TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Sul provvedimento
Testo completo
N . 1 1 0 6 / 2 0 2 4 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1106 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1 , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 , ed elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) nella via Giuseppe Mazzini n. 14, presso lo studio dell'avv. CO Giunta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 , nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 , ed elettivamente domiciliato in Altavilla Milicia (PA), via San Giuseppe n. 60/a, presso lo studio dell'avv.
CO PA GL, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: ricorso ex art. 473bis. 39 cpc conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2024, Parte_1 esponeva:
− che il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 27.02.2024, dichiarava lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con CP_1 ad Altavilla
Milicia il 10.08.2010;
− che, con il suindicato provvedimento, il resistente veniva obbligato a corrisponderle mensilmente la complessiva somma di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento delle due figlie, Persona_1 e Persona_2 ;
− che CP_1 non ottemperava alle richiamate prescrizioni giudiziali.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di: “a)ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della [...]
CP_2 Condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore. Risarcimento dei danni cagionati al figlio minore e all'esponente che si quantificano in euro 10.500,00 (€ 300 X 35 mensilità a decorrere dal mese di giugno 2021 fino al mese di maggio 2024)” (cfr. ricorso introduttivo).
Costituitosi in giudizio, CP_1 contestava le allegazioni di controparte e chiedeva il rigetto delle domande “ex adverso” avanzate.
Nello specifico, il resistente deduceva di aver sempre adempiuto al proprio obbligo di contribuzione al mantenimento delle due figlie, sia mediante pagamenti in contanti che tramite accrediti postali (ricariche di Postepay); aggiungeva, inoltre, di aver devoluto alla ricorrente la propria quota di ANF, quale acconto del previsto mantenimento.
Contestava, altresì, il criterio di calcolo posto da Parte_1 alla base della propria richiesta risarcitoria, posta l'asserita definizione, tra le parti, dei loro rapporti economici con riferimento al periodo antecedente all'introduzione del procedimento divorzile.
Riferiva, infine, l'aggravamento delle proprie condizioni economiche a causa del peggioramento delle personali condizioni di salute che, a suo dire, ne comprometterebbero la capacità lavorativa.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e/o improcedibili o con qualsiasi altra statuizione rigettare le domande tutte proposte dalla Sig.ra [...]
Parte_1 con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto, oltre che carenti di prova” (cfr. memoria di costituzione). All'udienza del 28.05.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con riserva di riferirne al
Collegio.
*****
Tutto quanto sopra premesso, la domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
CP_1 su cui incombeva l'onere della prova, non ha, infatti, provato l'adempimento del proprio obbligo di contribuzione economica al mantenimento delle due figlie, nei termini previsti dalla sentenza emessa da questo Tribunale in data 27.02.2024, nell'ambito del procedimento divorzile. Né a conclusione contraria può pervenirsi sulla scorta della produzione documentale (cfr. ricevute di pagamento), da considerarsi, innanzitutto, irrilevante atteso che i relativi pagamenti risultano essere stati compiuti verosimilmente in favore della figlia maggiorenne (si veda il codice fiscale del titolare della carta prepagata) e non, invece, nei confronti della ricorrente, unica legittimata a riceverli giusto accordo in tal senso raggiunto dalle parti in sede divorzile (cfr. p. 2, sentenza del
27.02.2024).
Tali documenti non sono, inoltre, idonei a provare l'esatto adempimento del resistente, essendo privi di causale e per un importo decisamente inferiore rispetto alla maggiore somma dovuta, calcolata dalla data di emanazione della sentenza di divorzio e sino all'attualità.
Nulla è stato, altresì prodotto con riferimento al mantenimento della figlia minorenne.
Alcuna rilevanza esimente può, infine, ascriversi al dedotto peggioramento delle condizioni economiche del resistente, non avendo quest'ultimo fornito la relativa prova.
In ragione di quanto sopra, devono, pertanto, ritenersi sussistenti nel caso di specie le gravi inadempienze economiche che consentono di applicare le misure previste dall'art. 473- bis. 39 c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, da ritenersi applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 473- bis. 39 c.p.c. : “Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c., e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata" (Cass. civ., 20264/2022; Cass. civ., n. 16980/ 2018).
Sulla scorta di tali principi, ritiene, allora, il Tribunale di applicare, allo stato, la sola misura dell'ammonimento, unitamente alla condanna di CP_1 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della CP_2 CP_2 quantificata in € 1.000,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della natura e complessità della controversia, ai valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm..
Spese da corrispondersi in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione di Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- ammonisce CP_1 prescrivendogli l'osservanza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 320/2024, emessa da questo Tribunale nel procedimento n. 1910/2023 R.G.;
- condanna CP_1 al pagamento della somma di € 1.000,00 (mille/00) in favore della
Controparte_2
- condanna CP_1 al pagamento, in favore di Parte_1 , delle spese di lite che vengono liquidate, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in €
3.809,00per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese for. come per legge e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, il pagamento delle somme predette sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1106 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1 , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 , ed elettivamente domiciliata a Termini Imerese (PA) nella via Giuseppe Mazzini n. 14, presso lo studio dell'avv. CO Giunta, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 , nato a [...] il [...], C.F. C.F._2 , ed elettivamente domiciliato in Altavilla Milicia (PA), via San Giuseppe n. 60/a, presso lo studio dell'avv.
CO PA GL, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
oggetto: ricorso ex art. 473bis. 39 cpc conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.05.2024, Parte_1 esponeva:
− che il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 27.02.2024, dichiarava lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con CP_1 ad Altavilla
Milicia il 10.08.2010;
− che, con il suindicato provvedimento, il resistente veniva obbligato a corrisponderle mensilmente la complessiva somma di € 300,00 a titolo di contribuzione al mantenimento delle due figlie, Persona_1 e Persona_2 ;
− che CP_1 non ottemperava alle richiamate prescrizioni giudiziali.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di: “a)ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della [...]
CP_2 Condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore. Risarcimento dei danni cagionati al figlio minore e all'esponente che si quantificano in euro 10.500,00 (€ 300 X 35 mensilità a decorrere dal mese di giugno 2021 fino al mese di maggio 2024)” (cfr. ricorso introduttivo).
Costituitosi in giudizio, CP_1 contestava le allegazioni di controparte e chiedeva il rigetto delle domande “ex adverso” avanzate.
Nello specifico, il resistente deduceva di aver sempre adempiuto al proprio obbligo di contribuzione al mantenimento delle due figlie, sia mediante pagamenti in contanti che tramite accrediti postali (ricariche di Postepay); aggiungeva, inoltre, di aver devoluto alla ricorrente la propria quota di ANF, quale acconto del previsto mantenimento.
Contestava, altresì, il criterio di calcolo posto da Parte_1 alla base della propria richiesta risarcitoria, posta l'asserita definizione, tra le parti, dei loro rapporti economici con riferimento al periodo antecedente all'introduzione del procedimento divorzile.
Riferiva, infine, l'aggravamento delle proprie condizioni economiche a causa del peggioramento delle personali condizioni di salute che, a suo dire, ne comprometterebbero la capacità lavorativa.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili e/o improcedibili o con qualsiasi altra statuizione rigettare le domande tutte proposte dalla Sig.ra [...]
Parte_1 con l'atto introduttivo del presente giudizio, perché infondate in fatto e in diritto, oltre che carenti di prova” (cfr. memoria di costituzione). All'udienza del 28.05.2025, la causa veniva assegnata in decisione, con riserva di riferirne al
Collegio.
*****
Tutto quanto sopra premesso, la domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
CP_1 su cui incombeva l'onere della prova, non ha, infatti, provato l'adempimento del proprio obbligo di contribuzione economica al mantenimento delle due figlie, nei termini previsti dalla sentenza emessa da questo Tribunale in data 27.02.2024, nell'ambito del procedimento divorzile. Né a conclusione contraria può pervenirsi sulla scorta della produzione documentale (cfr. ricevute di pagamento), da considerarsi, innanzitutto, irrilevante atteso che i relativi pagamenti risultano essere stati compiuti verosimilmente in favore della figlia maggiorenne (si veda il codice fiscale del titolare della carta prepagata) e non, invece, nei confronti della ricorrente, unica legittimata a riceverli giusto accordo in tal senso raggiunto dalle parti in sede divorzile (cfr. p. 2, sentenza del
27.02.2024).
Tali documenti non sono, inoltre, idonei a provare l'esatto adempimento del resistente, essendo privi di causale e per un importo decisamente inferiore rispetto alla maggiore somma dovuta, calcolata dalla data di emanazione della sentenza di divorzio e sino all'attualità.
Nulla è stato, altresì prodotto con riferimento al mantenimento della figlia minorenne.
Alcuna rilevanza esimente può, infine, ascriversi al dedotto peggioramento delle condizioni economiche del resistente, non avendo quest'ultimo fornito la relativa prova.
In ragione di quanto sopra, devono, pertanto, ritenersi sussistenti nel caso di specie le gravi inadempienze economiche che consentono di applicare le misure previste dall'art. 473- bis. 39 c.p.c.
Per costante orientamento giurisprudenziale, da ritenersi applicabile anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 473- bis. 39 c.p.c. : “Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c., e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata" (Cass. civ., 20264/2022; Cass. civ., n. 16980/ 2018).
Sulla scorta di tali principi, ritiene, allora, il Tribunale di applicare, allo stato, la sola misura dell'ammonimento, unitamente alla condanna di CP_1 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della CP_2 CP_2 quantificata in € 1.000,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto della natura e complessità della controversia, ai valori minimi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm..
Spese da corrispondersi in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 115/2002, stante l'ammissione di Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
- ammonisce CP_1 prescrivendogli l'osservanza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 320/2024, emessa da questo Tribunale nel procedimento n. 1910/2023 R.G.;
- condanna CP_1 al pagamento della somma di € 1.000,00 (mille/00) in favore della
Controparte_2
- condanna CP_1 al pagamento, in favore di Parte_1 , delle spese di lite che vengono liquidate, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in €
3.809,00per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese for. come per legge e dispone che, ex art. 133 D.P.R. n.115/2002, il pagamento delle somme predette sia eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.06.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle