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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 21\1\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5301\22, cui è stata riunita la causa R.G. 1514\23 del Ruolo generale
Lavoro e Previdenza
TRA
, rappr.to\a e difeso\a dall'avv. A. Muni, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia .
E
, in persona del legale rappr.te p.t.,difeso dall'avv. A. Oliva CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20\10\22 la ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
371202200102168000 , notificato il 13\9\22, avente come causale il mancato versamento all' istituto previdenziale di contributi IVS relativamente all'anno 2020.
Al riferito ricorso è stato riunito, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, quello contraddistinto dal n. R.G. 1514\23 ed avente ad oggetto avviso di addebito n.
37120220021633852000 riferito alla stessa causale del precedente per l'anno 2021.
La ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, la nullità dela pretesa creditoria per l'insussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta, in ragione della non assoggettabilità all'obbligo contributivo a causa della sua carica quale amministratrice della Parte_2
L' nel costituirsi ha dato atto, in entrambi i giudizi, dell'avvenuto sgravio Controparte_2
della pretesa contributiva, concludendo, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c., ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che la ricorrente, tramite l'eccezione d'insussistenza dell' obbligo contributivo, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva in quanto esperibile sino all'inizio dell'esecuzione.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stata l'allegazione da parte del resistente sin dal primo atto difensivo dell' intervenuto sgravio dell' avviso di addebito impugnato.
Alla luce di siffatta circostanza va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere ed a tal uopo va precisato che la cessazione della materia del contendere è questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003)
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
In merito alla regolamentazione delle spese, liquidate come in dispositivo alla luce del valore delle controversie e dell'attività difensiva svolta, va applicato al caso di specie la figura elaborata anch'essa in sede giurisprudenziale della “soccombenza virtuale” , poiché l'istituto prima di comunicare gli avvisi di addebito per cui è causa ben avrebbe potuto verificare, attraverso gli ordinari mezzi di accertamento che la normativa in materia gli riconosce, la posizione previdenziale aggiornata della ricorrente ed evitare in tal modo l'emissione di un provvedimento ormai infondato per la cui impugnativa s'è reso necessario il rimedio dell'azione giudiziaria.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle competenze di causa, che liquida in complessivi €
1.100,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore della ricorrente per dichiarazione di fattone anticipo .
Così deciso in Nola, 21\1\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 21\1\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5301\22, cui è stata riunita la causa R.G. 1514\23 del Ruolo generale
Lavoro e Previdenza
TRA
, rappr.to\a e difeso\a dall'avv. A. Muni, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia .
E
, in persona del legale rappr.te p.t.,difeso dall'avv. A. Oliva CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20\10\22 la ha impugnato l'avviso di addebito n. Parte_1
371202200102168000 , notificato il 13\9\22, avente come causale il mancato versamento all' istituto previdenziale di contributi IVS relativamente all'anno 2020.
Al riferito ricorso è stato riunito, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, quello contraddistinto dal n. R.G. 1514\23 ed avente ad oggetto avviso di addebito n.
37120220021633852000 riferito alla stessa causale del precedente per l'anno 2021.
La ricorrente ha dedotto, sostanzialmente, la nullità dela pretesa creditoria per l'insussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta, in ragione della non assoggettabilità all'obbligo contributivo a causa della sua carica quale amministratrice della Parte_2
L' nel costituirsi ha dato atto, in entrambi i giudizi, dell'avvenuto sgravio Controparte_2
della pretesa contributiva, concludendo, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c., ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa.
Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che la ricorrente, tramite l'eccezione d'insussistenza dell' obbligo contributivo, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva in quanto esperibile sino all'inizio dell'esecuzione.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è stata l'allegazione da parte del resistente sin dal primo atto difensivo dell' intervenuto sgravio dell' avviso di addebito impugnato.
Alla luce di siffatta circostanza va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere ed a tal uopo va precisato che la cessazione della materia del contendere è questione a carattere pregiudiziale finanche rispetto a quella di giurisdizione (Cass. SS.UU. 18956/2003)
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
In merito alla regolamentazione delle spese, liquidate come in dispositivo alla luce del valore delle controversie e dell'attività difensiva svolta, va applicato al caso di specie la figura elaborata anch'essa in sede giurisprudenziale della “soccombenza virtuale” , poiché l'istituto prima di comunicare gli avvisi di addebito per cui è causa ben avrebbe potuto verificare, attraverso gli ordinari mezzi di accertamento che la normativa in materia gli riconosce, la posizione previdenziale aggiornata della ricorrente ed evitare in tal modo l'emissione di un provvedimento ormai infondato per la cui impugnativa s'è reso necessario il rimedio dell'azione giudiziaria.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle competenze di causa, che liquida in complessivi €
1.100,00, oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore della ricorrente per dichiarazione di fattone anticipo .
Così deciso in Nola, 21\1\25
IL G.O.P.
dott. Maurizio Ricigliano