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Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/01/2023, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trento quale giudice monocratico, nella persona della dr.ssa Adriana De Tommaso ha pronunciato all'udienza del 18/1/2023 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2253/2020 r.g. in grado d'appello, promossa con ricorso depositato il 31/8/2020 e vertente
TRA
; in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif. dall'avv. Parte_1
Lara Righi per delega in calce al ricorso;
appellante
CONTRO
, rappr. e dif. dall'avv. Eleonora Collazuol per delega CP_1
allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di
Trento n. 430/2019;
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dinanzi al Giudice di pace aveva proposto CP_1
opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogatagli in forza di contestazione di violazione all'art. 146 c.3 del codice della strada commessa in data 25/1/2019, per aver proseguito la marcia dalla via
Giusti-via Rosmini all'intersezione con la via del Travai, senza arrestarsi nonostante il semaforo rosso;
gli era stata imposta la sanzione di 182 euro, da pagare entro 60 giorni dalla notificazione;
si legge nel verbale di contestazione che non era stato possibile contestare immediatamente la violazione in quanto la violazione era stata rilevata a bordo di veicolo civile. L'opponente aveva quindi posto a fondamento dell'opposizione la circostanza (presunta) che il verbalizzante che aveva elevato la contestazione non avesse prerogativa di sanzionare, essendo sì nel luogo di comando, ma fuori dall'orario di servizio, agendo come semplice cittadino.
Con la resistenza del , secondo cui, non contestato Parte_1
il fatto, era irrilevante se l'accertatore, appartenenze al corpo della polizia locale, fosse in servizio o meno, il ricorso veniva accolto dal Giudice di pace con la sentenza gravata;
argomentava ivi il Giudice di pace che ai sensi dell'art. 57 c.p.p. gli agenti di polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio, e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Le spese venivano compensate.
Con il primo motivo di appello il si duole della Parte_1
errata valutazione delle circostanze di fatto, della violazione dell'art. 1 l.
65/1986 e dell'art. 57 c.p.p., della mandata applicazione e raccordo con l'art. 11 del codice della strada e art. 56 c.p.p. ed ha sul punto sostenuto che la normativa in vigore non pone alcun limite temporale allo svolgimento delle funzioni di agente di Polizia Municipale impegnato nell'attività di polizia stradale. Con il secondo motivo il censura la violazione e/o errata Pt_1
applicazione della legge, rispetto all'art. 91 c.p.c., chiedendo la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio come conseguenza dell'invocata riforma della sentenza gravata.
a resistito all'appello e ne ha chiesto il rigetto, deducendo CP_1
che l'agente IZ GI, autore della contravvenzione, era fuori servizio a bordo del proprio veicolo civile e non aveva provveduto al fermo del mezzo da lui condotto, un autobus autosnodato che stava portando al capolinea al termine del servizio di autista, né all'immediata contestazione della violazione, provvedendovi solo tre giorni più tardi.
La questione oggetto di causa è data dalla validità o meno della contravvenzione elevata da un agente di polizia municipale fuori dall'orario di servizio, vale a dire dall'esistenza o meno del potere in capo a detto agente al di fuori dell'orario di servizio.
A sostegno dell'appello, nel senso della piena validità dell'operato dell'agente accertatore nella fattispecie per cui è processo, il Pt_1
appellante richiama l'art. 11 del codice della strada, secondo cui l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale rientra tra i servizi di polizia stradale;
l'art. 12 del codice della strada, secondo cui l'espletamento dei servizi di polizia stradale spetta anche ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
osserva il Comune che l'unica limitazione che tali articoli pongono all'espletamento da parte della polizia municipale dei servizi di polizia stradale è costituita dal territorio di competenza;
sostiene l'appellante che il riferimento ad un limite temporale sarebbe improprio, perché gli agenti di polizia municipale possono svolgere attività di polizia giudiziaria, quali quelle descritte dall'art. 55 c.p.p.) alla duplice condizione di essere presenti in servizio e di trovarsi nell'ambito territoriale di competenza, e nel raffronto tra le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del codice della strada da un lato, e degli artt. 55 e 57 c.p.p. dall'altro, la presenza in servizio è richiesta per gli agenti di polizia giudiziaria solo relativamente al compimento di attività di polizia giudiziaria, e non per lo svolgimento di attività di polizia stradale. L'attività compiuta dall'agente di polizia municipale in borghese, nella fattispecie, era tipica di polizia stradale, avendo quegli svolto compiti di accertamento e contestazione di violazione al codice della strada. In tali termini l'appellante ha richiamato alcune sentenze di merito ed ha quindi concluso con l'affermare che l'agente del Corpo di Polizia locale Trento-Monte Bondone, sia pure non in servizio, aveva correttamente ottemperato ai propri compiti di accertamento e contestazione delle violazioni del codice della strada, in quanto le funzioni di polizia stradale sono funzioni istituzionali permanenti esplicabili nell'arco delle 24 ore, a differenza di quelle di polizia giudiziaria, che, nell'ambito della Polizia municipale, sono svolte da personale ad hoc che si occupa dell'accertamento e della repressione dei reati durante il turno di servizio.
L'appello è infondato e va respinto, non potendo essere condiviso l'assunto del appellante secondo cui gli agenti di polizia Pt_1
municipale, purché entro l'ambito territoriale di competenza, sarebbero da considerare sempre in servizio, e come tali abilitati a elevare contravvenzioni, nella funzione di polizia stradale, contrariamente a quanto avviene per lo svolgimento di polizia giudiziaria, per la quale sussiste, oltre al limite territoriale, anche quello dell'orario di servizio.
La polizia stradale, oltre che un settore specialistico nell'ambito della Polizia di Stato, è un servizio che può essere svolto anche dai corpi di polizia municipale (e da altri corpi), mentre la polizia giudiziaria, è una funzione, pure espletabile dagli stessi corpi di polizia municipale, in ambo i casi nell'ambito territoriale di competenza. Il fatto che la lettera b) del secondo comma dell'art. 57 c.p.p. espressamente richieda che le guardie dei comuni, nell'ambito territoriale di competenza, siano in servizio, per poter svolgere le funzioni di polizia giudiziaria, mentre la lett. e) dell'art. 12 del codice della strada, nel comprendere i Corpi di polizia municipale tra i soggetti investiti del potere di espletare servizi di polizia stradale, richiami solo il limite del territorio di competenza, senza fare riferimento a limitazioni di orario, non appare un argomento sufficiente per affermare che per l'espletamento delle funzioni di polizia stradale gli agenti di polizia municipale non siano assoggettati ad alcun limite di orario e possano quindi contestare violazioni del codice della strada e comminare sanzioni anche al di fuori dell'orario di servizio;
la precisazione che gli agenti di polizia municipale possano svolgere funzioni di polizia giudiziaria (ovviamente nei limiti delle proprie attribuzioni, e quindi con competenze limitate per materia, ai sensi dell'art. 5 l. 65/1986) purché in servizio (e nel territorio di competenza), mira a distinguerli dagli altri agenti di polizia giudiziaria, per i quali tale carattere è permanente.
Come per le attività di polizia giudiziaria anche per quelle di polizia stradale, nell'ambito di una interpretazione coerente e sistematica, deve ritenersi che per la polizia municipale i relativi compiti e poteri siano esercitabili a condizioni che gli agenti, nel loro territorio, siano in servizio: posto che le funzioni di polizia giudiziaria attengono a fatti di rilevanza penale, di maggiore importanza rispetto a violazioni amministrative, non avrebbe ragion d'essere una diversa disciplina delle due funzioni, con estensione delle attività di polizia stradale più ampia rispetto a quella riservata all'espletamento delle attività di polizia giudiziaria, espressamente limitata all'orario di servizio.
La Suprema Corte si è chiaramente espressa in tal senso, con assimilazione della funzione di polizia stradale a quella di funzione di polizia giudiziaria enunciando che gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. pen. e 5 legge 3 luglio 1986 n. 65, hanno la
qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia
di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto dovesse considerarsi nullo il verbale di contestazione di un'infrazione al codice della
strada redatto da un vigile urbano che si trovava in comune diverso da quello in cui operava con tale qualifica mentre, in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza, si trovava a bordo della sua autovettura.
Ed ancora: Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi degli artt. 57
c.p.p. e 5 l. n. 65 del 1986, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio ove operano e limitatamente al tempo in cui sono in servizio. Essi, pertanto, possono accertare ogni violazione in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale, purché si trovino nell'ambito dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio, a differenza dei componenti di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i
Carabinieri, la Guardia di finanza etc., che agiscono su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio (CASS. 2748/2019).
Negli stessi termini la Cassazione penale (CASS. penale n.
35099/2015) che ha espressamente affermato che Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. pen. e 5 legge 3 luglio
1986 n. 65, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la
Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio".
Non si ravvisano motivi per discostarsi da tali principi.
L'appello va quindi respinto.
Spese secondo soccombenza come in dispositivo, liquidate solo per il presente grado, atteso che in prime cure l'opponente non si era avvalso di difesa tecnica.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento Parte_1
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del CP_1
presente grado di giudizio, liquidate in € 462,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge.