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Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario dott.ssa Vanessa Rocchi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 7 aprile 2026 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro n. 804/2024 R.G. promossa
DAL
La sig.ra Parte_1 - cod. fisc. C.F._1 - nata in Kazakistan a [...], il [...] e residente in [...] e con domicilio elettivo in Rieti a L.go Marcucci n. 3 presso lo Studio dell'Avv. Francesco PENNESE che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso introduttivo depositato presso il Tribunale di Padova il 23/02/2023; regolarmente notificato all'CP_1 di Padova il successivo 09/03/203 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la discussione del 29/11/2023 di cui alla causa iscritta al n. 359/2023 R.G.
- Parte ricorrente -
CONTRO
L' Controparte_2 , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma - C.F. P.IVA_1 - elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Pistoia al Viale Adua n. 123, presso l'Avv. Francesco FALSO che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti, rep. 37875 racc. 7313 dd. 22.03.2024 per atto Notaio Persona_1 in Roma
- Parte resistente-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito esecutivo n. 389 2022 00016691 55 000, notificato in data 26.01.2023, con il quale l'CP_1 richiedeva il pagamento dei contributi previdenziali IVS fissi/percentuale (anno 2021, prime tre rate) oltre sanzioni accessorie dovuti alla Gestione Commercianti per l'importo di euro 3.196,25.
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza del 7.04.2026 in trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.10.2024, a seguito della sentenza n. 590/2024 del diverso Tribunale di Padova di incompetenza per territorio ex art. 444, comma 1, cpc, la sig.ra Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 389 2022 00016691 55 000, formato il 24.12.2022 e notificato a mezzo del servizio postale il 26.01.2023, con il quale l'CP_1 di Padova aveva intimato all'odierna ricorrente di pagare la somma di € 3.196,25 a titolo di contributi fissi/percentuale per la Gestione Commercianti e relative sanzioni.
Già nel primo ricorso introduttivo, l'odierna ricorrente spiegava (i) di essere solo un mero socio di capitali;
(ii) di essere priva dei requisiti professionali per svolgere ogni forma di lavoro aziendale (iii) di non essere titolare di partita iva (iv) di non essere iscritta ad albi professionali italiani e/o stranieri e (v) di aver delegato tutte le attività aziendali a professionisti esterni all'impresa e (vi) che mai erano stati svolti corsi di formazione e che nell'anno 2020 era stata eseguita una sola consulenza per mezzo di professionisti esterni. Sosteneva che l'CP_1 avesse astrattamente accertato il mancato versamento dei contributi presumendo che l'esponente, socio unico della società Kalinka Formazione S.r.l.s., avesse prestato lavoro aziendale al netto del facere gestorio, ignorando che tutte le attività, inclusa quella puramente gestoria, erano state delegate a professionisti esterni e omettendo di allegare elementi di prova su tutto;
nello specifico, sosteneva come l'CP_1 non avesse dato prova, neppure in via presuntiva, dell'esistenza in capo alla ricorrente dei presupposti di fatto dell'organizzazione e direzione con il lavoro prevalentemente proprio e della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza tale da potersi giustificare l'iscrizione della stessa alla Gestione Commercianti avvenuta d'ufficio.
A fronte di tutto ciò, la sig.ra Parte_1 concludeva, quindi, affinchè: “…nel merito, accertare e dichiarare che Parte_1 è esonerata dall'iscrizione alla Gestione Commercianti per le ragioni esposte nell'originario ricorso introduttivo e, per l'effetto, revocare, annullare e privare di ogni giuridica efficacia l'oppugnato avviso di addebito, dando atto che nulla è dovuto né per le causali di cui all'avverso provvedimento né aliunde. Vinte le spese di lite...”.
Ora con decreto del 15.10.2024 il giudice fissava la prima udienza di comparizione delle parti e discussione all'udienza del 4.03.2025.
Nelle more del giudizio si costituiva l' CP_3 mediante propria memoria difensiva depositata in data 4.02.2025 ritenendo legittima la pretesa dell'Ente e l'infondatezza nel merito del ricorso. Concludeva, quindi, affinché “…Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare la domanda avversaria perché infondata con accertamento della debenza delle somme di cui all'avviso di addebito opposto
o della eventuale minor somma ritenuta di giustizia. Il tutto con il favore delle spese del giudizio…”.
Ora all'udienza del 4.03.2025, le difese discutevano la causa, e il giudice ammetteva la prova per testimoni come richiesta e articolata nella memoria di costituzione di parte resistente.
All'udienza del 13.05.2025 venivano escussi i testimoni Testimone_1 e Testimone_2 e la causa veniva rinviata per la discussione.
All'udienza del 7.04.2026, pertanto, la causa tenuta in trattazione scritta con il deposito di note in sostituzione dell'udienza è stata discussa e decisa - dopo ritiro in camera di consiglio - con sentenza e motivazione contestuale di cui si dava pubblica lettura del relativo dispositivo in assenza delle parti costituite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso introduttivo così come proposto dalla sig.ra Parte_1 appare infondato in fatto ed in diritto e come tale deve, pertanto, essere respinto. Nel merito, in buona sostanza, le parti contestavano reciprocamente il mancato assolvimento del rispettivo onere probatorio in capo alle stesse in quanto l'odierna ricorrente contestava l'avviso di addebito CP_1 come opposto sostenendo l'errore in cui era incorso l'Istituto rilevando come la ricorrente fosse stata ingiustamente iscritta d'ufficio alla Gestione Commercianti per effetto della mera registrazione della società Kalinka Formazione S.r.l.s. presso la CCIAA di Padova, presumendo automaticamente che la stessa ricorrente partecipasse al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente solo perché amministratrice unica dell'Impresa, senza compiere le dovute verifiche in concreto, di fatto omettendo (i) di contestare i fatti addotti dalla ricorrente e in particolare la mancanza di competenze professionali;
(ii) di allegare le presunte mansioni lavorative che l'esponente avrebbe svolto in seno all'Impresa in modo abituale e prevalente e di come l'CP_1 non avesse dato prova dei fatti costitutivi il presupposto impositivo, gravante sullo stesso Ente, e non avesse dato prova neppure, in via presuntiva, dell'esistenza in capo alla ricorrente dei presupposti di fatto dell'organizzazione e direzione con il lavoro prevalentemente proprio e della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza tale da giustificare l'iscrizione del soggetto e socio alla Gestione commercianti in base alla normativa di riferimento.
Dalla diversa parte dell'CP_1 si leggeva la contestazione sul fatto che alla luce della presunzione ex adverso dedotta, non vi era dubbio che l'onere della prova per superare detta presunzione fosse a carico della stessa ricorrente che, tra l'altro, non risultava esercitare altra attività se non quella, manuale ed intellettuale, finalizzata alla realizzazione dell'oggetto sociale della società Kalinka Formazione Srl e, come, non avesse articolato alcun mezzo di prova diretto a dimostrare l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa oggetto del presente giudizio in CP_base agli importanti elementi oggettivi dedotti dallo stesso resistente.
Orbene le motivazioni addotte a sostegno della presente opposizione da parte ricorrente, parimenti a tutte quelle proposte nella causa originaria, risultano infondate in fatto e in diritto condividendo lo scrivente magistrato la corretta interpretazione giuridica e probatoria della normativa in questione come dedotta da parte resistente CP_1.
Infatti trattasi di una questione prettamente di carattere giuridico e probatorio ove seppur vero che l'onere di provare i requisiti per l'iscrizione del soggetto alla Gestione Commercianti spetta all'CP_1, è altrettanto vero che in caso di accertamento negativo di tale iscrizione, come deve essere qualificata la domanda proposta dalla stessa parte ricorrente, grava sul contribuente la prova contraria dell'autonomia lavorativa e quindi è il contribuente stesso che deve fornire elementi probatori che attestino la mancanza dei requisiti richiesti, in particolare per vincere le presunzioni di attività lavorativa come considerate dall'Ente in questione.
Di conseguenza, così come osservato e dedotto dall'Ente resistente, infatti, era l'odierna ricorrente che doveva dimostrare la reale insussistenza dei requisiti per essere iscritta alla gestione commercianti e gli oneri probatori diretti a contestare le significative circostanze dedotte dall'Ente, anche quali meri indizi, ricadevano sulla stessa parte ricorrente che, però, nei diversi scritti difensivi depositati non ha articolato alcun mezzo di prova diretto a dimostrare l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa né ha prodotto documentazione valida ed adeguata a contestare le deduzioni fatte dallo stesso Ente.
Risulta, pertanto, pacifico e non contestato nello specifico come la sig.ra Parte_1 sia stata iscritta d'Ufficio alla Gestione Commercianti con provvedimento del 17.04.2019 (cfr. doc. 1 CP_1), ritualmente ricevuto dalla ricorrente in data 2.05.2019 (cfr. doc.
1.a) e mai impugnato. L'iscrizione alla Gestione Commercianti della ricorrente scaturiva dalla domanda telematica presentata alla Camera di Commercio di iscrizione della società KALINKA FORMAZIONE S.R.L.S che, come risulta dalla visura camerale prodotta in atti, (cfr. doc. 6), la società svolgeva attività di natura commerciale e si occupava in particolare dell'organizzazione di corsi di formazione ed attività connesse. La ricorrente risultava essere l'unica socia ed amministratore unico e la società non si avvaleva di personale dipendente né di collaboratori. L'attività di natura gestoria veniva eseguita dalla stessa ricorrente ed al di là degli aspetti riguardanti la contabilità e l'amministrazione, si occupava di stipulare le convenzioni con i professionisti che si occupavano della formazione, curava le pagine sui siti internet per pubblicizzare i corsi di formazione, intratteneva i rapporti con gli istituti bancari e altri professionisti. La stessa documentazione depositata dalla parte ricorrente (ad esempio la stipula di convenzioni con alcuni professionisti che svolgevano funzioni di docenza) dimostrano lo svolgimento di attività di natura gestoria e operativa. Dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio, ed in particolare dallo stato patrimoniale e dal conto economico, risultava, poi, la piena operatività della società e l'abituale svolgimento dell'attività risultando, ad esempio, per l'anno 2020 ricavi per euro 37.800,00 e per l'anno 2021 euro 10.085,00 (cfr. docc. 2, 3 e 4 memoria CP_1). La società era presente anche su varie piattaforme informatiche e pubblicizzava i vari corsi di formazione.
Nel corso del presente giudizio è stata anche espletata l'istruttoria orale dalla quale sono emerse circostanze che hanno confermano indirettamente la legittimità della pretesa contributiva. A parte la deposizione resa dal teste Testimone_1 che in sede di escussione era in possesso, tra l'altro, di una copia della memoria di costituzione dell'CP_1 fornita presumibilmente dalla stessa parte ricorrente, il quale non ha riferito circostanze utili ai fini della decisione, mentre il teste e commercialista della società, Testimone_2 , ha riferito di occuparsi della sola parte contabile della società e che le convenzioni con i professionisti li sottoscriveva la parte ricorrente;
non è stato in grado di riferire chi gestisse i rapporti con gli istituti bancari ad esempio o la pubblicità dei corsi di formazione sui siti internet di cui certamente non si occupava il commercialista o ancora i rapporti con i professionisti convenzionati che svolgevano l'attività di formazione. Tale teste aggiungeva, però, circostanze rilevanti tra cui espressamente “…Sono il commercialista della società Kalinka Formazione Srls dalla sua costituzione e ho quindi rapporti con la sig.ra Pt_1 ancora oggi…La società Kalinka non ha dipendenti…La Kalinka si occupa dei corsi di formazione in materia bancaria. Ad giudice: L'intento dell'amministratore era quello di incaricare professionisti esterni per la gestione della formazione…Confermo l'attivo del 2021 per circa 29mila euro come ivi si legge…”
È del tutto evidente che di tutte le incombenze gestorie ed operative della società in oggetto se ne occupava direttamente la parte ricorrente, quale unica figura di riferimento presente all'interno della stessa e propria società: se così non fosse come intenderebbe sostenere parte ricorrente verrebbero a configurarsi altre ipotesi illecite essendo dimostrato in modo chiaro come la società non avesse altro personale dipendente e/o altri collaboratori.
Condividendo quanto affermato dall'Ente resistente e come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. sez. lav., 5360/12).
Orbene, nel caso di specie, non può concludersi come la società avesse realizzato ricavi che confermavano il regolare ed abituale svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale tant'è che solo nell'anno 2021, al quale si riferisce l'avviso di addebito opposto in giudizio, la società abbia auto un attivo come documentato in atti, non contestato, e come affermato anche dallo stesso teste e commercialista dott. Testimone_2 .
A ciò si aggiunga come ricorrono anche elementi presuntivi, univoci e concordanti, non smentiti da circostanze contrarie fornite dalla sig.ra Pt_1 , che provano che la parte ricorrente – unica socia – forniva un apporto abituale e prevalente all'interno della società del tutto distinto e diverso da quello riconducibile al suo ruolo di amministratore unico e quindi ad un ruolo prevalentemente gestorio ed amministrativo: diversamente, non avendo la società Kalinka Formazione Srl altro personale dipendente che curasse la parte operativa come l'organizzazione della logistica, la gestione dei siti pubblicitari, la gestione dei clienti e altro.
Alla luce di quanto sopra esposto, a fronte di una tale situazione e degli elementi documentali e probatori dedotti dall'Ente dai quali si presume comunque come la ricorrente abbia svolto nel tempo un attività lavorativa commerciale produttiva di redditi, quest'ultima che doveva eventualmente dimostrare che in realtà non sussistevano i requisiti per essere iscritta alla Gestione Commercianti dimostrando ad esempio la marginalità o saltuarietà dell'attività, la prevalenza del lavoro dipendente full-time rispetto al lavoro autonomo, l'effettiva attività amministrativa/gestoria e non operativa, nulla è stato dedotto al riguardo se non delle mere affermazioni di parte e, pertanto, l'opposizione è infondata perché priva di prova contraria.
Alla luce di tali principi giuridici ed interpretativi sopraesposti, ecco che per tutte le motivazioni suddette la domanda formulata da parte ricorrente deve essere respinta in quanto appaiono legittimi i provvedimenti opposti come adottati dall'CP_1.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in virtù della somma richiesta e dei valori medi previsti nelle tabelle dei compensi nelle cause previdenziali nonché dell'attività processuale, tra cui istruttoria, comunque espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di lavoro n. 804/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) -respinge il ricorso introduttivo proposto da parte ricorrente e conferma integralmente tutti i provvedimenti adottati dall'CP_1 e/o tutti i provvedimenti successivi e la sussistenza delle somme ivi richieste e dovute all'CP_1 per i titoli meglio dedotti in atti;
2) -condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte CP_3 nel presente giudizio che si liquidano in complessive euro 2.620,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge e se dovute.
Così deciso in Pistoia lì 7 aprile 2026 Il Giudice del Lavoro
GOP Dott.ssa Vanessa Rocchi