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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 13328/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'8/11/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- , nato a [...], il [...] e residente a [...]
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Diego Piccolo
Ricorrente
C O N T R O
- CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Lupoli e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: Indennità di disoccupazione PI
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 15/11/2019, il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver svolto attività di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dall'1/4/2008, prima alle dipendenze di Eurocall s.r.l. con sede in Parabita (LE) e poi, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di dall'1/2/2016 al 10/9/2018, CP_2 Parte_2 data del licenziamento collettivo, rappresenta che nella lettera di licenziamento era specificato che, in luogo del regolare periodo di preavviso, pari a 2,5 mesi, gli sarebbe stata corrisposta l'indennità sostitutiva, unitamente alle spettanze di fine rapporto e al
TFR, ma che non sono stati pagati né la indennità di preavviso, né gli emolumenti finali del rapporto lavorativo, né il TFR, nonostante egli abbia ottenuto Decreto Ingiuntivo per le somme spettanti emesso dal Giudice del Lavoro di Lecce il 10/12/2018 e notificato il
15/1/2019, divenuto esecutivo per mancata opposizione da parte del liquidatore di e non ottemperato dalla società ingiunta;
espone di aver Parte_3 CP_presentato domanda di indennità PI in data 13/9/2018 e lamenta che l' con provvedimento del 18/10/2018, in accoglimento della domanda, ha liquidato l'indennità
a decorrere dal 3/12/2018 e cioè a decorrere dalla presunta cessazione del periodo di corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, pari a 75 giorni, anziché dal
18/9/2018, ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, afferma di aver, CP_invano, inviato ad una diffida in data 10/10/2018 e di aver proposto ricorso amministrativo il 6/5/2019, senza ottenere riscontro, deduce la sussistenza del suo diritto a percepire la indennità PI anche per il periodo dal 18/09/2018, ottavo giorno successivo al licenziamento, al 2/12/2018, per non aver mai percepito la indennità di mancato preavviso, richiamandosi alle pronunce della Corte di Cassazione sulla CP_decorrenza dell'indennità di disoccupazione, nonchè al Messaggio n.19273/2012 che ne ha recepito i principi e alla statuizione delle Sezioni Unite della Cassazione in sentenza n.7914/1994 in ordine alla natura indennitaria e non retributiva dell'indennità di disoccupazione, che, pertanto, non può rientrare tra i crediti degli ultimi tre mesi di lavoro per i quali interviene il Fondo di Garanzia ai sensi del D.L.vo n.80/92 e chiede
“accertare a dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1 di percepire
l'indennità di disoccupazione NA a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro menzionato in narrativa e quindi anche per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso non erogatagli da parte datoriale, con conseguente condanna del resistente , in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni in favore di esso ricorrente pari a € 2.788,16 ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al giorno di effettivo soddisfo”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore per dichiarato anticipo. CP_Si è costituito in giudizio l' con memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e rilevando che il ricorrente aveva allegato alla domanda amministrativa la lettera di licenziamento nella quale veniva precisato che il lavoratore avrebbe percepito una indennità pari a 2,5 mesi di preavviso e che conseguentemente l' “ha provveduto al riconoscimento della prestazione dopo i CP_3
75 giorni di preavviso, indicati, appunto, nella lettera di licenziamento”.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre anzitutto richiamare il D.L.vo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria
e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183”, il quale prevede all'art. 2: (Destinatari) “Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.” ed all'art. 3 prevede altresì: (Requisiti) “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b)
2 possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.”.
Inoltre, il D. Lgs. n. 181/2000 all'art.1, comma 2, lett. c), in base alle modifiche vigenti al momento della presentazione della domanda di NA, recita: “Ad ogni effetto si intendono per: c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Occorre a questo punto rilevare che parte ricorrente ha allegato al ricorso: lettera di licenziamento datata 6/9/2018 inviatagli, tramite raccomandata a/r ricevuta il
10/9/2018, dalla società in seguito a procedura di Parte_3 licenziamento collettivo, che indica come decorrenza del licenziamento la ricezione della missiva e afferma che “Il Suo rapporto di lavoro intercorrente con la Scrivente è da intendersi pertanto risolto, a far data dal ricevimento della presente, Suo ultimo giorno di servizio. In luogo del regolare periodo di preavviso, pari a 2,5 mesi, Le verrà corrisposta la relativa indennità sostitutiva, unitamente alle spettanze di fine rapporto ed al TFR…”
(vedasi all. n. 2 del ricorso).
Parte ricorrente ha inoltre allegato al ricorso il Modello C/2 storico del Centro per l'Impiego di Gallipoli attestante la prestazione dell'ultimo rapporto di lavoro alle CP_dipendenze di sino all'11/9/2018, l'estratto contributivo Parte_3
(allegato n.4), da cui emerge lo svolgimento della attività lavorativa alle dipendenze di con inizio dell'ultimo rapporto dall'1/1/2018 e cessazione in Parte_3 data 11/9/2018, la busta paga di Settembre 2018 da cui risulta la cessazione del rapporto lavorativo in data 11/9/2018 (allegato n.7), il Decreto Ingiuntivo n. 1730/2018 emesso dal Giudice del Lavoro di Lecce il 10/12/2018 e notificato il 15/01/2019 con il quale è stato ingiunto alla società Parte_3 il pagamento della somma di € 25.854,89 a titolo di retribuzione per le mensilità di Luglio, Agosto, Settembre 2018
e di Trattamento di Fine Rapporto (allegato n. 9), il verbale del pignoramento negativo eseguito il 20-23 Settembre 2019 nei confronti della società datrice di lavoro, nonchè la ricevuta di presentazione della domanda di indennità PI presentata il 13/9/2018
(allegato n. 13).
Dalla documentazione allegata al ricorso si evince dunque che alla Parte_1 data di presentazione della domanda per indennità PI (13/9/2018) era disoccupato, poteva far valere nei quattro anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione almeno
13 settimane di contribuzione e poteva vantare nei dodici mesi che precedevano l'inizio dello stato di disoccupazione almeno 30 giornate di lavoro effettivo, come richiesto dall'art.3 D.L.vo 4 marzo 2015, n. 22.
3 Si deve, quindi, ritenere che l'odierno ricorrente abbia provato che al momento della presentazione della domanda di NA egli era in possesso dei tre requisiti previsti dal
D.L.vo. n. 22/2015, art. 3, al fine di poter percepire l'indennità di disoccupazione PI. CP_Ed infatti l' ha corrisposto la suddetta indennità, ma a far data dal 3/12/2018, come attestato dal Cassetto Previdenziale del Cittadino (allegato n.15 del ricorso) e cioè a decorrere dalla cessazione del periodo di preavviso indicato nella lettera di licenziamento.
Parte ricorrente sostiene che, invece, la PI deve esserle riconosciuta e corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo al licenziamento e cioè dal 18/9/2018 e per tutto il periodo non coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, indennità mai percepita, quindi sino al 2/12/2018 (vedasi quanto affermato a foglio 7 del ricorso).
Invero, per quanto attiene alla decorrenza della indennità PI si deve rilevare che il
Decreto Legislativo 4 Marzo 2015, n.22 all'art.6, intitolato “Domanda e decorrenza della CP_prestazione”, recita: “1. La domanda di NASpI è presentata all' in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
Inoltre, va rilevato che il Regio Decreto-Legge 4 Ottobre 1935, n. 1827, convertito in
Legge 6 Aprile 1936, n. 1155, all'art.73, secondo e terzo comma, recita: “L'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro. Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità, per mancato preavviso ragguagliata a giornate.”.
Nel caso in esame, parte resistente non contesta il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NA, né contesta il diritto del lavoratore a percepire detta indennità anche per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso, qualora non corrisposta, ma rileva quanto segue: “l' convenuto, nel momento in cui il sig. CP_3 [...]
Pt_1 ha inoltrato la domanda amministrativa, corredandola della lettera di licenziamento dalla quale emergeva il riconoscimento del periodo di preavviso, ha provveduto al riconoscimento della prestazione dopo i 75 giorni di preavviso, indicati, appunto, nella lettera di licenziamento. La prestazione è stata, dunque, riconosciuta a far data 03/12/2018, ovvero dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di mancato preavviso di 2,5 mesi, anziché, come ordinariamente previsto, dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Naturalmente, è slittato anche il termine finale della
PI (complessivamente riconosciuta per 721 gg.), ma l'utente non ha potuto beneficiare dell'intera prestazione, essendosi rioccupato in data 18/02/2019”. CP_Pertanto, ammette il diritto alla prestazione, ma rileva che la decorrenza dal termine della percezione della indennità di mancato preavviso determina anche lo slittamento del termine finale della prestazione e rappresenta che il ricorrente non ha
4 beneficiato della indennità PI per tutto il periodo previsto, perché rioccupato prima del termine finale.
Tuttavia, parte ricorrente afferma di non aver mai percepito la indennità sostitutiva del preavviso.
Si deve a questo punto osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.29237 del
28/12/2011 ha chiarito che: “In tema di indennità di disoccupazione, l'art. 73 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155, fissa la decorrenza della suddetta indennità a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale ultima indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato” e con Ordinanza n.22154 del 13/7/2022 ha ribadito che: “In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, quindi, all'art. 73 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. dalla l. n. 1155 del 1936, che differisce la decorrenza dell'indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se
l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata "pagata" dal datore;
ne consegue che l'istituto previdenziale non è esonerato dall'erogazione dell'indennità di mobilità per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest'ultima sia stata effettivamente corrisposta”. CP_D'altro canto, l' non solo non ha prodotto alcun documento che dimostri che
CP_l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata erogata (l'onere della prova spetta ad , trattandosi di circostanza che esonera l' CP_3 dalla obbligazione previdenziale di corrispondere l'indennità PI per il periodo di preavviso), ma non ha neanche meramente allegato tale circostanza.
Mentre il ricorrente ha documentato, in allegato al ricorso, che la lettera di licenziamento prevedeva la corresponsione della indennità di preavviso e che egli ha dovuto richiedere l'emissione di un Decreto Ingiuntivo per il pagamento degli emolumenti finali del rapporto di lavoro, tra i quali la suddetta indennità sostitutiva, e per il pagamento del
TFR, elementi che appaiono sintomatici di una mancata percezione della indennità sostitutiva (invero, nelle note depositate in data 24/01/2022 la difesa di parte ricorrente afferma di essersi insinuata nel passivo del fallimento della società Parte_3
fallimento dichiarato con sentenza n.220/2020 del 21/5/2020, anche sulla base [...] della busta paga di Settembre 2018 non quietanzata, ma non ha documentato né il fallimento della società, né la sua domanda di insinuazione nel passivo fallimentare).
Alla luce di quanto esposto e considerato, si deve pertanto ritenere che la indennità
PI spetti al ricorrente sin dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 10/9/2018 e quindi dal 18/9/2018.
Ne consegue che si ritiene di dover dichiarare sussistente il diritto di parte ricorrente a percepire la indennità PI in oggetto anche per il periodo dal 18/9/2018 al
5 2/12/2018, con condanna dell' CP_3 a corrispondere quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali, per l'importo di € 2.788,16, quantificato in ricorso e non contestato da parte resistente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara sussistente il diritto del ricorrente alla percezione della prestazione PI, così come da domanda presentata in data 13/9/2018 anche per il periodo dal 18/9/2018 al CP_2/12/2018 e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 2.788,16 a tale titolo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria sino al soddisfo. CP_Condanna altresì al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 8 Novembre – 2 Dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 13328/2019 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'8/11/2024 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
- , nato a [...], il [...] e residente a [...]
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Diego Piccolo
Ricorrente
C O N T R O
- CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Lupoli e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: Indennità di disoccupazione PI
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 15/11/2019, il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver svolto attività di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dall'1/4/2008, prima alle dipendenze di Eurocall s.r.l. con sede in Parabita (LE) e poi, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di dall'1/2/2016 al 10/9/2018, CP_2 Parte_2 data del licenziamento collettivo, rappresenta che nella lettera di licenziamento era specificato che, in luogo del regolare periodo di preavviso, pari a 2,5 mesi, gli sarebbe stata corrisposta l'indennità sostitutiva, unitamente alle spettanze di fine rapporto e al
TFR, ma che non sono stati pagati né la indennità di preavviso, né gli emolumenti finali del rapporto lavorativo, né il TFR, nonostante egli abbia ottenuto Decreto Ingiuntivo per le somme spettanti emesso dal Giudice del Lavoro di Lecce il 10/12/2018 e notificato il
15/1/2019, divenuto esecutivo per mancata opposizione da parte del liquidatore di e non ottemperato dalla società ingiunta;
espone di aver Parte_3 CP_presentato domanda di indennità PI in data 13/9/2018 e lamenta che l' con provvedimento del 18/10/2018, in accoglimento della domanda, ha liquidato l'indennità
a decorrere dal 3/12/2018 e cioè a decorrere dalla presunta cessazione del periodo di corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, pari a 75 giorni, anziché dal
18/9/2018, ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, afferma di aver, CP_invano, inviato ad una diffida in data 10/10/2018 e di aver proposto ricorso amministrativo il 6/5/2019, senza ottenere riscontro, deduce la sussistenza del suo diritto a percepire la indennità PI anche per il periodo dal 18/09/2018, ottavo giorno successivo al licenziamento, al 2/12/2018, per non aver mai percepito la indennità di mancato preavviso, richiamandosi alle pronunce della Corte di Cassazione sulla CP_decorrenza dell'indennità di disoccupazione, nonchè al Messaggio n.19273/2012 che ne ha recepito i principi e alla statuizione delle Sezioni Unite della Cassazione in sentenza n.7914/1994 in ordine alla natura indennitaria e non retributiva dell'indennità di disoccupazione, che, pertanto, non può rientrare tra i crediti degli ultimi tre mesi di lavoro per i quali interviene il Fondo di Garanzia ai sensi del D.L.vo n.80/92 e chiede
“accertare a dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1 di percepire
l'indennità di disoccupazione NA a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro menzionato in narrativa e quindi anche per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso non erogatagli da parte datoriale, con conseguente condanna del resistente , in persona del Controparte_3
Presidente pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni in favore di esso ricorrente pari a € 2.788,16 ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al giorno di effettivo soddisfo”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore per dichiarato anticipo. CP_Si è costituito in giudizio l' con memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato e rilevando che il ricorrente aveva allegato alla domanda amministrativa la lettera di licenziamento nella quale veniva precisato che il lavoratore avrebbe percepito una indennità pari a 2,5 mesi di preavviso e che conseguentemente l' “ha provveduto al riconoscimento della prestazione dopo i CP_3
75 giorni di preavviso, indicati, appunto, nella lettera di licenziamento”.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre anzitutto richiamare il D.L.vo 4 marzo 2015, n. 22 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria
e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183”, il quale prevede all'art. 2: (Destinatari) “Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.” ed all'art. 3 prevede altresì: (Requisiti) “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b)
2 possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.”.
Inoltre, il D. Lgs. n. 181/2000 all'art.1, comma 2, lett. c), in base alle modifiche vigenti al momento della presentazione della domanda di NA, recita: “Ad ogni effetto si intendono per: c) «stato di disoccupazione», la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Occorre a questo punto rilevare che parte ricorrente ha allegato al ricorso: lettera di licenziamento datata 6/9/2018 inviatagli, tramite raccomandata a/r ricevuta il
10/9/2018, dalla società in seguito a procedura di Parte_3 licenziamento collettivo, che indica come decorrenza del licenziamento la ricezione della missiva e afferma che “Il Suo rapporto di lavoro intercorrente con la Scrivente è da intendersi pertanto risolto, a far data dal ricevimento della presente, Suo ultimo giorno di servizio. In luogo del regolare periodo di preavviso, pari a 2,5 mesi, Le verrà corrisposta la relativa indennità sostitutiva, unitamente alle spettanze di fine rapporto ed al TFR…”
(vedasi all. n. 2 del ricorso).
Parte ricorrente ha inoltre allegato al ricorso il Modello C/2 storico del Centro per l'Impiego di Gallipoli attestante la prestazione dell'ultimo rapporto di lavoro alle CP_dipendenze di sino all'11/9/2018, l'estratto contributivo Parte_3
(allegato n.4), da cui emerge lo svolgimento della attività lavorativa alle dipendenze di con inizio dell'ultimo rapporto dall'1/1/2018 e cessazione in Parte_3 data 11/9/2018, la busta paga di Settembre 2018 da cui risulta la cessazione del rapporto lavorativo in data 11/9/2018 (allegato n.7), il Decreto Ingiuntivo n. 1730/2018 emesso dal Giudice del Lavoro di Lecce il 10/12/2018 e notificato il 15/01/2019 con il quale è stato ingiunto alla società Parte_3 il pagamento della somma di € 25.854,89 a titolo di retribuzione per le mensilità di Luglio, Agosto, Settembre 2018
e di Trattamento di Fine Rapporto (allegato n. 9), il verbale del pignoramento negativo eseguito il 20-23 Settembre 2019 nei confronti della società datrice di lavoro, nonchè la ricevuta di presentazione della domanda di indennità PI presentata il 13/9/2018
(allegato n. 13).
Dalla documentazione allegata al ricorso si evince dunque che alla Parte_1 data di presentazione della domanda per indennità PI (13/9/2018) era disoccupato, poteva far valere nei quattro anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione almeno
13 settimane di contribuzione e poteva vantare nei dodici mesi che precedevano l'inizio dello stato di disoccupazione almeno 30 giornate di lavoro effettivo, come richiesto dall'art.3 D.L.vo 4 marzo 2015, n. 22.
3 Si deve, quindi, ritenere che l'odierno ricorrente abbia provato che al momento della presentazione della domanda di NA egli era in possesso dei tre requisiti previsti dal
D.L.vo. n. 22/2015, art. 3, al fine di poter percepire l'indennità di disoccupazione PI. CP_Ed infatti l' ha corrisposto la suddetta indennità, ma a far data dal 3/12/2018, come attestato dal Cassetto Previdenziale del Cittadino (allegato n.15 del ricorso) e cioè a decorrere dalla cessazione del periodo di preavviso indicato nella lettera di licenziamento.
Parte ricorrente sostiene che, invece, la PI deve esserle riconosciuta e corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo al licenziamento e cioè dal 18/9/2018 e per tutto il periodo non coperto dalla indennità sostitutiva del preavviso, indennità mai percepita, quindi sino al 2/12/2018 (vedasi quanto affermato a foglio 7 del ricorso).
Invero, per quanto attiene alla decorrenza della indennità PI si deve rilevare che il
Decreto Legislativo 4 Marzo 2015, n.22 all'art.6, intitolato “Domanda e decorrenza della CP_prestazione”, recita: “1. La domanda di NASpI è presentata all' in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
Inoltre, va rilevato che il Regio Decreto-Legge 4 Ottobre 1935, n. 1827, convertito in
Legge 6 Aprile 1936, n. 1155, all'art.73, secondo e terzo comma, recita: “L'indennità di disoccupazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro. Qualora all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità, per mancato preavviso ragguagliata a giornate.”.
Nel caso in esame, parte resistente non contesta il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione NA, né contesta il diritto del lavoratore a percepire detta indennità anche per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso, qualora non corrisposta, ma rileva quanto segue: “l' convenuto, nel momento in cui il sig. CP_3 [...]
Pt_1 ha inoltrato la domanda amministrativa, corredandola della lettera di licenziamento dalla quale emergeva il riconoscimento del periodo di preavviso, ha provveduto al riconoscimento della prestazione dopo i 75 giorni di preavviso, indicati, appunto, nella lettera di licenziamento. La prestazione è stata, dunque, riconosciuta a far data 03/12/2018, ovvero dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di mancato preavviso di 2,5 mesi, anziché, come ordinariamente previsto, dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Naturalmente, è slittato anche il termine finale della
PI (complessivamente riconosciuta per 721 gg.), ma l'utente non ha potuto beneficiare dell'intera prestazione, essendosi rioccupato in data 18/02/2019”. CP_Pertanto, ammette il diritto alla prestazione, ma rileva che la decorrenza dal termine della percezione della indennità di mancato preavviso determina anche lo slittamento del termine finale della prestazione e rappresenta che il ricorrente non ha
4 beneficiato della indennità PI per tutto il periodo previsto, perché rioccupato prima del termine finale.
Tuttavia, parte ricorrente afferma di non aver mai percepito la indennità sostitutiva del preavviso.
Si deve a questo punto osservare che la Corte di Cassazione con sentenza n.29237 del
28/12/2011 ha chiarito che: “In tema di indennità di disoccupazione, l'art. 73 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155, fissa la decorrenza della suddetta indennità a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale ultima indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato” e con Ordinanza n.22154 del 13/7/2022 ha ribadito che: “In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, quindi, all'art. 73 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. dalla l. n. 1155 del 1936, che differisce la decorrenza dell'indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se
l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata "pagata" dal datore;
ne consegue che l'istituto previdenziale non è esonerato dall'erogazione dell'indennità di mobilità per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest'ultima sia stata effettivamente corrisposta”. CP_D'altro canto, l' non solo non ha prodotto alcun documento che dimostri che
CP_l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata erogata (l'onere della prova spetta ad , trattandosi di circostanza che esonera l' CP_3 dalla obbligazione previdenziale di corrispondere l'indennità PI per il periodo di preavviso), ma non ha neanche meramente allegato tale circostanza.
Mentre il ricorrente ha documentato, in allegato al ricorso, che la lettera di licenziamento prevedeva la corresponsione della indennità di preavviso e che egli ha dovuto richiedere l'emissione di un Decreto Ingiuntivo per il pagamento degli emolumenti finali del rapporto di lavoro, tra i quali la suddetta indennità sostitutiva, e per il pagamento del
TFR, elementi che appaiono sintomatici di una mancata percezione della indennità sostitutiva (invero, nelle note depositate in data 24/01/2022 la difesa di parte ricorrente afferma di essersi insinuata nel passivo del fallimento della società Parte_3
fallimento dichiarato con sentenza n.220/2020 del 21/5/2020, anche sulla base [...] della busta paga di Settembre 2018 non quietanzata, ma non ha documentato né il fallimento della società, né la sua domanda di insinuazione nel passivo fallimentare).
Alla luce di quanto esposto e considerato, si deve pertanto ritenere che la indennità
PI spetti al ricorrente sin dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 10/9/2018 e quindi dal 18/9/2018.
Ne consegue che si ritiene di dover dichiarare sussistente il diritto di parte ricorrente a percepire la indennità PI in oggetto anche per il periodo dal 18/9/2018 al
5 2/12/2018, con condanna dell' CP_3 a corrispondere quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali, per l'importo di € 2.788,16, quantificato in ricorso e non contestato da parte resistente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara sussistente il diritto del ricorrente alla percezione della prestazione PI, così come da domanda presentata in data 13/9/2018 anche per il periodo dal 18/9/2018 al CP_2/12/2018 e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 2.788,16 a tale titolo, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria sino al soddisfo. CP_Condanna altresì al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 8 Novembre – 2 Dicembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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