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Sentenza 10 ottobre 2023
Sentenza 10 ottobre 2023
Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del 10/10/2023
PROC. N. 25541/2021 R.G.
Sono presenti l'avv. Antonio Ragosta per l'appellante Parte_1 nonché
l'avv. Gianfranco Aponte per delega dell'avv. Salvatore Ravenna per l'appellata
CP_1
L'avv. Ragosta discute riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento dell'appello ed, altresì, della domanda di risarcimento del danno già azionata in primo grado. Ove ritenuto necessario, in via gradata chiede di essere autorizzato ad integrare le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, reiterando la domanda di risarcimento del danno già azionata in primo grado.
Evidenzia, ad ogni modo, che alcuna lesione del diritto di difesa della società appellata si è avuto, essendo la predetta società pienamente edotta del contenuto della domanda risarcitoria ed avendo, altresì, spiegato difese nel merito.
L'avv. Aponte si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e, in ordine alla richiesta di integrazione della domanda, richiama il disposto dell'art. 346 c.p.c.
Deduce, infine, che stante il dedotto riempimento absque pactis, avrebbe dovuto essere proposta querela di falso avverso il contenuto del documento contenente dichiarazioni a carattere confessorio della danneggiata.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25541 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni vertente
TRA
Parte_1 , C.F. C.F._1 rappresentata e difesa,
giusta procura in atti, dagli avv.ti Michele Coppola e Antonio Ragosta, presso il cui studio sito in Somma Vesuviana (NA) al Corso Italia n. 3 – Parco
SM ha eletto domicilio;
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_2
C.F. P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
2 CP_4 rappresentanta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore
Ravenna presso il cui studio sito in Massa Lubrense (NA) al Corso Sant'Agata
n. 63 ha eletto domicilio;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 ha interposto gravame avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 9541/2021, depositata in Cancelleria in data 31.03.2021, non notificata alla controparte processuale, con la quale il giudice di prime cure aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento delle lesioni personali subite in occasione dell'imbarco sulla motonave “ CP_5 il 07 ottobre 2007.
Esponeva l'attrice che, a causa del pavimento bagnato delle le scale di accesso al ponte della nave, era scivolata a terra subendo danni alla mano e al ginocchio destro.
Il giudice di primo grado, accogliendo l'eccezione sollevata dalla convenuta società di trasporti marittimi, aveva ritenuto applicabile al caso di specie il termine prescrizionale breve semestrale di cui all'art. 418, I comma del Codice
della navigazione e, quindi, prescritto il diritto al risarcimento del danno.
L'appellante, con un unico motivo di appello, ha censurato la motivazione della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace di Napoli aveva erroneamente dichiarato la prescrizione del diritto azionato ritenendo che nella fattispecie trovasse applicazione la disciplina prevista dal Codice della navigazione vigente al momento del sinistro, che all'art. 418 statuisce che i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone si prescivono nel termine
3 di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare a destinazione.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la diversa disciplina prevista in materia di responsabilità extracontrattuale per la quale trova applicazione il termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall'art. 2947 del Codice civile.
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
chiedendo che l'impugnazione proposta fosse rigettata poiché infondata in fatto ed in diritto.
La compagnia appellata, nella comparsa di costituzione in appello, ha nuovamente confermato la propria eccezione di prescrizione, aderendo a quanto statuito dal giudice di primo grado e rimarcando l'impossibilità di applicare al caso di specie la disciplina prevista in materia di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale.
L'appellata ha inoltre reiterato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado, lamentando la violazione degli art. 163, II comma e 164, IV
comma c.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in data odierna la causa è stata discussa e decisa.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
4 Occorre rimarcare che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164,
IV comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo
conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre
immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi
dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal
comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva
incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore
o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre
una precisa linea difensiva” (Cass. civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conforme
Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
Nel caso di specie era stata allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la documentazione stragiudiziale e la documentazione medica attestante le lesioni subite dall'attrice e che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - seppur in caso di giudizio soggetto al rito del lavoro ma con principio analogicamente applicabile anche al caso in esame -
per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, “non è
sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è
necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in
questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso” (Cass. civ., sent.
n. 18930 del 21.09.2004; conforme Cass. civ., sent. n. 15802 del 28.07.2005).
5 La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che si ha nullità solo in caso di assoluta incertezza o omissione in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda, precisandosi “che l'identificazione della 'causa petendi' della domanda va
operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati” (cfr Cass. civ., ord. n. 11751 del 15.05.2013).
L'appello deve peraltro essere dichiarato inammissibile, senza necessità di esaminare l'unico motivo di appello spiegato, attinente alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, affermata dal giudice di prime cure e contestata con l'atto di appello.
In base all'art. 346 c.p.c., infatti, “Le domande e le eccezioni non accolte nella
sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello si intendono
rinunciate”.
Era perciò onere dell'appellante riproporre tutte le domande e le eccezioni non accolte o rigettate in primo grado, senza limitarsi a contestare la decisione sull'eccezione preliminare senza reiterare la domanda risarcitoria già azionata in primo grado e rigettata dal giudice di primo grado.
Se è pur vero che “l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di
primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso
formulata (nella specie, condanna al risarcimento del danno per inadempimento), avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito (nella
specie, rilievo del difetto di legittimazione attiva dell'attore), non ha l'onere di
formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima” (cfr
Cass. civ., sent. n. 13768 del 31.05.2018; in termini Cass. civ., ord. n. 40833 del
6 20.12.2021 secondo cui “l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice
di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda condizionata di
garanzia, ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare,
non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur
nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all'uopo un generico
richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice - tanto la
domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure”), gli arresti giurisprudenziali predetti impongono, comunque, che l'appellante riproponga in maniera espressa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata in primo grado.
La legge non prevede particolari formalità, ma la riproposizione deve essere specifica, pena l'inammissibilità dell'appello proposto (cfr Cass. civ., sent. n.
20064 del 02.09.2013, secondo cui “qualora la sentenza impugnata, nel definire il
giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito (nella specie dichiarando improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, per tardività di
costituzione dell'opponente), sebbene l'appellante possa limitarsi a riproporre, ai sensi
dell'art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata, non è tuttavia sufficiente, ad
evitare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della
domanda di merito posta al giudice di primo grado”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le
7 domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse (Cass. civ. ord. n. 20520 del 03.08.2018;
in termini Cass. civ., ord. n. 22311 del 15.10.2020), non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr Cass. civ., sent. n. 16360 del 20.08.2004; Cass. civ.,
sent. n. 10796 del 11.05.2009; Cass. civ., ord. n. 17749 del 19.07.2017; Cass. civ.,
ord. n. 22311 del 15.10.2020; Cass. civ., ord. n. 25840 del 13.11.2020).
Nella fattispecie l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata,
instando per il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, giacché la domanda non era qualificabile come domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, quindi non applicandosi le disposizioni del codice della navigazione richiamate dal giudice di primo grado per ritenere la domanda prescritta, senza, peraltro,
reiterare la domanda già proposta in primo grado.
Si legge, infatti, nelle conclusioni rassegnate: “1) accogliere l'appello, così come
formulato e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata per erroneità della
motivazione, atteso che la fattispecie de qua è disciplinata dal codice civile e non dal codice della navigazione;
2) condannare parte appellata alla rifusione delle spese di
giustizia, con vittoria di spese, anche generali, e di compensi legali, oltre IVA e CPA,
come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo;
3)
disporre, altresì, a carico dell'appellata, il rimborso delle spese di CTU, anticipate dal
sottoscritto procuratore, pari ad € 320,00”.
8 Né, nel corpo dell'atto di appello, vi è alcuna espressa reiterazione della domanda di risarcimento del danno già azionata in primo grado.
Alcuna riproposizione della domanda risarcitoria è perciò contenuta nell'atto di appello: né nelle conclusioni rassegnate, né nel corpo dell'atto.
Solo in sede di discussione per l'udienza del 16.06.2023, nelle proprie note conclusionali, parte appellante ha chiesto esplicitamente di condannare la compagnia appellata al risarcimento del danno biologico e morale e al rimborso delle spese mediche sostenute, tra l'altro per un importo che eccede la somma richiesta in primo grado, che era stata contenuta in € 5.000,00.
Tale domanda, formulata per la prima volta nelle note scritte che hanno preceduto l'udienza del 16.06.2023, è peraltro tardiva;
ne consegue che deve ritenersi che l'appellante abbia rinunciato alla domanda già proposta in primo grado giacché, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, avrebbe dovuto riproporla tempestivamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr Cass. civ., SS. UU.,
sent. n. 7940 del 21.03.2019).
In conclusione, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, II comma, c.p.c.
(Cass. civ., sent. n. 12484 del 24.06.2020).
Pertanto, le spese del presente giudizio di appello, liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le fasi
9 introduttiva, di studio e decisionale sullo scaglione di valore fino ad € 5.200,00,
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, con la precisazione che ci si discosta dai valori medi in ragione dell'assenza di attività difensiva complessa.
Sussistono inoltre i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 25541/2021 R.G.A.C., pendente tra
Parte_1 contro Controparte_2
avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli
n. 9541/2021, depositata in data 31.03.2021, non notificata, ogni altra domanda,
eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante Parte_1 al pagamento, in favore della
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in misura pari ad € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
10 c) dà atto della sussistenza dell'obbligo, a carico dell'appellante Parte_1
[...] di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 10 ottobre 2023.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
11
VERBALE DI UDIENZA del 10/10/2023
PROC. N. 25541/2021 R.G.
Sono presenti l'avv. Antonio Ragosta per l'appellante Parte_1 nonché
l'avv. Gianfranco Aponte per delega dell'avv. Salvatore Ravenna per l'appellata
CP_1
L'avv. Ragosta discute riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento dell'appello ed, altresì, della domanda di risarcimento del danno già azionata in primo grado. Ove ritenuto necessario, in via gradata chiede di essere autorizzato ad integrare le conclusioni rassegnate nell'atto di appello, reiterando la domanda di risarcimento del danno già azionata in primo grado.
Evidenzia, ad ogni modo, che alcuna lesione del diritto di difesa della società appellata si è avuto, essendo la predetta società pienamente edotta del contenuto della domanda risarcitoria ed avendo, altresì, spiegato difese nel merito.
L'avv. Aponte si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e, in ordine alla richiesta di integrazione della domanda, richiama il disposto dell'art. 346 c.p.c.
Deduce, infine, che stante il dedotto riempimento absque pactis, avrebbe dovuto essere proposta querela di falso avverso il contenuto del documento contenente dichiarazioni a carattere confessorio della danneggiata.
Il giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25541 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello, risarcimento danni vertente
TRA
Parte_1 , C.F. C.F._1 rappresentata e difesa,
giusta procura in atti, dagli avv.ti Michele Coppola e Antonio Ragosta, presso il cui studio sito in Somma Vesuviana (NA) al Corso Italia n. 3 – Parco
SM ha eletto domicilio;
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_2
C.F. P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
2 CP_4 rappresentanta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore
Ravenna presso il cui studio sito in Massa Lubrense (NA) al Corso Sant'Agata
n. 63 ha eletto domicilio;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 ha interposto gravame avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Napoli n. 9541/2021, depositata in Cancelleria in data 31.03.2021, non notificata alla controparte processuale, con la quale il giudice di prime cure aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento delle lesioni personali subite in occasione dell'imbarco sulla motonave “ CP_5 il 07 ottobre 2007.
Esponeva l'attrice che, a causa del pavimento bagnato delle le scale di accesso al ponte della nave, era scivolata a terra subendo danni alla mano e al ginocchio destro.
Il giudice di primo grado, accogliendo l'eccezione sollevata dalla convenuta società di trasporti marittimi, aveva ritenuto applicabile al caso di specie il termine prescrizionale breve semestrale di cui all'art. 418, I comma del Codice
della navigazione e, quindi, prescritto il diritto al risarcimento del danno.
L'appellante, con un unico motivo di appello, ha censurato la motivazione della sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace di Napoli aveva erroneamente dichiarato la prescrizione del diritto azionato ritenendo che nella fattispecie trovasse applicazione la disciplina prevista dal Codice della navigazione vigente al momento del sinistro, che all'art. 418 statuisce che i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone si prescivono nel termine
3 di sei mesi dall'arrivo a destinazione del passeggero o dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare a destinazione.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la diversa disciplina prevista in materia di responsabilità extracontrattuale per la quale trova applicazione il termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall'art. 2947 del Codice civile.
Si è costituita in giudizio la Controparte_2
chiedendo che l'impugnazione proposta fosse rigettata poiché infondata in fatto ed in diritto.
La compagnia appellata, nella comparsa di costituzione in appello, ha nuovamente confermato la propria eccezione di prescrizione, aderendo a quanto statuito dal giudice di primo grado e rimarcando l'impossibilità di applicare al caso di specie la disciplina prevista in materia di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale.
L'appellata ha inoltre reiterato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado, lamentando la violazione degli art. 163, II comma e 164, IV
comma c.c.
Acquisito il fascicolo di primo grado, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in data odierna la causa è stata discussa e decisa.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
4 Occorre rimarcare che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164,
IV comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo
conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre
immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi
dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal
comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva
incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore
o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre
una precisa linea difensiva” (Cass. civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conforme
Cass. civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
Nel caso di specie era stata allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la documentazione stragiudiziale e la documentazione medica attestante le lesioni subite dall'attrice e che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità - seppur in caso di giudizio soggetto al rito del lavoro ma con principio analogicamente applicabile anche al caso in esame -
per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, “non è
sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è
necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in
questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso” (Cass. civ., sent.
n. 18930 del 21.09.2004; conforme Cass. civ., sent. n. 15802 del 28.07.2005).
5 La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che si ha nullità solo in caso di assoluta incertezza o omissione in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda, precisandosi “che l'identificazione della 'causa petendi' della domanda va
operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati” (cfr Cass. civ., ord. n. 11751 del 15.05.2013).
L'appello deve peraltro essere dichiarato inammissibile, senza necessità di esaminare l'unico motivo di appello spiegato, attinente alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, affermata dal giudice di prime cure e contestata con l'atto di appello.
In base all'art. 346 c.p.c., infatti, “Le domande e le eccezioni non accolte nella
sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello si intendono
rinunciate”.
Era perciò onere dell'appellante riproporre tutte le domande e le eccezioni non accolte o rigettate in primo grado, senza limitarsi a contestare la decisione sull'eccezione preliminare senza reiterare la domanda risarcitoria già azionata in primo grado e rigettata dal giudice di primo grado.
Se è pur vero che “l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di
primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda dallo stesso
formulata (nella specie, condanna al risarcimento del danno per inadempimento), avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale di rito (nella
specie, rilievo del difetto di legittimazione attiva dell'attore), non ha l'onere di
formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima” (cfr
Cass. civ., sent. n. 13768 del 31.05.2018; in termini Cass. civ., ord. n. 40833 del
6 20.12.2021 secondo cui “l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice
di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda condizionata di
garanzia, ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare,
non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur
nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all'uopo un generico
richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice - tanto la
domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure”), gli arresti giurisprudenziali predetti impongono, comunque, che l'appellante riproponga in maniera espressa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata in primo grado.
La legge non prevede particolari formalità, ma la riproposizione deve essere specifica, pena l'inammissibilità dell'appello proposto (cfr Cass. civ., sent. n.
20064 del 02.09.2013, secondo cui “qualora la sentenza impugnata, nel definire il
giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito (nella specie dichiarando improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, per tardività di
costituzione dell'opponente), sebbene l'appellante possa limitarsi a riproporre, ai sensi
dell'art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata, non è tuttavia sufficiente, ad
evitare la declaratoria di inammissibilità dell'appello, un generico richiamo al precedente giudizio di primo grado, privo di ogni rinvio alle difese ed ai contenuti della
domanda di merito posta al giudice di primo grado”).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le
7 domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse (Cass. civ. ord. n. 20520 del 03.08.2018;
in termini Cass. civ., ord. n. 22311 del 15.10.2020), non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (cfr Cass. civ., sent. n. 16360 del 20.08.2004; Cass. civ.,
sent. n. 10796 del 11.05.2009; Cass. civ., ord. n. 17749 del 19.07.2017; Cass. civ.,
ord. n. 22311 del 15.10.2020; Cass. civ., ord. n. 25840 del 13.11.2020).
Nella fattispecie l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata,
instando per il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, giacché la domanda non era qualificabile come domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, quindi non applicandosi le disposizioni del codice della navigazione richiamate dal giudice di primo grado per ritenere la domanda prescritta, senza, peraltro,
reiterare la domanda già proposta in primo grado.
Si legge, infatti, nelle conclusioni rassegnate: “1) accogliere l'appello, così come
formulato e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata per erroneità della
motivazione, atteso che la fattispecie de qua è disciplinata dal codice civile e non dal codice della navigazione;
2) condannare parte appellata alla rifusione delle spese di
giustizia, con vittoria di spese, anche generali, e di compensi legali, oltre IVA e CPA,
come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo;
3)
disporre, altresì, a carico dell'appellata, il rimborso delle spese di CTU, anticipate dal
sottoscritto procuratore, pari ad € 320,00”.
8 Né, nel corpo dell'atto di appello, vi è alcuna espressa reiterazione della domanda di risarcimento del danno già azionata in primo grado.
Alcuna riproposizione della domanda risarcitoria è perciò contenuta nell'atto di appello: né nelle conclusioni rassegnate, né nel corpo dell'atto.
Solo in sede di discussione per l'udienza del 16.06.2023, nelle proprie note conclusionali, parte appellante ha chiesto esplicitamente di condannare la compagnia appellata al risarcimento del danno biologico e morale e al rimborso delle spese mediche sostenute, tra l'altro per un importo che eccede la somma richiesta in primo grado, che era stata contenuta in € 5.000,00.
Tale domanda, formulata per la prima volta nelle note scritte che hanno preceduto l'udienza del 16.06.2023, è peraltro tardiva;
ne consegue che deve ritenersi che l'appellante abbia rinunciato alla domanda già proposta in primo grado giacché, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, avrebbe dovuto riproporla tempestivamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr Cass. civ., SS. UU.,
sent. n. 7940 del 21.03.2019).
In conclusione, l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.
La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, II comma, c.p.c.
(Cass. civ., sent. n. 12484 del 24.06.2020).
Pertanto, le spese del presente giudizio di appello, liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, aggiornato al D.M. n. 147/2022, per le fasi
9 introduttiva, di studio e decisionale sullo scaglione di valore fino ad € 5.200,00,
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, con la precisazione che ci si discosta dai valori medi in ragione dell'assenza di attività difensiva complessa.
Sussistono inoltre i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 25541/2021 R.G.A.C., pendente tra
Parte_1 contro Controparte_2
avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli
n. 9541/2021, depositata in data 31.03.2021, non notificata, ogni altra domanda,
eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante Parte_1 al pagamento, in favore della
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in misura pari ad € 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, nella misura di legge;
10 c) dà atto della sussistenza dell'obbligo, a carico dell'appellante Parte_1
[...] di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 10 ottobre 2023.
Il G.U.
(dott.ssa Roberta De Luca)
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