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Decreto 29 dicembre 2025
Decreto 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
N. 11590 / 2024 V.G.
In persona del Giudice O.P. Dott. Federico Stefani ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 11590 / 2024 avente ad oggetto: nomina Amministratore di sostegno in favore di Controparte_1
[...]
che con ricorso depositato il 25/10/2024 il Servizio Sociale dei Comuni Ambito Territoriale del
AT ha chiesto la nomina di un'Ads in favore di;
CP_1
che all'udienza del 10/12/24, fissata per l'audizione della beneficianda, la stessa si è mostrata totalmente e strenuamente oppositiva all'applicazione in suo favore della misura tutelante dell'Amministrazione di sostegno, non accettando neppure di instaurare un dialogo con il Giudice;
che all'udienza del 27/11/2025 la a.s. per la parte ricorrente, ha dichiarato che alle CP_2
necessità della beneficianda provvede la madre e che la interessata usufruisce del servizio di assistenza domiciliare che è stato attivato dai Servizi sociali, dimostrando di accettarlo di buon grado;
che l'assistente sociale ha altresì riferito che l'interessata è aiutata anche da un conoscente e, in relazione al risarcimento dei danni da incidente stradale di cui è stata vittima, da un legale, scelto in autonomia (cfr. verbale 27/11/25);
che alla stessa udienza la ricorrente ha dichiarato che per il momento la nomina di Ads non appare necessaria, riservandosi la presentazione di nuovo ricorso, qualora la situazione della beneficianda peggiorasse;
RITENUTO
che l'amministrazione di sostegno è uno strumento approntato dal legislatore al fine di assistere una persona “che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova
1 nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”;
che la finalità dell'amministrazione di sostegno è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile delle capacità di agire e con il massimo rispetto possibile dei propri bisogni ed aspirazioni, le persone prive di autonomia;
che l'applicazione della misura tutelante deve rispondere al requisito dell'attualità dell'esigenza di protezione;
che la nomina di ads deve aver come suo presupposto una situazione di impossibilità gestionale che non possa essere superata autonomamente dall'interessato (ad esempio con il sistema delle deleghe), e neppure con l'aiuto dei famigliari (attraverso l'assicurazione della tutela da parte di costoro in via spontanea) (Trib. Vercelli 16/10/15, Trib. Modena 18/6/14, Trib. Modena 20/3/14);
che il dissenso dell'amministrando alla nomina di ads in suo favore debba essere tenuto in debita considerazione qualora provenga da soggetto che appaia lucido e capace di autodeterminarsi, nell'ottica di non mortificare la persona evitando o riducendo il più possibile la limitazione alla sua capacità di agire così da non intaccarne la dignità personale (art.2 Cost.) e da conservarne il più possibile la capacità di agire (Cass.Civ. 22602/17);
che, allo stato, qualora l'amministrazione di sostegno venisse aperta, anche nella forma meno invasiva della rappresentanza semplice, la stessa sarebbe inutiliter data, stante la strenua opposizione della beneficianda;
che, allo stato attuale, non sussistono i presupposti di legge per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di;
CP_1
P.Q.M.
visti gli artt. 404 e ss. C.C.
RIGETTA, allo stato, il ricorso per la nomina di ads depositato in data 25/10/2024 dal Servizio Sociale dei
Comuni Ambito Territoriale del AT per l'assenza dei requisiti di legge, come indicati in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, alla beneficianda ed al P.M. in sede.
Udine, 29/12/2025
IL GIUDICE O.P.
dott. Federico Stefani
2
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
N. 11590 / 2024 V.G.
In persona del Giudice O.P. Dott. Federico Stefani ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 11590 / 2024 avente ad oggetto: nomina Amministratore di sostegno in favore di Controparte_1
[...]
che con ricorso depositato il 25/10/2024 il Servizio Sociale dei Comuni Ambito Territoriale del
AT ha chiesto la nomina di un'Ads in favore di;
CP_1
che all'udienza del 10/12/24, fissata per l'audizione della beneficianda, la stessa si è mostrata totalmente e strenuamente oppositiva all'applicazione in suo favore della misura tutelante dell'Amministrazione di sostegno, non accettando neppure di instaurare un dialogo con il Giudice;
che all'udienza del 27/11/2025 la a.s. per la parte ricorrente, ha dichiarato che alle CP_2
necessità della beneficianda provvede la madre e che la interessata usufruisce del servizio di assistenza domiciliare che è stato attivato dai Servizi sociali, dimostrando di accettarlo di buon grado;
che l'assistente sociale ha altresì riferito che l'interessata è aiutata anche da un conoscente e, in relazione al risarcimento dei danni da incidente stradale di cui è stata vittima, da un legale, scelto in autonomia (cfr. verbale 27/11/25);
che alla stessa udienza la ricorrente ha dichiarato che per il momento la nomina di Ads non appare necessaria, riservandosi la presentazione di nuovo ricorso, qualora la situazione della beneficianda peggiorasse;
RITENUTO
che l'amministrazione di sostegno è uno strumento approntato dal legislatore al fine di assistere una persona “che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova
1 nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”;
che la finalità dell'amministrazione di sostegno è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile delle capacità di agire e con il massimo rispetto possibile dei propri bisogni ed aspirazioni, le persone prive di autonomia;
che l'applicazione della misura tutelante deve rispondere al requisito dell'attualità dell'esigenza di protezione;
che la nomina di ads deve aver come suo presupposto una situazione di impossibilità gestionale che non possa essere superata autonomamente dall'interessato (ad esempio con il sistema delle deleghe), e neppure con l'aiuto dei famigliari (attraverso l'assicurazione della tutela da parte di costoro in via spontanea) (Trib. Vercelli 16/10/15, Trib. Modena 18/6/14, Trib. Modena 20/3/14);
che il dissenso dell'amministrando alla nomina di ads in suo favore debba essere tenuto in debita considerazione qualora provenga da soggetto che appaia lucido e capace di autodeterminarsi, nell'ottica di non mortificare la persona evitando o riducendo il più possibile la limitazione alla sua capacità di agire così da non intaccarne la dignità personale (art.2 Cost.) e da conservarne il più possibile la capacità di agire (Cass.Civ. 22602/17);
che, allo stato, qualora l'amministrazione di sostegno venisse aperta, anche nella forma meno invasiva della rappresentanza semplice, la stessa sarebbe inutiliter data, stante la strenua opposizione della beneficianda;
che, allo stato attuale, non sussistono i presupposti di legge per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di;
CP_1
P.Q.M.
visti gli artt. 404 e ss. C.C.
RIGETTA, allo stato, il ricorso per la nomina di ads depositato in data 25/10/2024 dal Servizio Sociale dei
Comuni Ambito Territoriale del AT per l'assenza dei requisiti di legge, come indicati in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, alla beneficianda ed al P.M. in sede.
Udine, 29/12/2025
IL GIUDICE O.P.
dott. Federico Stefani
2