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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 403/2024 V.G., vertente
TRA
Parte_1 n. a Castel di Sangro il 3.7.1993, CF C.F._1 difesa dall'Avv. Amedeo Di Russo
E
Controparte_1 , n. ad Atessa il 27.6.1993, CF C.F._2 , difeso dall'Avv. Barbara Rosati
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'accordo in ordine al ricorso depositato il
29.7.2024, insistendo per la revoca della sospensione della potestà genitoriale nei confronti del CP_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- vista la domanda di separazione personale avanzata dai coniugi;
- rilevato che con sentenza n. 99/2024 del 3.12.2024 è stata pronunciata la separazione dei coniugi e fissata nuova udienza al fine di decidere sulla revoca dei provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale per i Minorenni
pagina 1 di 4 - rilevato che all'udienza del 10.12.2024 il CP_1 ha dichiarato di avere rispettato il provvedimento di allontanamento emesso dal Tribunale dei
Minori e conseguentemente di non vedere i figli dal mese di maggio del 2024, di sottoporsi ad un programma di psicoterapia presso la d.ssa Marfisi di
Lanciano e ha respinto ogni addebito in ordine a pretese violenze nei confronti dei figli o della moglie, la quale ha confermato quanto dichiarato dal
CP_1 , facendo presente che quanto denunciato aveva ad oggetto esclusivamente delle azioni violente del coniuge ai propri danni in conseguenza di litigi e che mai il CP_1 ha alzato le mani nei confronti dei figli.
- rilevato che le dichiarazioni rese dalla Parte_1 nel corso dell'udienza del
10.12.2024 consentono di revocare i provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila con Decreto del 6.5.2024 (confermato con Ordinanza del 30.5.2024);
- rilevato che i coniugi si riportavano alle condizioni di cui al ricorso depositato il 29.7.2024, del seguente preciso tenore:
I coniugi vivranno separati impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco collaborando nel preminente interesse dei figli;
Il sig. CP_1 continuerà a risiedere presso la residenza dei genitori in
Montenerodomo in Via Selvoni 26 almeno sino a quando non avrà la possibilità economica di pagare l'affitto di una nuova abitazione. La signora Parte_1 , unitamente ai figli minori, continuerà a risiedere nella casa familiare in Casoli, C.da Pianibbe 40 che le verrà assegnata;
I figli Per_1 , n. a Lanciano il 16.07.2017 e Per_2 , n. a Lanciano il
09.11.2021 restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Il padre eserciterà il proprio diritto - dovere di visita nei confronti dei figli minori durante la settimana, nei giorni di martedi e giovedi , dalle ore
16.00 alle ore 19.00, compatibilmente con gli impegni ludici ricreativi e scolastici dei bambini e delle esigenze lavorative dei genitori;
Il sig. CP_1 potrà trattenersi con il figlio Per_1 a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 alla domenica alle 19.00: il pagina 2 di 4 pernottamento con la figlia Per_2 inizierà al compimento del quarto anno della stessa e seguirà il calendario previsto per il fratellino.
Resta inteso che, sino al compimento del quarto anno di età, la bambina comunque si tratterrà con il padre nei giorni di sabato e domenica rientrando a casa della mamma la sera del sabato alle ore 19,00 per dormire, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
Per quanto riguarda le vacanze Natalizie e Pasquali, verrà applicato il criterio dell'alternanza annuale prevedendo che il padre possa avere con sé
i figli, un anno, una settimana dal 23 al 30 dicembre, a cominciare dall'anno 2024 e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 7 gennaio. Tale criterio si applicherà, come detto, anche per le vacanze pasquali sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico-ricreative dei figli e nel rispetto di quelle lavorative dei genitori. Per quanto riguarda le ferie estive, il padre potrà avere con sé i figli almeno per due settimane consecutive ad agosto concordando i giorni con la madre Per_2 dal compimento del quarto anno di età;
Viene prevista anche per i nonni paterni la facoltà di poter stare con i nipoti durante la settimana in un giorno che verrà individuato di comune accordo tra i coniugi e nel rispetto delle esigenze scolastiche, ludico-ricreative dei figli e nel rispetto di quelle lavorative dei genitori;
Il sig. Controparte_1 , a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ciascun mese, corrisponderà alla signora [...]
Parte_1 la somma di € 300,00 tramite bonifico sulla posta pay alla stessa intestata. Importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie, ludico sportive, medico- sanitarie e d'istruzione dei figli sono poste a carico del padre nella percentuale del 70% e a carico della madre nella percentuale del 30%: ogni spesa andrà previamente concordata con il padre, fatta eccezione per quelle indifferibili ed urgenti. Non si farà luogo a rimborsi per spese non previamente autorizzate e carenti di documentazione giustificativa;
Il sig. CP_1 continuerà a pagare la rata del mutuo in via esclusiva unitamente alla quota dell'assicurazione: dalla data di deposito del pagina 3 di 4 presente ricorso congiunto, la signora Parte_1 provvederà alla voltura delle utenze dell'abitazione delle quali sosterrà le spese in via esclusiva. Il
Sig. CP_1 dichiara altresì di nulla avere a pretendere dalla Signora [...]
Pt_1 riguardo alle rate del mutuo pagate e pagande;
Gli assegni unici per i minori saranno percepiti dai genitori al 50% mentre il sig. CP_1 continuerà a consegnare tickets alla signora per la spesa giornaliera;
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero al rinnovo del rispettivo passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio.
- ritenuto essersi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151 c.c.;
- ritenuto che le condizioni concordemente stabilite dalle parti rispondono alle esigenze familiari;
- ritenuto di dover fissare nuova udienza (posteriore al passaggio in giudicato della presente sentenza) per la prosecuzione del giudizio, al termine del quale si disporrà in ordine al regolamento delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto:
- Revoca i provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila con Decreto del 6.5.2024 (confermato con Ordinanza del 30.5.2024);
- dispone che le condizioni della separazione tra i coniugi siano quelle concordate e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza. Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza a trattazione scritta del 19.1.2026, con termine fino alle 10.00 di tale data per il deposito di note scritte di udienza.
Così deciso in Lanciano il 13.12.2024
Il Presidente Massimo Canosa
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