Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 318
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Sentenza 4 giugno 2025

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 318
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 318
    Data del deposito : 4 giugno 2025

    Testo completo

    N.R.G. 368 / 2025 V.G.
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
    Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
    Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa RA Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 368 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
    nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. ALICI MANUELA (C.F. ) C.F._2
    e

    nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. ALICI MANUELA ( ) CodiceFiscale_4
    Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
    Il Tribunale Ordinario
    - vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 27/02/2025 dai coniugi predetti;

    - rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 15.03.2008 e 20.11.2011,
    i figli e RA;
    ER
    - viste le note di trattazione scritta depositate in data 8.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;

    - dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;

    -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;

    pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;

    - ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

    -ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
    1) i coniugi vivranno separati fissando la propria dimora ove ognuno lo riterrà opportuno con obbligo del reciproco rispetto;

    2) i figli minori e RA verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivranno con ER la madre nella casa coniugale ubicata in Coriano (RN) in via Caduti di Nassirya n. 6, che viene assegnata, con tutto l'arredo e i beni mobili ivi contenuti alla sig.ra la quale sosterrà integralmente le spese CP_1 relative alle utenze mentre le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno suddivise in egual misura tra i coniugi;

    3) i coniugi concordano di organizzare settimanalmente le modalità di collocamento dei minori presso le rispettive abitazioni.
    Ciascun genitore, per il periodo in cui i figli saranno presso di loro, avrà la diretta responsabilità della quotidianità dei figli ivi compresi, tra l'altro, la somministrazione dei pasti, l'accertamento dello svolgimento dei compiti scolastici, l'accompagnamento alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche nonché al riposo;
    precisamente il padre terrà con sé i figli, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18,30 alle ore 08,00 del giorno
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