Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025
TRIB
Sentenza 25 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, dalla dott.ssa Manuela Montuori. I ricorrenti hanno chiesto la sospensione degli effetti della nota ministeriale n. 11276/2024, che ha negato il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo di tre punti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per un corso di perfezionamento CLIL conseguito presso una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici. Essi sostenevano che tale decisione fosse infondata, in quanto non considerava la validità di corsi CLIL erogati da istituti diversi dalle Università. La parte resistente, rappresentata dall'Amministrazione, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo l'assenza di fumus boni iuris e periculum in mora.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che i corsi CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università, come stabilito dalla normativa vigente. Ha evidenziato che le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici non hanno la facoltà di rilasciare certificazioni CLIL, e che i titoli ottenuti da tali istituti non possiedono valore legale ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle GPS. La decisione si basa su un'interpretazione rigorosa delle disposizioni normative, confermando la giurisdizione del giudice ordinario in materia di diritti al lavoro e disapplicando l'atto amministrativo impugnato. Le spese sono state compensate, considerando la novità della questione trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero :
    Data del deposito : 25 marzo 2025

    Testo completo

    R.G. 28049-1/2024
    Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Manuela Montuori, nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. di RG
    28049 sub 1/2024 e proposto contestualmente al ricorso ordinario da:
    , nata ad [...], il [...] C.F. , residente in [...]; , nato a [...], il [...] C.F. Parte_2
    , residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2 Antonio Papalia (C.F. che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
    C.F._3
    RICORRENTI contro
    C
    c.f. (oggi Controparte_2 P.IVA_1 [...]
    ) in persona del Ministro in carica e pro tempore, domiciliato presso gli Controparte_3 ufficidell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, via Armando Diaz, 11;
    (oggi Controparte_2 Controparte_4
    ) , in persona del Direttore in carica e pro
    [...] Controparte_5 tempore, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, via Armando
    Diaz, 11;
    - Controparte_2 [...]
    in persona del Dirigente in carica e pro tempore, Controparte_6 domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via Armando Diaz,
    11.
    RESISTENTI
    - sentiti i procuratori delle parti ed esaminati gli atti;

    - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/02/2025;
    OSSERVA
    I ricorrenti hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per le
    Supplenze (GPS), dichiarando, oltre al titolo di accesso, anche ulteriori titoli, tra cui un corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL da 60 CFU, conseguito presso la Scuola Superiore per
    Mediatori Linguistici Don Calarco. Contro Essi contestano il fatto che, a seguito della nota n. 11276/2024, sia stata loro sottratta una valutazione di tre punti in graduatoria, poiché detto corso di perfezionamento non è stato riconosciuto valido ai fini del punteggio. Sostengono, in particolare, che tale decisione sia derivata da un parere espresso in risposta a un quesito posto dall' sulla validità dei corsi CLIL rilasciati dalle CP_8
    Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;
    invero, con il parere dell'11 giugno 2024 n. 11276, il Contro ha affermato che i corsi CLIL possono essere rilasciati esclusivamente dalle Università, ma facendo riferimento specifico ai corsi regolamentati dall'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249. Tuttavia, non sarebbe stata considerata l'esistenza di diverse tipologie di corsi CLIL. Contro Pertanto, da un lato, il parere del avrebbe chiarito che le certificazioni CLIL disciplinate dall'art. 14 del D.M. 249/2010 possono essere rilasciate solo dalle Università, ma dall'altro non avrebbe escluso che certificazioni valide ai soli fini del punteggio nelle GPS possano essere erogate anche dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici riconosciute dal MIM. Di conseguenza, alcuni Cont
    tra cui l' , competente per i ricorrenti, hanno Controparte_10 interpretato erroneamente la nota, penalizzandoli con la decurtazione di tre punti in graduatoria.

    Per questi motivi

    , i ricorrenti impugnano la nota n. 11276/2024, ritenendola gravemente lesiva dei loro diritti e interessi. Chiedono pertanto la sospensione immediata dei suoi effetti, con conseguente riconoscimento del titolo CLIL e l'attribuzione del relativo punteggio, al fine di garantire la loro corretta collocazione in graduatoria e la possibilità di ottenere eventuali nomine per l'anno scolastico in corso.
    Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendolo inammissibile o, in ogni caso, infondato sia in fatto che in diritto, evidenziando altresì l'assenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.
    In particolare, la difesa della parte resistente ha eccepito l'infondatezza del ricorso, sostenendo la mancanza del requisito del fumus boni iuris, nonché l'assenza del periculum in mora, elementi imprescindibili per l'accoglimento della domanda cautelare.
    In merito alla questione relativa alla giurisdizione sollevata dalla amministrazione convenuta va osservato che la disposizione principale in materia è oggi rappresentata dall'art.63 comma 1 D.Lgs.
    165/2001
    che così dispone: <1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo>>.Il successivo comma 4 soggiunge: <Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi>>.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza
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