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Sentenza 19 marzo 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, Seconda Sezione, dal Giudice Onorario Dott.ssa Lorella Fregnani. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 406/2023, sostenendo che il riconoscimento di debito fosse frutto di un errore e contestando la validità della scrittura privata, mentre la parte opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, ritenendo infondata l'opposizione e sostenendo la validità del debito riconosciuto.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, argomentando che la scrittura di riconoscimento di debito, datata 10 ottobre 2019, era incompatibile con i successivi eventi documentati, in particolare la disdetta anticipata del contratto di locazione e il verbale di riconsegna dell'immobile, che attestavano l'assenza di ulteriori pretese tra le parti. Inoltre, il Giudice ha evidenziato che la motivazione della disdetta, legata all'emergenza sanitaria, non giustificava la richiesta di indennità di avviamento commerciale, poiché tale diritto non sussiste in caso di risoluzione per iniziativa del conduttore. Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato revocato per carenza di prova della pretesa creditoria, con condanna alle spese di lite a favore dell'opponente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 19/03/2024, n. 998
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 998
Data del deposito : 19 marzo 2024

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