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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Accolto
    Competenza del tribunale

    Sussiste la competenza del tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che la sede legale è stata trasferita da PA (BS) a Bergamo il 13.1.2026.

  • Accolto
    Soggezione alla liquidazione giudiziale

    Il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII.

  • Accolto
    Requisiti di ammissibilità

    Il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII.

  • Accolto
    Requisito di procedibilità

    Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00.

  • Accolto
    Situazione di insolvenza

    Ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da: decreto ingiuntivo; atto di precetto; ipoteca giudiziale; cartelle esattoriali.

  • Accolto
    Associazione alla richiesta

    La stessa debitrice si è costituita e si è associata alla richiesta di liquidazione giudiziale avanzata dal creditore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 27/02/2026, n. 94
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 94
Data del deposito : 27 febbraio 2026

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