TRIB
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3148/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Udienza ex art. 127 ter cpc
Oggi 18 luglio 2024 il giudice onorario dott.ssa Micaela Picone: visto il proprio provvedimento del 20.02.2024 che interamente si richiama;
osservato che l'udienza odierna è chiamata per discussione ex art. 281 sexies da tenersi con il rito cartolare;
verificato che le parti hanno provveduto a depositare “note di trattazione scritta” in cui hanno precisato le proprie conclusioni;
Il Giudice provvede come da allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3148/2023, promossa da:
Parte_1 con l'avv. giusto mandato in atti
-attrice
Contro
Controparte_1
- convenuta
*******
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, e precisamente:
Parte attrice: “VOGLIA L'ON. TRIBUNALE ADITO,
- ritenere e dichiarare che la Convenuta è responsabile per i danni cagionati ai due semirimorchi dell'Attrice;
- per gli effetti, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'Attrice, della complessiva somma di € 18.672,72 oltre interessi dovuti e rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio.”
Parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- Dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito di Firenze, essendo competente il
Tribunale di Biella.
pagina 2 di 5 NEL MERITO:
- Dichiararsi che nulla è dovuto a parte attrice per i motivi di cui al presente atto e perchè la causa è infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettersi interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli:
a) Vero che a fine gennaio 2021, visti i rimorchi, parte opponente ha preteso che venissero indicati nei contratti i difetti riscontrati e nello specifico che le cerniere erano usurate, le serrande in alluminio danneggiate e logorate e la carrozzeria danneggiata, con righe e bolli e strappi;
b) Vero che il prezzo indicato nelle proforme doveva essere concordato in base allo stato dei rimorchi;
c) Vero che Parte_1
[...] ha rifiutato sia di precisare lo stato dei rimorchi che di concordare il prezzo;
d) Vero che per i
Contmotivi di cui ai capi precedenti a rifiutato di firmare i contratti di Parte_1 ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Parte_1 ha proposto domanda di risarcimento del danno subito a due semirimorchi, targati
XA483HJ e XA494DH, concessi in locazione con contratti di noleggio alla CP_1 e restituiti rispettivamente in data 1.09.2021 ed in data 11.10.2021 visibilmente danneggiati.
La Parte_1 ritenendo responsabile la CP_1 del danneggiamento dei due semirimorchi, ha chiesto il pagamento complessivo di € 18.672,72 come da preventivo della Controparte_2 depositato in atti unitamente alle fotografie attestanti i danni.
La CP_1 si è costituita in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito di
Firenze, in favore del Tribunale di Biella quale Foro del debitore ex art. 18 cpc, per non essere mai stata accettata espressamente alcuna clausola contenuta nei contratti di noleggio depositati dall'attrice, soprattutto, quanto alla clausola di deroga al foro competente in caso di controversie;
nel merito ha contestato ogni propria responsabilità stante lo stato di forte usura dei due mezzi noleggiati.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa viene in decisione sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza.
***** **** *****
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente in atto di citazione risulta idonea a definire il giudizio.
La Parte_1 ha assunto di aver noleggiato due semi rimorchi alla società convenuta e deposita in atti i contratti da cui emergerebbe tale rapporto tra le parti (All.i 1 e 2 citazione).
pagina 3 di 5 I contratti di noleggio depositati risultano essere stati predisposti unilateralmente dalla società Parte_1
[... come si evince dal tenore delle email del 4/2/2021 e dll'8/07/21 di trasmissione dei moduli dei contratti relativi ai semirimorchi citati con le quali si chiede la sottoscrizione del noleggiatore/locatario.
In merito CP_1 eccepisce di non avere mai firmato i contratti di noleggio e quindi di non avere mai approvato la clausola derogatoria della competenza di cui all'art. 24 CGC , che appunto stabilisce la competenza per territorio esclusiva nel Foro di Firenze.
In realtà dall'esame di entrambi i contratti non emerge alcuna sottoscrizione di CP_1 risultando, peraltro, firmato da Pt_1 solo quello di cui all'All. 1.
Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., “(…) la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per
i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge (…)” e che, in base all'art. 29 c.p.c., “(…) l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito (…)”.
In altri termini, in base alle norme sopra citate, le parti - nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 29 c.p.c.
e con le eccezioni di cui all'art. 28 c.p.c. -, hanno la facoltà di derogare alle norme generali in materia di competenza territoriale, stabilendo, mediante la stipula di un accordo in forma scritta, un c.d. foro convenzionale, che, pur non configurandosi come un foro contrattuale esclusivo - fatta salva l'ipotesi in cui le parti manifestino una chiara ed univoca volontà in tal senso (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n.
19714, del 25.07.2018).
Con riferimento ai contratti per adesione - cioè, come nel nostro caso, predisposti unilateralmente da una delle parti -, l'art. 1341, comma secondo, c.c., stabilisce che “(…) in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, (…) deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (…)”. Pertanto, le clausole contrattuali derogatorie della competenza territoriale, rientrando tra quelle clausole per le quali il secondo comma dell'art. 1341 c.c. prevede l'obbligo di specifica sottoscrizione per iscritto, in mancanza di quest'ultimo requisito risultano nulle e, dunque, prive di qualsiasi effetto.
Nella fattispecie che ci occupa può dirsi provato, anche perché non contestato dalla difesa attorea, che i
Cont contratti de quibus non siano stati firmati da per cui la clausola e la relativa competenza esclusiva non può dirsi perfezionata, dovendo la clausola risultare da patto scritto ex art. 29 c.p.c. e doppiamente sottoscritto dalla parte in quanto clausola vessatoria ex art. 1341 comma 2 c.c..
pagina 4 di 5 A nulla rileva quindi che il contratto sia stato comunque eseguito, in quanto ciò non costituisce approvazione scritta della clausola sulla competenza territoriale.
Quanto agli ulteriori possibili criteri di competenza per territorio, essi sono stati esaminati dalla difesa convenuta che ne ha eccepito l'inapplicabilità al caso di specie specificandone i motivi.
Deve quindi essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in favore del
Tribunale di Biella.
Quanto alle spese di lite si richiama la sentenza della dott.ssa Per_1 depositata in atti che correttamente osserva come la Parte_1 “in quanto parte predisponente la clausola derogatoria della competenza
(vedasi scelta del Foro legato alla propria sede) , non poteva che attenersi a tale clausola, in quanto disposizione la cui inefficacia può essere rilevata solo dal contraente “sfavorito” secondo i principi della “nullità relativa” . Sul punto la giurisprudenza più recente, superando precedenti contrasti, ha dato infatti una interpretazione dell'art. 1341 c.c. che ne valorizza la finalità di protezione del contraente, affermandone la natura di nullità relativa, che la disposizione definisce come
“inefficacia”, escludendo, quindi, che il predisponente possa giovarsi della mancata approvazione della clausola vessatoria sull'assunto che, essendo la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente
(Cass. civ, Sez. 1, Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020)”.
Pertanto si ritiene che ricorrano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite di questa fase del giudizio ex art. 92 c.p.c., rimettendosi per il resto le parti al Giudice del Tribunale di
Biella competente per territorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente,
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze per essere competente il Tribunale di Biella;
ASSEGNA termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Biella competente per territorio;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 18 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Udienza ex art. 127 ter cpc
Oggi 18 luglio 2024 il giudice onorario dott.ssa Micaela Picone: visto il proprio provvedimento del 20.02.2024 che interamente si richiama;
osservato che l'udienza odierna è chiamata per discussione ex art. 281 sexies da tenersi con il rito cartolare;
verificato che le parti hanno provveduto a depositare “note di trattazione scritta” in cui hanno precisato le proprie conclusioni;
Il Giudice provvede come da allegata sentenza.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona del giudice onorario Micaela Picone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 3148/2023, promossa da:
Parte_1 con l'avv. giusto mandato in atti
-attrice
Contro
Controparte_1
- convenuta
*******
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, e precisamente:
Parte attrice: “VOGLIA L'ON. TRIBUNALE ADITO,
- ritenere e dichiarare che la Convenuta è responsabile per i danni cagionati ai due semirimorchi dell'Attrice;
- per gli effetti, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'Attrice, della complessiva somma di € 18.672,72 oltre interessi dovuti e rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese, e compensi del presente giudizio.”
Parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
- Dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito di Firenze, essendo competente il
Tribunale di Biella.
pagina 2 di 5 NEL MERITO:
- Dichiararsi che nulla è dovuto a parte attrice per i motivi di cui al presente atto e perchè la causa è infondata in fatto ed in diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Ammettersi interrogatorio formale e per testimoni sui seguenti capitoli:
a) Vero che a fine gennaio 2021, visti i rimorchi, parte opponente ha preteso che venissero indicati nei contratti i difetti riscontrati e nello specifico che le cerniere erano usurate, le serrande in alluminio danneggiate e logorate e la carrozzeria danneggiata, con righe e bolli e strappi;
b) Vero che il prezzo indicato nelle proforme doveva essere concordato in base allo stato dei rimorchi;
c) Vero che Parte_1
[...] ha rifiutato sia di precisare lo stato dei rimorchi che di concordare il prezzo;
d) Vero che per i
Contmotivi di cui ai capi precedenti a rifiutato di firmare i contratti di Parte_1 ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Parte_1 ha proposto domanda di risarcimento del danno subito a due semirimorchi, targati
XA483HJ e XA494DH, concessi in locazione con contratti di noleggio alla CP_1 e restituiti rispettivamente in data 1.09.2021 ed in data 11.10.2021 visibilmente danneggiati.
La Parte_1 ritenendo responsabile la CP_1 del danneggiamento dei due semirimorchi, ha chiesto il pagamento complessivo di € 18.672,72 come da preventivo della Controparte_2 depositato in atti unitamente alle fotografie attestanti i danni.
La CP_1 si è costituita in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito di
Firenze, in favore del Tribunale di Biella quale Foro del debitore ex art. 18 cpc, per non essere mai stata accettata espressamente alcuna clausola contenuta nei contratti di noleggio depositati dall'attrice, soprattutto, quanto alla clausola di deroga al foro competente in caso di controversie;
nel merito ha contestato ogni propria responsabilità stante lo stato di forte usura dei due mezzi noleggiati.
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa viene in decisione sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza.
***** **** *****
L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente in atto di citazione risulta idonea a definire il giudizio.
La Parte_1 ha assunto di aver noleggiato due semi rimorchi alla società convenuta e deposita in atti i contratti da cui emergerebbe tale rapporto tra le parti (All.i 1 e 2 citazione).
pagina 3 di 5 I contratti di noleggio depositati risultano essere stati predisposti unilateralmente dalla società Parte_1
[... come si evince dal tenore delle email del 4/2/2021 e dll'8/07/21 di trasmissione dei moduli dei contratti relativi ai semirimorchi citati con le quali si chiede la sottoscrizione del noleggiatore/locatario.
In merito CP_1 eccepisce di non avere mai firmato i contratti di noleggio e quindi di non avere mai approvato la clausola derogatoria della competenza di cui all'art. 24 CGC , che appunto stabilisce la competenza per territorio esclusiva nel Foro di Firenze.
In realtà dall'esame di entrambi i contratti non emerge alcuna sottoscrizione di CP_1 risultando, peraltro, firmato da Pt_1 solo quello di cui all'All. 1.
Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., “(…) la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per
i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge (…)” e che, in base all'art. 29 c.p.c., “(…) l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito (…)”.
In altri termini, in base alle norme sopra citate, le parti - nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 29 c.p.c.
e con le eccezioni di cui all'art. 28 c.p.c. -, hanno la facoltà di derogare alle norme generali in materia di competenza territoriale, stabilendo, mediante la stipula di un accordo in forma scritta, un c.d. foro convenzionale, che, pur non configurandosi come un foro contrattuale esclusivo - fatta salva l'ipotesi in cui le parti manifestino una chiara ed univoca volontà in tal senso (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza n.
19714, del 25.07.2018).
Con riferimento ai contratti per adesione - cioè, come nel nostro caso, predisposti unilateralmente da una delle parti -, l'art. 1341, comma secondo, c.c., stabilisce che “(…) in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, (…) deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (…)”. Pertanto, le clausole contrattuali derogatorie della competenza territoriale, rientrando tra quelle clausole per le quali il secondo comma dell'art. 1341 c.c. prevede l'obbligo di specifica sottoscrizione per iscritto, in mancanza di quest'ultimo requisito risultano nulle e, dunque, prive di qualsiasi effetto.
Nella fattispecie che ci occupa può dirsi provato, anche perché non contestato dalla difesa attorea, che i
Cont contratti de quibus non siano stati firmati da per cui la clausola e la relativa competenza esclusiva non può dirsi perfezionata, dovendo la clausola risultare da patto scritto ex art. 29 c.p.c. e doppiamente sottoscritto dalla parte in quanto clausola vessatoria ex art. 1341 comma 2 c.c..
pagina 4 di 5 A nulla rileva quindi che il contratto sia stato comunque eseguito, in quanto ciò non costituisce approvazione scritta della clausola sulla competenza territoriale.
Quanto agli ulteriori possibili criteri di competenza per territorio, essi sono stati esaminati dalla difesa convenuta che ne ha eccepito l'inapplicabilità al caso di specie specificandone i motivi.
Deve quindi essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in favore del
Tribunale di Biella.
Quanto alle spese di lite si richiama la sentenza della dott.ssa Per_1 depositata in atti che correttamente osserva come la Parte_1 “in quanto parte predisponente la clausola derogatoria della competenza
(vedasi scelta del Foro legato alla propria sede) , non poteva che attenersi a tale clausola, in quanto disposizione la cui inefficacia può essere rilevata solo dal contraente “sfavorito” secondo i principi della “nullità relativa” . Sul punto la giurisprudenza più recente, superando precedenti contrasti, ha dato infatti una interpretazione dell'art. 1341 c.c. che ne valorizza la finalità di protezione del contraente, affermandone la natura di nullità relativa, che la disposizione definisce come
“inefficacia”, escludendo, quindi, che il predisponente possa giovarsi della mancata approvazione della clausola vessatoria sull'assunto che, essendo la specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente
(Cass. civ, Sez. 1, Ordinanza n. 27320 del 30/11/2020)”.
Pertanto si ritiene che ricorrano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite di questa fase del giudizio ex art. 92 c.p.c., rimettendosi per il resto le parti al Giudice del Tribunale di
Biella competente per territorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Firenze in composizione monocratica, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente,
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze per essere competente il Tribunale di Biella;
ASSEGNA termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di Biella competente per territorio;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 18 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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