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Sentenza 30 giugno 2022
Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 9858/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9858/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRIOTTA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CASTRIOTTA GIUSEPPE
ATTORE contro
( NELLA QUALITA' DI APPALTATORE E COSTRUTTORE) (C.F. CP_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. CRISTINO MASSIMILIANO, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA MANDARA, 28 presso il difensore avv. CRISTINO MASSIMILIANO UMBERTO ( NELLA QUALITA' DI PROGETTISTA) C.F. ), CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CRISTINO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA MANDARA, 28 FOGGIA presso il difensore avv. CRISTINO MASSIMILIANO UMBERTO ( NELLA QUALITA' DI DIRETTORE DEI LAVORI) (C.F. CP_2
), con il patrocinio dell'avv. CRISTINO MASSIMILIANO, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA MANDARA, 28 FOGGIA presso il difensore avv. CRISTINO MASSIMILIANO UMBERTO ( NELLA QUALITA' DI VENDITORE) (C.F. ), CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CRISTINO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA MANDARA, 28 FOGGIA presso il difensore avv. CRISTINO MASSIMILIANO
CONVENUTI
(C.F. ), PA P.IVA_1
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente, va dato conto che risulta essere il venditore dell'immobile in Controparte_4 relazione al quale parte attrice lamenta la sussistenza di vizi di costruzione e tanto risulta dal contratto di compravendita.
pagina 1 di 5 Risulta anche in atti dal progetto della palazzina di Rione Croci in Troia – allegati 2, 3, 4, e 5- che il direttore dei lavori è l'ing. e dal contratto di appalto che i lavori sono stati realizzati CP_5 dalla – allegato 6 del fascicolo di parte convenuta-. Organizzazione_1
La responsabilità di è, dunque, quella del venditore-committente avendo questi Controparte_4 partecipato alla realizzazione dell'immobile in qualità di committente, mentre la società risponde quale esecutrice dei lavori appaltati.
L'acquirente può esercitare nei confronti del venditore-committente due azioni, 1) l'art. 1490 c.c. (i vizi) - ed in tal caso decade dal diritto alla garanzia (art. 1495 c.c.) se non esercita il proprio diritto entro un anno dell'acquisto ed entro otto giorni della scoperta del vizio - 2) oppure può esercitare i l'art. 1669 c.c. (difetti), ed in tal caso decade dal diritto se non lo esercita entro dieci anni dal termine della costruzione ed entro un anno della scoperta del difetto.
La garanzia decennale per i difetti prevista dall'art. 1669 c.c. decorre dalla data di compimento dell'opera. Una parte della giurisprudenza afferma che la data decorre dal momento in cui è stato comunicato al comune la fine dei lavori, un'altra parte della giurisprudenza fa decorrere l'inizio della garanzia decennale dal momento in cui il comune ha rilasciato il certificato di agibilità (ex abitabilità).
Ciò posto, l'eccezione di decadenza in relazione all'art. 1669 cc, per i soli vizi acustici di cui si dirà in seguito, ritenuti gravi, non è fondata. Risulta dal contratto di compravendita che il possesso dell'immobile avveniva contestualmente al rogito del 7 aprile 2014 e che, in data 12 gennaio 2016, parte attrice denunciava i vizi. I vizi lamentati, con ogni evidenza, non erano percepibili ictu oculi: per la manifestazione degli stessi era indispensabile che l'acquirente abitasse nell'immobile e utilizzasse il box auto per percepire le anomalie.
Né può rilevare la data di stipula del preliminare – non essendo stato trasmesso il possesso in tale data- e neppure l'approvazione dei lavori – trattandosi di vizi occulti.
Ciò posto, la consulenza espletata nel giudizio, è logica e corretta e, pertanto, pienamente condivisibile.
Il Ctu, dopo aver dato atto delle indagini espletate e del metodo seguito, ha concluso che le prestazioni termoigrometriche sono soddisfacenti.
Sulla classe energetica, ritenuta dal Ctu di tipo C), la consulenza dà atto che la mera sostituzione della caldaia con una a condensazione ad alte prestazioni termiche consente di far rientrare l'appartamento in classe B). Tale vizio non può considerarsi grave e non può neppure sussumersi sotto la previsione dell'art. 1667 c.c. poiché non attiene ad un vizio dell'opera in senso stretto.
Con riferimento alle fonti energetiche rinnovabili, si condivide la considerazione del Ctu sulla non obbligatorietà nel caso in esame, tenuto conto della circostanza che, alla data del rilascio del p.d.c. 10/09, non era ancora entrato in vigore il dlgs 28/2011.
Il Ctu ha poi verificato la mancanza dei parametri acustici passivi previsti dal D.P.C.M. del 5 gennaio
1997.
Mette conto osservare al riguardo, che l'art. 1669 c.c. (Rovina e difetti di cose immobili) si applica non soltanto ai difetti delle strutture portanti, ma a tutti quei difetti che incidono notevolmente sulla funzionalità e sul godimento dell'edificio.
Per costante e consolidata giurisprudenza sono gravi sia quei difetti che incidono sulla sostanza, sulla conservazione e sulla stabilità dell'opera – da intendere anche come singola unità abitativa – anche se non determinano una minaccia di crollo immediato o un evidente pericolo di rovina, sia quelli che compromettono gravemente l'utilizzazione ed il godimento dell'opera, pure se la sua stabilità e la sua conservazione non ne risentano (v. da ultimo Cass. civile, sez. II, n. 19305 del 14 luglio 2008), come allorchè la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti pagina 2 di 5 su elementi secondari ed accessori dell'opera – quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, ecc.- (Cass. civile, sez. II, n. 8140 del 28 aprile 2004), indipendentemente dall'entità della somma di danaro occorrente per la loro eliminazione (Cass. n. 686 del 1991).».
Il mancato rispetto dei requisiti del D.P.C.M. deve ritenersi “grave difetto” poiché incide notevolmente sulla funzione abitativa e sulla possibilità di godimento e di utilizzazione dell'unità abitativa, anche perché estesa a più parti del complesso immobiliare
La citata normativa acustica attiene ai solai di piano, alle pareti di separazione degli appartamenti ed alle colonne di scarico verticali.
Il provvedimento statale esecutivo di questa disposizione della legge è il DPCM 5/12/97
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Questo decreto, in relazione alle diverse tipologie edilizie, stabilisce le caratteristiche acustiche in opera degli elementi strutturali dell'edificio e degli impianti tecnologici di servizio dell'edificio stesso.
Sull'applicabilità del DPCM 5/12/97, si rileva che detta norma si applica a tutti gli edifici in cui il rilascio della concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio 1998, senza che possa contare la data dell'ultimazione dei lavori.
La Legge Comunitaria 2009 ha modificato ed integrato quanto previsto in materia di acustica in edilizia dalla precedente Comunitaria del 2008, anche per i termini di delega al Governo nell'adottare decreti di riordino della materia.
Il 29 luglio 2010 scadeva la delega di 12 mesi attribuita al Governo dall'art. 11 della legge n. 88 del
2009 (c.d. Legge comunitaria 2008), per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.
In particolare, i decreti avrebbero dovuto definire i nuovi criteri per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico (direttiva 2002/49/CE).
Entro la data del 29 luglio 2010, il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti in questione, approvandone il relativo schema in Consiglio dei Ministri, per poi trasmetterli alla Camera ed al Senato per i relativi pareri.
Pertanto, il mancato rispetto del termine previsto per l'esercizio della delega precludeva al Governo
l'adozione dei decreti delegati ed imponeva di attendere determinazioni in ordine ad un'eventuale previsione di nuova delega.
In ogni caso, in base alla modifica introdotta dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), all'art. 11, comma 5 della legge n. 88 del 2009, che prevede la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera e) della legge n. 447 del 1995, in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
Sulla base di tale ultima disposizione era stato adottato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che fissava i livelli dei requisiti acustici, senza che tuttavia fossero chiaramente definite le modalità attuative in fase di progettazione e costruzione degli edifici.
A seguito della situazione di incertezza che si era venuta a creare, l'intervento del legislatore, con la legge comunitaria 2009, ha definito chiaramente che la disciplina relativa ai requisiti acustici, di cui al citato art. 3 della legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 5.12.97), non trova applicazione nei rapporti tra i privati pagina 3 di 5 e nei rapporti tra i costruttori e gli acquirenti di immobili, salvo gli effetti derivanti da sentenze passate in giudicato.
Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che il mancato rispetto dei valori di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. del 1997 non può costituire fonte di responsabilità per il venditore/costruttore nei confronti dell'acquirente, andando pertanto ad incidere su tutte le situazioni pregresse confluite nei contratti di vendita degli immobili, tranne i casi in cui sia già intervenuta una sentenza definitiva che riconosca detta responsabilità e fatta salva comunque l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.
Per ottemperare a quanto previsto dalla Comunitaria, il Ministero dell'ambiente aveva predisposto una bozza di decreto legislativo che introduceva, tra l'altro, la classificazione acustica delle unità immobiliari basata sulla norma Uni 11367-2010.
Il testo finale, però, introduceva una serie di vincoli che rischiavano di condurre ad una normativa di difficile applicazione. Per tale motivo il testo non è stato portato all'approvazione del Consiglio dei ministri, facendo scadere i termini della delega prevista dalla legge.
In ogni caso deve ritenersi che i criteri indicati nella citata legge, in disparte le considerazioni sull'applicabilità della stessa al caso in esame, possano ritenersi validi parametri cui ancorare il vaglio sulla realizzazione a regola d'arte dei lavori.
Il Ctu ha quantificato detta voce in euro 8.412,63.
Non può ritenersi vizio grave né riconducibile alla categoria dei vizi dell'opera quello riscontrato in relazione al locale box.
Il fenomeno di infiltrazione riscontrato è ascrivibile, secondo l'indagine del Ctu, ad un lieve avvallamento della superficie asfaltata sovrastante, causato da un fisiologico assestamento del terreno che dà origine ad un ristagno delle acque meteoriche. Detto vizio è eliminabile, secondo l'indicazione del consulente, con la rimozione del manto stradale e detto intervento è stato quantificato in euro
552,00.
Né deve ritenersi sussistente il deprezzamento dell'immobile, stante la non incidenza dei vizi riscontrati sul valore complessivo dello stesso.
La domanda va, dunque, parzialmente accolta e e della Controparte_4 PA
, in solido, vanno condannati al pagamento della somma di euro 8.412,63,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi del dm in vigore, stante il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per metà ponendo la restante parte a carico di e della . Controparte_4 Controparte_6
Anche le spese di ctu vanno ripartite con lo stesso criterio delle spese di lite, stante l'utilità della consulenza per le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda limitatamente ai vizi acustici e, per l'effetto, condanna e Controparte_4 della al pagamento della somma di Controparte_6 euro 8.412,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Rigetta nel resto la domanda.
pagina 4 di 5 - Compensa per metà le spese di lite che liquida in 4.835,00 per compenso professionale ed euro
545,00 per spese, oltre iva e cap come legge, ponendo la restante metà a carico di CP_4
e della .
[...] Controparte_6
- Pone la metà delle spese di ctu a carico e della Controparte_4 PA
.
[...]
Così deciso in Foggia, il 29 giugno 2022.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9858/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRIOTTA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CASTRIOTTA GIUSEPPE
ATTORE contro
( NELLA QUALITA' DI APPALTATORE E COSTRUTTORE) (C.F. CP_1 CP_2
), con il patrocinio dell'avv. CRISTINO MASSIMILIANO, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA MANDARA, 28 presso il difensore avv. CRISTINO MASSIMILIANO UMBERTO ( NELLA QUALITA' DI PROGETTISTA) C.F. ), CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CRISTINO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA MANDARA, 28 FOGGIA presso il difensore avv. CRISTINO MASSIMILIANO UMBERTO ( NELLA QUALITA' DI DIRETTORE DEI LAVORI) (C.F. CP_2
), con il patrocinio dell'avv. CRISTINO MASSIMILIANO, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA MANDARA, 28 FOGGIA presso il difensore avv. CRISTINO MASSIMILIANO UMBERTO ( NELLA QUALITA' DI VENDITORE) (C.F. ), CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CRISTINO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA MANDARA, 28 FOGGIA presso il difensore avv. CRISTINO MASSIMILIANO
CONVENUTI
(C.F. ), PA P.IVA_1
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente, va dato conto che risulta essere il venditore dell'immobile in Controparte_4 relazione al quale parte attrice lamenta la sussistenza di vizi di costruzione e tanto risulta dal contratto di compravendita.
pagina 1 di 5 Risulta anche in atti dal progetto della palazzina di Rione Croci in Troia – allegati 2, 3, 4, e 5- che il direttore dei lavori è l'ing. e dal contratto di appalto che i lavori sono stati realizzati CP_5 dalla – allegato 6 del fascicolo di parte convenuta-. Organizzazione_1
La responsabilità di è, dunque, quella del venditore-committente avendo questi Controparte_4 partecipato alla realizzazione dell'immobile in qualità di committente, mentre la società risponde quale esecutrice dei lavori appaltati.
L'acquirente può esercitare nei confronti del venditore-committente due azioni, 1) l'art. 1490 c.c. (i vizi) - ed in tal caso decade dal diritto alla garanzia (art. 1495 c.c.) se non esercita il proprio diritto entro un anno dell'acquisto ed entro otto giorni della scoperta del vizio - 2) oppure può esercitare i l'art. 1669 c.c. (difetti), ed in tal caso decade dal diritto se non lo esercita entro dieci anni dal termine della costruzione ed entro un anno della scoperta del difetto.
La garanzia decennale per i difetti prevista dall'art. 1669 c.c. decorre dalla data di compimento dell'opera. Una parte della giurisprudenza afferma che la data decorre dal momento in cui è stato comunicato al comune la fine dei lavori, un'altra parte della giurisprudenza fa decorrere l'inizio della garanzia decennale dal momento in cui il comune ha rilasciato il certificato di agibilità (ex abitabilità).
Ciò posto, l'eccezione di decadenza in relazione all'art. 1669 cc, per i soli vizi acustici di cui si dirà in seguito, ritenuti gravi, non è fondata. Risulta dal contratto di compravendita che il possesso dell'immobile avveniva contestualmente al rogito del 7 aprile 2014 e che, in data 12 gennaio 2016, parte attrice denunciava i vizi. I vizi lamentati, con ogni evidenza, non erano percepibili ictu oculi: per la manifestazione degli stessi era indispensabile che l'acquirente abitasse nell'immobile e utilizzasse il box auto per percepire le anomalie.
Né può rilevare la data di stipula del preliminare – non essendo stato trasmesso il possesso in tale data- e neppure l'approvazione dei lavori – trattandosi di vizi occulti.
Ciò posto, la consulenza espletata nel giudizio, è logica e corretta e, pertanto, pienamente condivisibile.
Il Ctu, dopo aver dato atto delle indagini espletate e del metodo seguito, ha concluso che le prestazioni termoigrometriche sono soddisfacenti.
Sulla classe energetica, ritenuta dal Ctu di tipo C), la consulenza dà atto che la mera sostituzione della caldaia con una a condensazione ad alte prestazioni termiche consente di far rientrare l'appartamento in classe B). Tale vizio non può considerarsi grave e non può neppure sussumersi sotto la previsione dell'art. 1667 c.c. poiché non attiene ad un vizio dell'opera in senso stretto.
Con riferimento alle fonti energetiche rinnovabili, si condivide la considerazione del Ctu sulla non obbligatorietà nel caso in esame, tenuto conto della circostanza che, alla data del rilascio del p.d.c. 10/09, non era ancora entrato in vigore il dlgs 28/2011.
Il Ctu ha poi verificato la mancanza dei parametri acustici passivi previsti dal D.P.C.M. del 5 gennaio
1997.
Mette conto osservare al riguardo, che l'art. 1669 c.c. (Rovina e difetti di cose immobili) si applica non soltanto ai difetti delle strutture portanti, ma a tutti quei difetti che incidono notevolmente sulla funzionalità e sul godimento dell'edificio.
Per costante e consolidata giurisprudenza sono gravi sia quei difetti che incidono sulla sostanza, sulla conservazione e sulla stabilità dell'opera – da intendere anche come singola unità abitativa – anche se non determinano una minaccia di crollo immediato o un evidente pericolo di rovina, sia quelli che compromettono gravemente l'utilizzazione ed il godimento dell'opera, pure se la sua stabilità e la sua conservazione non ne risentano (v. da ultimo Cass. civile, sez. II, n. 19305 del 14 luglio 2008), come allorchè la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti pagina 2 di 5 su elementi secondari ed accessori dell'opera – quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, ecc.- (Cass. civile, sez. II, n. 8140 del 28 aprile 2004), indipendentemente dall'entità della somma di danaro occorrente per la loro eliminazione (Cass. n. 686 del 1991).».
Il mancato rispetto dei requisiti del D.P.C.M. deve ritenersi “grave difetto” poiché incide notevolmente sulla funzione abitativa e sulla possibilità di godimento e di utilizzazione dell'unità abitativa, anche perché estesa a più parti del complesso immobiliare
La citata normativa acustica attiene ai solai di piano, alle pareti di separazione degli appartamenti ed alle colonne di scarico verticali.
Il provvedimento statale esecutivo di questa disposizione della legge è il DPCM 5/12/97
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Questo decreto, in relazione alle diverse tipologie edilizie, stabilisce le caratteristiche acustiche in opera degli elementi strutturali dell'edificio e degli impianti tecnologici di servizio dell'edificio stesso.
Sull'applicabilità del DPCM 5/12/97, si rileva che detta norma si applica a tutti gli edifici in cui il rilascio della concessione edilizia è avvenuto dopo il 20 febbraio 1998, senza che possa contare la data dell'ultimazione dei lavori.
La Legge Comunitaria 2009 ha modificato ed integrato quanto previsto in materia di acustica in edilizia dalla precedente Comunitaria del 2008, anche per i termini di delega al Governo nell'adottare decreti di riordino della materia.
Il 29 luglio 2010 scadeva la delega di 12 mesi attribuita al Governo dall'art. 11 della legge n. 88 del
2009 (c.d. Legge comunitaria 2008), per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.
In particolare, i decreti avrebbero dovuto definire i nuovi criteri per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico (direttiva 2002/49/CE).
Entro la data del 29 luglio 2010, il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti in questione, approvandone il relativo schema in Consiglio dei Ministri, per poi trasmetterli alla Camera ed al Senato per i relativi pareri.
Pertanto, il mancato rispetto del termine previsto per l'esercizio della delega precludeva al Governo
l'adozione dei decreti delegati ed imponeva di attendere determinazioni in ordine ad un'eventuale previsione di nuova delega.
In ogni caso, in base alla modifica introdotta dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), all'art. 11, comma 5 della legge n. 88 del 2009, che prevede la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1, lettera e) della legge n. 447 del 1995, in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
Sulla base di tale ultima disposizione era stato adottato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che fissava i livelli dei requisiti acustici, senza che tuttavia fossero chiaramente definite le modalità attuative in fase di progettazione e costruzione degli edifici.
A seguito della situazione di incertezza che si era venuta a creare, l'intervento del legislatore, con la legge comunitaria 2009, ha definito chiaramente che la disciplina relativa ai requisiti acustici, di cui al citato art. 3 della legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 5.12.97), non trova applicazione nei rapporti tra i privati pagina 3 di 5 e nei rapporti tra i costruttori e gli acquirenti di immobili, salvo gli effetti derivanti da sentenze passate in giudicato.
Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che il mancato rispetto dei valori di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. del 1997 non può costituire fonte di responsabilità per il venditore/costruttore nei confronti dell'acquirente, andando pertanto ad incidere su tutte le situazioni pregresse confluite nei contratti di vendita degli immobili, tranne i casi in cui sia già intervenuta una sentenza definitiva che riconosca detta responsabilità e fatta salva comunque l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.
Per ottemperare a quanto previsto dalla Comunitaria, il Ministero dell'ambiente aveva predisposto una bozza di decreto legislativo che introduceva, tra l'altro, la classificazione acustica delle unità immobiliari basata sulla norma Uni 11367-2010.
Il testo finale, però, introduceva una serie di vincoli che rischiavano di condurre ad una normativa di difficile applicazione. Per tale motivo il testo non è stato portato all'approvazione del Consiglio dei ministri, facendo scadere i termini della delega prevista dalla legge.
In ogni caso deve ritenersi che i criteri indicati nella citata legge, in disparte le considerazioni sull'applicabilità della stessa al caso in esame, possano ritenersi validi parametri cui ancorare il vaglio sulla realizzazione a regola d'arte dei lavori.
Il Ctu ha quantificato detta voce in euro 8.412,63.
Non può ritenersi vizio grave né riconducibile alla categoria dei vizi dell'opera quello riscontrato in relazione al locale box.
Il fenomeno di infiltrazione riscontrato è ascrivibile, secondo l'indagine del Ctu, ad un lieve avvallamento della superficie asfaltata sovrastante, causato da un fisiologico assestamento del terreno che dà origine ad un ristagno delle acque meteoriche. Detto vizio è eliminabile, secondo l'indicazione del consulente, con la rimozione del manto stradale e detto intervento è stato quantificato in euro
552,00.
Né deve ritenersi sussistente il deprezzamento dell'immobile, stante la non incidenza dei vizi riscontrati sul valore complessivo dello stesso.
La domanda va, dunque, parzialmente accolta e e della Controparte_4 PA
, in solido, vanno condannati al pagamento della somma di euro 8.412,63,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese, liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi del dm in vigore, stante il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per metà ponendo la restante parte a carico di e della . Controparte_4 Controparte_6
Anche le spese di ctu vanno ripartite con lo stesso criterio delle spese di lite, stante l'utilità della consulenza per le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda limitatamente ai vizi acustici e, per l'effetto, condanna e Controparte_4 della al pagamento della somma di Controparte_6 euro 8.412,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Rigetta nel resto la domanda.
pagina 4 di 5 - Compensa per metà le spese di lite che liquida in 4.835,00 per compenso professionale ed euro
545,00 per spese, oltre iva e cap come legge, ponendo la restante metà a carico di CP_4
e della .
[...] Controparte_6
- Pone la metà delle spese di ctu a carico e della Controparte_4 PA
.
[...]
Così deciso in Foggia, il 29 giugno 2022.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5