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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
RG 74/ 2022
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/05/2023 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Fasolo, in sostituzione degli avv.ti Moro e Rupolo, e, per l'avv. Lauro. CP_1
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e come da verbale d'udienza del 17.05.2023.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 74/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 74/2022 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliata presso la Camera del lavoro di Gorizia a Gorizia, via Canova 1 ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Organizzazione_1 telematicamente, dagli avv.ti Alessandra Lovero, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Matteo Lauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Trieste, Largo Bonifacio 1
resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e verbale d'udienza del 17 e 25 maggio 2023. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10 marzo 2022, Parte_1 premesso di aver lavorato, con mansioni di carpentiere in ferro, presso i cantieri della convenuta a Monfalcone, dal 1968 alle dipendenze di imprese terze – Org_2 Org_
e -, e dal 1971 al 1999 quale lavoratore subordinato di ha Org_4 CP_1 agito in giudizio nei confronti di quest'ultima per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito in ragione di un mesotelioma epitelioide a suo dire contratto in conseguenza dell'attività lavorativa e, in particolare, per l'esposizione all'amianto che questa ha comportato.
1.1. A sostegno della sua pretesa, ha dedotto che nello svolgimento della sua attività, svolta in mancanza di dispositivi di protezione individuale, avrebbe operato a bordo della nave e sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti. Inoltre, la sua mansione di carpentiere in ferro avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto sia nel caso di interventi su parti coibentate, sia per l'impiego di grembiuli e teli d'amianto.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni e delle risultanze raccolte nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di a Monfalcone, e sulla base delle valutazioni eseguite nel CP_1 Org_ tempo da e da , ha sostenuto che il suo stato patologico sia Org_6 riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di che pertanto dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come CP_1 sopra precisato.
* 2. si è costituita in giudizio chiedendo l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti del precedente datore di lavoro del ricorrente. Ha inoltre sostenuto l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha sostenuto che nella fattispecie mancherebbe prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando, in particolare, l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da All'epoca in cui questi aveva Pt_1 prestato la sua attività lavorativa – ha sostenuto -, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia e la prestazione lavorativa svolta da nell'interesse della società. Pt_1
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa e, in questo contesto, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni confermando la sua richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito, ma precisando, rispetto al profilo del danno biologico, di coltivare la sua iniziativa solo con riguardo al danno biologico temporaneo. L'esame che segue è dunque ad esso limitato, restando estranea alla presente decisione ogni questione attinente al danno biologico permanente, avulso dal thema decidendum.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va in primo luogo osservato che l'eccezione e la domanda d'integrazione del contraddittorio formulate da non possono essere accolte. Questa, infatti, non ha proposto alcuna CP_1 domanda nei confronti dei precedenti datori di lavoro di né per esserne Pt_1 manlevata, né identificando negli stessi i responsabili esclusivi del fatto (c.d. laudatio auctoris). Va del resto escluso che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, perché la pronuncia nei confronti di fondata sul rapporto di CP_1 lavoro intercorso con può essere senz'altro emessa senza la presenza in Pt_1 giudizio di altri datori di lavoro, terzi del tutto estranei al rapporto dedotto in giudizio. Peraltro, anche l'eventuale corresponsabilità dei precedenti datori di lavoro in ordine alla causazione della patologia darebbe comunque luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in quanto, come chiarito dalla Corte di cassazione, è questa l'ipotesi che si verifica quando l'attore proponga una domanda con la quale invochi contro distinti soggetti la responsabilità solidale per un titolo comune e i convenuti non chiedano reciprocamente l'accertamento della responsabilità esclusiva l'uno dell'altro [Cass. n. 9625/2018; Cass., n. 17864/2016; Cass., n. 19584/2013]. Infine, l'istanza della convenuta, anche qualora fosse da intendere quale sollecitazione di un ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. (norma cui l'istanza fa espresso riferimento), non potrebbe comunque trovare accoglimento perché non si ravvisa alcuna ipotesi di «comunanza di causa», attesa l'assoluta genericità delle allegazioni in ordine alla tipologia dell'attività esercitata dai precedenti datori di lavoro, alle mansioni espletate dal lavoratore, nonché rispetto alle fonti dell'asserita esposizione ad amianto.
* 5. Nel merito, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico e Pt_1 documentale [cfr. docc. 1 e 2 ricorrente]. Non è inoltre contestato che egli sia stato impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
5.1. Una descrizione del contesto entro cui queste si sono svolte si può già evincere da un primo parere tecnico del del 16 dicembre 1996, nel quale Org_6 si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe» [cfr. doc. 40 ricorrente]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977» [cfr. doc. 41 ricorrente]. In ordine alla complessiva esperienza professionale di e con particolare Pt_1 Org riferimento anche alle attività svolte presso e dal 15.06.1968 al Org_2
10.8.1968 e dal 21.8.1968 al 14.11.1968, va fin d'ora precisato che è documentale che queste si siano collocate presso La documentazione proveniente CP_1 Org_ dall' ed elaborata dall'Istituto in vista del riconoscimento dei benefici previdenziali legati all'esposizione all'amianto di cui alla legge n. 257 del 1992, dà conto della circostanza [cfr. doc. 18 ricorrente].
5.2 L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione di Pt_1 all'amianto. carpentiere in ferro presso dal 1970, dopo Testimone_1 CP_1 aver precisato d'aver lavorato a bordo nave con anche se non in coppia, Pt_1 per una decina d'anni, ha riferito che «utilizzavamo i cuscini presi a prestito dai saldatori. I cuscini erano in amianto, materiale ignifugo e dunque utili. Utilizzavamo anche stracci 40x40 in amianto, usati per proteggere manufatti da scintille e polvere legate alle riparazioni. Si trattava di strumenti in amianto a disposizione di tutti come un secchio d'acqua per spegnere eventuali incendi. Capitava che si sgretolassero e si rovinassero, o più nello specifico che si bruciacchiassero per il calore». Ha poi ricordato che i carpentieri lavoravano a stretto contatto con i saldatori e che «costoro, lavorando nel nostro stesso ambiente, svolgevano alcune lavorazioni che potevano implicare contatto con l'amianto. Ad esempio fare un buco sull'amianto per piazzare una staffa. Lavoravamo con una manichetta per aspirare, ma era insufficiente. Talvolta trovavamo l'amianto per terra». Il teste ha poi riferito che, sebbene «ogni attività che implicasse l'applicazione dell'amianto era svolta separatamente da ogni altra…l'amianto è una polvere subdola che si deposita dappertutto. A bordo c'erano fumi e polveri di tutti i tipi, a partire da polveri d'amianto». Il tutto, a memoria di è avvenuto senza Tes_2 adeguati dispositivi di protezione individuale: «non utilizzavamo mascherine né altri dispositivi di protezione da fumi e polveri». Quanto alle pulizie, «a bordo erano svolte anche in nostra presenza e si impiegavano scope, con cui si raccoglieva la polvere nei secchi». Org
collega del ricorrente presso per circa un anno, ha Persona_1 descritto l'attività svolta da entrambi indicando che la datrice di lavoro non forniva Org alcun mezzo di protezione. «Presso – ha ricordato il teste -…utilizzavamo l'amianto per non scottarci, come cuscino per non mettere le ginocchia per terra, ma non si sapeva che era nocivo…l'amianto per utilizzato come strumenti per proteggersi dal calore. Ad esempio i guanti erano in amianto. Si trattava di strumenti che venivano utilizzati fino al deterioramento, ossia quando si sgretolavano». Ha poi aggiunto che «capitava che rimuovessi l'amianto in vista di lavorazioni».
5.3. A fronte di questi dati, può ritenersi che abbia operato in un Pt_1 ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la
“nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 6. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte»
[Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
6.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrente [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
6.2 Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di CP_1 dal 1970 al 1980,: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
6.3 La condotta di si connota come inadempiente anche rispetto al CP_1 periodo in cui ha operato quale committente del datore di lavoro di Pt_1
Va in tal senso ricordato che la mancanza di un rapporto diretto in quella fase non vale ad esonerarla dalla sua responsabilità, perché, come chiarito costantemente dalla Corte di cassazione, «in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire» [Cass., n. 22818/2009]. È stato anche ribadito che «l'art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire» [Cass., n. 17092/2012. V. anche Cass., n. 11311/2017; Cass., n. 17334/2012; Cass., n. 17172/2012]. Il campo di applicazione dell'art. 2087 c.c. non è dunque circoscritto alla sola figura datoriale, ma abbraccia anche altri rapporti, tra cui quello di committenza. In particolare, il committente è gravato da un obbligo di sicurezza rispetto ai lavoratori che non sono suoi dipendenti tutte le volte in cui è costui che organizza e coordina la loro attività. Il potere di direzione gli impone e lo rende garante anche della loro integrità psicofisica. È questa la situazione si è verificata nel caso di specie: come detto, è documentale che le operazioni cui è stato adibito Pt_1 Org allorché ha lavorato per C.m.i. e si siano integralmente svolte entro lo stabilimento di Monfalcone, ambiente di cui aveva conservato la piena CP_1 disponibilità e le risultanze testimoniali raccolte inducono a ritenere che fosse contraddistinto dalla presenza d'amianto e che ivi si svolgessero attività che implicavano il contatto e il maneggio dello stesso.
* 7. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui ha Pt_1 operato e le patologie contratte, va considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto sintetizzato il quadro clinico del ricorrente: «risulta affetto da mesotelioma pleurico di tipo epitelioide in stadio avanzato. Nulla quaestio nello specifico sulla natura professionale dell'affezione, come del resto già riconosciuto dal ». Org_5
In merito alla riconducibilità della patologia al periodo di lavoro presso il c.t.u. ha preso atto della complessiva esperienza professionale di CP_1
e dunque dell'attività svolta presso le imprese terze sopra menzionate, vale Pt_1
a dire «la la e la per un periodo lavorativo complessivo Org_2 Org_3 Org_4 di 3 anni e mezzo (come da libretto di lavoro), prevalentemente presso la Org_4
Dal marzo 1971 fino all'01/07/1984 (13 anni e 4 mesi) invece è stato il periodo lavorativo svolto in esposizione a polveri d'amianto presso la (come da CP_1 relazioni ». Ha quindi riferito che «considerando pertanto solo Org_6
l'aspetto temporale, vi è un rapporto di 4 a 1 circa che le probabilità di contrazione della patologia professionale sia avvenuta presso la Non esplorabile CP_1 come già accennato il criterio quantitativo (non sappiamo l'entità delle polveri d'amianto inspirate nei vari posti di lavoro), considerando anche che le probabilità di contrazione di mesotelioma con la quantità di fibre di amianto inalate non è dimostratamente una funzione lineare. Pertanto, con criteri necessariamente probabilistici, ancorchè con rapporto numerico notevolmente significativo, risulta notevolmente più probabile che l'inalazione patogena si avvenuta in occasione di attività lavorativa presso l . CP_1
A fronte delle osservazioni del c.t. di il quale ha posto in CP_1 discussione la ricostruzione probabilistica del nesso eziologico prefigurata nella bozza della relazione peritale, il c.t.u. ha meglio approfondito la sua analisi e, in termini del tutto condivisibili, ha ribadito che, pur non essendo possibile «…stabilire con criterio di certezza in quale ambito lavorativo l'esposizione ad asbesto sia stata la responsabile dell'innesco del mesotelioma», va ribadito il ricorso alla pur residua «distribuzione temporale dell'esposizione, con tutti i suoi limiti. Prendendo in considerazione solo tale parametro (l'unico che abbiamo), considerando che il periodo lavorativo presso e le altre (precedenti) CP_1 ditte è di 4 a 1 (12 anni in su 15 di esposizione complessiva), si CP_1 potrebbe indicare nella misura dell'80% le probabilità che la patologia fosse stata contratta presso l . CP_1 Org A ciò s'aggiunga che anche l'esposizione presso è riconducibile (anche) alla responsabilità di sicché la percentuale indicata dal c.t.u. dovrebbe CP_1 essere addirittura aumentata. Essa, ad ogni buon conto, è più che sufficiente per ritenere accertato il nesso eziologico nella vicenda per cui è causa, dal momento che, «nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente». Il ragionamento del c.t.u. è condivisile perché asseconda le nitide indicazioni della giurisprudenza di legittimità e, nel far ciò, delinea l'ipotesi della rilevanza dell'esposizione all'amianto allorché è stato dipendente presso come quella dotata dello spessore Pt_1 CP_1 probabilistico maggiore.
7.1. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Del resto, è appena il caso di osservare che «in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni» [Cass., n. 1135/2011]. Più precisamente, in questo ambito «trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni». (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)» [Cass., n. 27952/2018]. Ne deriva che la concorrente presenza d'altre esperienze professionali, cui pure ha fatto cenno nelle proprie difese, non recide senz'altro il nesso di CP_1 causalità accertato dal c.t.u. anche a voler fare esclusivo riferimento al periodo in cui ha lavorato alle dirette dipendenze della resistente. Può quindi Pt_1 osservarsi che, anche ritenendo che sia stato esposto all'amianto al di là Pt_1 dell'esperienza presso e anche escludendo la sua responsabilità quale CP_1 committente, non potrebbe comunque ritenersi dimostrato l'intervento di quel fattore estraneo che, alla luce dell'accertamento probabilistico rispetto all'efficienza causale dell'esposizione presso la resistente, varrebbe ad interrompere il nesso eziologico come sopra ricostruito. Invero, ogni antecedente causale, ancorché indiretto o remoto, assume rilevanza, salvo che non sussista la certezza dell'intervento di un fattore estraneo a quello esaminato, tale da far degradare quest'ultimo al rango di semplice occasione. Nella specie, non vi sono elementi concreti per ritenere - né con certezza, né sulla base del criterio del “più probabile che non” - che le attività lavorative presso imprese terze abbiano determinato, autonomamente, l'infermità che ha concorso alla morte di Quindi, non Pt_1 viene smentito il fatto che, tra le stesse concause, vada annoverata, con la rilevanza di cui s'è dato conto, l'esposizione addebitabile all'inadempimento di CP_1
7.2. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è affetto il ricorrente. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 8. Sul piano delle conseguenze, alla luce del percorso clinico descritto da il c.t.u. ha rilevato che «il mesotelioma si è manifestato nel febbraio 2021 Pt_1 determinando nella sfera del cosiddetto danno biologico un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 8 mesi, seguito da 12 mesi di inabilità temporanea parziale al 50%, e 4 mesi di inabilità temporanea parziale al 75%. L'incidenza attuale (data inizio operazioni peritali) sull'integrità psico-fisica del danneggiato è del 90% (novanta)-tabelle SIMLA 2016-, in aggravamento». Come condivisibilmente osservato da in sede di discussione, in CP_1 termini su cui anche parte ricorrente s'è detta concorde, la locuzione “in aggravamento” indicata dal c.t.u. esprime la mancanza d'una stabilizzazione. Le indicazioni peritali, dunque, si proiettano rispetto al solo danno biologico temporaneo.
* 9. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per il danno subito da CP_1 Pt_1
9.1. In merito ad esso e in ordine all'eccezione di rispetto all'art. 13, CP_1
d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dal ai sensi dell'art. 13 Org_5 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- Org_5 conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dal , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata Org_5
a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale»
[Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dal , in base ai parametri legali, in relazione alle medesime Org_5 componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e Org_ funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve Org_ procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dal secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, Org_ comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola Org_ quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di CP_1 astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione Org_ di regresso proposta dal deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
9.2 In merito alla quantificazione del danno, va senz'altro fatto riferimento alla percentuale segnalata dal c.t.u., il quale ha riferito che «il mesotelioma si è manifestato nel febbraio 2021 determinando nella sfera del cosiddetto danno biologico un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 8 mesi, seguito da 12 mesi di inabilità temporanea parziale al 50%, e 4 mesi di inabilità temporanea parziale al 75%. L'incidenza attuale (data inizio operazioni peritali) sull'integrità psico-fisica del danneggiato è del 90% (novanta)-tabelle SIMLA 2016-, in aggravamento». A questo proposito va chiarito che l'arco temporale da apprezzare non va limitato individuando il dies ad quem nella data di deposito del ricorso. Va fatto riferimento, piuttosto, alla data di inizio delle operazioni peritali, avviate il 10.01.2023. Ciò in quanto, per un verso, la delimitazione della domanda proposta dal ricorrente a valle della c.t.u. è avvenuta proprio in riferimento all'esito delle operazioni peritali, profilo che induce, in chiave teleologica, a ritenere che l'interessato abbia inteso valorizzare quanto occorso successivamente al deposito del ricorso;
per altro verso, è noto che «in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del principio espresso in massima, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, aveva ritenuto che l'esistenza e l'ammontare del danno andassero valutati con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio, non rilevando eventuali pregiudizi sopravvenuti)» [Cass., n. 25631/2018]. Ricorrendo la seconda ipotesi menzionata, nulla osta a che l'arco di tempo da considerare sia compreso tra il 01.02.2021 e il 10.01.2023. Nel procedere alla liquidazione, può farsi riferimento alla tabelle del tribunale di Milano e, nel dettaglio, considerare:
- inabilità temporanea al 25% per 181 giorni (periodo febbraio 2021/agosto 2021, da intendersi dal 01.02.2021 al 01.08.2021);
- inabilità temporanea al 50% per 364 giorni (periodo agosto 2021/agosto 2022, da intendersi dal 02.08.2021 al 01.08.2022)
- inabilità temporanea al 75% per 121 giorni (periodo di 4 mesi successivo, da intendersi dal 02.08.2022 al 01.12.2022;
- inabilità temporanea al 90% per 39 giorni (dal 02.12.2022 al 10.01.2023). Nel calcolo deve procedersi alla massima personalizzazione, in considerazione della particolare sofferenza che affligge il ricorrente. Del resto, lo stesso c.t.u. ha posto in luce i dolori fisici progressivamente ingravescenti dal febbraio 2021 e le sofferenze psichiche legate al fatto che il paziente è perfettamente conscio della causa, del decorso e dell'esito finale della patologia in atto [cfr. p. 15 relazione]. Il danno il danno può essere calcolato in euro 6.742,25 per i 181 giorni di invalidità temporanea al 25% (149 x 181 x 25 : 100); il danno per il periodo di invalidità temporanea al 50%, pari a 364 giorni, può essere invece calcolato in euro 27.118,00 (149 x 364 x 50 : 100); il danno per il periodo di invalidità temporanea al 75%, pari a 121 giorni, può essere invece calcolato in euro 13.521,75 (149 x 121 x 75 : 100); il danno per il periodo di invalidità temporanea al 90%, pari a 39 giorni, può essere invece calcolato in euro 5.229,90 (149 x 39 x 90 : 100). Il risarcimento per il danno biologico temporaneo risulta conclusivamente pari ad euro 52.661,90. L'importo che precede esaurisce il danno non patrimoniale azionato nella presente causa. Il ricorso non contiene la descrizione concreta e specifica di circostanze di fatto utili ad identificare ulteriori profili astrattamente riconducibili a questa categoria di danno. L'atto contiene l'enunciazione - peraltro in termini astratti - delle conseguenze fisiologiche della patologia, già valorizzate mediante la massima personalizzazione al momento della dosimetria cui s'è appena proceduto.
9.3. Sulle somma spettano gli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo. «Con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, - spiega la Cassazione - si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta” [Cass., n. 8507/2011].
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 10.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio e alla fase introduttiva, dei valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, stante il numero ridotto dei testi escussi, la sussistenza di consolidate conoscenze scientifiche utili rispetto all'indagine medico- legale e la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari. 10.2 Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, eccessive nella misura eccedente la liquidazione delle spese del c.t.u. – la cui parcella ammonta alla somma congrua di euro 600,00 -, sicché va rifuso l'importo entro quest'ultima cifra. 10.3 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a Organizzazione_1 corrispondere al ricorrente la somma di euro 52.661,90, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, Organizzazione_1 liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 9.930,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 25 maggio 2023
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza del 19.10.2022. 2 Sentito all'udienza del 19.10.2022.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/05/2023 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Fasolo, in sostituzione degli avv.ti Moro e Rupolo, e, per l'avv. Lauro. CP_1
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e come da verbale d'udienza del 17.05.2023.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri R.G. 74/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 74/2022 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliata presso la Camera del lavoro di Gorizia a Gorizia, via Canova 1 ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Organizzazione_1 telematicamente, dagli avv.ti Alessandra Lovero, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Matteo Lauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Trieste, Largo Bonifacio 1
resistente dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e verbale d'udienza del 17 e 25 maggio 2023. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10 marzo 2022, Parte_1 premesso di aver lavorato, con mansioni di carpentiere in ferro, presso i cantieri della convenuta a Monfalcone, dal 1968 alle dipendenze di imprese terze – Org_2 Org_
e -, e dal 1971 al 1999 quale lavoratore subordinato di ha Org_4 CP_1 agito in giudizio nei confronti di quest'ultima per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale patito in ragione di un mesotelioma epitelioide a suo dire contratto in conseguenza dell'attività lavorativa e, in particolare, per l'esposizione all'amianto che questa ha comportato.
1.1. A sostegno della sua pretesa, ha dedotto che nello svolgimento della sua attività, svolta in mancanza di dispositivi di protezione individuale, avrebbe operato a bordo della nave e sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti. Inoltre, la sua mansione di carpentiere in ferro avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto sia nel caso di interventi su parti coibentate, sia per l'impiego di grembiuli e teli d'amianto.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni e delle risultanze raccolte nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di a Monfalcone, e sulla base delle valutazioni eseguite nel CP_1 Org_ tempo da e da , ha sostenuto che il suo stato patologico sia Org_6 riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di che pertanto dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come CP_1 sopra precisato.
* 2. si è costituita in giudizio chiedendo l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti del precedente datore di lavoro del ricorrente. Ha inoltre sostenuto l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha sostenuto che nella fattispecie mancherebbe prova della configurabilità in concreto di un fatto-reato commesso dal datore di lavoro rilevante ai fini del venir meno dell'esonero sancito dall'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1124 del 1965. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando, in particolare, l'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da All'epoca in cui questi aveva Pt_1 prestato la sua attività lavorativa – ha sostenuto -, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia e la prestazione lavorativa svolta da nell'interesse della società. Pt_1
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa e, in questo contesto, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni confermando la sua richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale subito, ma precisando, rispetto al profilo del danno biologico, di coltivare la sua iniziativa solo con riguardo al danno biologico temporaneo. L'esame che segue è dunque ad esso limitato, restando estranea alla presente decisione ogni questione attinente al danno biologico permanente, avulso dal thema decidendum.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va in primo luogo osservato che l'eccezione e la domanda d'integrazione del contraddittorio formulate da non possono essere accolte. Questa, infatti, non ha proposto alcuna CP_1 domanda nei confronti dei precedenti datori di lavoro di né per esserne Pt_1 manlevata, né identificando negli stessi i responsabili esclusivi del fatto (c.d. laudatio auctoris). Va del resto escluso che ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, perché la pronuncia nei confronti di fondata sul rapporto di CP_1 lavoro intercorso con può essere senz'altro emessa senza la presenza in Pt_1 giudizio di altri datori di lavoro, terzi del tutto estranei al rapporto dedotto in giudizio. Peraltro, anche l'eventuale corresponsabilità dei precedenti datori di lavoro in ordine alla causazione della patologia darebbe comunque luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in quanto, come chiarito dalla Corte di cassazione, è questa l'ipotesi che si verifica quando l'attore proponga una domanda con la quale invochi contro distinti soggetti la responsabilità solidale per un titolo comune e i convenuti non chiedano reciprocamente l'accertamento della responsabilità esclusiva l'uno dell'altro [Cass. n. 9625/2018; Cass., n. 17864/2016; Cass., n. 19584/2013]. Infine, l'istanza della convenuta, anche qualora fosse da intendere quale sollecitazione di un ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. (norma cui l'istanza fa espresso riferimento), non potrebbe comunque trovare accoglimento perché non si ravvisa alcuna ipotesi di «comunanza di causa», attesa l'assoluta genericità delle allegazioni in ordine alla tipologia dell'attività esercitata dai precedenti datori di lavoro, alle mansioni espletate dal lavoratore, nonché rispetto alle fonti dell'asserita esposizione ad amianto.
* 5. Nel merito, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico e Pt_1 documentale [cfr. docc. 1 e 2 ricorrente]. Non è inoltre contestato che egli sia stato impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
5.1. Una descrizione del contesto entro cui queste si sono svolte si può già evincere da un primo parere tecnico del del 16 dicembre 1996, nel quale Org_6 si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe» [cfr. doc. 40 ricorrente]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che «furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche “coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979, gli addetti al reparto falegnameria fino al 1979 e gli elettricisti del reparto manutenzione, i carpentieri in ferro, i calafati e i saldatori dell'officina prefabbricazione, sino al 1977» [cfr. doc. 41 ricorrente]. In ordine alla complessiva esperienza professionale di e con particolare Pt_1 Org riferimento anche alle attività svolte presso e dal 15.06.1968 al Org_2
10.8.1968 e dal 21.8.1968 al 14.11.1968, va fin d'ora precisato che è documentale che queste si siano collocate presso La documentazione proveniente CP_1 Org_ dall' ed elaborata dall'Istituto in vista del riconoscimento dei benefici previdenziali legati all'esposizione all'amianto di cui alla legge n. 257 del 1992, dà conto della circostanza [cfr. doc. 18 ricorrente].
5.2 L'istruttoria testimoniale ha poi confermato l'esposizione di Pt_1 all'amianto. carpentiere in ferro presso dal 1970, dopo Testimone_1 CP_1 aver precisato d'aver lavorato a bordo nave con anche se non in coppia, Pt_1 per una decina d'anni, ha riferito che «utilizzavamo i cuscini presi a prestito dai saldatori. I cuscini erano in amianto, materiale ignifugo e dunque utili. Utilizzavamo anche stracci 40x40 in amianto, usati per proteggere manufatti da scintille e polvere legate alle riparazioni. Si trattava di strumenti in amianto a disposizione di tutti come un secchio d'acqua per spegnere eventuali incendi. Capitava che si sgretolassero e si rovinassero, o più nello specifico che si bruciacchiassero per il calore». Ha poi ricordato che i carpentieri lavoravano a stretto contatto con i saldatori e che «costoro, lavorando nel nostro stesso ambiente, svolgevano alcune lavorazioni che potevano implicare contatto con l'amianto. Ad esempio fare un buco sull'amianto per piazzare una staffa. Lavoravamo con una manichetta per aspirare, ma era insufficiente. Talvolta trovavamo l'amianto per terra». Il teste ha poi riferito che, sebbene «ogni attività che implicasse l'applicazione dell'amianto era svolta separatamente da ogni altra…l'amianto è una polvere subdola che si deposita dappertutto. A bordo c'erano fumi e polveri di tutti i tipi, a partire da polveri d'amianto». Il tutto, a memoria di è avvenuto senza Tes_2 adeguati dispositivi di protezione individuale: «non utilizzavamo mascherine né altri dispositivi di protezione da fumi e polveri». Quanto alle pulizie, «a bordo erano svolte anche in nostra presenza e si impiegavano scope, con cui si raccoglieva la polvere nei secchi». Org
collega del ricorrente presso per circa un anno, ha Persona_1 descritto l'attività svolta da entrambi indicando che la datrice di lavoro non forniva Org alcun mezzo di protezione. «Presso – ha ricordato il teste -…utilizzavamo l'amianto per non scottarci, come cuscino per non mettere le ginocchia per terra, ma non si sapeva che era nocivo…l'amianto per utilizzato come strumenti per proteggersi dal calore. Ad esempio i guanti erano in amianto. Si trattava di strumenti che venivano utilizzati fino al deterioramento, ossia quando si sgretolavano». Ha poi aggiunto che «capitava che rimuovessi l'amianto in vista di lavorazioni».
5.3. A fronte di questi dati, può ritenersi che abbia operato in un Pt_1 ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la
“nocività” dell'attività lavorativa svolta.
* 6. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte»
[Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
6.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrente [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
6.2 Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di CP_1 dal 1970 al 1980,: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
6.3 La condotta di si connota come inadempiente anche rispetto al CP_1 periodo in cui ha operato quale committente del datore di lavoro di Pt_1
Va in tal senso ricordato che la mancanza di un rapporto diretto in quella fase non vale ad esonerarla dalla sua responsabilità, perché, come chiarito costantemente dalla Corte di cassazione, «in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire» [Cass., n. 22818/2009]. È stato anche ribadito che «l'art. 2087 cod. civ., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico - organizzativi dell'opera da eseguire» [Cass., n. 17092/2012. V. anche Cass., n. 11311/2017; Cass., n. 17334/2012; Cass., n. 17172/2012]. Il campo di applicazione dell'art. 2087 c.c. non è dunque circoscritto alla sola figura datoriale, ma abbraccia anche altri rapporti, tra cui quello di committenza. In particolare, il committente è gravato da un obbligo di sicurezza rispetto ai lavoratori che non sono suoi dipendenti tutte le volte in cui è costui che organizza e coordina la loro attività. Il potere di direzione gli impone e lo rende garante anche della loro integrità psicofisica. È questa la situazione si è verificata nel caso di specie: come detto, è documentale che le operazioni cui è stato adibito Pt_1 Org allorché ha lavorato per C.m.i. e si siano integralmente svolte entro lo stabilimento di Monfalcone, ambiente di cui aveva conservato la piena CP_1 disponibilità e le risultanze testimoniali raccolte inducono a ritenere che fosse contraddistinto dalla presenza d'amianto e che ivi si svolgessero attività che implicavano il contatto e il maneggio dello stesso.
* 7. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui ha Pt_1 operato e le patologie contratte, va considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto sintetizzato il quadro clinico del ricorrente: «risulta affetto da mesotelioma pleurico di tipo epitelioide in stadio avanzato. Nulla quaestio nello specifico sulla natura professionale dell'affezione, come del resto già riconosciuto dal ». Org_5
In merito alla riconducibilità della patologia al periodo di lavoro presso il c.t.u. ha preso atto della complessiva esperienza professionale di CP_1
e dunque dell'attività svolta presso le imprese terze sopra menzionate, vale Pt_1
a dire «la la e la per un periodo lavorativo complessivo Org_2 Org_3 Org_4 di 3 anni e mezzo (come da libretto di lavoro), prevalentemente presso la Org_4
Dal marzo 1971 fino all'01/07/1984 (13 anni e 4 mesi) invece è stato il periodo lavorativo svolto in esposizione a polveri d'amianto presso la (come da CP_1 relazioni ». Ha quindi riferito che «considerando pertanto solo Org_6
l'aspetto temporale, vi è un rapporto di 4 a 1 circa che le probabilità di contrazione della patologia professionale sia avvenuta presso la Non esplorabile CP_1 come già accennato il criterio quantitativo (non sappiamo l'entità delle polveri d'amianto inspirate nei vari posti di lavoro), considerando anche che le probabilità di contrazione di mesotelioma con la quantità di fibre di amianto inalate non è dimostratamente una funzione lineare. Pertanto, con criteri necessariamente probabilistici, ancorchè con rapporto numerico notevolmente significativo, risulta notevolmente più probabile che l'inalazione patogena si avvenuta in occasione di attività lavorativa presso l . CP_1
A fronte delle osservazioni del c.t. di il quale ha posto in CP_1 discussione la ricostruzione probabilistica del nesso eziologico prefigurata nella bozza della relazione peritale, il c.t.u. ha meglio approfondito la sua analisi e, in termini del tutto condivisibili, ha ribadito che, pur non essendo possibile «…stabilire con criterio di certezza in quale ambito lavorativo l'esposizione ad asbesto sia stata la responsabile dell'innesco del mesotelioma», va ribadito il ricorso alla pur residua «distribuzione temporale dell'esposizione, con tutti i suoi limiti. Prendendo in considerazione solo tale parametro (l'unico che abbiamo), considerando che il periodo lavorativo presso e le altre (precedenti) CP_1 ditte è di 4 a 1 (12 anni in su 15 di esposizione complessiva), si CP_1 potrebbe indicare nella misura dell'80% le probabilità che la patologia fosse stata contratta presso l . CP_1 Org A ciò s'aggiunga che anche l'esposizione presso è riconducibile (anche) alla responsabilità di sicché la percentuale indicata dal c.t.u. dovrebbe CP_1 essere addirittura aumentata. Essa, ad ogni buon conto, è più che sufficiente per ritenere accertato il nesso eziologico nella vicenda per cui è causa, dal momento che, «nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente». Il ragionamento del c.t.u. è condivisile perché asseconda le nitide indicazioni della giurisprudenza di legittimità e, nel far ciò, delinea l'ipotesi della rilevanza dell'esposizione all'amianto allorché è stato dipendente presso come quella dotata dello spessore Pt_1 CP_1 probabilistico maggiore.
7.1. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Del resto, è appena il caso di osservare che «in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni» [Cass., n. 1135/2011]. Più precisamente, in questo ambito «trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni». (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito - fondata sull'accertamento che la riduzione dell'intensità di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto avrebbe evitato o ritardato l'insorgere della patologia mortale - poiché tale circostanza implicava la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione in concreto verificatasi e l'insorgenza o la latenza della malattia)» [Cass., n. 27952/2018]. Ne deriva che la concorrente presenza d'altre esperienze professionali, cui pure ha fatto cenno nelle proprie difese, non recide senz'altro il nesso di CP_1 causalità accertato dal c.t.u. anche a voler fare esclusivo riferimento al periodo in cui ha lavorato alle dirette dipendenze della resistente. Può quindi Pt_1 osservarsi che, anche ritenendo che sia stato esposto all'amianto al di là Pt_1 dell'esperienza presso e anche escludendo la sua responsabilità quale CP_1 committente, non potrebbe comunque ritenersi dimostrato l'intervento di quel fattore estraneo che, alla luce dell'accertamento probabilistico rispetto all'efficienza causale dell'esposizione presso la resistente, varrebbe ad interrompere il nesso eziologico come sopra ricostruito. Invero, ogni antecedente causale, ancorché indiretto o remoto, assume rilevanza, salvo che non sussista la certezza dell'intervento di un fattore estraneo a quello esaminato, tale da far degradare quest'ultimo al rango di semplice occasione. Nella specie, non vi sono elementi concreti per ritenere - né con certezza, né sulla base del criterio del “più probabile che non” - che le attività lavorative presso imprese terze abbiano determinato, autonomamente, l'infermità che ha concorso alla morte di Quindi, non Pt_1 viene smentito il fatto che, tra le stesse concause, vada annoverata, con la rilevanza di cui s'è dato conto, l'esposizione addebitabile all'inadempimento di CP_1
7.2. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è affetto il ricorrente. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
* 8. Sul piano delle conseguenze, alla luce del percorso clinico descritto da il c.t.u. ha rilevato che «il mesotelioma si è manifestato nel febbraio 2021 Pt_1 determinando nella sfera del cosiddetto danno biologico un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 8 mesi, seguito da 12 mesi di inabilità temporanea parziale al 50%, e 4 mesi di inabilità temporanea parziale al 75%. L'incidenza attuale (data inizio operazioni peritali) sull'integrità psico-fisica del danneggiato è del 90% (novanta)-tabelle SIMLA 2016-, in aggravamento». Come condivisibilmente osservato da in sede di discussione, in CP_1 termini su cui anche parte ricorrente s'è detta concorde, la locuzione “in aggravamento” indicata dal c.t.u. esprime la mancanza d'una stabilizzazione. Le indicazioni peritali, dunque, si proiettano rispetto al solo danno biologico temporaneo.
* 9. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per il danno subito da CP_1 Pt_1
9.1. In merito ad esso e in ordine all'eccezione di rispetto all'art. 13, CP_1
d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dal ai sensi dell'art. 13 Org_5 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- Org_5 conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dal , ma solo il valore capitale della quota di essa destinata Org_5
a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale»
[Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dal , in base ai parametri legali, in relazione alle medesime Org_5 componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e Org_ funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve Org_ procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dal secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, Org_ comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola Org_ quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di CP_1 astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione Org_ di regresso proposta dal deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
9.2 In merito alla quantificazione del danno, va senz'altro fatto riferimento alla percentuale segnalata dal c.t.u., il quale ha riferito che «il mesotelioma si è manifestato nel febbraio 2021 determinando nella sfera del cosiddetto danno biologico un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 8 mesi, seguito da 12 mesi di inabilità temporanea parziale al 50%, e 4 mesi di inabilità temporanea parziale al 75%. L'incidenza attuale (data inizio operazioni peritali) sull'integrità psico-fisica del danneggiato è del 90% (novanta)-tabelle SIMLA 2016-, in aggravamento». A questo proposito va chiarito che l'arco temporale da apprezzare non va limitato individuando il dies ad quem nella data di deposito del ricorso. Va fatto riferimento, piuttosto, alla data di inizio delle operazioni peritali, avviate il 10.01.2023. Ciò in quanto, per un verso, la delimitazione della domanda proposta dal ricorrente a valle della c.t.u. è avvenuta proprio in riferimento all'esito delle operazioni peritali, profilo che induce, in chiave teleologica, a ritenere che l'interessato abbia inteso valorizzare quanto occorso successivamente al deposito del ricorso;
per altro verso, è noto che «in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del principio espresso in massima, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, aveva ritenuto che l'esistenza e l'ammontare del danno andassero valutati con esclusivo riferimento alla data di introduzione del giudizio, non rilevando eventuali pregiudizi sopravvenuti)» [Cass., n. 25631/2018]. Ricorrendo la seconda ipotesi menzionata, nulla osta a che l'arco di tempo da considerare sia compreso tra il 01.02.2021 e il 10.01.2023. Nel procedere alla liquidazione, può farsi riferimento alla tabelle del tribunale di Milano e, nel dettaglio, considerare:
- inabilità temporanea al 25% per 181 giorni (periodo febbraio 2021/agosto 2021, da intendersi dal 01.02.2021 al 01.08.2021);
- inabilità temporanea al 50% per 364 giorni (periodo agosto 2021/agosto 2022, da intendersi dal 02.08.2021 al 01.08.2022)
- inabilità temporanea al 75% per 121 giorni (periodo di 4 mesi successivo, da intendersi dal 02.08.2022 al 01.12.2022;
- inabilità temporanea al 90% per 39 giorni (dal 02.12.2022 al 10.01.2023). Nel calcolo deve procedersi alla massima personalizzazione, in considerazione della particolare sofferenza che affligge il ricorrente. Del resto, lo stesso c.t.u. ha posto in luce i dolori fisici progressivamente ingravescenti dal febbraio 2021 e le sofferenze psichiche legate al fatto che il paziente è perfettamente conscio della causa, del decorso e dell'esito finale della patologia in atto [cfr. p. 15 relazione]. Il danno il danno può essere calcolato in euro 6.742,25 per i 181 giorni di invalidità temporanea al 25% (149 x 181 x 25 : 100); il danno per il periodo di invalidità temporanea al 50%, pari a 364 giorni, può essere invece calcolato in euro 27.118,00 (149 x 364 x 50 : 100); il danno per il periodo di invalidità temporanea al 75%, pari a 121 giorni, può essere invece calcolato in euro 13.521,75 (149 x 121 x 75 : 100); il danno per il periodo di invalidità temporanea al 90%, pari a 39 giorni, può essere invece calcolato in euro 5.229,90 (149 x 39 x 90 : 100). Il risarcimento per il danno biologico temporaneo risulta conclusivamente pari ad euro 52.661,90. L'importo che precede esaurisce il danno non patrimoniale azionato nella presente causa. Il ricorso non contiene la descrizione concreta e specifica di circostanze di fatto utili ad identificare ulteriori profili astrattamente riconducibili a questa categoria di danno. L'atto contiene l'enunciazione - peraltro in termini astratti - delle conseguenze fisiologiche della patologia, già valorizzate mediante la massima personalizzazione al momento della dosimetria cui s'è appena proceduto.
9.3. Sulle somma spettano gli interessi di legge dalla data della sentenza al saldo. «Con la sentenza definitiva che decide sulla liquidazione di un'obbligazione di valore, da effettuarsi in valori monetari correnti, - spiega la Cassazione - si determina la conversione del debito di valore in debito di valuta con il riconoscimento da tale data degli interessi corrispettivi. Ne consegue che è preclusa l'ulteriore rivalutazione monetaria derivante dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del giudicato, valendo, in tale ipotesi, i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta” [Cass., n. 8507/2011].
* 10. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 10.1. Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio e alla fase introduttiva, dei valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisoria, stante il numero ridotto dei testi escussi, la sussistenza di consolidate conoscenze scientifiche utili rispetto all'indagine medico- legale e la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari. 10.2 Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, eccessive nella misura eccedente la liquidazione delle spese del c.t.u. – la cui parcella ammonta alla somma congrua di euro 600,00 -, sicché va rifuso l'importo entro quest'ultima cifra. 10.3 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a Organizzazione_1 corrispondere al ricorrente la somma di euro 52.661,90, oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, Organizzazione_1 liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 9.930,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 25 maggio 2023
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza del 19.10.2022. 2 Sentito all'udienza del 19.10.2022.