Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO in persona del G.O.P. dott.ssa Federica Ceresini, a scioglimento della riserva all'esito della scadenza del termine assegnato alle parti fino al 25/03/25 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione iscritta al n. 181 del Ruolo Generale Lavoro e Previdenza dell'anno 2023 promossa da:
- rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Francesco Napoli presso il cui studio in Parte_1
Milano, C.so di Porta Romana 108, è elettivamente domiciliata OPPONENTE contro
– rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_1
Maddalena Berloco e l'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale in Piacenza,
P.zza Cavalli 62 OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettive note scritte depositate, quanto a parte opponente, il 25/03/25 e, quanto a parte opposta, il
24/03/25.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 co. II n. 4 cpc come sostituito dall'art.45 co. XVII L.69/2009, di talché, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
il novellato art.132 cpc esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr.
Cass. Civ. n.1745/06) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ.
n.15389/11 e Cass. Civ. n.7937/12); le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso depositato telematicamente e iscritto a ruolo il 16/3/23, in persona Parte_1 dell'amministratore unico , proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. Controparte_2
OI-000661016 notificata il 14/2/23 a quale amministratore unico della Controparte_2 Parte_1
6100.25/03/2022.0072707 del 7/4/22 e prot. 6100.25/03/2022.0072706 dell'8/4/22 entro il termine di 3 CP_3 mesi dalla notifica degli atti di accertamento stessi, ai sensi dell'art. 2, co. I bis, DL 463/83, conv. in L.
638/83 e successive modifiche.
L'opponente eccepiva la mancata notifica dei suddetti atti di accertamento sia alla società che all'amministratore, la conseguente intervenuta prescrizione quinquennale del credito dell , l'intervenuta CP_3 prescrizione speciale ex art.14 L.689/1981, la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, la sottoscrizione della stessa ad opera di un soggetto che non vi è prova che fosse delegato a sottoscriverla e la sproporzione della sanzione;
tanto eccepito, l'opponente domandava sospendersi l'esecuzione del provvedimento impugnato e, nel merito, dichiararsi l'illegittimità / nullità dell'ordinanza-ingiunzione, vinte le spese di causa.
Il Giudice, con decreto del 22/3/23, fissava l'udienza di discussione del 5/7/23, rigettando l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato per mancanza di un pericolo di danno grave e imminente.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata il 19/6/23 ove, in via preliminare / pregiudiziale, CP_3 eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, non essendo, infatti, essa la destinataria dell'atto qui impugnato, bensì il solo quale Controparte_2 trasgressore, mentre l'ordinanza emessa nei confronti della società, quale obbligata in solido, non è oggetto del ricorso; nel merito, l eccepiva l'infondatezza dei motivi di opposizione e domandava, in via CP_3 preliminare / pregiudiziale, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, che ha opposto esclusivamente l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del trasgressore in proprio, con conseguente inammissibilità del ricorso avversario e, in via subordinata, nel merito, respingersi il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermarsi l'ordinanza ingiunzione opposta nell'importo come rideterminato, vinte le spese di causa.
Dopo alcuni rinvii accordati esclusivamente a fini deflattivi e su istanza concorde delle parti onde consentire a parte ricorrente di pagare ratealmente l'importo originario della sanzione (inferiore rispetto alla somma rettificata ex DL 48/2023), all'udienza del 15/1/25 il Giudice, preso atto del pagamento solo parziale della sanzione da parte dell'opponente, ritenuta la causa sufficientemente istruita dalle produzioni documentali delle parti e matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 25/3/25, sostituendola ex art. 127 ter cpc col deposito di note scritte e, scaduto il termine all'uopo assegnato, a scioglimento della riserva ex art. 127 ter cpc la causa viene decisa con la presente sentenza all'esito dell'esame delle note scritte depositate dalle parti.
Preliminarmente, è fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della società ricorrente: infatti, il ricorso introduttivo con cui è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000661016 emessa nei confronti di non è stato proposto Controparte_2 da quest'ultimo, unico legittimato siccome destinatario del provvedimento sanzionatorio, bensì dalla società in persona dell'amministratore unico , ossia da un soggetto diverso da Parte_1 Controparte_2 quello destinatario dell'ordinanza ingiunzione.
Giova, al riguardo, premettere il condivisibile costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 23 gennaio 1998, n. 648; Cass. 2 novembre 2001, n. 13588; Cass. 21 novembre 2001, n. 14635;
Cass. 3 ottobre 2005, n. 19284; Cass. 9 maggio 2006, n. 10681; Cass. 9 maggio 2006, n. 10681; Cass. 29 agosto 2011, n. 17617), secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti del solo rappresentante legale di persona giuridica, quest'ultima non è legittimata a proporre opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, non essendo sufficiente a conferirle tale legittimazione il vincolo di solidarietà, ai sensi della medesima legge, fra essa ed il proprio rappresentante, in quanto l'interesse giuridico - e quindi la legittimazione - alla rimozione del provvedimento nasce solo dall'esserne stati destinatari diretti: in altri termini, la legittimazione a proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa deriva non già dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente possa avere alla rimozione de provvedimento, bensì dall'interesse giuridico di cui lo stesso possa considerarsi investito, quale destinatario del provvedimento, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà che esiste tra la persona giuridica ed il proprio rappresentante non comporta che la prima possa considerarsi interessata, ai sensi del citato L. n. 689 del 1981, art. 22 a proporre opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza - ingiunzione, e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali.
Nella presente fattispecie, dai documenti prodotti in causa dalla stessa ricorrente (ordinanza ingiunzione, notifiche) emerge che l'ordinanza-ingiunzione qui impugnata è stata emessa a carico di Controparte_2 quale legale rappresentante della società ricorrente e al medesimo, in tale qualità, l'ordinanza stessa è stata notificata, di talché è l il legittimato a proporre impugnazione avverso detto atto e non la CP_2 [...]
priva di legittimazione in relazione alla formulazione della proposta opposizione, giacché, come Parte_1 ha chiarito la sopra riportata giurisprudenza, tale legittimazione deriva non già dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente possa avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico di cui lo stesso soggetto possa considerarsi investito, quale effettivo destinatario del provvedimento sanzionatorio medesimo.
A un diverso risultato non portano i rilievi svolti da parte ricorrente nelle note scritte depositate il 25/3/25, ove si legge che l'opposizione sarebbe stata proposta da entrambe le parti – ossia dalla società e dal suo legale rappresentante in proprio – in quanto “la presente opposizione è invero così incardinata " Parte_1
(CF/PIVA: ), con sede in Fiorenzuola d'AR (29017-PC), via Bonati n° 28, in persona
[...] P.IVA_1 dell'amministratore unico sig. , entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'avvocato Controparte_2
Alessandro F. Napoli": l'assunto è, infatti, smentito sia dal dato testuale della procura alle liti depositata Co dalla ricorrente, inequivocabilmente rilasciata dalla sola società in persona del suo legale rappresentante (“
con sede a Fiorenzuola d'AR (29017-PC), via Bonati n° 28 in Parte_1 CodiceFiscale_1 persona del suo Amministratore Unico delega a rappresentarla e difenderla nella Controparte_2 presente causa avanti il Tribunale di Piacenza, in ogni sua fase e grado l'avvocato Alessandro F. Napoli e
l'avvocato Angelo D.G: Morese […]. Elegge Domicilio presso lo Studio dell'Avv. Napoli In Milano, C.so diPorta Romana n. 108. Inoltre,, autorizza il suddetto procuratore al trattamento dei dati sensibili […]”, sia dall'utilizzo dei verbi al singolare non solo nella procura, ma anche nel corpo del ricorso che in forza alla procura stessa è stato redatto: l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione è indubbiamente stata effettuata dalla sola società e non, anche, dal suo legale rappresentante in proprio.
L'opposizione, per i motivi sopra esposti, è dunque inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell'opponente.
L'applicazione del c.d. principio della ragione più liquida rende superfluo l'esame delle ulteriori domande ed eccezioni delle parti.
Quanto alle spese del presente giudizio, non vi sono ragioni per derogare al criterio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc e, pertanto, esse sono poste a carico della soccombente società opponente in persona del suo legale rappresentante pro tempore a favore del vittorioso ente previdenziale opposto in persona del suo legale rappresentante pro tempore e sono liquidate come da dispositivo, con riferimento al D.M. n.
55/2014 ed al DM 147/2022, tenendo a mente la tabella di riferimento per la materia previdenziale ed il valore minimo per ciascuna delle fasi trattate (studio e introduttiva, mentre la fase decisionale ha ricalcato quella introduttiva) per assenza di questioni di fatto e diritto di particolare complessità, con applicazione dello scaglione in cui è ricompreso il valore del decisum.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, assorbita, disattesa e respinta ogni diversa o contraria domanda, eccezione e difesa, per i suesposti motivi così decide:
- dichiara inammissibile l'opposizione all'ordinanza ingiunzione dell n. OI-000661016; CP_3
- visto l'art. 91 cpc, condanna l'opponente in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore a rifondere all'opposto in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore le spese del presente giudizio, liquidate in €. 1.240,00 per compensi, oltre rimborso delle spese vive documentate e rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Piacenza in data 4 aprile 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Federica Ceresini