TRIB
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
RG. 975/2025
UDIENZA del 26/02/2026 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
Alle ore 12:00 compaiono:
l'avv. ALESSANDRA GAMBERINI per CP_1 presente personalmente
Si procede all'assunzione delle testimonianze ammesse.
Viene introdotto un primo teste, identificato a mezzo P.G. n. NumeroD_1 rilasciata da MIT-UCO con scadenza 23.6.2030 il quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo ES , nato in data [...] a [...], residente a [...], indifferente.
Capp. 1, 2, 3, 5 mem. 171ter n. 2 c.p.c.: confermo, non ho mai smesso di frequentare i luoghi, sono 55 anni che avviene, ci conosciamo da quando abbiamo 13/14 anni.
Del presente verbale, redatto in formato elettronico, viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotta altra teste, identificata a mezzo Numero_1 rilasciata da
Comune di Bologna con scadenza 29.10.2023 la quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_2 nata a [...] il
29.10.1956 residente a [...], indifferente.
Capp. 1, 2, 3, 5 mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea: confermo tutto, con la precisazione che posso riferire a partire dalla metà degli anni Settanta quando ho cominciato a frequentare il mio futuro marito che è il signore che ha testimoniato prima. Con questa precisazione temporale, per il resto confermo tutto quello che mi è stato chiesto.
Del presente verbale, redatto in formato elettronico, viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
L'avv. Gamberini discute la causa ritenendo provata la domanda attorea, alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze oggi assunte: sia l'attore che la madre hanno tenuto e gestito l'intero immobile come veri ed esclusivi proprietari, hanno fatto la manutenzione e ristrutturato l'immobile anche ospitando amici e conoscenti in periodi di festività e vacanze, così usucapendo anche le quote degli altri comproprietari che non si sono mai presentati neppure in mediazione, benché fossero tutti d'accordo nell'aderire alla domanda attorea ma fu poi il notaio a suggerire di presentare domanda giudiziale per usucapione e, benché regolarmente citati, i convenuti non sono compari nulla avendo da opporre alla domanda di usucapione, nella quale quindi insiste.
L'avv. Gamberini a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 26/02/2026 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 975/2025 tra le parti:
Attore: CP_1 con l'avv. GAMBERINI ALESSANDRA (cf C.F._1
Convenuti: Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. CP_1 cita in giudizio Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4 e
Controparte_4 al fine di sentir “accertare e dichiarare che l'odierno attore signor CP_1 in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuta proprietario per usucapione dell'immobile sito in Sambuca Pistoiese (Pt) ed identificati in Catasto
Terreni Comune di Sambuca Pistoiese (Pt) costituito da un immobile ad uso civile abitazione sito in Comune di Sambuca Pistoiese (PT), località Taviano n. 163/B, un appartamento disposto sui piani terreno e primo con sovrastante soffitta al piano secondo-sottotetto ed annessi tre vani ad uso cantina al piano seminterrato, piccoli ripostigli ai piani terreno e seminterrato, nonché adiacente area cortiliva esclusiva, il tutto censito al Catasto Fabbricati del suddetto
Comune al foglio 9 con i mappali graffati 31 sub 2 e 284, località Taviano n.
163/B, p. S1-T-1-2, cat. A/4, cl. 1, vani 5, rendita euro 99,42, nonchè appezzamento di terreno boschivo limitrofo al suddetto fabbricato e di pertinenza dello stesso, censito al Catasto Terreni del Comune di Sambuca
Pistoiese al foglio 9 con il mappale 281, della superficie di are 13.60, r.d. Euro
0,42 r.a. Euro 0,21. per l'effetto ordinare all'Ufficio del Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore CP_1 sul bene sopradescritto, conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
Rappresenta l'attore di possedere in modo continuativo e manifesto da tempo,
e comunque da oltre 20 anni, l'immobile sito in Sambuca Pistoiese, località
Taviano, acquistato negli anni '40 da Persona_1 quindi alla sua morte caduto in successione indivisa fra i suoi otto figli, oggi tutti deceduti, tra i quali Persona_2 nonna dell'attore che di fatto abitò in via esclusiva l'immobile, il quale rimase poi nella disponibilità della di lei figlia (e madre dell'attore) Persona_3 che vi si trasferì ad abitare nel 1972; al decesso di costei, l'immobile è quindi rimasto in esclusiva disponibilità dell'attore, oggi proprietario degli 87/120 del fabbricato in forza (in parte) di donazione della propria quota a opera di altri comproprietari, chiede accertarsi l'intervenuta usucapione relativamente alle restanti porzioni e quindi la propria esclusiva proprietà sull'intero ai sensi dell'art. 1158 c.c..
I.2. Nessuno si costituisce per i convenuti, benché regolarmente citati in giudizio, talché ne è dichiarata la contumacia.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa viene istruita tramite deposito documentale e prova per testi assunta all'odierna udienza, al cui esito si è svolta la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
******
II. La domanda attorea merita accoglimento.
II.1. Risulta assolta la condizione di procedibilità della domanda ex d.lgs. n.
28/2010 e s.m.i. (doc. 5 fasc. attoreo), vertendo la controversia in materia di diritti reali.
II.2. Quanto al merito, parte attrice ha depositato la documentazione catastale inerente l'immobile (doc. 6 fasc. attoreo), nonché documentazione da cui risulta il proprio diritto di (com)proprietà sullo stesso per la quota indicata
(docc.
1-2 e doc. 8 fasc. attoreo) e, ancora, documentazione relativa alle ricerche effettuate per la corretta individuazione dei comproprietari rimasti
(docc.
3-4 fasc. attoreo). Essendosi in presenza di una situazione di comproprietà, è noto come non sia precluso al comproprietario di agire per l'accertamento dell'intervenuta usucapione delle quote di proprietà spettanti agli altri comproprietari, purché dia prova di un possesso (immobiliare, quindi) ultraventennale pacifico, esclusivo, pubblico, ininterrotto e tale da escludere dal godimento del bene i comproprietari: in sostanza, deve essere fornita dimostrazione che il comproprietario ha usato del bene uti dominus e non uti condominus.
Tale prova è stata fornita:
- a livello documentale, tramite le produzioni di cui al doc. 7 fasc. attoreo che attestano come della manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'immobile, così come delle relative utenze si sia sempre occupato solo l'attore, essendo le relative utenze appunto a lui solo intestate e del pari le fatture per lavori svolti e manutenzione in genere;
- a livello orale, dalle dichiarazioni dei testi sentiti all'odierna udienza che hanno riferito come sin dagli anni Settanta del 1900 l'immobile sia stato utilizzato e manutenuto dall'attore e dalla madre di costui, la quale procedette addirittura a far costruire la strada di accesso che c'è ancora oggi, prima essendovi una mulattiera.
Del resto i convenuti, pure intervenuti nel procedimento di mediazione (doc. 5 fasc. attoreo) e regolarmente citati nel presente giudizio, non si sono costituiti manifestando pertanto di non avere interesse a opporsi alla pretesa attorea, talché risulta del tutto verosimile la spiegazione a tal uopo fornita dalla stessa parte attrice (cfr. pag. 4 atto di citazione, par. 10), profilandosi più opportuno e meno economicamente dispendioso per i convenuti abbandonare il procedimento di mediazione e lasciare che l'attore chiedesse il riconoscimento dei propri diritti in sede giudiziale: ciò è tanto vero che costui non ha neppure formulato domanda di refusione delle spese di lite in danno dei convenuti, a ulteriore comprova della mancanza di una contestazione sostanziale di costoro all'accoglimento della domanda attorea.
III. Nulla sulle spese di lite per quanto appena detto, in assenza di esplicita domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che l'attore CP_1
[...] in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuto proprietario per usucapione dell'immobile sito in Sambuca Pistoiese (PT), località Taviano n. 163/B, un appartamento disposto sui piani terreno e primo con sovrastante soffitta al piano secondo-sottotetto ed annessi tre vani ad uso cantina al piano seminterrato, piccoli ripostigli ai piani terreno e seminterrato, nonché adiacente area cortiliva esclusiva, il tutto censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 9 con i mappali graffati 31 sub 2 e 284, località
Taviano n. 163/B, p. S1-T-1-2, cat. A/4, cl. 1, vani 5, rendita euro 99,42, nonché appezzamento di terreno boschivo limitrofo al suddetto fabbricato e di pertinenza dello stesso, censito al Catasto Terreni del Comune di Sambuca
Pistoiese al foglio 9 con il mappale 281, della superficie di are 13.60, r.d. euro
0,42 r.a. euro 0,21;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficio del Territorio - Conservatoria dei Registri
Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
3) nulla sulle spese di lite.
Pistoia, 26.2.2026
Il giudice dr. Lucia Leoncini
UDIENZA del 26/02/2026 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
Alle ore 12:00 compaiono:
l'avv. ALESSANDRA GAMBERINI per CP_1 presente personalmente
Si procede all'assunzione delle testimonianze ammesse.
Viene introdotto un primo teste, identificato a mezzo P.G. n. NumeroD_1 rilasciata da MIT-UCO con scadenza 23.6.2030 il quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo ES , nato in data [...] a [...], residente a [...], indifferente.
Capp. 1, 2, 3, 5 mem. 171ter n. 2 c.p.c.: confermo, non ho mai smesso di frequentare i luoghi, sono 55 anni che avviene, ci conosciamo da quando abbiamo 13/14 anni.
Del presente verbale, redatto in formato elettronico, viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotta altra teste, identificata a mezzo Numero_1 rilasciata da
Comune di Bologna con scadenza 29.10.2023 la quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_2 nata a [...] il
29.10.1956 residente a [...], indifferente.
Capp. 1, 2, 3, 5 mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea: confermo tutto, con la precisazione che posso riferire a partire dalla metà degli anni Settanta quando ho cominciato a frequentare il mio futuro marito che è il signore che ha testimoniato prima. Con questa precisazione temporale, per il resto confermo tutto quello che mi è stato chiesto.
Del presente verbale, redatto in formato elettronico, viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
L'avv. Gamberini discute la causa ritenendo provata la domanda attorea, alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze oggi assunte: sia l'attore che la madre hanno tenuto e gestito l'intero immobile come veri ed esclusivi proprietari, hanno fatto la manutenzione e ristrutturato l'immobile anche ospitando amici e conoscenti in periodi di festività e vacanze, così usucapendo anche le quote degli altri comproprietari che non si sono mai presentati neppure in mediazione, benché fossero tutti d'accordo nell'aderire alla domanda attorea ma fu poi il notaio a suggerire di presentare domanda giudiziale per usucapione e, benché regolarmente citati, i convenuti non sono compari nulla avendo da opporre alla domanda di usucapione, nella quale quindi insiste.
L'avv. Gamberini a questo punto si allontana dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 26/02/2026 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 975/2025 tra le parti:
Attore: CP_1 con l'avv. GAMBERINI ALESSANDRA (cf C.F._1
Convenuti: Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. CP_1 cita in giudizio Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4 e
Controparte_4 al fine di sentir “accertare e dichiarare che l'odierno attore signor CP_1 in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuta proprietario per usucapione dell'immobile sito in Sambuca Pistoiese (Pt) ed identificati in Catasto
Terreni Comune di Sambuca Pistoiese (Pt) costituito da un immobile ad uso civile abitazione sito in Comune di Sambuca Pistoiese (PT), località Taviano n. 163/B, un appartamento disposto sui piani terreno e primo con sovrastante soffitta al piano secondo-sottotetto ed annessi tre vani ad uso cantina al piano seminterrato, piccoli ripostigli ai piani terreno e seminterrato, nonché adiacente area cortiliva esclusiva, il tutto censito al Catasto Fabbricati del suddetto
Comune al foglio 9 con i mappali graffati 31 sub 2 e 284, località Taviano n.
163/B, p. S1-T-1-2, cat. A/4, cl. 1, vani 5, rendita euro 99,42, nonchè appezzamento di terreno boschivo limitrofo al suddetto fabbricato e di pertinenza dello stesso, censito al Catasto Terreni del Comune di Sambuca
Pistoiese al foglio 9 con il mappale 281, della superficie di are 13.60, r.d. Euro
0,42 r.a. Euro 0,21. per l'effetto ordinare all'Ufficio del Territorio Conservatoria dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore dell'attore CP_1 sul bene sopradescritto, conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
Rappresenta l'attore di possedere in modo continuativo e manifesto da tempo,
e comunque da oltre 20 anni, l'immobile sito in Sambuca Pistoiese, località
Taviano, acquistato negli anni '40 da Persona_1 quindi alla sua morte caduto in successione indivisa fra i suoi otto figli, oggi tutti deceduti, tra i quali Persona_2 nonna dell'attore che di fatto abitò in via esclusiva l'immobile, il quale rimase poi nella disponibilità della di lei figlia (e madre dell'attore) Persona_3 che vi si trasferì ad abitare nel 1972; al decesso di costei, l'immobile è quindi rimasto in esclusiva disponibilità dell'attore, oggi proprietario degli 87/120 del fabbricato in forza (in parte) di donazione della propria quota a opera di altri comproprietari, chiede accertarsi l'intervenuta usucapione relativamente alle restanti porzioni e quindi la propria esclusiva proprietà sull'intero ai sensi dell'art. 1158 c.c..
I.2. Nessuno si costituisce per i convenuti, benché regolarmente citati in giudizio, talché ne è dichiarata la contumacia.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa viene istruita tramite deposito documentale e prova per testi assunta all'odierna udienza, al cui esito si è svolta la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
******
II. La domanda attorea merita accoglimento.
II.1. Risulta assolta la condizione di procedibilità della domanda ex d.lgs. n.
28/2010 e s.m.i. (doc. 5 fasc. attoreo), vertendo la controversia in materia di diritti reali.
II.2. Quanto al merito, parte attrice ha depositato la documentazione catastale inerente l'immobile (doc. 6 fasc. attoreo), nonché documentazione da cui risulta il proprio diritto di (com)proprietà sullo stesso per la quota indicata
(docc.
1-2 e doc. 8 fasc. attoreo) e, ancora, documentazione relativa alle ricerche effettuate per la corretta individuazione dei comproprietari rimasti
(docc.
3-4 fasc. attoreo). Essendosi in presenza di una situazione di comproprietà, è noto come non sia precluso al comproprietario di agire per l'accertamento dell'intervenuta usucapione delle quote di proprietà spettanti agli altri comproprietari, purché dia prova di un possesso (immobiliare, quindi) ultraventennale pacifico, esclusivo, pubblico, ininterrotto e tale da escludere dal godimento del bene i comproprietari: in sostanza, deve essere fornita dimostrazione che il comproprietario ha usato del bene uti dominus e non uti condominus.
Tale prova è stata fornita:
- a livello documentale, tramite le produzioni di cui al doc. 7 fasc. attoreo che attestano come della manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'immobile, così come delle relative utenze si sia sempre occupato solo l'attore, essendo le relative utenze appunto a lui solo intestate e del pari le fatture per lavori svolti e manutenzione in genere;
- a livello orale, dalle dichiarazioni dei testi sentiti all'odierna udienza che hanno riferito come sin dagli anni Settanta del 1900 l'immobile sia stato utilizzato e manutenuto dall'attore e dalla madre di costui, la quale procedette addirittura a far costruire la strada di accesso che c'è ancora oggi, prima essendovi una mulattiera.
Del resto i convenuti, pure intervenuti nel procedimento di mediazione (doc. 5 fasc. attoreo) e regolarmente citati nel presente giudizio, non si sono costituiti manifestando pertanto di non avere interesse a opporsi alla pretesa attorea, talché risulta del tutto verosimile la spiegazione a tal uopo fornita dalla stessa parte attrice (cfr. pag. 4 atto di citazione, par. 10), profilandosi più opportuno e meno economicamente dispendioso per i convenuti abbandonare il procedimento di mediazione e lasciare che l'attore chiedesse il riconoscimento dei propri diritti in sede giudiziale: ciò è tanto vero che costui non ha neppure formulato domanda di refusione delle spese di lite in danno dei convenuti, a ulteriore comprova della mancanza di una contestazione sostanziale di costoro all'accoglimento della domanda attorea.
III. Nulla sulle spese di lite per quanto appena detto, in assenza di esplicita domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che l'attore CP_1
[...] in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuto proprietario per usucapione dell'immobile sito in Sambuca Pistoiese (PT), località Taviano n. 163/B, un appartamento disposto sui piani terreno e primo con sovrastante soffitta al piano secondo-sottotetto ed annessi tre vani ad uso cantina al piano seminterrato, piccoli ripostigli ai piani terreno e seminterrato, nonché adiacente area cortiliva esclusiva, il tutto censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 9 con i mappali graffati 31 sub 2 e 284, località
Taviano n. 163/B, p. S1-T-1-2, cat. A/4, cl. 1, vani 5, rendita euro 99,42, nonché appezzamento di terreno boschivo limitrofo al suddetto fabbricato e di pertinenza dello stesso, censito al Catasto Terreni del Comune di Sambuca
Pistoiese al foglio 9 con il mappale 281, della superficie di are 13.60, r.d. euro
0,42 r.a. euro 0,21;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficio del Territorio - Conservatoria dei Registri
Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
3) nulla sulle spese di lite.
Pistoia, 26.2.2026
Il giudice dr. Lucia Leoncini