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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
N. 8627/2025
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to VALENZANO ANNA, come da procura in atti e da
RICORRENTE
E
CP_1 ( c.f. P.IVA_1 ) assistito e difeso dall'avv. TEDONE RAFFAELE (c.f. C.F._1 ) e da avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.10.26 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità e l' handicap grave . Costituendosi in giudizio, l'CP_1 contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
Questioni preliminari 1. In via preliminare va respinta la richiesta di rinnovazione della c.t.u. Le contestazioni sollevate dalla difesa della ricorrente, infatti, come si evidenzierà maggiormente nel prosieguo, non sono tali da inficiare la complessiva motivazione della consulenza espletata e gli esiti della stessa.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente. Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l'CP_1 dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata. Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario della pensione e dell' handicap grave. Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase sommaria, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente non versi in una condizione clinica tale da determinare i requisiti sanitari richiesti. Sul punto deve osservarsi, in particolare, che le contestazioni sollevate in sede di giudizio di opposizione alla c.t.u. non risultano tali da giustificare né un rinnovo della consulenza d'ufficio, in cui risultano già adeguatamente e compiutamente valutate le patologie da cui è affetta la ricorrente, né una convocazione dello stesso a chiarimenti, considerato che già nella fase sommaria il consulente d'ufficio ha adeguatamente valutato tutte le patologie. Per i suddetti motivi, la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della qualità delle parti e della materia trattata, nonché ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell'CP_1.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 31.10.2026 da Parte_1 nei confronti dell'CP_1, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese del giudizio;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'CP_1.
Così deciso in Trani, il 14/05/2026
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore