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Sentenza 31 maggio 2026
Sentenza 31 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 8459/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il Giudice Dott.ssa SS Corrias,
PREMESSO che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 e 437 c.p.c.,
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 e 437 c.p.c. in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa SS Corrias N.R.G. 8459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Dott.ssa SS Corrias, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 e 437 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 8459/2024 promossa da:
Parte_1 (P.IVA P.IVA_1 J22/813/2005), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2 , con sede legale a Iasi, Str. Rediu Tatar n. 6 (Romania), assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Sasso del Foro di Mantova (C.F. C.F._1 ), giusta procura alle liti allegata al presente atto, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a Mantova (46100 - MN), piazza Cesare Mozzarelli n. 6,
- parte appellante
contro
Controparte_1 , in persona del Prefetto pro tempore (C.F. P.IVA_2 ), sita a CP_1(70122 - BA), Piazza Libertà n. 1, costituita tramite proprio funzionario delegato;
- parte appellata
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis: In via principale e nel merito: Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 155/2024, n. cronol. 406/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di CP_1
– Sez. VI Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Tuozzo – R.G. n. 9026/2022, pubblicata il 01/02/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità dell'Ordinanza – Ingiunzione della Controparte_1 N. CodiceFiscale_2 Area III del 11/10/2022 per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, e per l'effetto restituire all'avente diritto l'importo di € 4.130,00 già versato direttamente nelle mani degli agenti verbalizzanti a titolo di cauzione;
In subordine:
2. Accertare e dichiarare l'annullamento parziale dell'Ordinanza - Ingiunzione della Controparte_1 n. CodiceFiscale_2 Area III del 11/10/2022, rideterminando la sanzione nel minimo edittale previsto ex lege pari a € 2.065,00, con contestuale imputazione dell'importo di € 4.130,00 già versato a titolo di cauzione quale pagamento del provvedimento impugnato, e conseguentemente disporre la restituzione della somma residua all'avente diritto;
In estremo subordine:
3. Annullare parzialmente l'Ordinanza - Ingiunzione della Controparte_1 n. CodiceFiscale_2 Area III del 11/10/2022, rideterminando la sanzione nella misura di € 4.130,00, con contestuale imputazione dell'importo di
€ 4.130,00 già versato a titolo di cauzione quale pagamento ed oblazione del provvedimento impugnato. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
1. rigettare l'appello proposto, con conferma della sanzione ex adverso opposta;
2. spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 155/2024, n. cronol. 406/2024, emessa il 1° febbraio 2024 dal Giudice di Pace di CP_1- Sez. VI Civile, R.G. n. 9026/2022, non notificata, domandandone la riforma per i seguenti motivi:
- “Con ricorso iscritto a ruolo il 18/11/22, la Parte_1 proponeva innanzi al Giudice di Pace di CP_1 ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. CodiceFiscale_2 Area III del 11/10/22, emessa dalla Prefettura di CP_1e intimante il pagamento della somma di € 8.276,48 per la ritenuta violazione dell'art. 46 co. 1 L. 298/1974. Il suddetto provvedimento veniva emesso sulla scorta del verbale di contestazione n. PTR 2676000158 elevato dalla Polizia Stradale di CP_1in data 05/07/2022, nei confronti del conducente dell'autocarro tg. IS24RUT rim. XA101RE, in solido con la società Parte_1 proprietaria del veicolo, per l'asserita violazione dell'art. 46 co. 1 L. n. 298/1974, in quanto “circolava col veicolo sopra indicato, immatricolato in Romania e semirimorchio immatricolato in Italia, effettuando un trasporto internazionale di cose per conto terzi da IO (MN) in Albania violando le condizioni ed i limiti stabiliti nell'autorizzazione CEMT n. 00726 del 29.12.2021 rilasciata autorità competenti romene (Bucuresti). Nella circostanza si accertava che il complesso veicolare sopra indicato effettuava diversi viaggi Italia-Albania senza mai partire dalla Romania e senza mai farvi rientro. Inoltre si accertava che nelle CMR in possesso del trasgressore era indicato quale vettore l'azienda Parte_1 in IO (MN) e non era presente alcun timbro del vettore romeno Parte_1 con sede a Iasi. Il veicolo, di cui vengono trattenuti i documenti di circolazione, viene sottoposto a fermo amministrativo per mesi 3 con separato verbale e affidato a Soccorso Stradale Chiarulli con locali siti a CP_1in strada Torrebella snc. N.B. Il veicolo veniva inoltre sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 Cds in quanto il trasgressore non ottemperava al pagamento in strada. Art. 44 L. 298/74”. Il presunto trasgressore versava, in data 06/07/2022, la somma di € 4.130,00 a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 207 co. 2 C.d.S., direttamente nelle mani degli agenti accertatori. Avendo provveduto al pagamento della suddetta sanzione amministrativa a titolo di cauzione, veniva revocato il fermo amministrativo disposto contestualmente alla notifica del verbale impugnato ai sensi dell'art. 207 C.d.S.; tuttavia, il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 46 L. n. 298/74 e affidato in custodia al presunto trasgressore per la durata di mesi tre a far data dal 06/07/2022, previo pagamento delle spese di affidamento in custodia. Avverso il suddetto verbale lo scrivente difensore, per conto della Parte_1 proponeva scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81 quale rimedio impugnatorio previsto, adducendo sin da subito l'infondatezza nel merito delle violazioni contestate dall'organo di polizia, oltre che l'errata interpretazione della normativa richiamata. Tuttavia, gli scritti difensivi proposti non trovavano accoglimento dal momento che la Controparte_1 quale organo adito, emetteva l'impugnata ordinanza ingiunzione, con la quale – del tutto inopinatamente – raddoppiava la sanzione pecuniaria irrogata con verbale della Polizia Stradale di CP_1 vale a dire dagli originari € 4.130,00 agli attuali € 8.276,48. Avverso il provvedimento prefettizio, lo scrivente difensore depositava ricorso in opposizione presso il Giudice di Pace di CP_1 con giudizio incardinato al R.G. 9026/2022 – Giudice Dott.ssa Maria Tuozzo, che si concludeva con la sentenza quivi appellata. Ebbene, la Controparte_1 si costituiva nel giudizio tramite proprio funzionario delegato, contestando genericamente le questioni eccepite dal ricorrente e limitandosi a confermare la legittimità dell'accertamento eseguito dalla Polizia Stradale di CP_1 non aggiungendo null'altro a livello probatorio e/o istruttorio, ma rinviando sostanzialmente alle contestazioni svolte dall'organo di polizia e dalla relativa relazione di servizio. Ora, al netto della costituzione tardiva della CP_1 resistente in virtù di una remissione in termini quanto meno “irrituale” disposta dal Giudice di prime cure, l'istruttoria svolta con memorie e note scritte, a parere dello scrivente, evidenziava ancora più chiaramente le lacune accertative dell'organo di polizia ed i vizi dell'ordinanza ingiunzione. L'odierno appellante, nel corso del giudizio di prime cure, deduceva l'insussistenza nel merito della presunta violazione dell'art. 46 L. 298/74, anche alla luce della carenza di prova in tal senso, oltre che l'erroneità in fatto ed in diritto, e la carenza di motivazione, del raddoppio sanzionatorio irrogato dalla Controparte_1 all'esito degli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81. Tuttavia, conclusa l'istruttoria, la causa veniva posta in decisione e il Giudice adito con la sentenza sopra indicata disponeva quanto segue: “dall'esame della documentazione versata in atti è dato evincere la legittimità del credito azionato dall'ente creditore, atteso che la Controparte_1 inviava la chiesta documentazione in forza di una disposizione di legge ed in ottemperanza ad un ordine impartito dal Giudicante, costituendosi formalmente in giudizio, prendendo specifica posizione sui dedotti assunti. […] Si rileva che gli assunti dell'opponente risultano smentiti per tabulas poiché la violazione contestata ex art. 46 L. 298/1974 è legittima per avere gli accertatori acclarato de visu che il conducente del mezzo sanzionato, di proprietà dell'odierna ricorrente effettuava diversi viaggi dall'Italia all'Albania, senza mai partire dalla Romania, stato di rilascio dell'autorizzazione e senza mai farvi rientro. […] Si rileva che l'operato dei verbalizzanti è ricoperto da fede privilegiata in ordine ai fatti e/o agli atti che il pubblica ufficiale attesti da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza”. In sostanza, il Giudice di Pace di CP_1rigettava la domanda spiegata dall'odierno appellante sull'assunto che gli agenti avrebbero accertato de visu la presunta violazione dell'art. 46 L. 298/74 e tale elemento sarebbe sufficiente, per ci solo, a smentire gli assunti dell'opponente. Tutto ci premesso, la Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, erronea in fatto e in diritto, oltre che lesiva degli interessi dell'appellante, formula i seguenti MOTIVI D'APPELLO 1. Violazione e/o falsa applicazione di disposizioni di legge (art. 46 L. 298/74; art. 18 L. 689/1981; art. 205 C.d.S.) e principi di diritto. Anzitutto, il Giudice di prime cure ha errato nell'interpretare la norma apparentemente violata dall'appellante (art. 46 L. 298/74) laddove ha ritenuto che “la violazione contestata ex art. 46 L. 298/1974 è legittima per avere gli accertatori acclarato de visu che il conducente del mezzo sanzionato, di proprietà dell'odierna ricorrente effettuava diversi viaggi dall'Italia all'Albania, senza mai partire dalla Romania, stato di rilascio dell'autorizzazione e senza mai farvi rientro”, con ciò violando, in ipotesi, i limiti dell'autorizzazione comunitaria n. 00726 del 29/12/2021 rilasciata alla società appellante dalle competenti autorità nazionali della Romania per l'esecuzione del trasporto internazionale di merci per conto terzi tra Paesi aderenti alla Convenzione multilaterale della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT). La regola “base” posta dalla normativa CEMT, secondo quanto previsto dal manuale del Ministero dei Trasporti agli atti del fascicolo di primo grado, prevede che: al termine del primo viaggio a carico tra il Paese membro di immatricolazione del veicolo e altro Paese membro, il trasportatore può effettuare un massimo di tre viaggi a carico che non contemplano il Paese in cui è stato immatricolato il veicolo, dove invece dovrà tornare, vuoto o carico, al termine del termine del terzo viaggio. Come si evince, il parametro per verificare l'eventuale superamento dei limiti - e dunque se il trasporto internazionale possa dirsi o meno abusivo ai sensi del citato art. 46 - è il Paese di immatricolazione del veicolo, e non invece il Paese di rilascio dell'autorizzazione come sostenuto in sentenza. Nel caso che ci occupa, la pronuncia di primo grado ha riscontrato l'abusività del trasporto della Parte_1 per avere l'odierno appellante effettuato “diversi viaggi dall'Italia all'Albania, senza mai partire dalla Romania, stato di rilascio dell'autorizzazione e senza mai farvi rientro”. Tuttavia, il complesso veicolare tg. IS24RUT-XA101RE di proprietà della Parte_1 è parzialmente immatricolato in Italia (il trattore stradale è immatricolato in Romania e il semirimorchio è immatricolato in Italia), dunque l'abusività del trasporto ai sensi dell'art. 46 L. 298/74 è già di per sé smentita per tabulas, dal momento che i viaggi contestati hanno riguardato unicamente Italia e Albania. Neppure è stato indagato se i viaggi precedenti fossero stati eseguiti a vuoto o a carico, altro elemento dirimente come si è visto ai fini della presunta violazione. Per altro verso, la sentenza risulta erronea anche laddove statuisce che il complesso veicolare tg. IS24RUT-XA101RE ha effettuato svariati viaggi tra Italia e Albania senza far rientro in Romania: come è agevolmente ricavabile dal libretto di viaggio CEMT dimesso in atti, i viaggi in questione sono stati effettuati tutti da altri veicoli, e non dal veicolo sanzionato. Ebbene, in relazione ai citati punti, la sentenza appellata risulta tautologica e apodittica, in quanto si limita unicamente a richiamare acriticamente l'operato degli agenti verbalizzanti della Polizia Stradale di CP_1 senza esaminarne nel merito la fondatezza e la completezza, e, soprattutto, senza confrontarsi con le censure mosse dalla difesa sin dalla memoria difensiva ex art. 18 L. 689/81 quale rimedio impugnatorio previsto ex lege avverso il verbale di contestazione. Sotto questo profilo, peraltro, il Giudice ha obliterato di confrontarsi con il rapporto sottostante l'atto impugnato, non attenendosi al principio di diritto sancito dalle S.U. della Corte di Cassazione, secondo cui in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sussiste cognizione piena del Giudice quanto al rapporto sottostante l'atto impugnato (Cass. Sez. Un., sent. n. 1786/2010: “deve affermarsi il principio secondo cui […] il giudizio susseguente (quello di opposizione all'Ordinanza Ingiunzione) investe il rapporto e non l'atto e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”). In secondo luogo, la determinazione impositiva della Controparte_1 in sede di ordinanza ingiunzione, confermata in toto nel relativo giudizio di opposizione dal Giudice di Pace di CP_1 è gravata da un evidente errore giuridico. La sanzione irrogata e confermata dalla sentenza appellata ammonta oggi al quadruplo del minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 46 L. 298/74 (pari a € 2.065,00), senza che sia stata svolta alcuna – ancorché minima
– considerazione in ordine ai motivi a sostegno della gravità della misura adottata e giustificatrici dello scostamento così evidente rispetto al minimo edittale. Il quantum sanzionatorio oggetto dell'ordinanza ingiunzione prefettizia è stato infatti raddoppiato – del tutto inopinatamente – rispetto all'originaria sanzione irrogata dalla Polizia Stradale di CP_1 Verosimilmente, la CP_1 appellata ha applicato il raddoppio sanzionatorio che vige in tema di violazione al Codice della Strada nel caso di rigetto di ricorso al Prefetto ex art. 205 C.d.S., anche al caso di specie che invece è del tutto differente. Trattandosi di una presunta violazione “extra codice”, lo scrivente ha depositato in Prefettura scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, per i quali, in caso di mancato accoglimento e conseguente conferma dell'originario verbale, non vige alcun automatismo in tema di “raddoppio sanzionatorio”. Tuttavia, nonostante le plurime censure avanzate sul punto nel giudizio di primo grado, il Giudice di prime cure non solo non ha posto rimedio a tale vizio riformando le determinazioni della Controparte_1 ma neppure si è espresso compiutamente. Per tali motivi, la sentenza impugnata si appalesa come frutto di violazioni e/o erronee applicazioni delle norme giuridiche e dei principi di diritto richiamati, ed andrà quindi integralmente riformata.
2. Omesso esame di fatti decisivi ed erronea valutazione delle prove raccolte (art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.). Posto quanto sopra, il Giudice di Pace ha completamente omesso di esaminare i seguenti elementi, decisivi per il giudizio, che erano stati ampiamente allegati e discussi nel corso del giudizio di primo grado. Invero, tra le violazioni ritenute sussistenti in primo grado vi sarebbe anche la presunta assenza sui documenti di trasporti CMR del timbro del vettore odierno appellante. Tuttavia, non è dato rinvenire agli atti alcun riferimento a quale o quali CMR sarebbero state prive del timbro, né tale lacuna è stata colmata mediante il deposito o l'indicazione in tal senso da parte dell'appellata. Per cui risulta generico e non provato il capo della sentenza che sembra implicitamente confermare la responsabilità dell'appellante sul punto. Peraltro, l'eventuale assenza di timbro, comunque non provata, in ogni caso non integrerebbe un trasporto abusivo ai sensi dell'art. 46 L. 278/74. Detta omissione, se adeguatamente considerata, avrebbe ragionevolmente condotto ad un esito differente della lite, in quanto da essi emerge che la presunta violazione dell'art. 46 L. 298/74 è, in questo caso, del tutto sfornita di prova. Come affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione, l'omesso esame di elementi istruttori, se oggetto di discussione tra le parti, integra un vizio di motivazione della sentenza deducibile in appello ex art. 360 n. 5 c.p.c. (così Cass., Sez. Un., sent. n. 8053/2014). In conclusione, la sentenza impugnata andrà riformata, previa adeguata valutazione dei fatti – decisivi – erroneamente trascurati dal Giudice di primo grado.
3. Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. Il presente atto di appello, come sopra illustrato, si fonda su argomentazioni giuridiche ed evidenze istruttorie solide, tali da dimostrare l'elevata probabilità di accoglimento nel merito del gravame proposto. Ai fini della sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c, si ricorda che, per costante applicazione giurisprudenziale, il giudizio prognostico favorevole non deve necessariamente riguardare la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione, essendo sufficiente la positiva valutazione di anche uno solo di essi (v. ex multis Cass. civ., n. 27545/2018). Inoltre, nelle more della decisione sul gravame, si rappresenta che l'appellante subirebbe un ulteriore pregiudizio derivante dall'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
ci in quanto, oltre all'esborso economico, di per sé non trascurabile, l'appellante, nell'inauspicata ipotesi di ulteriore contestazione della violazione dell'art. 46 L. 298/74 da parte delle forze di polizia, potrebbe vedersi applicate le gravose sanzioni previste in caso di recidiva, vale a dire il fermo amministrativo del veicolo per mesi 6. Da ultimo, si tenga presente che l'odierna appellante ha già dovuto il grave disagio del fermo amministrativo del veicolo per mesi 3, misura già interamente scontata che ha determinato un grave pregiudizio per il quale, in caso di accoglimento della presente impugnazione, ci si riserva di esigere il rimborso dall'Erario” (cfr. atto di appello cit.).
PaTanto premesso, la società Parte_1 ha insistito per la riforma della sentenza, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. La Controparte_1 si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse istanze e deducendo:
- “Con il presente atto, la Controparte_2 richiamati tutti i propri precedenti scritti difensivi, deduce l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello proposto in ragione di quanto affermato dal Giudice di Pace con la sentenza ex adverso gravata. Si rammenta, in particolare, che la società appellante, residente in STR. REDIU TATAR N.6IASI in ROMANIA, proponeva ricorso iscritto a ruolo il 18.11.2022, innanzi al Giudice di Pace di CP_1 impugnando l'ordinanza ingiunzione prot. n. CodiceFiscale_2 Area III del 11.10.2022, emessa dalla Controparte_1 e intimante il pagamento della somma di € 8.276,48 per la ritenuta violazione dell'art. 46 co. 1 l. 298/1974. Il suddetto provvedimento veniva emesso sulla scorta del verbale di contestazione n. PTR 2676000158 elevato dalla Polizia Stradale di CP_1in data 5.7.2022, nei confronti del conducente dell'autocarro tg. IS24RUT rim. XA101RE, in solido con la società Parte_1 proprietaria del veicolo, per la violazione dell'art. 46, co. 1, l. n. 298/1974, in quanto “circolava col veicolo sopra indicato, immatricolato in Romania e semirimorchio immatricolato in Italia, effettuando un trasporto internazionale di cose per conto terzi da IO (MN) in Albania violando le condizioni ed i limiti stabiliti nell'autorizzazione CEMT n. 00726 del 29.12.2021 rilasciata autorità competenti romene (Bucuresti)”. Nella circostanza si accertava che il complesso veicolare sopra indicato effettuava diversi viaggi Italia Albania senza mai partire dalla Romania e senza mai farvi rientro. Inoltre, si accertava che nelle CMR in possesso del trasgressore era indicato quale vettore l'azienda Parte_1 in IO (MN) e non era presente alcun timbro del vettore romeno Parte_1 con sede a Iasi. Il veicolo, di cui sono stati trattenuti i documenti di circolazione, veniva sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi con separato verbale e affidato a Soccorso Stradale Chiarulli con locali siti a CP_1in strada Torrebella snc. Il veicolo veniva inoltre sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 c.d.s., in quanto il trasgressore non ottemperava al pagamento in strada. Il trasgressore versava, in data 6.7.2022, la somma di € 4.130,00 a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 207 co. 2 C.d.S., direttamente nelle mani degli agenti accertatori e quindi, avendo provveduto al pagamento della suddetta sanzione amministrativa a titolo di cauzione, veniva revocato il fermo amministrativo disposto contestualmente alla notifica del verbale impugnato ai sensi dell'art. 207 C.d.S.; tuttavia, il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 46 l. n. 298/74 e affidato in custodia al presunto trasgressore per la durata di mesi tre a far data dal 6.7.2022, previo pagamento delle spese di affidamento in custodia. Avverso il provvedimento prefettizio, la società in epigrafe depositava ricorso in opposizione presso il Giudice di Pace di CP_1 con giudizio incardinato al R.G. 9026/2022, che si concludeva con la sentenza oggetto di appellata. La Controparte_1 si costituiva nel giudizio tramite proprio funzionario delegato, contestando le questioni eccepite dal ricorrente e confermando la legittimità dell'accertamento eseguito dalla Polizia Stradale di CP_1 La causa veniva posta in decisione e il Giudice adito con la sentenza sopra indicata disponeva quanto segue:
“dall'esame della documentazione versata in atti è dato evincere la legittimità del credito azionato dall'ente creditore, atteso che la Controparte_1 inviava la chiesta documentazione in forza di una disposizione di legge ed in ottemperanza ad un ordine impartito dal Giudicante, costituendosi formalmente in giudizio, prendendo specifica posizione sui dedotti assunti. […] Si rileva che gli assunti dell'opponente risultano smentiti per tabulas poiché la violazione contestata ex art. 46 L. 298/1974 è legittima per avere gli accertatori acclarato de visu che il conducente del mezzo sanzionato, di proprietà dell'odierna ricorrente effettuava diversi viaggi dall'Italia all'Albania, senza mai partire dalla Romania, stato di rilascio dell'autorizzazione e senza mai farvi rientro. […] Si rileva che l'operato dei verbalizzanti è ricoperto da fede privilegiata in ordine ai fatti e/o agli atti che il pubblico ufficiale attesti da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza”. Sul punto la giurisprudenza del distretto ha avuto cura di precisare che: “Ai sensi dell'art. 44, 2 comma l. n. 298/74, introdotto dall'art. 1 l. 10 agosto 2000, n.229, ad integrare la violazione prevista dall'art. 46 della l. n. 298/74 è sufficiente l'effettiva circolazione in assenza delle prescritte autorizzazioni non essendo necessario anche l'effettivo trasporto di merci. Inoltre, sempre ai sensi degli artt. 44 e 46 della citata l. n. 298/74 ad integrarne la violazione è sufficiente che un veicolo immatricolato all'estero circoli senza autorizzazione, ipotesi alla quale va equiparata quella della violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti nella suddetta autorizzazione, quale è quella consistente nell'aggancio alla motrice, la cui targa è riportata sull'autorizzazione, di un semirimorchio con targa diversa da quella indicata nella suddetta autorizzazione. In tale fattispecie, consegue che alcuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che all'interno dell'area portuale vi sia il semirimorchio indicato nell'autorizzazione laddove manchi la prova che l'agganciamento del semirimorchio privo di autorizzazione sia imputabile ad errore incolpevole e che l'autorizzazione in esame, concessa per un solo trasporto risulti essere stata già vidimata in occasione del relativo ingresso in Italia, non consentendo l'ulteriore circolazione dell'autoarticolato” (Tribunale Bari sez. II, 8.6.2012, n.2113). In considerazione delle coordinate tracciate, sono dunque da ritenersi prive di pregio le doglianze articolate dalla parte appellante, sicché tutte le avverse domande non potranno che essere rigettate dall'On.le Giudicante adìto” (cfr. atto di costituzione in appello cit.).
Parte appellata ha, dunque, insistito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
*** Con ordinanza emessa il 14 maggio 2025, il Giudice competente ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione presentata da parte appellante e ha rinviato la trattazione del giudizio al 3 marzo 2027 per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per note. In data 1° dicembre 2025, è intervenuto provvedimento di assegnazione del procedimento al presente Giudice, in qualità di Magistrato applicato ex art. 3, co. 9, secondo e terzo periodo, d.l. n. 117/2025. Con decreto emesso il 15 aprile 2026, il Giudice assegnatario, revocato il precedente provvedimento di fissazione della causa a decisione, ha assegnato nuovi termini per le medesime incombenze. Con decreto emesso il 15 aprile 2026, il Giudice ha rinviato la trattazione del procedimento all'11 maggio 2026, assegnando termine per note. Il solo appellante ha depositato note sostitutive d'udienza, domandando che la causa fosse tenuta a decisione. Si dà atto che si è proceduto all'acquisizione, d'ufficio, del fascicolo di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere integrata la violazione di cui all'art. 46 l. n. 298/1974, in quanto:
a) il parametro rispetto al quale avrebbe dovuto essere valutato l'eventuale superamento dei limiti dell'autorizzazione sarebbe stato il Paese di immatricolazione del veicolo. Nel caso di specie, poiché “il complesso veicolare tg. IS24RUT-XA101RE di proprietà della Parte_1
[...] è parzialmente immatricolato in Italia (il trattore stradale è immatricolato in Romania e il semirimorchio è immatricolato in Italia)” (cfr. atto di appello cit.), il trasporto si sarebbe svolto nella piena osservanza delle condizioni imposte;
b) non corrispondeva al vero che il complesso veicolare tg. IS24RUT-XA101RE avesse effettuato svariati viaggi tra Italia e Albania senza far rientro in Romania, poiché dal libretto di viaggio CEMT si evinceva chiaramente che gli spostamenti in questione fossero stati effettuati da veicoli differenti da quelli oggetto di causa.
Il motivo è infondato. È pacifico che, in data 5 luglio 2022, alle 17:23, gli agenti della Polizia Stradale di CP_1abbiano sottoposto a controllo il veicolo tg. IS24RUT-XA101RE, di proprietà della Parte_1 , mentre transitava in viale Maratona, e che il titolo autorizzativo fosse costituito dall'autorizzazione CEMT n. 00726 del 29 dicembre 2021. Ciò premesso, l'appellante ha inteso fornire prova del mancato compimento, da parte del veicolo in oggetto, di plurimi viaggi tra Italia e Albania, mediante produzione in giudizio di copia delle pagine del libretto di viaggio correlato all'autorizzazione in questione, imputando tali spostamenti ad altri mezzi dell'azienda. Come correttamente osservato dalla parte, il libretto di viaggio può, infatti, essere impiegato da più veicoli della medesima impresa, essendo l'autorizzazione rilasciata all'ente in via generale, e non in relazione ad un singolo mezzo. Tuttavia, la documentazione prodotta dalla società non consente di ritenere dimostrata tale ricostruzione dei fatti. Difatti, la copia del libretto prodotta in giudizio, nella pagina relativa all'attestazione dei viaggi compiuti dai veicoli dell'azienda nel mese di luglio: 1) nella parte riguardante il numero di autorizzazione, reca un dato solo parzialmente leggibile (“007…”); 2) non attesta l'effettuazione di alcun viaggio il 5 luglio 2022, indicando, solamente, spostamenti compiuti da altri veicoli tra il 1° e il 3 luglio 2022, nonché tra il 15 e il 17 luglio 2022. Analoghe criticità si rinvengono in relazione alla pagina riguardante il mese di giugno 2022, in cui non è possibile cogliere il numero di autorizzazione (leggibile solamente nelle pagine relative ai mesi intercorrenti tra gennaio e maggio 2022). Infine, in nessuna pagina del libretto è riportato il numero di targa del mezzo oggetto del presente giudizio. In questo quadro, deve ritenersi corretta la valutazione del Giudice di prime cure secondo cui l'appellante non avrebbe adeguatamente assolto all'onere della prova posta a suo carico, non essendo la documentazione poc'anzi citata idonea a dimostrare che le copie di libretto prodotte in giudizio coincidano con l'atto scrutinato dagli agenti al momento del controllo. Infatti, anche ove si fosse trattato del primo viaggio effettuato dal suddetto veicolo, nel libretto avrebbe dovuto comparire traccia del suo spostamento. Le medesime considerazioni devono essere estese all'assenza di timbro contestata a verbale (circostanza rispetto alla quale non è stata neppure dedotta prova contraria). Quanto, poi, all'affermazione secondo cui l'impresa non avrebbe compiuto alcuna violazione poiché il veicolo era parzialmente immatricolato in Italia (con riferimento al semirimorchio), anch'essa appare non condivisibile. Difatti, il manuale CEMT fa espresso riferimento alla motrice, con la conseguenza che, ai fini di valutare la configurazione della violazione, deve aversi riguardo – non al semirimorchio, quanto piuttosto – al trattore stradale (pacificamente immatricolato in Romania). Con riferimento, invece, al secondo motivo dedotto dalla società – avente ad oggetto il difetto di motivazione in merito al raddoppio del quantum sanzionatorio già statuito nel verbale di contestazione –, l'appello è fondato e merita accoglimento. Dall'esame dell'ordinanza-ingiunzione impugnata emerge che la Controparte_1 ha rideterminato l'importo dovuto in euro 8.260,00 (oltre euro 16,48, a titolo di spese di accertamento, procedimento e notifica), senza, tuttavia, indicare i criteri di quantificazione impiegati, né le ragioni poste a base dell'incremento rispetto alla sanzione originariamente contestata in sede di verbale. Il provvedimento si limita, infatti, a richiamare in modo generico la documentazione istruttoria e le controdeduzioni dell'organo accertatore, senza compiere alcuna autonoma valutazione ai sensi dell'art. 11 l. n. 689/1981. Ne consegue che la rideterminazione del quantum appare frutto di un automatismo non normativamente previsto, essendo stato di fatto applicato un incremento dell'importo originario in assenza di una puntuale esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione. Né può ritenersi sufficiente, a tal fine, il mero rinvio al verbale o alle controdeduzioni dell'organo accertatore, atteso che, in materia di sanzioni amministrative, il potere di determinazione della sanzione è autonomo e deve essere esercitato secondo criteri espressamente previsti dalla legge, con adeguata motivazione. Sotto questo profilo, pertanto, l'ordinanza-ingiunzione risulta affetta da difetto di motivazione, non consentendo di ricostruire le ragioni della scelta sanzionatoria adottata e impedendo ogni controllo giurisdizionale in merito. Tale vizio comporta l'illegittimità della determinazione del quantum e impone la riforma della sentenza impugnata in parte qua. Tuttavia, non sussistono i presupposti per contenere nel minimo la sanzione inflitta, posto che l'appellante si è limitato a contestare le ragioni alla base del suo raddoppio, senza nulla dedurre in merito all'originaria quantificazione. L'ordinanza-ingiunzione va, pertanto, annullata nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, da rideterminarsi nella misura originariamente indicata nel verbale di contestazione (euro 4.130,00). Avendo la società già versato tale importo all'autorità amministrativa a titolo di cauzione, si ritiene di dover imputare il relativo pagamento alla sanzione in questione. Residua, pertanto, da corrispondere, unicamente, la somma di euro 16,48, al cui pagamento l'appellante deve essere condannato. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata,
1. accoglie il secondo motivo di appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione Prot. C.F._3 00092570 11/10/2022 Area III – dell'11 ottobre 2022, nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, rideterminandone l'importo nella misura di euro 4.130,00;
2. imputa la somma già versata dalla società Parte_1 a titolo di cauzione al pagamento della sanzione predetta;
3. condanna l'appellante al pagamento, nei confronti dell'Amministrazione appellata, di euro 16,48, a titolo di spese di accertamento, procedimento e notifica del procedimento prefettizio;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso a Nuoro il 30 maggio 2026. Il Giudice
Dott.ssa SS Corrias
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il Giudice Dott.ssa SS Corrias,
PREMESSO che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate nell'interesse delle parti;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 e 437 c.p.c.,
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 e 437 c.p.c. in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott.ssa SS Corrias N.R.G. 8459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice Dott.ssa SS Corrias, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 e 437 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 8459/2024 promossa da:
Parte_1 (P.IVA P.IVA_1 J22/813/2005), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2 , con sede legale a Iasi, Str. Rediu Tatar n. 6 (Romania), assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Sasso del Foro di Mantova (C.F. C.F._1 ), giusta procura alle liti allegata al presente atto, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito a Mantova (46100 - MN), piazza Cesare Mozzarelli n. 6,
- parte appellante
contro
Controparte_1 , in persona del Prefetto pro tempore (C.F. P.IVA_2 ), sita a CP_1(70122 - BA), Piazza Libertà n. 1, costituita tramite proprio funzionario delegato;
- parte appellata
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis: In via principale e nel merito: Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 155/2024, n. cronol. 406/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di CP_1
– Sez. VI Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Tuozzo – R.G. n. 9026/2022, pubblicata il 01/02/2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano:
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'invalidità e/o la nullità dell'Ordinanza – Ingiunzione della Controparte_1 N. CodiceFiscale_2 Area III del 11/10/2022 per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa, e per l'effetto restituire all'avente diritto l'importo di € 4.130,00 già versato direttamente nelle mani degli agenti verbalizzanti a titolo di cauzione;
In subordine:
2. Accertare e dichiarare l'annullamento parziale dell'Ordinanza - Ingiunzione della Controparte_1 n. CodiceFiscale_2 Area III del 11/10/2022, rideterminando la sanzione nel minimo edittale previsto ex lege pari a € 2.065,00, con contestuale imputazione dell'importo di € 4.130,00 già versato a titolo di cauzione quale pagamento del provvedimento impugnato, e conseguentemente disporre la restituzione della somma residua all'avente diritto;
In estremo subordine:
3. Annullare parzialmente l'Ordinanza - Ingiunzione della Controparte_1 n. CodiceFiscale_2 Area III del 11/10/2022, rideterminando la sanzione nella misura di € 4.130,00, con contestuale imputazione dell'importo di
€ 4.130,00 già versato a titolo di cauzione quale pagamento ed oblazione del provvedimento impugnato. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
1. rigettare l'appello proposto, con conferma della sanzione ex adverso opposta;
2. spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 155/2024, n. cronol. 406/2024, emessa il 1° febbraio 2024 dal Giudice di Pace di CP_1- Sez. VI Civile, R.G. n. 9026/2022, non notificata, domandandone la riforma per i seguenti motivi:
- “Con ricorso iscritto a ruolo il 18/11/22, la Parte_1 proponeva innanzi al Giudice di Pace di CP_1 ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. CodiceFiscale_2 Area III del 11/10/22, emessa dalla Prefettura di CP_1e intimante il pagamento della somma di € 8.276,48 per la ritenuta violazione dell'art. 46 co. 1 L. 298/1974. Il suddetto provvedimento veniva emesso sulla scorta del verbale di contestazione n. PTR 2676000158 elevato dalla Polizia Stradale di CP_1in data 05/07/2022, nei confronti del conducente dell'autocarro tg. IS24RUT rim. XA101RE, in solido con la società Parte_1 proprietaria del veicolo, per l'asserita violazione dell'art. 46 co. 1 L. n. 298/1974, in quanto “circolava col veicolo sopra indicato, immatricolato in Romania e semirimorchio immatricolato in Italia, effettuando un trasporto internazionale di cose per conto terzi da IO (MN) in Albania violando le condizioni ed i limiti stabiliti nell'autorizzazione CEMT n. 00726 del 29.12.2021 rilasciata autorità competenti romene (Bucuresti). Nella circostanza si accertava che il complesso veicolare sopra indicato effettuava diversi viaggi Italia-Albania senza mai partire dalla Romania e senza mai farvi rientro. Inoltre si accertava che nelle CMR in possesso del trasgressore era indicato quale vettore l'azienda Parte_1 in IO (MN) e non era presente alcun timbro del vettore romeno Parte_1 con sede a Iasi. Il veicolo, di cui vengono trattenuti i documenti di circolazione, viene sottoposto a fermo amministrativo per mesi 3 con separato verbale e affidato a Soccorso Stradale Chiarulli con locali siti a CP_1in strada Torrebella snc. N.B. Il veicolo veniva inoltre sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 Cds in quanto il trasgressore non ottemperava al pagamento in strada. Art. 44 L. 298/74”. Il presunto trasgressore versava, in data 06/07/2022, la somma di € 4.130,00 a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 207 co. 2 C.d.S., direttamente nelle mani degli agenti accertatori. Avendo provveduto al pagamento della suddetta sanzione amministrativa a titolo di cauzione, veniva revocato il fermo amministrativo disposto contestualmente alla notifica del verbale impugnato ai sensi dell'art. 207 C.d.S.; tuttavia, il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 46 L. n. 298/74 e affidato in custodia al presunto trasgressore per la durata di mesi tre a far data dal 06/07/2022, previo pagamento delle spese di affidamento in custodia. Avverso il suddetto verbale lo scrivente difensore, per conto della Parte_1 proponeva scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81 quale rimedio impugnatorio previsto, adducendo sin da subito l'infondatezza nel merito delle violazioni contestate dall'organo di polizia, oltre che l'errata interpretazione della normativa richiamata. Tuttavia, gli scritti difensivi proposti non trovavano accoglimento dal momento che la Controparte_1 quale organo adito, emetteva l'impugnata ordinanza ingiunzione, con la quale – del tutto inopinatamente – raddoppiava la sanzione pecuniaria irrogata con verbale della Polizia Stradale di CP_1 vale a dire dagli originari € 4.130,00 agli attuali € 8.276,48. Avverso il provvedimento prefettizio, lo scrivente difensore depositava ricorso in opposizione presso il Giudice di Pace di CP_1 con giudizio incardinato al R.G. 9026/2022 – Giudice Dott.ssa Maria Tuozzo, che si concludeva con la sentenza quivi appellata. Ebbene, la Controparte_1 si costituiva nel giudizio tramite proprio funzionario delegato, contestando genericamente le questioni eccepite dal ricorrente e limitandosi a confermare la legittimità dell'accertamento eseguito dalla Polizia Stradale di CP_1 non aggiungendo null'altro a livello probatorio e/o istruttorio, ma rinviando sostanzialmente alle contestazioni svolte dall'organo di polizia e dalla relativa relazione di servizio. Ora, al netto della costituzione tardiva della CP_1 resistente in virtù di una remissione in termini quanto meno “irrituale” disposta dal Giudice di prime cure, l'istruttoria svolta con memorie e note scritte, a parere dello scrivente, evidenziava ancora più chiaramente le lacune accertative dell'organo di polizia ed i vizi dell'ordinanza ingiunzione. L'odierno appellante, nel corso del giudizio di prime cure, deduceva l'insussistenza nel merito della presunta violazione dell'art. 46 L. 298/74, anche alla luce della carenza di prova in tal senso, oltre che l'erroneità in fatto ed in diritto, e la carenza di motivazione, del raddoppio sanzionatorio irrogato dalla Controparte_1 all'esito degli scritti difensivi ex art. 18 L. 689/81. Tuttavia, conclusa l'istruttoria, la causa veniva posta in decisione e il Giudice adito con la sentenza sopra indicata disponeva quanto segue: “dall'esame della documentazione versata in atti è dato evincere la legittimità del credito azionato dall'ente creditore, atteso che la Controparte_1 inviava la chiesta documentazione in forza di una disposizione di legge ed in ottemperanza ad un ordine impartito dal Giudicante, costituendosi formalmente in giudizio, prendendo specifica posizione sui dedotti assunti. […] Si rileva che gli assunti dell'opponente risultano smentiti per tabulas poiché la violazione contestata ex art. 46 L. 298/1974 è legittima per avere gli accertatori acclarato de visu che il conducente del mezzo sanzionato, di proprietà dell'odierna ricorrente effettuava diversi viaggi dall'Italia all'Albania, senza mai partire dalla Romania, stato di rilascio dell'autorizzazione e senza mai farvi rientro. […] Si rileva che l'operato dei verbalizzanti è ricoperto da fede privilegiata in ordine ai fatti e/o agli atti che il pubblica ufficiale attesti da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza”. In sostanza, il Giudice di Pace di CP_1rigettava la domanda spiegata dall'odierno appellante sull'assunto che gli agenti avrebbero accertato de visu la presunta violazione dell'art. 46 L. 298/74 e tale elemento sarebbe sufficiente, per ci solo, a smentire gli assunti dell'opponente. Tutto ci premesso, la Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, erronea in fatto e in diritto, oltre che lesiva degli interessi dell'appellante, formula i seguenti MOTIVI D'APPELLO 1. Violazione e/o falsa applicazione di disposizioni di legge (art. 46 L. 298/74; art. 18 L. 689/1981; art. 205 C.d.S.) e principi di diritto. Anzitutto, il Giudice di prime cure ha errato nell'interpretare la norma apparentemente violata dall'appellante (art. 46 L. 298/74) laddove ha ritenuto che “la violazione contestata ex art. 46 L. 298/1974 è legittima per avere gli accertatori acclarato de visu che il conducente del mezzo sanzionato, di proprietà dell'odierna ricorrente effettuava diversi viaggi dall'Italia all'Albania, senza mai partire dalla Romania, stato di rilascio dell'autorizzazione e senza mai farvi rientro”, con ciò violando, in ipotesi, i limiti dell'autorizzazione comunitaria n. 00726 del 29/12/2021 rilasciata alla società appellante dalle competenti autorità nazionali della Romania per l'esecuzione del trasporto internazionale di merci per conto terzi tra Paesi aderenti alla Convenzione multilaterale della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT). La regola “base” posta dalla normativa CEMT, secondo quanto previsto dal manuale del Ministero dei Trasporti agli atti del fascicolo di primo grado, prevede che: al termine del primo viaggio a carico tra il Paese membro di immatricolazione del veicolo e altro Paese membro, il trasportatore può effettuare un massimo di tre viaggi a carico che non contemplano il Paese in cui è stato immatricolato il veicolo, dove invece dovrà tornare, vuoto o carico, al termine del termine del terzo viaggio. Come si evince, il parametro per verificare l'eventuale superamento dei limiti - e dunque se il trasporto internazionale possa dirsi o meno abusivo ai sensi del citato art. 46 - è il Paese di immatricolazione del veicolo, e non invece il Paese di rilascio dell'autorizzazione come sostenuto in sentenza. Nel caso che ci occupa, la pronuncia di primo grado ha riscontrato l'abusività del trasporto della Parte_1 per avere l'odierno appellante effettuato “diversi viaggi dall'Italia all'Albania, senza mai partire dalla Romania, stato di rilascio dell'autorizzazione e senza mai farvi rientro”. Tuttavia, il complesso veicolare tg. IS24RUT-XA101RE di proprietà della Parte_1 è parzialmente immatricolato in Italia (il trattore stradale è immatricolato in Romania e il semirimorchio è immatricolato in Italia), dunque l'abusività del trasporto ai sensi dell'art. 46 L. 298/74 è già di per sé smentita per tabulas, dal momento che i viaggi contestati hanno riguardato unicamente Italia e Albania. Neppure è stato indagato se i viaggi precedenti fossero stati eseguiti a vuoto o a carico, altro elemento dirimente come si è visto ai fini della presunta violazione. Per altro verso, la sentenza risulta erronea anche laddove statuisce che il complesso veicolare tg. IS24RUT-XA101RE ha effettuato svariati viaggi tra Italia e Albania senza far rientro in Romania: come è agevolmente ricavabile dal libretto di viaggio CEMT dimesso in atti, i viaggi in questione sono stati effettuati tutti da altri veicoli, e non dal veicolo sanzionato. Ebbene, in relazione ai citati punti, la sentenza appellata risulta tautologica e apodittica, in quanto si limita unicamente a richiamare acriticamente l'operato degli agenti verbalizzanti della Polizia Stradale di CP_1 senza esaminarne nel merito la fondatezza e la completezza, e, soprattutto, senza confrontarsi con le censure mosse dalla difesa sin dalla memoria difensiva ex art. 18 L. 689/81 quale rimedio impugnatorio previsto ex lege avverso il verbale di contestazione. Sotto questo profilo, peraltro, il Giudice ha obliterato di confrontarsi con il rapporto sottostante l'atto impugnato, non attenendosi al principio di diritto sancito dalle S.U. della Corte di Cassazione, secondo cui in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, sussiste cognizione piena del Giudice quanto al rapporto sottostante l'atto impugnato (Cass. Sez. Un., sent. n. 1786/2010: “deve affermarsi il principio secondo cui […] il giudizio susseguente (quello di opposizione all'Ordinanza Ingiunzione) investe il rapporto e non l'atto e, quindi, sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”). In secondo luogo, la determinazione impositiva della Controparte_1 in sede di ordinanza ingiunzione, confermata in toto nel relativo giudizio di opposizione dal Giudice di Pace di CP_1 è gravata da un evidente errore giuridico. La sanzione irrogata e confermata dalla sentenza appellata ammonta oggi al quadruplo del minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 46 L. 298/74 (pari a € 2.065,00), senza che sia stata svolta alcuna – ancorché minima
– considerazione in ordine ai motivi a sostegno della gravità della misura adottata e giustificatrici dello scostamento così evidente rispetto al minimo edittale. Il quantum sanzionatorio oggetto dell'ordinanza ingiunzione prefettizia è stato infatti raddoppiato – del tutto inopinatamente – rispetto all'originaria sanzione irrogata dalla Polizia Stradale di CP_1 Verosimilmente, la CP_1 appellata ha applicato il raddoppio sanzionatorio che vige in tema di violazione al Codice della Strada nel caso di rigetto di ricorso al Prefetto ex art. 205 C.d.S., anche al caso di specie che invece è del tutto differente. Trattandosi di una presunta violazione “extra codice”, lo scrivente ha depositato in Prefettura scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 L. 689/81, per i quali, in caso di mancato accoglimento e conseguente conferma dell'originario verbale, non vige alcun automatismo in tema di “raddoppio sanzionatorio”. Tuttavia, nonostante le plurime censure avanzate sul punto nel giudizio di primo grado, il Giudice di prime cure non solo non ha posto rimedio a tale vizio riformando le determinazioni della Controparte_1 ma neppure si è espresso compiutamente. Per tali motivi, la sentenza impugnata si appalesa come frutto di violazioni e/o erronee applicazioni delle norme giuridiche e dei principi di diritto richiamati, ed andrà quindi integralmente riformata.
2. Omesso esame di fatti decisivi ed erronea valutazione delle prove raccolte (art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.). Posto quanto sopra, il Giudice di Pace ha completamente omesso di esaminare i seguenti elementi, decisivi per il giudizio, che erano stati ampiamente allegati e discussi nel corso del giudizio di primo grado. Invero, tra le violazioni ritenute sussistenti in primo grado vi sarebbe anche la presunta assenza sui documenti di trasporti CMR del timbro del vettore odierno appellante. Tuttavia, non è dato rinvenire agli atti alcun riferimento a quale o quali CMR sarebbero state prive del timbro, né tale lacuna è stata colmata mediante il deposito o l'indicazione in tal senso da parte dell'appellata. Per cui risulta generico e non provato il capo della sentenza che sembra implicitamente confermare la responsabilità dell'appellante sul punto. Peraltro, l'eventuale assenza di timbro, comunque non provata, in ogni caso non integrerebbe un trasporto abusivo ai sensi dell'art. 46 L. 278/74. Detta omissione, se adeguatamente considerata, avrebbe ragionevolmente condotto ad un esito differente della lite, in quanto da essi emerge che la presunta violazione dell'art. 46 L. 298/74 è, in questo caso, del tutto sfornita di prova. Come affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione, l'omesso esame di elementi istruttori, se oggetto di discussione tra le parti, integra un vizio di motivazione della sentenza deducibile in appello ex art. 360 n. 5 c.p.c. (così Cass., Sez. Un., sent. n. 8053/2014). In conclusione, la sentenza impugnata andrà riformata, previa adeguata valutazione dei fatti – decisivi – erroneamente trascurati dal Giudice di primo grado.
3. Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. Il presente atto di appello, come sopra illustrato, si fonda su argomentazioni giuridiche ed evidenze istruttorie solide, tali da dimostrare l'elevata probabilità di accoglimento nel merito del gravame proposto. Ai fini della sospensione ai sensi dell'art. 283 c.p.c, si ricorda che, per costante applicazione giurisprudenziale, il giudizio prognostico favorevole non deve necessariamente riguardare la fondatezza di tutti i motivi di impugnazione, essendo sufficiente la positiva valutazione di anche uno solo di essi (v. ex multis Cass. civ., n. 27545/2018). Inoltre, nelle more della decisione sul gravame, si rappresenta che l'appellante subirebbe un ulteriore pregiudizio derivante dall'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
ci in quanto, oltre all'esborso economico, di per sé non trascurabile, l'appellante, nell'inauspicata ipotesi di ulteriore contestazione della violazione dell'art. 46 L. 298/74 da parte delle forze di polizia, potrebbe vedersi applicate le gravose sanzioni previste in caso di recidiva, vale a dire il fermo amministrativo del veicolo per mesi 6. Da ultimo, si tenga presente che l'odierna appellante ha già dovuto il grave disagio del fermo amministrativo del veicolo per mesi 3, misura già interamente scontata che ha determinato un grave pregiudizio per il quale, in caso di accoglimento della presente impugnazione, ci si riserva di esigere il rimborso dall'Erario” (cfr. atto di appello cit.).
PaTanto premesso, la società Parte_1 ha insistito per la riforma della sentenza, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. La Controparte_1 si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse istanze e deducendo:
- “Con il presente atto, la Controparte_2 richiamati tutti i propri precedenti scritti difensivi, deduce l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello proposto in ragione di quanto affermato dal Giudice di Pace con la sentenza ex adverso gravata. Si rammenta, in particolare, che la società appellante, residente in STR. REDIU TATAR N.6IASI in ROMANIA, proponeva ricorso iscritto a ruolo il 18.11.2022, innanzi al Giudice di Pace di CP_1 impugnando l'ordinanza ingiunzione prot. n. CodiceFiscale_2 Area III del 11.10.2022, emessa dalla Controparte_1 e intimante il pagamento della somma di € 8.276,48 per la ritenuta violazione dell'art. 46 co. 1 l. 298/1974. Il suddetto provvedimento veniva emesso sulla scorta del verbale di contestazione n. PTR 2676000158 elevato dalla Polizia Stradale di CP_1in data 5.7.2022, nei confronti del conducente dell'autocarro tg. IS24RUT rim. XA101RE, in solido con la società Parte_1 proprietaria del veicolo, per la violazione dell'art. 46, co. 1, l. n. 298/1974, in quanto “circolava col veicolo sopra indicato, immatricolato in Romania e semirimorchio immatricolato in Italia, effettuando un trasporto internazionale di cose per conto terzi da IO (MN) in Albania violando le condizioni ed i limiti stabiliti nell'autorizzazione CEMT n. 00726 del 29.12.2021 rilasciata autorità competenti romene (Bucuresti)”. Nella circostanza si accertava che il complesso veicolare sopra indicato effettuava diversi viaggi Italia Albania senza mai partire dalla Romania e senza mai farvi rientro. Inoltre, si accertava che nelle CMR in possesso del trasgressore era indicato quale vettore l'azienda Parte_1 in IO (MN) e non era presente alcun timbro del vettore romeno Parte_1 con sede a Iasi. Il veicolo, di cui sono stati trattenuti i documenti di circolazione, veniva sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi con separato verbale e affidato a Soccorso Stradale Chiarulli con locali siti a CP_1in strada Torrebella snc. Il veicolo veniva inoltre sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 c.d.s., in quanto il trasgressore non ottemperava al pagamento in strada. Il trasgressore versava, in data 6.7.2022, la somma di € 4.130,00 a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 207 co. 2 C.d.S., direttamente nelle mani degli agenti accertatori e quindi, avendo provveduto al pagamento della suddetta sanzione amministrativa a titolo di cauzione, veniva revocato il fermo amministrativo disposto contestualmente alla notifica del verbale impugnato ai sensi dell'art. 207 C.d.S.; tuttavia, il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 46 l. n. 298/74 e affidato in custodia al presunto trasgressore per la durata di mesi tre a far data dal 6.7.2022, previo pagamento delle spese di affidamento in custodia. Avverso il provvedimento prefettizio, la società in epigrafe depositava ricorso in opposizione presso il Giudice di Pace di CP_1 con giudizio incardinato al R.G. 9026/2022, che si concludeva con la sentenza oggetto di appellata. La Controparte_1 si costituiva nel giudizio tramite proprio funzionario delegato, contestando le questioni eccepite dal ricorrente e confermando la legittimità dell'accertamento eseguito dalla Polizia Stradale di CP_1 La causa veniva posta in decisione e il Giudice adito con la sentenza sopra indicata disponeva quanto segue:
“dall'esame della documentazione versata in atti è dato evincere la legittimità del credito azionato dall'ente creditore, atteso che la Controparte_1 inviava la chiesta documentazione in forza di una disposizione di legge ed in ottemperanza ad un ordine impartito dal Giudicante, costituendosi formalmente in giudizio, prendendo specifica posizione sui dedotti assunti. […] Si rileva che gli assunti dell'opponente risultano smentiti per tabulas poiché la violazione contestata ex art. 46 L. 298/1974 è legittima per avere gli accertatori acclarato de visu che il conducente del mezzo sanzionato, di proprietà dell'odierna ricorrente effettuava diversi viaggi dall'Italia all'Albania, senza mai partire dalla Romania, stato di rilascio dell'autorizzazione e senza mai farvi rientro. […] Si rileva che l'operato dei verbalizzanti è ricoperto da fede privilegiata in ordine ai fatti e/o agli atti che il pubblico ufficiale attesti da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza”. Sul punto la giurisprudenza del distretto ha avuto cura di precisare che: “Ai sensi dell'art. 44, 2 comma l. n. 298/74, introdotto dall'art. 1 l. 10 agosto 2000, n.229, ad integrare la violazione prevista dall'art. 46 della l. n. 298/74 è sufficiente l'effettiva circolazione in assenza delle prescritte autorizzazioni non essendo necessario anche l'effettivo trasporto di merci. Inoltre, sempre ai sensi degli artt. 44 e 46 della citata l. n. 298/74 ad integrarne la violazione è sufficiente che un veicolo immatricolato all'estero circoli senza autorizzazione, ipotesi alla quale va equiparata quella della violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti nella suddetta autorizzazione, quale è quella consistente nell'aggancio alla motrice, la cui targa è riportata sull'autorizzazione, di un semirimorchio con targa diversa da quella indicata nella suddetta autorizzazione. In tale fattispecie, consegue che alcuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che all'interno dell'area portuale vi sia il semirimorchio indicato nell'autorizzazione laddove manchi la prova che l'agganciamento del semirimorchio privo di autorizzazione sia imputabile ad errore incolpevole e che l'autorizzazione in esame, concessa per un solo trasporto risulti essere stata già vidimata in occasione del relativo ingresso in Italia, non consentendo l'ulteriore circolazione dell'autoarticolato” (Tribunale Bari sez. II, 8.6.2012, n.2113). In considerazione delle coordinate tracciate, sono dunque da ritenersi prive di pregio le doglianze articolate dalla parte appellante, sicché tutte le avverse domande non potranno che essere rigettate dall'On.le Giudicante adìto” (cfr. atto di costituzione in appello cit.).
Parte appellata ha, dunque, insistito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
*** Con ordinanza emessa il 14 maggio 2025, il Giudice competente ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione presentata da parte appellante e ha rinviato la trattazione del giudizio al 3 marzo 2027 per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per note. In data 1° dicembre 2025, è intervenuto provvedimento di assegnazione del procedimento al presente Giudice, in qualità di Magistrato applicato ex art. 3, co. 9, secondo e terzo periodo, d.l. n. 117/2025. Con decreto emesso il 15 aprile 2026, il Giudice assegnatario, revocato il precedente provvedimento di fissazione della causa a decisione, ha assegnato nuovi termini per le medesime incombenze. Con decreto emesso il 15 aprile 2026, il Giudice ha rinviato la trattazione del procedimento all'11 maggio 2026, assegnando termine per note. Il solo appellante ha depositato note sostitutive d'udienza, domandando che la causa fosse tenuta a decisione. Si dà atto che si è proceduto all'acquisizione, d'ufficio, del fascicolo di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere integrata la violazione di cui all'art. 46 l. n. 298/1974, in quanto:
a) il parametro rispetto al quale avrebbe dovuto essere valutato l'eventuale superamento dei limiti dell'autorizzazione sarebbe stato il Paese di immatricolazione del veicolo. Nel caso di specie, poiché “il complesso veicolare tg. IS24RUT-XA101RE di proprietà della Parte_1
[...] è parzialmente immatricolato in Italia (il trattore stradale è immatricolato in Romania e il semirimorchio è immatricolato in Italia)” (cfr. atto di appello cit.), il trasporto si sarebbe svolto nella piena osservanza delle condizioni imposte;
b) non corrispondeva al vero che il complesso veicolare tg. IS24RUT-XA101RE avesse effettuato svariati viaggi tra Italia e Albania senza far rientro in Romania, poiché dal libretto di viaggio CEMT si evinceva chiaramente che gli spostamenti in questione fossero stati effettuati da veicoli differenti da quelli oggetto di causa.
Il motivo è infondato. È pacifico che, in data 5 luglio 2022, alle 17:23, gli agenti della Polizia Stradale di CP_1abbiano sottoposto a controllo il veicolo tg. IS24RUT-XA101RE, di proprietà della Parte_1 , mentre transitava in viale Maratona, e che il titolo autorizzativo fosse costituito dall'autorizzazione CEMT n. 00726 del 29 dicembre 2021. Ciò premesso, l'appellante ha inteso fornire prova del mancato compimento, da parte del veicolo in oggetto, di plurimi viaggi tra Italia e Albania, mediante produzione in giudizio di copia delle pagine del libretto di viaggio correlato all'autorizzazione in questione, imputando tali spostamenti ad altri mezzi dell'azienda. Come correttamente osservato dalla parte, il libretto di viaggio può, infatti, essere impiegato da più veicoli della medesima impresa, essendo l'autorizzazione rilasciata all'ente in via generale, e non in relazione ad un singolo mezzo. Tuttavia, la documentazione prodotta dalla società non consente di ritenere dimostrata tale ricostruzione dei fatti. Difatti, la copia del libretto prodotta in giudizio, nella pagina relativa all'attestazione dei viaggi compiuti dai veicoli dell'azienda nel mese di luglio: 1) nella parte riguardante il numero di autorizzazione, reca un dato solo parzialmente leggibile (“007…”); 2) non attesta l'effettuazione di alcun viaggio il 5 luglio 2022, indicando, solamente, spostamenti compiuti da altri veicoli tra il 1° e il 3 luglio 2022, nonché tra il 15 e il 17 luglio 2022. Analoghe criticità si rinvengono in relazione alla pagina riguardante il mese di giugno 2022, in cui non è possibile cogliere il numero di autorizzazione (leggibile solamente nelle pagine relative ai mesi intercorrenti tra gennaio e maggio 2022). Infine, in nessuna pagina del libretto è riportato il numero di targa del mezzo oggetto del presente giudizio. In questo quadro, deve ritenersi corretta la valutazione del Giudice di prime cure secondo cui l'appellante non avrebbe adeguatamente assolto all'onere della prova posta a suo carico, non essendo la documentazione poc'anzi citata idonea a dimostrare che le copie di libretto prodotte in giudizio coincidano con l'atto scrutinato dagli agenti al momento del controllo. Infatti, anche ove si fosse trattato del primo viaggio effettuato dal suddetto veicolo, nel libretto avrebbe dovuto comparire traccia del suo spostamento. Le medesime considerazioni devono essere estese all'assenza di timbro contestata a verbale (circostanza rispetto alla quale non è stata neppure dedotta prova contraria). Quanto, poi, all'affermazione secondo cui l'impresa non avrebbe compiuto alcuna violazione poiché il veicolo era parzialmente immatricolato in Italia (con riferimento al semirimorchio), anch'essa appare non condivisibile. Difatti, il manuale CEMT fa espresso riferimento alla motrice, con la conseguenza che, ai fini di valutare la configurazione della violazione, deve aversi riguardo – non al semirimorchio, quanto piuttosto – al trattore stradale (pacificamente immatricolato in Romania). Con riferimento, invece, al secondo motivo dedotto dalla società – avente ad oggetto il difetto di motivazione in merito al raddoppio del quantum sanzionatorio già statuito nel verbale di contestazione –, l'appello è fondato e merita accoglimento. Dall'esame dell'ordinanza-ingiunzione impugnata emerge che la Controparte_1 ha rideterminato l'importo dovuto in euro 8.260,00 (oltre euro 16,48, a titolo di spese di accertamento, procedimento e notifica), senza, tuttavia, indicare i criteri di quantificazione impiegati, né le ragioni poste a base dell'incremento rispetto alla sanzione originariamente contestata in sede di verbale. Il provvedimento si limita, infatti, a richiamare in modo generico la documentazione istruttoria e le controdeduzioni dell'organo accertatore, senza compiere alcuna autonoma valutazione ai sensi dell'art. 11 l. n. 689/1981. Ne consegue che la rideterminazione del quantum appare frutto di un automatismo non normativamente previsto, essendo stato di fatto applicato un incremento dell'importo originario in assenza di una puntuale esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione. Né può ritenersi sufficiente, a tal fine, il mero rinvio al verbale o alle controdeduzioni dell'organo accertatore, atteso che, in materia di sanzioni amministrative, il potere di determinazione della sanzione è autonomo e deve essere esercitato secondo criteri espressamente previsti dalla legge, con adeguata motivazione. Sotto questo profilo, pertanto, l'ordinanza-ingiunzione risulta affetta da difetto di motivazione, non consentendo di ricostruire le ragioni della scelta sanzionatoria adottata e impedendo ogni controllo giurisdizionale in merito. Tale vizio comporta l'illegittimità della determinazione del quantum e impone la riforma della sentenza impugnata in parte qua. Tuttavia, non sussistono i presupposti per contenere nel minimo la sanzione inflitta, posto che l'appellante si è limitato a contestare le ragioni alla base del suo raddoppio, senza nulla dedurre in merito all'originaria quantificazione. L'ordinanza-ingiunzione va, pertanto, annullata nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, da rideterminarsi nella misura originariamente indicata nel verbale di contestazione (euro 4.130,00). Avendo la società già versato tale importo all'autorità amministrativa a titolo di cauzione, si ritiene di dover imputare il relativo pagamento alla sanzione in questione. Residua, pertanto, da corrispondere, unicamente, la somma di euro 16,48, al cui pagamento l'appellante deve essere condannato. Avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza impugnata,
1. accoglie il secondo motivo di appello e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione Prot. C.F._3 00092570 11/10/2022 Area III – dell'11 ottobre 2022, nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, rideterminandone l'importo nella misura di euro 4.130,00;
2. imputa la somma già versata dalla società Parte_1 a titolo di cauzione al pagamento della sanzione predetta;
3. condanna l'appellante al pagamento, nei confronti dell'Amministrazione appellata, di euro 16,48, a titolo di spese di accertamento, procedimento e notifica del procedimento prefettizio;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso a Nuoro il 30 maggio 2026. Il Giudice
Dott.ssa SS Corrias