46.565,55 lordi e/o la diversa somma nel frattempo maturata o ritenuta di giustizia da parte del giudice, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo” con vittoria di spese.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti di causa sono pacifici.
Il marito della ricorrente, sig. , versava il proprio TFR nel Fondo di previdenza Persona_1
complementare , senza indicare il beneficiario delle somme per il caso di CP_1 premorienza. E' poi deceduto in data 13.03.2022, in costanza del rapporto di lavoro.
La ricorrente non accettava l'eredità del marito.
La richiesta della ricorrente di ottenere il TFR del marito è stata respinta dal Fondo.
La questione riguarda l'applicabilità e l'interpretazione dell'articolo 14 comma 3 del d.lgs.
252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), il quale prevede che “In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche”.
La norma disciplina espressamente il trattamento del TFR versato in un Fondo di previdenza complementare in caso di morte del lavoratore ed è applicabile al caso in esame.
Il sig. non ha indicato un beneficiario specifico delle somme versate nel Per_1 CP_1
quindi tali somme devono essere devolute agli eredi o, in mancanza, resteranno acquisite al
Fondo stesso.
Le parti prospettano un'interpretazione differente del termine “erede”.
Secondo parte ricorrente “erede” indica colui che sia semplicemente chiamato all'eredità, mentre parte convenuta lo interpreta nel senso più ristretto di colui che abbia accettato l'eredità.
Il giudicante ritiene che si debba interpretare il termine “erede” contenuto nella norma in senso tecnico-giuridico, ossia come colui che abbia accettato l'eredità.
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Tale interpretazione è stata adottata dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro con l'ordinanza n. 19571/2019.
La Suprema Corte non ritiene estensibile il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di assicurazione per il caso di morte: per quella, la “designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per l'individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità (ex multis Cass.
26606/2016)”.
La Corte evidenzia come non sia possibile un'applicazione estensiva del principio elaborato con riferimento al contratto di assicurazione anche all'ipotesi di corresponsione di somme da parte del Fondo di previdenza complementare;
in questo secondo caso, “la fonte del diritto riconosciuto iure proprio è nella legge e non in un contratto di assicurazione di cui devono essere interpretate le clausole”.
In base alla norma di legge, il diritto al riscatto sorge in capo agli eredi, che devono essere intesi quali coloro che, chiamati all'eredità, l'abbiano accettata.
Lo scrivente ritiene di condividere le conclusioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione.
Nel contratto di assicurazione, infatti, è la parte a voler individuare i beneficiari e quindi il termine erede usato in tale sede non deve essere interpretato in senso tecnico e restrittivo, ma deve comprendere tutti coloro che possono astrattamente acquisire la qualità di erede.
Con riferimento alle somme devolute ai fondi di previdenza complementare, invece, è la stessa norma di legge ad individuare i soggetti titolari del diritto di riscatto, pertanto l'indicazione del legislatore deve essere interpretata in senso tecnico-giuridico come riferita solamente a coloro che abbiano accettato l'eredità.
La ricorrente, pacificamente, non ha accettato l'eredità del marito. In base all'interpretazione prospettata, quindi, la stessa non è legittimata ad esercitare il diritto di riscatto.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Equi motivi – individuati nella novità della questione – giustificano la compensazione delle spese tra le parti
PQM
Rigetta il ricorso;
spese compensate
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 17/07/2024 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4
Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 17/07/2024 N. 2970/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to ZERBINATI LAURA ed lett.te Parte_1
dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
COMPLEMENTARE A Controparte_1
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv.to CANELLI IVAN ed elett.te
[...]
dom.to presso lo studio in CORSO VITTORIO EMANUELE , 12 , PRESSO AVV. LORENZO
RAVAGLIA LODI
RESISTENTE
OGGETTO: previdenza complementare e premorienza del lavoratore
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 05.03.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
resistente chiedendo al Giudice: CP_3
1/4 Dott. Riccardo Atanasio “Condannare la capitalizzazione Controparte_4
farmaceutica e dei settori affini – al pagamento in Controparte_2
favore della ricorrente, per le causali di cui in premessa, la complessiva somma in linea capitale di euro 46.565,55 lordi e/o la diversa somma nel frattempo maturata o ritenuta di giustizia da parte del giudice, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo saldo” con vittoria di spese.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti di causa sono pacifici.
Il marito della ricorrente, sig. , versava il proprio TFR nel Fondo di previdenza Persona_1
complementare , senza indicare il beneficiario delle somme per il caso di CP_1 premorienza. E' poi deceduto in data 13.03.2022, in costanza del rapporto di lavoro.
La ricorrente non accettava l'eredità del marito.
La richiesta della ricorrente di ottenere il TFR del marito è stata respinta dal Fondo.
La questione riguarda l'applicabilità e l'interpretazione dell'articolo 14 comma 3 del d.lgs.
252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), il quale prevede che “In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche”.
La norma disciplina espressamente il trattamento del TFR versato in un Fondo di previdenza complementare in caso di morte del lavoratore ed è applicabile al caso in esame.
Il sig. non ha indicato un beneficiario specifico delle somme versate nel Per_1 CP_1
quindi tali somme devono essere devolute agli eredi o, in mancanza, resteranno acquisite al
Fondo stesso.
Le parti prospettano un'interpretazione differente del termine “erede”.
Secondo parte ricorrente “erede” indica colui che sia semplicemente chiamato all'eredità, mentre parte convenuta lo interpreta nel senso più ristretto di colui che abbia accettato l'eredità.
Il giudicante ritiene che si debba interpretare il termine “erede” contenuto nella norma in senso tecnico-giuridico, ossia come colui che abbia accettato l'eredità.
2/4 Dott. Riccardo Atanasio Tale interpretazione è stata adottata dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro con l'ordinanza n. 19571/2019.
La Suprema Corte non ritiene estensibile il principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di assicurazione per il caso di morte: per quella, la “designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per l'individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità (ex multis Cass.
26606/2016)”.
La Corte evidenzia come non sia possibile un'applicazione estensiva del principio elaborato con riferimento al contratto di assicurazione anche all'ipotesi di corresponsione di somme da parte del Fondo di previdenza complementare;
in questo secondo caso, “la fonte del diritto riconosciuto iure proprio è nella legge e non in un contratto di assicurazione di cui devono essere interpretate le clausole”.
In base alla norma di legge, il diritto al riscatto sorge in capo agli eredi, che devono essere intesi quali coloro che, chiamati all'eredità, l'abbiano accettata.
Lo scrivente ritiene di condividere le conclusioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione.
Nel contratto di assicurazione, infatti, è la parte a voler individuare i beneficiari e quindi il termine erede usato in tale sede non deve essere interpretato in senso tecnico e restrittivo, ma deve comprendere tutti coloro che possono astrattamente acquisire la qualità di erede.
Con riferimento alle somme devolute ai fondi di previdenza complementare, invece, è la stessa norma di legge ad individuare i soggetti titolari del diritto di riscatto, pertanto l'indicazione del legislatore deve essere interpretata in senso tecnico-giuridico come riferita solamente a coloro che abbiano accettato l'eredità.
La ricorrente, pacificamente, non ha accettato l'eredità del marito. In base all'interpretazione prospettata, quindi, la stessa non è legittimata ad esercitare il diritto di riscatto.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Equi motivi – individuati nella novità della questione – giustificano la compensazione delle spese tra le parti
PQM
Rigetta il ricorso;
spese compensate
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 17/07/2024 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4
Dott. Riccardo Atanasio