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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 185/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. AN LÀ, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
Parte_1 P.IVA_1c.f. , difeso dall'avv. MARCONI ALESSANDRO
ATTORE OPPONENTE
e
CP_1 , c.f. P.IVA_2 , difeso dall'avv. CAPOTOSTI GINO
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_2Il ha proposto opposizione avverso il d.i. n.
1005/2021 emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto il pagamento in
CP_1favore di dell'importo di € 47.777,21 oltre accessori, di cui alle fatture nn. 11770 – 16429 – 16430 dell'anno 2010, n. 621 – 4677 – 7347 – 8984 – 8985 – 13227 dell'anno 2011, nonché n. 11945 dell'anno 2013, relative a forniture di servizi energia e manutenzione impianto stabile condominiale, in forza di contratto sottoscritto in data 19.5.2004.
L'opponente deduce che il termine prescrizionale quinquennale previsto per i crediti dedotti in giudizio sarebbe spirato e ne eccepisce, dunque, la prescrizione
Contesta, poi, nel merito, la sussistenza del credito di cui alle fatture nn. 11770/2010 e
7347/2011 (€ 6.160 e 1.187), poiché “prive dei necessari elementi di riscontro quali 1) la propedeutica richiesta dell'amministrazione condominiale 2) un preventivo di spesa inoltrato ed approvato 3) un report dei lavori eseguiti con indicazione della data e dell'oggetto dell'intervento 4) la prova della spedizione - all'epoca – di una fattura.”
1 (pag. 2 dell'atto di citazione), e n. 11945/2013, poiché non è dato comprendere quale sia il credito ad essa sotteso.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, deducendo:
a) quanto alla fattura n. 11945/2013, che essa si riferisce ad un credito da “riaddebito costi” derivante dal ritardo nella voltura delle utenze relative alla fornitura del gas metano da parte del Condominio;
b) quanto alle altre fatture, che non può trovare applicazione il termine quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi non di prestazioni periodiche ma di prestazioni una tantum, con conseguente applicabilità del termine decennale.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va osservato che dal contratto sottoscritto tra le parti nascevano obbligazioni di vario genere, delle quali soltanto alcune avevano ad oggetto prestazioni periodiche.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è fondata in relazione ad una parte delle fatture, applicandosi il termine breve di cui all'art. 2948 c.c., in relazione ai crediti afferenti alle prestazioni periodiche eseguite dall'opposta – prestazioni la cui esecuzione non è stata oggetto di contestazione – non risultando atti di prescrizione nel quinquennio.
Non vale certo quale rinuncia alla prescrizione il pagamento effettuato dal Parte_1 nel novembre 2020, in considerazione del fatto che nella mail prodotta dalla stessa
Parte_1opposta il imputa i pagamenti a fatture diverse da quelle oggetto del presente giudizio.
Precisamente, sono prescritti i crediti portati dalle seguenti fatture:
1) fattura n. 16429 del 20.12.2010, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 1 di 6”. Si tratta senz'altro di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
2) fattura n. 16430 del 20.12.2010, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 2 di 6”. Si tratta senz'altro di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
3) fattura n. 621 del 13.01.2011, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 3 di 6”. Si tratta senz'altro di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
4) fattura n. 4677 del 1.03.2011, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 4 di 6”. Si tratta senz'altro di una
2 prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
5) fattura n. 8984 del 27.04.2011, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 5 di 6”. Si tratta senz'altro di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
6) fattura n. 8985 del 27.04.2011, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 6 di 6”. Si tratta senz'altro di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
7) fattura n. 13227 del 25.7.2011, relativa a “servizio energia – stagione di riscaldamento 10/11. Residuo Vs Dare per conguaglio di fine stagione di riscaldamento per il servizio da noi fornito nel priodo 9/11/10 – 11/04/2011”. Si tratta, anche in tal caso, di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c..
Per quanto concerne la fattura n. 11945 del 14.5.2013, essa reca la seguente dicitura:
“riaddebito costi metano sostenuti per ritardata volturazione dei contratti di somministrazione, periodo 1.11.2011 – 29.2.2012 come da fatture BPP SPA nr. 1790G del 30/11/2011 – NR 23G del 02/01/2012 – nr 2123G del 29/02/2012”.
La convenuta opposta ha dedotto che si tratta dell'addebito a carico dell'opponente dei
CP_1costi sostenuti dalla stessa a causa della tardiva volturazione delle utenze da
CP_1parte del nuovo fornitore condominiale;
di conseguenza, a , nelle more della volturazione, in quanto titolare del contatore, sono stati addebitati i costi per il gas metano utilizzato dall'opponente.
Si tratta, in sostanza, di un'azione di ingiustificato arricchimento, la quale non soggiace al termine quinquennale ma al termine di prescrizione ordinario.
Non sono, poi, prescritti in quanto afferenti a prestazioni non periodiche, con conseguente applicabilità del termine decennale, i crediti di cui alla fattura n. 11770 del 8.10.2010 e 7347 del 7.4.2011 (cfr. la dicitura indicata nelle fatture prodotte in sede monitoria).
Posto, dunque, che i suddetti crediti non sono prescritti, occorre verificare se l'opponente abbia specificamente contestato, quanto alle fatture nn. 11770/2010 e
7374/2011, l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture e, in caso positivo, se l'opposta abbia fornito la prova dell'effettiva esecuzione delle stesse.
Quanto alla fattura 11945/2013, va verificato se l'opponente abbia contestato di aver effettivamente usufruito dell'energia pagata dall'opposta e se quest'ultima abbia
3 fornito la prova di aver pagato tale fornitura (fatto costitutivo relativamente al quale non si applica il principio di non contestazione).
Con riguardo alle fatture nn. 11770 del 2010 e 7347 del 2011, l'opponente ha sì contestato l'assenza di un accordo contrattuale (essa ha infatti dedotto che non vi era la prova dell'invio di un preventivo e della richiesta del Condominio) ma non ha contestato che le prestazioni siano state effettivamente eseguite, né di averle rifiutate;
il che, posto che si tratta di contratti non formali, consente in realtà di ritenere provato il titolo in base al quale dette prestazioni erano stata svolte.
Non vi è, dunque, una specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con la conseguenza che i fatti costitutivi (titolo ed esecuzione della prestazione) della pretesa dell'attore sostanziale possono porsi a fondamento della decisione.
Per quanto, poi, concerne la fattura n. 11945 del 14.5.2013, l'opponente non ha contestato le allegazioni contenute nella comparsa di costituzione della convenuta, esplicative della dicitura indicata in fattura;
non ha, perciò, contestato di aver usufruito del metano erogato dal nuovo fornitore senza pagarlo.
L'allegazione dell'opposto può perciò porsi a fondamento della domanda.
Tuttavia, tra i fatti costitutivi dell'azione ex art. 2041 c.c. non vi è soltanto l'arricchimento dell'altra parte, ma anche il depauperamento del patrimonio
CP_1dell'attore; nel caso di specie, dunque, l'esborso sostenuto da .
Relativamente a tale fatto costitutivo non può operare il principio di non contestazione, che opera solamente in relazione ai fatti noti alla parte onerata della contestazione
(“L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/02/2023, n. 4681 (rv. 666808-01); in proposito, deve infatti osservarsi che è ben possibile che il Condominio
CP_1non sapesse se era stata a pagare la fornitura.
Ne deriva che l'opposta avrebbe dovuto fornire la prova di aver sostenuto le spese di cui chiede il rimborso. Prova che – sebbene vicina all'opposta – non è stata offerta.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento degli importi di cui alle sole fatture nn. 11770 del 2010 e 7347 del 2011 (€
1.187,20 la seconda ed € 6.160,00 la prima, per un totale di € 7.347,20.
Le spese di lite vanno integralmente compensate;
non si tratta, infatti, di un'unica domanda accolta i misura inferiore al deductum, ma di più domande – essendo state in
4 giudizio una pluralità di obbligazioni distinte – relativamente alle quali l'opponente è risultata, in parte, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così definitivamente provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente a pagare all'opposta, per il titolo di cui in motivazione,
l'importo di € 7.347,20 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
c) spese compensate.
Si comunichi
26.11.2024
Il Giudice
AN LÀ
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. AN LÀ, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
Parte_1 P.IVA_1c.f. , difeso dall'avv. MARCONI ALESSANDRO
ATTORE OPPONENTE
e
CP_1 , c.f. P.IVA_2 , difeso dall'avv. CAPOTOSTI GINO
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_2Il ha proposto opposizione avverso il d.i. n.
1005/2021 emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto il pagamento in
CP_1favore di dell'importo di € 47.777,21 oltre accessori, di cui alle fatture nn. 11770 – 16429 – 16430 dell'anno 2010, n. 621 – 4677 – 7347 – 8984 – 8985 – 13227 dell'anno 2011, nonché n. 11945 dell'anno 2013, relative a forniture di servizi energia e manutenzione impianto stabile condominiale, in forza di contratto sottoscritto in data 19.5.2004.
L'opponente deduce che il termine prescrizionale quinquennale previsto per i crediti dedotti in giudizio sarebbe spirato e ne eccepisce, dunque, la prescrizione
Contesta, poi, nel merito, la sussistenza del credito di cui alle fatture nn. 11770/2010 e
7347/2011 (€ 6.160 e 1.187), poiché “prive dei necessari elementi di riscontro quali 1) la propedeutica richiesta dell'amministrazione condominiale 2) un preventivo di spesa inoltrato ed approvato 3) un report dei lavori eseguiti con indicazione della data e dell'oggetto dell'intervento 4) la prova della spedizione - all'epoca – di una fattura.”
1 (pag. 2 dell'atto di citazione), e n. 11945/2013, poiché non è dato comprendere quale sia il credito ad essa sotteso.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta, deducendo:
a) quanto alla fattura n. 11945/2013, che essa si riferisce ad un credito da “riaddebito costi” derivante dal ritardo nella voltura delle utenze relative alla fornitura del gas metano da parte del Condominio;
b) quanto alle altre fatture, che non può trovare applicazione il termine quinquennale ex art. 2948 c.c., trattandosi non di prestazioni periodiche ma di prestazioni una tantum, con conseguente applicabilità del termine decennale.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Va osservato che dal contratto sottoscritto tra le parti nascevano obbligazioni di vario genere, delle quali soltanto alcune avevano ad oggetto prestazioni periodiche.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione è fondata in relazione ad una parte delle fatture, applicandosi il termine breve di cui all'art. 2948 c.c., in relazione ai crediti afferenti alle prestazioni periodiche eseguite dall'opposta – prestazioni la cui esecuzione non è stata oggetto di contestazione – non risultando atti di prescrizione nel quinquennio.
Non vale certo quale rinuncia alla prescrizione il pagamento effettuato dal Parte_1 nel novembre 2020, in considerazione del fatto che nella mail prodotta dalla stessa
Parte_1opposta il imputa i pagamenti a fatture diverse da quelle oggetto del presente giudizio.
Precisamente, sono prescritti i crediti portati dalle seguenti fatture:
1) fattura n. 16429 del 20.12.2010, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 1 di 6”. Si tratta senz'altro di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
2) fattura n. 16430 del 20.12.2010, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 2 di 6”. Si tratta senz'altro di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
3) fattura n. 621 del 13.01.2011, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 3 di 6”. Si tratta senz'altro di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
4) fattura n. 4677 del 1.03.2011, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 4 di 6”. Si tratta senz'altro di una
2 prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
5) fattura n. 8984 del 27.04.2011, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 5 di 6”. Si tratta senz'altro di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
6) fattura n. 8985 del 27.04.2011, relativa a “servizio energia. Stagione di riscaldamento 2010/2011. Rata in acconto n. 6 di 6”. Si tratta senz'altro di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c.;
7) fattura n. 13227 del 25.7.2011, relativa a “servizio energia – stagione di riscaldamento 10/11. Residuo Vs Dare per conguaglio di fine stagione di riscaldamento per il servizio da noi fornito nel priodo 9/11/10 – 11/04/2011”. Si tratta, anche in tal caso, di una prestazione periodica da pagarsi annualmente o in termini più brevi, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c..
Per quanto concerne la fattura n. 11945 del 14.5.2013, essa reca la seguente dicitura:
“riaddebito costi metano sostenuti per ritardata volturazione dei contratti di somministrazione, periodo 1.11.2011 – 29.2.2012 come da fatture BPP SPA nr. 1790G del 30/11/2011 – NR 23G del 02/01/2012 – nr 2123G del 29/02/2012”.
La convenuta opposta ha dedotto che si tratta dell'addebito a carico dell'opponente dei
CP_1costi sostenuti dalla stessa a causa della tardiva volturazione delle utenze da
CP_1parte del nuovo fornitore condominiale;
di conseguenza, a , nelle more della volturazione, in quanto titolare del contatore, sono stati addebitati i costi per il gas metano utilizzato dall'opponente.
Si tratta, in sostanza, di un'azione di ingiustificato arricchimento, la quale non soggiace al termine quinquennale ma al termine di prescrizione ordinario.
Non sono, poi, prescritti in quanto afferenti a prestazioni non periodiche, con conseguente applicabilità del termine decennale, i crediti di cui alla fattura n. 11770 del 8.10.2010 e 7347 del 7.4.2011 (cfr. la dicitura indicata nelle fatture prodotte in sede monitoria).
Posto, dunque, che i suddetti crediti non sono prescritti, occorre verificare se l'opponente abbia specificamente contestato, quanto alle fatture nn. 11770/2010 e
7374/2011, l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture e, in caso positivo, se l'opposta abbia fornito la prova dell'effettiva esecuzione delle stesse.
Quanto alla fattura 11945/2013, va verificato se l'opponente abbia contestato di aver effettivamente usufruito dell'energia pagata dall'opposta e se quest'ultima abbia
3 fornito la prova di aver pagato tale fornitura (fatto costitutivo relativamente al quale non si applica il principio di non contestazione).
Con riguardo alle fatture nn. 11770 del 2010 e 7347 del 2011, l'opponente ha sì contestato l'assenza di un accordo contrattuale (essa ha infatti dedotto che non vi era la prova dell'invio di un preventivo e della richiesta del Condominio) ma non ha contestato che le prestazioni siano state effettivamente eseguite, né di averle rifiutate;
il che, posto che si tratta di contratti non formali, consente in realtà di ritenere provato il titolo in base al quale dette prestazioni erano stata svolte.
Non vi è, dunque, una specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con la conseguenza che i fatti costitutivi (titolo ed esecuzione della prestazione) della pretesa dell'attore sostanziale possono porsi a fondamento della decisione.
Per quanto, poi, concerne la fattura n. 11945 del 14.5.2013, l'opponente non ha contestato le allegazioni contenute nella comparsa di costituzione della convenuta, esplicative della dicitura indicata in fattura;
non ha, perciò, contestato di aver usufruito del metano erogato dal nuovo fornitore senza pagarlo.
L'allegazione dell'opposto può perciò porsi a fondamento della domanda.
Tuttavia, tra i fatti costitutivi dell'azione ex art. 2041 c.c. non vi è soltanto l'arricchimento dell'altra parte, ma anche il depauperamento del patrimonio
CP_1dell'attore; nel caso di specie, dunque, l'esborso sostenuto da .
Relativamente a tale fatto costitutivo non può operare il principio di non contestazione, che opera solamente in relazione ai fatti noti alla parte onerata della contestazione
(“L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 15/02/2023, n. 4681 (rv. 666808-01); in proposito, deve infatti osservarsi che è ben possibile che il Condominio
CP_1non sapesse se era stata a pagare la fornitura.
Ne deriva che l'opposta avrebbe dovuto fornire la prova di aver sostenuto le spese di cui chiede il rimborso. Prova che – sebbene vicina all'opposta – non è stata offerta.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato e l'opponente va condannata al pagamento degli importi di cui alle sole fatture nn. 11770 del 2010 e 7347 del 2011 (€
1.187,20 la seconda ed € 6.160,00 la prima, per un totale di € 7.347,20.
Le spese di lite vanno integralmente compensate;
non si tratta, infatti, di un'unica domanda accolta i misura inferiore al deductum, ma di più domande – essendo state in
4 giudizio una pluralità di obbligazioni distinte – relativamente alle quali l'opponente è risultata, in parte, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così definitivamente provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente a pagare all'opposta, per il titolo di cui in motivazione,
l'importo di € 7.347,20 oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
c) spese compensate.
Si comunichi
26.11.2024
Il Giudice
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