TRIB
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 911/2023 tra le parti:
Parte_1 (cf C.F._1 ,
Parte_2 (cf P.IVA_1 ), con l'avv. CIOLLARO BIAGIO GIUSEPPE (cf C.F._2 )
[...]
Parte_3 (cf C.F._3 ;
Parte_4 (cf C.F._4 ;
Parte_5 (cf C.F._5 );
CP_1 Parte_6 GIÀ CP_2 (cf P.IVA_2 ), con l'avv. BARONI CRISTIANO (cf C.F._6 );
Controparte_3 GIÀ Controparte_4 (cf P.IVA_3 , con l'avv. FRANCHI STEFANO (cf C.F._7 )
CONVENUTI
Fatto e diritto
I.1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. Parte_1 - in proprio e quale cessionaria dei crediti asseritamente vantati da Parte_7 Parte_8
e Parte_9 - e Parte_2 - quale ex socia, assieme ai predetti soggetti, di Controparte_5 - avanzano domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso in data
3.7.2009 in cui perse la vita Persona_1 fratello di Parte_1 coniuge di Parte_7 padre di Pt_8 e Parte_9 chiedendo:
“in via preliminare: evidenzia che la società CP_6 proprietaria dell'autoarticolato Volvo tg. CA833GK condotto dal Sig. Parte_3 è stata dichiarata fallita (doc. 44) e la relativa Procedura risulta oramai definitivamente chiusa (doc. 45), risultando perciò impossibile convenire la società in giudizio quale litisconsorte necessaria. In ragione di ciò, chiede pertanto che l'Ill.mo Sig.
Giudice voglia in via preliminare dichiarare comunque pienamente integrato il contraddittorio dell'odierno giudizio;
nel merito: voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella produzione del sinistro in oggetto e, per l'effetto, condannarli in solido ex art. 2055 c.c. al risarcimento di tutti i danni in favore della Parte_2 , nella misura di € 152,87 in linea capitale, ed in favore della Sig.ra Parte_1 nella misura di € 951.965,79 (pari ad € 7.490,46 + € 249.755,00 + €
188.048,33 + € 166.945,00 + € 239.727,00 + € 100.000,00) in linea capitale, ovvero in quelle, maggiori o minori, ritenute eque, provate e di giustizia e che risulteranno dall'eventuale istruttoria, oltre rivalutazione monetaria - nella misura massima - dal dì del dovuto alla data di emissione del provvedimento richiesto, ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese (anche per la domanda di negoziazione), oltre maggiorazione spese generali 15%, IVA e CNA …”.
Assumono i ricorrenti l'esclusiva responsabilità per il sinistro de quo in capo ad Parte_3 e Parte_4 entrambi rinviati a giudizio per il reato di omicidio colposo Pt_4 con aggravanti) e condannati il primo con sentenza ex art. 444 c.p.p., il secondo con sentenza irrevocabile a seguito di appello a otto mesi di reclusione;
deducono, altresì, che i danneggiati dal sinistro [...]
Parte_1 Parte_7 Parte_8 e Parte_9 nonché
Controparte_5 quale proprietaria del veicolo su cui viaggiava la vittima [...]
Per_1 al momento dell'incidente mortale hanno ottenuto parziale risarcimento ante causam dalle compagnie assicurative dei due veicoli responsabili, pertanto nella presente sede avanzano domanda di condanna delle compagnie assicurative al pagamento del risarcimento residuo non ancora corrisposto sia per danni al veicolo (pro quota tra Controparte_7 socia della cessata Controparte_5 e Parte_1 quale cessionaria del credito a tal titolo spettante agli altri soci della Controparte_5 i.e. Parte_7
Parte_8 e Parte_9 , sia per danno morale e da perdita del rapporto parentale subito da Parte_1 in proprio nonché, in proprio, da Parte_7 Parte_8 e Parte_9 tutti poi cedenti il proprio credito a Parte_1 ancora per danno patrimoniale subito da
Parte_7 e Parte_8 e, infine, per danno iure hereditatis in relazione alla sofferenza patita dalla vittima del sinistro Persona_1 I.2. Nella contumacia di Parte_3 , Parte_4 e Parte_5 quale proprietario del veicolo su cui viaggiava Parte_4 (cfr. ordinanze 12.9.2023
e 3.2.2024), si costituiscono in giudizio le due compagnie assicurative:
- (a) Controparte_8
[...] , compagnia assicurativa del veicolo condotto da Parte_4 sostenendo in punto di an la prevalente responsabilità di Parte_3 nella determinazione del sinistro e ritenendo, relativamente al quantum, satisfattiva la somma versata ante iudicium e non provati pregiudizi ulteriori o più gravi di quelli già risarciti, mentre non configurabile il danno iure hereditatis, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta,
(i) in via preliminare, previa pronuncia di mutamento del rito, fissare con ordinanza non impugnabile, l'udienza ex art. 183 c.p.c., non essendo la presente controversia dirimibile sulla base dei documenti forniti da parte ricorrente e necessitante, comunque, di un'ampia e complessa istruttoria;
(ii) nel merito: accertata e dichiarata la concreta entità del risarcimento spettante agli eredi in conseguenza del sinistro per cui è causa, accertata e dichiarata la diversa responsabilità dei convenuti CP_9 e Parte_3
(con prevalenza di quest'ultimo) nella determinazione del sinistro per cui è causa, con graduazione delle rispettive colpe,
- in tesi, rigettare la domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti dei convenuti in solido tra loro, perché infondata in fatto e diritto, dichiarando le somme già corrisposte dalle Compagnie Assicuratrici satisfattive di ogni avversa pretesa, per le motivazioni di cui alla parte motiva del presente atto;
- in ipotesi, nella denegata e non creduta ipotesi che le somme già corrisposte dalle Compagnie Assicuratrici non risultino satisfattive delle pretese ex adverso avanzate, limitare nei confronti della Compagnia esponente il risarcimento in favore dei ricorrenti in via parziaria per l'accertata quota di responsabilità della stessa ed a quei soli danni che risulteranno essere conseguenza immediata e diretta dell'evento per cui è causa e nei limiti di quanto risulterà provato in punto di an e quantum, al netto delle somme già versate da CH Insurance PLC ante causam e, comunque, nella misura ritenuta di giustizia.
Emettere, comunque, ogni altra pronuncia o statuizione connessa o dipendente alle domande che precedono. (iii) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre al rimborso forfetario di cui al D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge”;
- (b) Controparte_10 compagnia assicurativa del veicolo condotto da
Parte_3 , preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento e l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, in rito chiedendo la conversione in giudizio di cognizione ordinario anche al fine di valutare il grado di corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti nel sinistro (non tutti interessati dai procedimenti penali), nel merito comunque contestando le pretese attoree in forza della inopponibilità a CP_3 della sentenza penale di condanna emessa nei confronti di Parte_4 nonché della peculiarità della sentenza di patteggiamento emessa nei riguardi di Parte_3 siccome priva di valore accertativo della responsabilità penale e, pertanto, invocando la disciplina dell'art. 2054 c.c. in tema di presunzione di pari responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro e, comunque, argomentando circa la prevalente responsabilità di Parte_4 infine contestando la sussistenza e la quantificazione dei danni ulteriori chiesti da parte ricorrente, ritenendo satisfattivo quanto già corrisposto e non provati altri pregiudizi ivi compreso il danno iure hereditatis, per concludere:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare: accertare l'intervenuta prescrizione del diritto per mancata interruzione dei termini di prescrizione e conseguentemente, respingersi la domanda avanzata dai ricorrenti;
sempre in via preliminare: accertare l'improcedibilità della domanda di risarcimento per mancato, preliminare, esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e conseguentemente respingersi la domanda dei ricorrenti.
Nel merito in tesi: accertare che le somme effettivamente corrisposte alle parti ricorrenti già dalla fase stragiudiziale così come pacificamente dedotte nel ricorso introduttivo, sono integralmente satisfattive delle pretese da quest'ultime avanzate per le causali esposte nella superiore esposizione sia in ordine alla concreta, minoritaria, responsabilità del Parte_3 nella produzione del sinistro sia in considerazione delle effettive corresponsabilità del CP_11 e del
Persona_1 nella determinazione del sinistro stesso ed in ordine all'effettiva entità dei danni riportati dai ricorrenti, e conseguentemente voglia respingere le domande di risarcimento da questi avanzate. In via residuale: voglia l'ill.mo Tribunale applicare la presunzione di responsabilità di cui all'art.2054 c.c. ed accertare che le somme corrisposte sono satisfattive delle pretese delle parti ricorrenti.
In ogni caso con condanna alle spese del presente giudizio”.
I.3. Disposto il mutamento di rito con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa viene istruita a mezzo c.t.u. dinamica e acquisizione dei fascicoli dei procedimenti penali svolti nei riguardi dei convenuti contumaci Parte_3 e Parte_4 quindi - a seguito di rimessione della causa sul ruolo, dopo l'udienza di trattenimento in decisione della causa ai sensi del novellato art. 189 c.p.c. - tramite prova per testi indotti da parte attrice, con contestuale discussione ex art. 281sexies
c.p.c. all'esito dell'escussione dei testimoni.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
II.1. In via preliminare, merita osservare come parte convenuta [...]
CP_10 abbia concluso come in comparsa di costituzione e risposta ove sono comprese le eccezioni di intervenuta prescrizione dell'altrui asserito credito e di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, pertanto siffatte eccezioni non possono dirsi formalmente rinunciate benché la compagnia assicurativa non svolga alcuna argomentazione al riguardo negli scritti conclusivi.
Ad ogni modo e per completezza di trattazione, entrambe le questioni sono da dimettere come infondate e finanche dilatorie, per un verso in virtù della documentazione attorea inerenti atti interruttivi della prescrizione
(costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di [...]
Parte_3 , lettere di intimazione e messa in mora rivolte alla CP_3 che la convenuta eccipiente non poteva non conoscere, essendovi prova della ricezione (docc. 46, 47, 49, 50 prodotti in allegato alla nota scritta ex art. 127ter c.p.c. attorea dep. 23.1.2024), per altro verso non solo perché -ancora - documentalmente dimostrato da parte attrice di aver indirizzato a controparte l'invito alla negoziazione assistita, ma perché invero la stessa CP_3 in comparsa ha dato conto di aver ricevuto tale invio sia pur in data successiva
(un giorno dopo!) all'avvenuto deposito del ricorso ex art. 281decies c.p.c. e ha, incredibilmente oltre che genericamente, disconosciuto l'effettiva data di invio della pec di invito alla negoziazione assistita “per non aver i ricorrenti prodotto le relative ricevute di invio e di ricezione”, mentre non solo i ricorrenti hanno poi provveduto a tale deposito (doc. 51 prodotto in allegato alla nota scritta ex art. 127ter c.p.c. attorea dep. 23.1.2024, non disconosciuto da CP_3 ma la stessa CP_3 aveva già inviato risposta negativa rispetto all'invito de quo in data 30.3.2023 (doc. 52 prodotto in allegato alla nota scritta ex art. 127ter
c.p.c. attorea dep. 23.1.2024, parimenti non disconosciuto da CP_3 così indubbiamente contribuendo a datare proprio l'invio dell'altrui invito ex art. 3
d.l. n. 132/2014.
La questione, ad ogni modo, appalesa la sua manifesta irrilevanza in virtù del disposto dell'art. 3 co. 1 d.l. n. 132/2014 per cui, ove il giudice rilevi o la parte eccepisca che non è stata esperita la negoziazione assistita ante causam, la sanzione non è l'improcedibilità ex abrupto della domanda, dovendo invece il giudice provvedere all'assegnazione di un termine per l'invio dell'invito a 1negoziare - invio che, nella presente vicenda, come visto è addirittura intervenuto prima della celebrazione della prima udienza, rendendo l'eccezione in parola del tutto priva di oggetto - .
II.2. Venendo al merito della contesa, deve innanzitutto essere affrontata la problematica afferente l'accertamento delle responsabilità nella causazione del sinistro che ci occupa.
Ferma l'inidoneità della sentenza ex art. 444 c.p.p. a costituire, appunto, pronuncia accertativa di responsabilità penali - dalle quali desumere, quindi, responsabilità civili per fatto illecito - e anche considerando che la disciplina dell'art. 651 c.p.p. vale solo nei riguardi del convenuto Parte_4 - condannato in sede penale con sentenza definitiva - ma non anche della sua compagnia assicurativa CP_1 (già CP_2 perché non parte del processo penale esitato in detta sentenza, v'è però e allora da considerare quanto analizzato dal c.t.u. nominato nel presente giudizio civile risarcitorio proprio al fine della ricostruzione della dinamica del sinistro e di individuazione delle relative responsabilità. 1 Art. 3 co. 1 d.l. n. 132/2014 “Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito”. Ebbene, all'esito di disamina approfondita, condotta con scrupolo e rigore metodologico e nel pieno rispetto del contraddittorio peritale, il c.t.u. ha dapprima ripercorso la dinamica del sinistro come descritta e ricostruita dagli 2agenti intervenuti nell'immediatezza del fatto , quindi ha proceduto alla descrizione puntuale dei danni subiti dai vari veicoli coinvolti onde risalire alla tipologia e intensità di urto subito da ciascuno di essi e confrontare gli esiti di siffatta analisi con le possibili ricostruzioni del sinistro:
“L'analisi comparata dei rilevi e delle indagini effettuate sostanzialmente conferma la dinamica ipotizzata dalle autorità intervenute mentre si ribadisce la sequenza temporale degli urti, ritenuti plausibili, riportata nel precedente paragrafo.
I dati tecnici ricavabili dai rilievi risultano:
- “traccia di frenata rilevata all'interno della corsia di marcia, lunga metri 11 e terminante in corrispondenza del presumibile punto d'urto tra l'autovettura RD
FO […] e l'autoarticolato”;
- “Dal PPU avevano inizio due tracce di scarrocciamento lunghe rispettivamente metri 20 quella di destra e metri 28 quella di sinistra, prodotte dall'autoarticolato”;
- “70 metri più avanti rispetto al PPU l'autoarticolato”; 2 “Il sinistro in questione si è verificato all'altezza della progressiva chilometrica 42+955, desunto da una traccia di frenata rilevata all'interno della corsia di marcia, lunga metri 11 e terminante in corrispondenza del presumibile punto d'urto tra l'autovettura RD FO […] e l'autoarticolato, rilevato al centro delle corsie di scorrimento, più orientato verso la corsia di sorpasso, dove sono stati rinvenuti numerosi detriti vetrosi e plastici. Ad una distanza di metri 20 più avanti, all'interno della corsia di sorpasso, veniva trovata nel suo stato di quiete la RD FO, posta obliqua rispetto all'asse della strada, con il lato anteriore a contatto con il new jersey. Dal PPU avevano inizio due tracce di scarrocciamento lunghe rispettivamente metri 20 quella di destra e metri 28 quella di sinistra, prodotte dall'autoarticolato […], aventi inizio in corsia di sorpasso e terminanti in corsia di marcia;
oltre le stesse, veniva trovato all'interno della corsia d'emergenza, 70 metri più avanti rispetto al PPU l'autoarticolato, rivolto nel regolare senso di marcia. Più avanti, di metri 48,60, veniva trovata nel suo stato di quiete, all'interno della corsia d'emergenza, sporgente con il lato anteriore sulla corsia di marcia, l'autovettura CI SS […], rivolta nel contrario senso di marcia, a contatto con lo spigolo posteriore sinistro, con il guardrail laterale. All'interno dell'abitacolo, veniva trovato il conducente, privo di vita, con la cintura di sicurezza allacciata, riverso sul lato destro. Oltre l'autovettura SS, ad una distanza di cm 50 veniva trovato l'autocaravan RD AN […] rivolto nel regolare senso di marcia, a contatto con il lato destro con il sicurvia laterale. Più avanti di metri 190 veniva rilevato il camper AT TO […], all'interno della corsia di emergenza, rivolto nel contrario senso di marcia, a contatto con il lato sinistro contro il guardrail laterale. Indietro di metri 90 venivano rilevate metri 30 di tracce di scarrocciamento prodotte dal camper, occupanti in parte la corsia di sorpasso e tutta la corsia di marcia in corrispondenza del sicurvia danneggiato”. - “Più avanti, di metri 48,60, veniva trovata nel suo stato di quiete, all'interno della corsia d'emergenza, sporgente con il lato anteriore sulla corsia di marcia,
l'autovettura CI SS”;
- “Più avanti di metri 190 veniva rilevato il camper AT TO”;
- “Indietro di metri 90 venivano rilevate metri 30 di tracce di scarrocciamento prodotte dal camper””.
Dipoi, il c.t.u. ha comparato i dati tecnici risultanti dal cronotachigrafo analogico dell'autoarticolato, i verbali di s.i.t. e dichiarazioni spontanee, le relazioni tecniche espletate in sede di procedimenti penali e gli atti di tali procedimenti (verbali e sentenze) per così concludere:
“In base a quanto analizzato e ricostruito, la dinamica, e la maggiormente probabile sequenza di urti, fu:
“Il giorno 3 luglio 2009, alle ore 04:05 circa, lungo l'autostrada A11 Firenze -
Mare, lungo la carreggiata in direzione Firenze, nel territorio comunale di Borgo
a Buggiano (PT), il conducente dell'autovettura RD FO, sig. Parte_4 solo
a bordo, percorreva la corsia di marcia dell'A/11 quando giunto nei pressi della progressiva chilometrica 42+955 raggiungeva e tamponava l'autocarro RD
AN condotto dalla sig.ra Parte_10 , sola a bordo, che stava percorrendo la medesima corsia.
La configurazione d'urto fu frontale, con maggiore incidenza sul lato destro, di medio alta intensità (RD FO) / tamponamento, con maggiore incidenza sul lato destro, di media alta intensità (RD AN).
La condotta di guida del conducente della RD FO risulta contraria a quanto prescritto dagli artt. e 149, cc. 1 e 5, e 141, cc. 1 - 3, del C.d.S..
Non è stato possibile, tecnicamente, determinare le velocità di marcia ed all'urto dei precedenti veicoli. Non è, pertanto, possibile dare un'indicazione se queste fossero o no entro il limite vigente (130km/h).
Si evidenzia che il conducente dell'autovettura RD FO, sig. Parte_4 sottoposto ad accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol è risultato positivo ed ha tentato di far sembrare che alla guida dell'autovettura vi fosse il fratello (violazione dell'art. 189 per non aver prestato assistenza).
A seguito del tamponamento, l'autovettura RD FO rimaneva sulla corsia di sorpasso, rivolta nel regolare senso di marcia mentre il RD AN veniva condotto dalla sua conducente sulla corsia di emergenza dove si arrestava.
A carico della conducente del RD AN non si ravvedono trasgressioni alle norme del C.d.S.. Non sono emersi elementi tecnici sufficienti per poter determinare se
l'autovettura RD FO viaggiasse con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi o spenti né, tanto meno, se fossero spenti in conseguenza del tamponamento.
Da tergo sopraggiungeva l'autocaravan AT TO, condotto dal sig. CP_12
[...] solo a bordo.
Non è stato possibile tecnicamente determinare: quale corsia stesse percorrendo, di marcia, di sorpasso o a cavallo delle due;
a che velocità viaggiasse;
a che distanza dai veicoli coinvolti nel primo urto si trovasse;
dopo quanto tempo giungesse in prossimità degli stessi e se la RD FO avesse i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi o spenti.
Plausibilmente, dato che le corsie erano parzialmente ostruite dai veicoli danneggiati, eseguiva manovre di scarto per evitarli, perdeva il controllo del proprio veicolo ed in fase di rototraslazione oraria collideva contro il guardrail laterale per poi rigirarsi ed arrestarsi, contromano, più avanti, all'interno della corsia di emergenza a contatto con il guardrail laterale.
La configurazione d'urto fu laterale sinistra, piuttosto tangenziale, in rototraslazione oraria, con andamento postero anteriore, di medio - bassa intensità (AT TO) / urto contro il guardrail.
In assenza delle informazioni tecniche precedentemente descritte (quale corsia stesse percorrendo, di marcia, di sorpasso o a cavallo delle due;
a che velocità viaggiasse;
a che distanza dai veicoli coinvolti nel primo urto si trovasse;
dopo quanto tempo giungesse in prossimità degli stessi e se la RD FO avesse i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi o spenti) non si ritiene possibile individuare eventuali trasgressioni alle norme del C.d.S. da parte del conducente del AT TO.
Successivamente sopraggiungeva l'autoarticolato Volvo, condotto dal sig.
Parte_3 , solo a bordo. Il conducente era stato avvisato dell'avvenuto sinistro sulla corsia di marcia tramite apparato ricetrasmittente.
L'autoarticolato, che viaggiava alla velocità costante di 90km/h entro il limite consentito, come rilevato dall'analisi del cronotachigrafo, giunto in prossimità del sinistro si spostava dalla corsia di marcia alla corsia di sorpasso. Resosi conto della presenza della RD FO metteva in atto azione di frenata, che riduceva la velocità a circa 72km/h, e di scarto sulla destra. Nonostante le predette azioni non riusciva ad evitare il tamponamento della RD FO. La configurazione d'urto fu tamponamento, con maggiore incidenza sul lato destro, di medio alta intensità, eccentrica antioraria (RD FO) / anteriore, spigolare sinistra, di media intensità (autoarticolato Volvo).
In conseguenza del tamponamento avveniva il successivo urto laterale anteriore spigolare sinistro, di medio bassa intensità (RD FO) / urto contro il new jersey.
Ed ancora il, plausibile ma non dimostrabile, urto laterale posteriore spigolare destro, di medio bassa intensità (RD FO) in rotazione antioraria / urto laterale posteriore sinistro, di medio bassa intensità (autoarticolato Volvo).
Al termine degli urti l'autoarticolato si spostava in corsia di emergenza dove terminava la fase dinamica.
La condotta di guida del conducente dell'Iveco, che ha mantenuto la velocità di marcia costante (90km/h) e che non sembra abbia segnalato il sinistro (ad es.: quattro frecce), risulta contraria a quanto prescritto dall'art. 141 del C.d.S. e, per quanto riguarda la possibile mancata segnalazione, eventualmente l'art. 162
(Segnalazione di veicolo fermo).
Infine, sopraggiungeva l'autovettura CI C4 SS, condotta dal sig. [...]
Per_1 solo a bordo.
Anche in questo caso, non è stato possibile tecnicamente determinare: quale corsia stesse percorrendo, di marcia, di sorpasso o a cavallo delle due;
a che velocità viaggiasse;
a che distanza dai veicoli coinvolti nei precedenti urti si trovasse;
dopo quanto tempo giungesse in prossimità degli stessi, se la RD focus avesse i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi o spenti e se fossero accese le quattro frecce dell'autoarticolato Volvo.
Plausibilmente, dato che le corsie erano parzialmente ostruite dai veicoli danneggiati, tentava di eseguire manovre di scarto per evitarli, perdeva il controllo del proprio veicolo prima urtava contro l'autoarticolato Volvo e successivamente contro l'autocarro RD AN, fermo in corsia di emergenza, non senza prima o contemporaneamente, aver urtato il guardrail.
La sequenza delle configurazioni d'urto fu: non dimostrabile tecnicamente, a causa della devastante entità dei danni residuati presenti sulla RD FO e sulla CI, un possibile tamponamento o urto laterale spigolare posteriore subito dalla RD FO da parte della CI, nella propria parte anteriore o anteriore laterale spigolare sinistra (!); laterale destra, con andamento antero posteriore, piuttosto tangenziale, eccentrica oraria, di intensità crescente media dal terzo anteriore a quello posteriore (CI C4 SS) / laterale anteriore sinistra, con andamento postero anteriore, di intensità medio bassa (autoarticolato Volvo); laterale sinistra, di medio alta intensità (CI C4 SS) / laterale spigolare posteriore sinistra, di medio alta intensità (RD AN); anteriore, in rototraslazione oraria, in strusciamento, di bassa intensità (CI)
/ urto contro il guardrail;
laterale anteriore destra, di medio - bassa intensità (RD AN) / urto contro il guardrail.
In assenza delle informazioni tecniche precedentemente descritte (quale corsia stesse percorrendo, di marcia, di sorpasso o a cavallo delle due;
a che velocità viaggiasse;
a che distanza dai veicoli coinvolti nei precedenti urti si trovasse;
dopo quanto tempo giungesse in prossimità degli stessi, se la RD FO avesse
i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi o spenti e se fossero accese le quattro frecce dell'autoarticolato Volvo) non si ritiene possibile individuare eventuali trasgressioni alle norme del C.d.S. da parte del conducente della CI C4 SS” (pagg. 36ss. relazione c.t.u. dep.
14.10.2024); precisando, dopo aver replicato alle osservazioni critiche dei cc.tt.pp. ivi compresa quella inerente una supposta eccessiva velocità tenuta dal
Parte_1 che
“Fatto salvo il fatto che, ad esclusione della conducente dell'autocarro RD
AN, sig.ra Parte_10 , per la quale non sono emerse condotte contrarie a quanto prescritto dal C.d.S. e, quindi, non le si può addebitare alcun grado di responsabilità nel sinistro, non ci sono dati tecnici che possano indicare un grado di responsabilità del conducente dell'autovettura CI 4 SS, sig. Persona_1 e dell'autocaravan AT TO, sig. Controparte_12 si ritiene che il conducente dell'autovettura RD FO, sig. Parte_4 abbia grado di responsabilità pari a 2/3, mentre quello dell'autoarticolato Volvo, sig.
Parte_3 , di 1/3” (pag. 46 relazione c.t.u., cit.).
Siffatte conclusioni meritano condivisione, siccome adeguatamente e approfonditamente motivate, e vanno a comporre un quadro probatorio già segnato - e, quindi, rafforzato - sia pur a livello di elementi indiziari (poiché, come anticipato, non tali da fornire piena prova o per incapacità intrinseca in tal senso, si veda la sentenza ex art. 444 c.p.c., o perché non pienamente opponibili a tutte le parti del presente giudizio civile risarcitorio) dagli esiti dei rilievi condotti nell'immediatezza del fatto (docc. 7, 10, 11, 12 fasc. attoreo) e degli accertamenti tecnici espletati in sede di indagini penali (doc. 54 fasc. attoreo), confluiti in pronunciamenti penali di condanna nei confronti degli odierni convenuti contumaci Parte_3 (docc. 1 e 50 fasc. attoreo) e
Parte_4 (docc.
2-3 fasc. attoreo).
II.3. Così acclarata la dinamica del sinistro, si passa a valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria attorea nell'an e nel quantum con riferimento alle diverse voci di danno invocate:
(i) danno patrimoniale per perdita di valore del veicolo condotto dal Parte_1 di proprietà della allora Controparte_5 e uscito completamente distrutto dal sinistro: in proposito, parte attrice ha dato atto di aver ricevuto ante causam (rectius, che la propria dante causa Controparte_5 ha ricevuto ante causam) dalle compagnie assicurative l'importo complessivo di euro 10.100,00 (docc. 16 e 18 fasc. attoreo) ed ha altresì riferito di rimettersi alla decisione giudiziale a fronte di un valore ante sinistro del mezzo indicato da CP_3 nella cifra di euro
15.000,00 rispetto a quella di poco superiore di euro 17.593,33 quantificata ex parte actoris.
Stante la remissività attorea e l'esigua differenza riscontrata, appare ultroneo e antieconomico (anche nell'ottica del principio di economia procedimentale) disporre approfondimenti istruttori, potendo accedersi anche in applicazione dell'art. 115 c.p.c. alla stima della compagnia assicurativa e quindi liquidando in favore di parte attrice l'importo residuo di euro 4.900,00 in linea capitale.
Trattandosi, però, di credito di valore (in quanto obbligazione non espressa ab origine in termini monetari), il calcolo del dovuto deve operarsi nella seguente modalità, seguendo i criteri sanciti dal consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex pluribus Cass. ord. n. 1637/2020, Cass. n.
27477/2018, Cass. n. 25817/2017, Cass. n. 9950/2017):
- devalutando sia l'acconto che il credito complessivo alla data dell'illecito;
- detraendo l'acconto dal credito totale così ricalcolato;
- applicando la rivalutazione e gli interessi, secondo i principi dettati dalle insuperate Cass. S.U. n. 1712/1995, distintamente sul credito totale fino alla/e data/e di corresponsione dell'acconto/degli acconti, quindi sulla somma residua (risultante dalla detrazione dell'acconto rispetto al capitale, entrambi devalutati alla data dell'illecito) dalla data di corresponsione dell'acconto/degli acconti sino alla data odierna coincidente con la liquidazione definitiva del danno;
a decorrere dalla data di deposito della sentenza contenente la liquidazione definitiva del danno/credito di valore, lo stesso diviene credito di valuta e su tale somma natureranno quindi i soli interessi di legge fino al saldo.
Per quanto attiene ai soggetti legittimati attivi a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di cui trattasi, dalla visura di Controparte_5 si evince che alla data della propria cancellazione dal Registro delle Imprese essa aveva come soci Parte_7 (socia al 32,66%), Parte_8 (socio al 32,66%),
Parte_9 (socio al 32,66%) e la società Parte_2 (socia al 2%); pertanto, in virtù della cessione di credito intervenuta da Parte_7 [...]
Parte_8 e Parte_9 in favore di Parte_1 quest'ultima deve essere destinataria del 98% del risarcimento del danno e Parte_2
[...] del restante 2%;
(ii) danno iure hereditatis, corrispondente alla sofferenza patita dal de cuius prima del sopraggiungere dell'evento morte e dettata proprio dalla percezione di tale circostanza (sopraggiungere della morte).
In argomento, è utile il richiamo a un recente e condivisibile arresto della
Suprema Corte, la quale ha ribadito (Cass. ord. n. 16348/2024), richiamando pronunciamento a Sezioni Unite n. 15350/2015 a superamento del precedente indirizzo osteso da Cass. n. 1361/2014 (la medesima richiamata dagli odierni attori), che “le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15350/15, superando quanto affermato da Cass. n. 1361/14 – hanno affermato che il bene vita in quanto tale è ” ritenendo perciò esente da vizi la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la risarcibilità della voce di danno in questione poiché la vittima, anche in quel caso a seguito di sinistro stradale, era finita in coma profondo cui era seguito il decesso senza soluzione di continuità.
Ora, è pur vero - come affermato anche dalla S.C. ord. n. 16348/2024, cit. - che nulla esclude che la vittima abbia potuto in qualche modo avvertire lo stato di compressione fisica in cui si trovava e il sopraggiungere della morte, tuttavia non può in proposito non misurarsi con l'operare degli oneri probatori: nella vicenda oggi sub iudice, abbiamo da un lato un elemento indiziario proveniente dalle indagini esperite in sede penale (doc. 13 fasc. attoreo), dalle quali si apprende che il Parte_1 sarebbe morto sul colpo per la gravità delle ferite riportate, così escludendosi senz'altro la riconoscibilità di un danno iure hereditatis alla luce dei principi giurisprudenziali dianzi richiamati, dall'altro lato l'assenza di alcun dato indiziario di segno contrario emerso in sede civile e offerto dalla parte attrice, la quale si è invero limitata a denunciare l'irrilevanza probatoria nel presente giudizio degli elementi raccolti in sede penale (ma, anche qui, in modo contraddittorio e contrastante, affidandosi agli stessi ad es. per la prova della dinamica del sinistro e negandone valore, invece, per il profilo che stiamo ora affrontando) senza offrire alcunché di ulteriore e diverso a sconfessare gli stessi: talché, in definitiva e in applicazione della regola cardine dell'art. 2927 c.c. (come infatti applicata anche nella citata Cass. ord. n. 16348/2024), gli attori non hanno fornito sostegno probatorio per la configurabilità del danno di cui chiedono ristoro - e, sia detto per completezza, ogni indagine tecnica sul punto sarebbe da dimettere come inammissibile, perché del tutto esplorativa in assenza di dati indiziari di alcun tipo - pertanto la domanda risarcitoria in parte qua deve essere respinta;
(iii) danno iure proprio da perdita del rapporto parentale: il legame parentale/di familiarità in genere fra il defunto, vittima del sinistro, e l'attrice Parte_1 sia in proprio, sia quale cessionaria del credito vantato dalla moglie ( Parte_7 e dai figli ( Parte_8 e [...]
Parte_9 del de cuius è indiscusso.
Posto che la liquidazione del danno in analisi, da condurre sulla base delle tabelle milanesi - quale punto di riferimento unitario per l'esigenza di uniformità di liquidazione dei danni non patrimoniali sul territorio nazionale -
, tiene conto dell'intensità del legame esistente “in vita” fra i danneggiati e il defunto, sono state assunte prove testimoniali sul punto.
Ne è uscito confermato il grado elevato di legame parentale, in ragione sia della convivenza del de cuius con la moglie e i figli per tutta la durata del rapporto familiare e anche alla data di decesso del Parte_1 oltre al dato dell'esclusività di tale rapporto (unica moglie e unici figli), sia della comunanza di affari societari e lavorativi con i figli e con la sorella, esitata nella costituzione di varie società di famiglia, talune poi cessate talaltre ancora in essere, oltre al fatto anche in questo caso dell'unicità del rapporto (unica sorella), sì da poter riconoscere per tutti costoro il più elevato livello di intensità del rapporto con il defunto.
In proposito, val la pena rammentare come il dato in questione non va confuso con quello della convivenza con la vittima, che infatti integra un elemento di valutazione autonomo: e d'altra parte, come insegna la giurisprudenza formatasi in materia (cfr. Cass. ord. n. 29784/2018, conf. Cass. n. 26614/2019), “la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela”: presunzioni che, nella presente vicenda, sussistono e sono state confortate dalla prova testimoniale e prova contraria che nella presente vicenda non è stata fornita.
Alla luce di siffatte argomentazioni ed emergenze istruttorie, analizzando singolarmente le varie posizioni (pur tutte confluite, dal punto di vista dell'individuazione del soggetto creditore della prestazione risarcitoria, nella persona dell'odierna attrice Parte_1 in forza delle richiamate cessioni del credito) si osserva:
(a) Parte_7 coniuge, convivente, età anni 63 alla data del sinistro (età della vittima anni 67 alla data del sinistro), grado massimo di intensità del rapporto familiare, presenza di altri 3 parenti stretti in vita: euro 340.257,00 in base alle tabelle milanesi 2024, da applicare in quanto vigenti alla data della presente pronuncia, risultando perciò irrilevante che la quantificazione finale del danno sia superiore a quella indicata nel ricorso introduttivo, ciò derivando dalla mera applicazione dei parametri di liquidazione aggiornati e avendo comunque parte attrice concluso per la liquidazione del danno negli importi richiesti o in quelli, maggiori o minori, risultanti di giustizia e avendo infatti parte attrice aggiornato la propria domanda nel quantum con i nuovi parametri in sede di memoria di replica;
(b) Parte_8 figlio, convivente, età anni 33 alla data del sinistro (età della vittima anni 67 alla data del sinistro), grado massimo di intensità del rapporto familiare, presenza di altri 3 parenti stretti in vita: euro 363.723,00 in base alle tabelle milanesi 2024, per le quali si replica quanto appena chiarito sub (a);
(c) Parte_9 figlio, convivente, età anni 24 alla data del sinistro (età della vittima anni 67 alla data del sinistro), grado massimo di intensità del rapporto familiare, presenza di altri 3 parenti stretti in vita: euro 371.545,00 in base alle tabelle milanesi 2024, per le quali parimenti si replica quanto chiarito sub (a); (d) Parte_1 sorella, non convivente, età anni 61 alla data del sinistro
(età della vittima anni 67 alla data del sinistro), grado massimo di intensità del rapporto familiare, presenza di altri 3 parenti stretti in vita: euro 100.182,00 in base alle tabelle milanesi 2024, per le quali parimenti si replica quanto chiarito sub (a).
Avendo tutti questi soggetti ricevuto acconti dalle compagnie assicurative prima del giudizio, di cui viene dato atto nel ricorso introduttivo, ed essendosi in presenza di crediti di valore, si applicano i medesimi criteri visti supra sub
(i) per l'applicazione di rivalutazione monetaria e interessi opportunamente contemperati con le date di ricezione degli acconti e quindi:
- devalutando sia l'acconto/gli acconti che il credito complessivo alla data dell'illecito;
- detraendo l'acconto dal credito totale così ricalcolato;
- applicando la rivalutazione e gli interessi, secondo i principi dettati dalle insuperate Cass. S.U. n. 1712/1995, distintamente sul credito totale fino alla/e data/e di corresponsione dell'acconto/degli acconti, quindi sulla somma residua (risultante dalla detrazione dell'acconto rispetto al capitale, entrambi devalutati alla data dell'illecito) dalla data di corresponsione dell'acconto/degli acconti sino alla data odierna coincidente con la liquidazione definitiva del danno;
a decorrere dalla data di deposito della sentenza contenente la liquidazione definitiva del danno/credito di valore, lo stesso diviene credito di valuta e su tale somma natureranno quindi i soli interessi di legge fino al saldo;
(iv) danno patrimoniale per spese funebri: tale voce di danno pari a euro 3.200,00 è stata richiesta unicamente da
Parte_9 (quindi, in forza di cessione del credito, da [...]
Parte_1 a titolo di spese funebri e risulta adeguatamente documentata
(doc. 33 fasc. attoreo) e non specificamente contestata, pertanto la stessa va riconosciuta come posta di danno risarcibile, con applicazione dei soli interessi legali dalla data dell'esborso al saldo trattandosi di credito di valuta;
(v) danno patrimoniale per perdita delle utilità ricavabili dal defunto: tale voce di danno viene invocata per le posizioni di Parte_9 e di
Parte_7 deducendo per entrambi che essi all'epoca dei fatti dipendevano economicamente dal defunto, con contribuzione “stabile e determinante”. Tuttavia, gli elementi probatori portati a proprio sostegno dalla ricorrente appaiono deficitari e inidonei a sorreggere finanche una consulenza contabile, la quale si profila infatti esplorativa: parte attrice ha prodotto unicamente l'ultima dichiarazione dei redditi del defunto, non ha addotto dati probatori anche solo indiziari circa il tenore di vita consueto del defunto e della sua famiglia, ha proposto calcoli del tutto astratti e teorici.
La domanda risarcitoria sotto tale aspetto non merita, perciò, accoglimento.
III. Quanto alle spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca - con netta prevalenza a carico delle parti convenute - si ritiene conforme a legge ex art. 92 c.p.c. e a giustizia disporre la compensazione delle spese nella misura di 1/4, gravando i restanti 3/4 a carico solidale delle parti convenute.
La liquidazione viene operata, sia per quanto attiene alla presente fase giudiziale che per quanto attiene alla negoziazione assistita, a mente del DM
147/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum e alla consistenza dell'attività processuale espletata, applicati valori medi per ogni fase dello scaglione di riferimento.
Si tiene conto, altresì, di un solo aumento ex art. 4 co. 2 DM cit. per numero di controparti superiore a 1, considerata la contumacia di tutti i convenuti persone fisiche e l'avvenuta costituzione in giudizio unicamente delle due compagnie assicurative convenute.
Per quanto attiene alle spese di c.t.u., le stesse devono essere ripartite unicamente fra le parti convenute siccome integralmente soccombenti in parte qua e secondo la rispettiva quota di responsabilità per come accertata, pertanto per 1/3 a carico solidale dei convenuti Parte_3 e [...]
CP_10 e per 2/3 a carico solidale dei convenuti Parte_4 e CH
Insurance PLC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è lite, nella misura di 1/3 a carico di Parte_3 e di
2/3 a carico di Parte_4 2) per l'effetto, condanna i convenuti Parte_3 e Controparte_10
[...] in solido fra loro e per la quota di 1/3 e i convenuti Parte_4 e CH
Insurance PLC per la quota di 2/3, al risarcimento dei seguenti danni:
- (a) danno patrimoniale per danno al veicolo, da liquidare per il 98% in favore di Parte_1 e per il 2% in favore di Parte_2 sull'importo complessivo di euro 4.900,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e detratti gli acconti già ricevuti (per euro 10.100,00) secondo i criteri di calcolo indicati in parte motiva;
- (b) danno patrimoniale per spese funebri, da liquidare in favore di [...]
Parte_1 per l'importo complessivo di euro 3.200,00, oltre interessi legali dall'esborso al saldo;
- (c) danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da liquidare in favore di Parte_1 secondo i criteri di calcolo indicati in parte motiva, tenuto conto degli acconti già ricevuti ante causam e applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui seguenti importi complessivi (da cui detrarre gli acconti in base al metodo indicato):
euro 340.257,00 a titolo di danno subito da Parte_7
euro 363.723,00 a titolo di danno subito da Parte_8
euro 371.545,00 a titolo di danno subito da Parte_9
euro 100.182,00 a titolo di danno subito da Parte_1
3) compensa fra le parti attrice e convenute le spese di lite nella misura di 1/4, condannando i convenuti Parte_3 e Controparte_10 in solido fra loro a rifondere in favore di parte attrice i restanti 1/4 e condannando i convenuti Parte_4 e CH Insurance PLC in solido fra loro a rifondere in favore di parte attrice i restanti 2/4, da liquidare sull'importo complessivo (sul quale poi operare il calcolo frazionario, 1/4 e 2/4) di euro 38.000,00 per compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca, c.u., spese di notifica e di intimazione a testi) e di euro 1.781,00 per compensi della negoziazione assistita, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
4) pone in via definitiva le spese di c.t.u., liquidate separatamente, a carico solidale di Parte_3 e Controparte_10 nella misura di 1/3 e a carico solidale di Parte_4 e CH Insurance PLC nella misura di 2/3.
Pistoia, 30/04/2026
Il giudice dr. Lucia Leoncini