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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
TE ha pronunziato all'udienza del 29.5.2026 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 13910 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2023 vertente
TRA
Parte_1 , c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dal Prof. avv. Domenico Garofalo;
Ricorrente
E
Controparte_1 -, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carla
Tiberino;
Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
*******
Con ricorso depositato il 6.12.2023 Parte_1 ha premesso che: -
l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari aveva notificato, in data 6.5.2022, il verbale unico di accertamento n. BA00001/2022-175-01 del 28.4.2022, relativo a verifiche ispettive iniziate in data 7.6.2021; - in quella sede gli era stato contestato l'impiego in nero del sig. Parte_2 (prima dell'assunzione regolare in data 1°.10.2018) per il periodo dal 5.12.2017 sino al 30.9.2018, come operaio (per 40 ore settimanali e complessive 214 giornate); - in relazione al predetto illecito amministrativo contestato, gli era stata irrogata (ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015) la sanzione di € 6.000,00, appunto per aver occupato il lavoratore senza preventiva comunicazione al centro per l'impiego; - in seguito al ricorso ex art. 17 D.lgs. n. 124/2004 ed ex art. 18 L. n. 689/1981, notificati in data 20.6.2022, era pervenuto rigetto – con decisione n. 7 del 28.10.2022 - da parte del Comitato per i rapporti di lavoro dell' Controparte_2 ; - con verbale di accertamento per l'obbligazione contributiva (n. BA00001/2022-175-02 del 14.11.2022 notificato il 23.11.2022) l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari diffidava il pagamento dei contributi dovuti all'CP_1 ed omessi in relazione alla posizione assicurativa del sig. _2 ; - con avviso di addebito n.
31420230001754332000, notificato il 17.11.2023, l CP_1 gli aveva intimato il pagamento di € 7.698,99 a titolo di contributi omessi, sanzioni ed interessi;
- in data 24.11.2023, a mezzo PEC, l'CP_1 trasmetteva l'invito alla regolarizzazione contributiva per il rilascio del D.U.R.C.
Ciò posto, ha proposto opposizione al predetto avviso di addebito, innanzitutto lamentando come la pretesa contributiva si fosse fondata su
“stralci di dichiarazioni rese da soggetti non meglio identificati all'interno del verbale”, in violazione dell'art. 13, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 124/2004.
Ha parallelamente sostenuto che, prima dell'1.10.2018, il sig. _2 aveva svolto, sporadicamente, attività di lavoro autonomo e meramente occasionale per la sua ditta [quale “procacciatore d'affari per la promozione, in particolare presso le agenzie di assicurazione, di tutti i servizi (carrozzeria, riparazione e sostituzione vetri, pneumatici, ecc.) forniti dall'azienda”], senza alcun vincolo di subordinazione, ricevendo compensi rientranti nella soglia di esenzione dell'obbligo contributivo di cui all'art. 44, comma 2, D.L. n.
269/2003.
Pag. 2 di 11 A supporto delle predette circostanze, ha prodotto dichiarazioni spontanee rilasciate dai Sig.ri Parte_3 , Controparte_3 , CP_4 e Per_1
[...] (tutti dipendenti in forza alla società all'epoca dei fatti oggetto di indagine).
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare
l'infondatezza e l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
31420230001754332000 per i motivi in diritto articolati in ricorso e, conseguentemente, dichiarare non dovute le somme in esso intimate a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi e, per l'effetto, condannare
l'CP_1 alla restituzione in favore del ricorrente dei relativi importi illegittimamente incassati”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' CP_1 , ribadendo come la propria pretesa fosse basata sugli accertamenti ispettivi compiuti in seguito alla denuncia/richiesta di intervento all'Ispettorato, presentata dal sig. Parte_2 .
Al fine di asseverare le proprie ragioni, l' CP_1 convenuto ha richiamato le dichiarazioni rese, in sede ispettiva, dal sig. _1 (dipendente della ditta
Parte_1 nel periodo in questione), dal sig. Tes_2 (“che nel periodo in contestazione lavorava presso la ditta Schiavarello e successivamente come responsabile presso la ditta LE”) e dal sig. Tes_3 (“che nel periodo in contestazione lavorava presso la ditta Guarnieri”)
Ha quindi concluso nel senso dell'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, subentrato lo scrivente nella trattazione del giudizio, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è opportuno ricordare che gli accertamenti da parte dell'Ispettorato sono stati eseguiti in seguito alla denuncia del sig. Parte_2
[...] nei confronti della ditta del ricorrente, presentata in data 6-
7.10.2020.
Pag. 3 di 11 In particolare, il sig. _2 , per il tramite del proprio difensore, sosteneva di avere avuto “regolare contratto di lavoro solo dal 1.10.2018”, “pur lavorando presso la suddetta ditta dal gennaio 2016 con mansioni di operaio”.
Nello specifico, affermava di aver prestato attività di lavoro subordinato, dal lunedì al venerdì (tutti i giorni dalle 8:15 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00), essendo assoggettato al potere direttivo di Parte_1 .
Indicava, poi, quale fonte di conoscenza dei fatti, il sig. Persona_2 .
Ciò posto, a fronte della denuncia del sig. _2 , l'Ispettorato del Lavoro iniziava i relativi accertamenti ed acquisiva le dichiarazioni di
- Testimone_4 : “Conosco il sig. Parte_2 perché anch'io sono stato un dipendente del Sig. Parte_1 . Quest'ultimo è titolare di una ditta avente 2 sedi site in Bari alla Via Gentile. Al civico
71 vi è la carrozzeria e al civico 48/50 vi è il Centro Revisioni Auto
MM e Meccanica. Da dicembre 2017 sono stato assunto da
Parte_1 per essere adibito alle operazioni di revisione meccanica e gomme presso la sede di Via Gentile 48/50 avente insegna Metrogar di Parte_4 [menico]. Lavoravo dal lunedì al venerdì ed il sabato per mezza giornata. Osservavo un orario di lavoro pieno. Il mio rapporto di lavoro è cessato a Gennaio 2021. Durante questo arco temporale ho visto lavorare _2 in qualità di dipendente di
Parte_1 in quanto veniva quotidianamente presso la sede di Via
Gentile 48/50 per aiutarmi nel lavoro (peraltro io ero l'unico dipendente operario operativo in quella unità). Infatti lui si occupava di caricare e trasportare pneumatici, bombole metano, cristalli (a titolo esemplificativo) e anche lui lavorava a tempo pieno osservando la mia stessa articolazione oraria di lavoro. Ricordo che quando ho iniziato a lavorare con _2 , lui non indossava la divisa aziendale solo successivamente ma non ricordo a decorrere da quando veniva a
Pag. 4 di 11 lavoro con la divisa nuova. Preciso altresì che il rapporto di lavoro di
_2 è terminato prima del mio. Non ho altro da aggiungere”;
- Testimone_5 : “Conosco il sig. _2 dal 1987 perché abbiamo lavorato insieme presso Controparte_5
[...] all'incirca fino al 2007. Successivamente, dal mese di
Marzo 2007, sono stato assunto alla ditta dott. Parte_5 in qualità di impiegato. La ditta si occupava di vendita di ricambi auto sia carrozzeria sia meccanica – elettrica. Mi ricordo che sin dal 2016
_2 veniva in azienda a ritirare pezzi di ricambio per contro della ditta di Parte_1 . Questa circostanza posso confermarla perché preparavo le bolle di accompagnamento che _2 firmava per conto della carrozzeria Parte_1 . _2 veniva raramente in azienda perché la carrozzeria Parte_1 non è un nostro assiduo cliente. Pertanto _2 veniva in azienda talvolta una volta al mese, altre volte per 2/3 volte nel mese. Non posso indicare con maggior precisione la frequenza delle sue visite in azienda. Voglio precisare che non ricordo con esattezza in quale anno è venuto in magazzino a ritirare i pezzi per la ditta Parte_1 , non so dire se si trattasse del 2017 o del 2018 posso affermare che certamente è venuto e l'ho visto lavorare ma non so dire il periodo esatto”;
- Testimone_6 : “Nel 2007 fino a settembre 2016 ho lavorato presso la ditta AV Service Srl di Altamura in qualità di rappresentate
e consegnatario di materiale di carrozzeria. Ho conosciuto Parte_2
[...] perché in quel periodo la carrozzeria di Parte_1
– sita in Bari – acquistava il materiale da AV. Pertanto quando io andavo a consegnare il materiale in ditta incontravo anche
_2 e lo vedevo lavorare come operario (addetto al montaggio dei parabrezza). Successivamente sono andato in pensione e sono rimasto a casa per circa 2 anni. Ho ripreso a lavorare con la ditta
Pag. 5 di 11 LE Trade di CP_6 nel luglio 2018. In quest'ultima azienda svolgevo l'attività di responsabile di magazzino e anche in questo caso ho visto _2 lavorare per conto della carrozzeria Parte_1 in quanto era _2 che veniva in magazzino a ritirare i pezzi e firmava le fatture per conto della carrozzeria Parte_1 . Arrivava sempre con il furgone aziendale della carrozzeria Lovicario, abitualmente veniva da solo. Abitualmente veniva presso la LE
Trade un paio di volte alla settimana. L'ho visto lavorare con le modalità … descritte fino a quando il mio rapporto di lavoro è terminato nell'agosto 2020. Non ho altro da aggiungere”.
Ebbene, proprio per il tramite delle dichiarazioni di Testimone_4 ed
Testimone_6 possono dirsi adeguatamente dimostrate le circostanze poste a base della pretesa contributiva e già riferite dal lavoratore interessato in occasione della richiesta di intervento ispettivo, nel senso che
– appunto – attività di lavoro subordinato era stata già svolta da Parte_2
[...] prima della sua regolare assunzione.
Non possono giudicarsi viceversa convincenti gli elementi istruttori offerti dall'odierno opponente alla cognizione del Tribunale.
Prendendo le mosse dalle risultanze della prova testimoniale, certamente non possono trarsi utili spunti di giudizio dalla deposizione di _1 .
Quanto, infatti, alle scarne e sintetiche dichiarazioni rese da quest'ultimo, non è superfluo mettere in evidenza trattarsi di soggetto ancora alle dipendenze dell'opponente all'epoca della sua escussione [“conosco il sig.
Parte_1 in quanto sono dipendente della sua ditta a partire dal 2011 con le mansioni di lucidatore”] e, perciò, non immune da sospetti di compiacenza.
Lo stesso vale per Parte_6 , la cui credibilità è messa seriamente in discussione dal rapporto di parentela con l'odierno opponente [“sono [...]
Parte_6 figlio del sig. Parte_1 , titolare dell'omonima ditta di cui sono alle dipendenze da gennaio 2014”].
Pag. 6 di 11 Quanto, infine, alla testimonianza di Testimone_7 è decisivo rimarcare come lo stesso nulla abbia saputo riferire sui fatti di causa [“sulla circostanza sub. 1 del ricorso nulla posso riferire;
altrettanto non posso riferire sulla circostanza sub 2) … non conosco il sig. _2 , non so nulla in merito ai rapporti del sig. _2 con la ditta Parte_1 ”].
Né l'opposizione merita un esito diverso rispetto al rigetto in ragione delle dichiarazioni scritte rese da CP_3 Pt_3 e CP_4 , come prodotte in giudizio dalla parte attrice.
Innanzitutto, non è superfluo rimarcare come la allegazione di intervenuta instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo occasionale (ricadente sotto la soglia di esenzione di cui all'art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003) non ha trovato alcun riscontro documentale, né in ordine all'instaurazione del rapporto stesso né a proposito dei pagamenti effettuati a titolo di compenso né – infine – circa il procacciamento di affari.
Ciò posto, tornando alle dichiarazioni versate in atti dalla difesa di parte opponente, si tratta di prove atipiche che risultano recessive rispetto alle dichiarazioni assunte in sede ispettiva, poiché rese senza la garanzia di una pubblica autorità procedente e senza il presidio legale dell'obbligo di dire la verità.
Tra l'altro, le predette dichiarazioni non sono state sottoposte ad un ulteriore vaglio istruttorio, nell'esplicazione del contraddittorio, come viceversa accaduto per il lavoratore _1 , che è stato escusso anche in sede giudiziale ed ha pienamente confermato le circostanze che pure aveva già rappresentato agli ispettori procedenti [“sono Testimone_4 , indifferente alle parti in causa, conosco il sig. Parte_1 perché ho lavorato alle sue dipendenze dall'inizio del 2017 fino all'inizio del 2021, non ho avuto alcuna controversia con il sig. Parte_1 né con l'CP_1 … ADR: Alle dipendenze del Lovicario ho svolto con la qualifica di operaio le mansioni di ispettore tecnico, meccanico e gommista … conosco il sig. _2
Pag. 7 di 11 _2 in quanto è stato mio collega alle dipendenze del Parte_1 , precisamente quando sono stato assunto nel 2017 il _2 era già alle dipendenze della ditta Parte_1 e fino a quando ho lavorato da Parte_1 il sig. _2 era sempre alle sue dipendenze … confermo che per tutto il periodo indicato il sig. _2 ha prestato attività lavorativa a tempo pieno come operaio recandosi quotidianamente nella sede di via Gentile n. 48/50, svolgendo svariate mansioni tra cui caricare e trasportare pneumatici, cristalli, bombole a metano, prelevava questi materiali del magazzino con il furgone aziendale da solo e li portava in officina dove li scaricava … il sig. [...]
_2 si occupava anche di monitorare i parabrezza, di ritirare i pezzi di ricambio dal fornitore ivi recandosi con il mezzo aziendale e fornendo i documenti per conto della ditta Parte_1 , era una sorta di “factotum”; preciso che queste attività il _2 le svolgeva sin dall'inizio del 2017 quando io sono stato assunto da Parte_1 … il sig. _2 rispettava il regolare orario di lavoro a tempo pieno per 8 ore al giorno almeno dal lunedì al venerdì e il sabato mezza giornata;
io avevo gli stessi orari”].
Secondo giurisprudenza consolidata, la valutazione delle prove testimoniali assunte forma oggetto di un apprezzamento discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Così, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, il giudice di merito è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni
Pag. 8 di 11 che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547/2015).
Ebbene, non risultano certamente dirimenti le censure di inattendibilità del teste _1 , come articolate in sede di note autorizzate.
Quanto alla data in cui è stato assunto il predetto lavoratore, deve innanzitutto precisarsi come lo stesso, sentito in occasione degli accertamenti ispettivi, avesse precisamente indicato di essere stato reclutato nel dicembre 2017.
Il fatto che, poi, lo stesso lavoratore _1 , quando escusso come testimone, abbia indicato l'inizio del 2017 quale momento di avvio della propria attività lavorativa in azienda è completamente ininfluente e, comunque, inidoneo a minarne la credibilità.
E' ininfluente perché la pretesa contributiva si riferisce ad un arco temporale non anteriore rispetto alla fine dell'anno 2017.
E' inidoneo a mettere in discussione l'attendibilità del teste, poiché quest'ultimo non risulta avere alcuna ragione di astio o di risentimento nei confronti del datore di lavoro [“sono Testimone_4 , indifferente alle parti in causa, conosco il sig. Parte_1 perché ho lavorato alle sue dipendenze … non ho avuto alcuna controversia con il sig. Parte_1 né con
l'CP_1”], né tantomeno è portatore di un interesse, sia pure indiretto, alla definizione della controversia in senso sfavorevole all'odierno opponente.
Sicchè è del tutto logico ritenere che il sig. _1 , escusso come testimone a distanza di tre anni dall'audizione operata dagli ispettori (ed a distanza di oltre sette anni dalla data di sottoscrizione del contratto con la ditta opponente), sia incappato in un mero deficit di memoria circa il momento di inizio del proprio rapporto di lavoro.
A quanto sinora osservato, si aggiunga che, con specifico riferimento alla posizione del lavoratore nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il rapporto contributivo ed il pagamento di
Pag. 9 di 11 contributi previdenziali che si assumono evasi, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, escluso l'incapacità a testimoniare, in assenza di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore ad intervenire in giudizio (da ultimo, Cass. n. 23594/2025).
Ebbene, questa stessa valutazione di estraneità al giudizio previdenziale conduce, nella presente sede, a considerare come prova atipica (o, comunque, come argomento di prova) anche la denuncia di omissione contributiva del lavoratore _2 , dovendosi perciò sottolineare come i fatti ivi indicati, già di per sé non privi di rilevanza probatoria, hanno trovato adeguato riscontro nel contraddittorio delle parti.
Per inciso, poi, si consideri che il lavoratore Tes_2 è stato ritualmente intimato come teste dall' CP_1 ; tuttavia, a fronte della sua mancata comparizione, lo scrivente – appena subentrato nella trattazione del giudizio
– ne ha ritenuto pletorica la deposizione, sulla scorta degli elementi istruttori già disponibili ai fini della decisione e, in special modo, tenendo conto degli elementi già assunti in sede ispettiva, contrassegnati da genuinità e non censurabili per alcuna forma di incongruenza o contraddittorietà.
Dunque, contrariamente a quanto indicato nelle note autorizzate, nessun valore istruttorio può riconnettersi, in senso favorevole alle domande di parte opponente, alla revoca dell'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova (che era stara pronunciata dal magistrato originariamente investito della trattazione della controversia, poi assente per avvenuto conferimento di incarico istituzionale).
In definitiva, l'opposizione dev'essere integralmente rigettata, anche perché alcuna ulteriore censura può essere condivisa, in un contesto in cui l'opponente ha potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa e questo Tribunale ha disposto di tutto quanto necessario per l'esercizio del controllo giurisdizionale sulla sussistenza della pretesa contributiva.
Pag. 10 di 11 E' chiaro, poi, che l'oggetto della presente controversia presenta profili di connessione oggettiva (e solo parzialmente soggettiva) con l'opposizione ad ordinanza ingiunzione che parte opponente ha dato atto di avere - nelle more – promosso.
In senso ostativo ad un provvedimento di riunione, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., si è posta tuttavia la circostanza che le due controversie non si trovavano nella stessa fase processuale e la trattazione unitaria avrebbe tardato eccessivamente il presente processo (anche alla luce della necessità di instaurare il contraddittorio con l' Controparte_7
[...] e di trattare funditus questioni strettamente inerenti l'esercizio del potere sanzionatorio, quale – ad esempio – quella di tempestività della contestazione dell'illecito amministrativo).
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del
D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 13910 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'CP_1 , delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.700,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
Bari, 29.5.2026
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria TE
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