TRIB
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
R.G. 5288/2023
La Tribunale di Bologna, SECONDA SEZIONE, in persona del Giudice
Onorario Dott.ssa Lorella Fregnani, ad esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo tra
Parte_1 C.F._1(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. TINARELLI MARIA GRAZIA opponente e
CP_1 C.F._2 Pt_2(C.F. ),
[...] Controparte_2, , assistiti e difesi dall'Avv. LORENZO LUCA opposti
CONCLUSIONI
Parte opponente:“Piaccia al Giudice del Tribunale Civile di Bologna, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, dichiarare nullo,
o annullare, revocare, ovvero dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 406/2023 emesso dal Tribunale Civile di
Bologna in data 25.1.2023, nel giudizio R.G. N. 13119/2022. Con ristoro delle spese del presente giudizio e condanna delle controparti ex art. 96 ,
3° comma c.p.c.”
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria, in forza delle argomentazioni e deduzioni sopra esposte, 1. IN VIA PRELIMINARE: a) Per le motivazioni esposte in narrativa, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione in corso di causa del Decreto Ingiuntivo n. 406/2023 del
25.1.2023, reso a seguito di Ricorso iscritto al numero di RG 13119/2022 e notificato a mezzo posta il 6 marzo 2023. 2. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: a) Confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare integralmente Decreto
Ingiuntivo n. 406/2023 del 25.1.2023, reso a seguito di Ricorso iscritto al numero di RG 13119/2022 e notificato a mezzo posta il 6 marzo 2023. b)
Rigettare le domande tutte svolte dall'opponente, poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. c) Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute, come da
Decreto Ingiuntivo n. 406/2023 del 25.1.2023, reso a seguito di Ricorso iscritto al numero di RG 13119/2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. d) Condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite manifestamente temeraria, al pagamento quantomeno della somma di €
10.000,00= ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. e) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, nonchè del procedimento monitorio, spese generali, IVA
pag. 2/8 e CAP come per legge, oltre al rimborso del C.U. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1La sig.ra come in atti rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 406/23 emesso dal Tribunale CP_1 Parte_2di Bologna su istanza di e (quest'ultimo anche in Controparte_2qualità di titolare della ditta individuale , con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma complessiva di € 124.279,72, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, spese e competenze della procedura monitoria;
il tutto a fronte di scrittura privata di riconoscimento di debito del 10/10/2019. L'opponente contesta la ricostruzione del rapporto contrattuale e dei fatti come esposti nel ricorso monitorio ed in particolare disconosce formalmente il contenuto della scrittura privata di riconoscimento di debito ipotizzando che la stessa scrittura (doc. 7 del fascicolo monitorio) sia il frutto della materiale sovrapposizione del presunto riconoscimento di debito ad altra scrittura successiva datata 22 luglio 2020 e denominata
“verbale di riconsegna immobile”, pure sottoscritto dalle odierne parti in causa (doc. 5 di parte opponente). Pt_1La sig.ra afferma che il rilascio dell'immobile locato da parte dei CP_1conduttori sarebbe avvenuto nel luglio del 2020 a seguito di disdetta anticipata del contratto di locazione commerciale 1/9/2012 comunicata dal conduttore con mail del 1/4/2020 e motivata dalla grave emergenza sanitaria da Covid 19 (doc. 13 del fascicolo di parte opponente). La disdetta anticipata da parte del conduttore escluderebbe l'obbligo di corresponsione dell'indennità di avviamento e di qualsiasi somma a titolo di risarcimento danni. L'opponente, per tutto quanto dedotto in ricorso introduttivo e confermato in sede di conclusioni, chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la CP_1condanna dei signori ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché alla refusione delle spese di lite. CP_1 Parte_2e (quest'ultimo anche in qualità di titolare della Controparte_2ditta individuale , come in atti rappresentati e difesi, si sono tempestivamente costituiti in giudizio per chiedere il rigetto dell'opposizione ritenuta infondata in fatto e in diritto. I comparenti ripropongono la ricostruzione dei fatti come esposta nel ricorso monitorio e ribadiscono che la risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale relativo all'immobile sito in Bologna Via Belvedere pag. 3/8 13/c sarebbe stato concordato con la locatrice la quale da tempo sollecitava la liberazione dell'immobile divento particolarmente appetibile dal punto di vista commerciale stante la sua ubicazione;
proprio in ragione di tali esigenze della parte locatrice quest'ultima si sarebbe determinata a riconoscere alla parte conduttrice a fronte del rilascio anticipato dell'immobile, oltre all'indennità di avviamento commerciale, il rimborso delle spese sostenute per migliorie realizzate nel locale condotto in locazione ed una somma pari ad € 100.000,00 a titolo di risarcimento danni e mancato guadagno;
somma da corrispondersi entro 24 mesi dal rilascio come concordato nella scrittura privata di riconoscimento di debito del 10/10/2019. L'immobile sarebbe stato effettivamente rilasciato il 22/7/2020 come da “verbale di consegna immobile” sottoscritto in pari data. La causa è stata istruita attraverso l''interrogatorio libero delle parti (sentite all'udienza del 31/10/23 e l'assunzione di prove testimoniali (verbale di udienza 28/11/23, oltre che con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Tra le parti in causa era in essere un contratto di locazione uso commerciale relativo ad unità immobiliare sito in Bologna Via Belvedere 13 in dal 1/9/2012 con scadenza naturale 31/8/2024. Dalla documentazione in atti (corrispondenza mail prodotta dalla difesa di parte opposta) si evince che a partire più o meo dal 2016 intervengono trattative per il rilascio anticipato CP_1dell'immobile da parte dei signori a fronte della corresponsione di somme di denaro;
trattative che intercorrono tra i conduttori e un soggetto terzo -si dice interessato alla nuova locazione- ma alle quali, almeno Pt_1apparentemente, la sig.ra è estranea. Sempre in base alla documentazione in atti non contestata dalle parti, CP_1assume rilievo la mail 2 aprile 2020 inviata da alla sig.ra Parte_1 con la quale il conduttore comunica disdetta anticipata dal contratto di locazione per l'immobile di Via Belvedere 13 motivando tale decisione con riferimento alle conseguenze della pandemia da Covid 19; con la stessa missiva il conduttore si impegna a liberare quanto prima l'immobile, riconosce di essere moroso nel pagamento di canoni scaduti e si impegna a versare € 100,00 mensili compensando in tal modo il maggior debito accumulato con pretese di restituzione di spese affrontate nel corso del rapporto per migliorie apportate all'immobile. Con successiva mail del 23 giugno 2020 lo stesso conduttore, oltre a confermare la consegna dell'immobile entro il 31 luglio 2020, invia alla locatrice copia di bonifico
“a saldo tombale del contratto di locazione”, ringraziando la destinataria locatrice dell'abbuono del canone per i mesi da aprile a luglio 2020.
pag. 4/8 Coerentemente con il contenuto della documentazione sopra richiamata, in CP_1 Parte_1data 22 luglio 2020 i signori e sottoscrivono il verbale di riconsegna immobile (doc. 5 del fascicolo di parte opponente) dandosi reciprocamente atto “di non aver più nulla a pretendere per il rapporto che è cessato lo scorso 31 marzo 2020”. Dopo quasi tre anni dalla cessazione del rapporto -con reciproca presa CP_1d'atto di cui sopra, i signori agiscono in via monitoria facendo valere il credito di cui alla scrittura di riconoscimento di debito apparentemente sottoscritta in data 10/10/2019 -doc. 7 del fascicolo di parte opposta- ed oggetto di disconoscimento in questa sede. Parte_1La sig.ra sentita all'udienza del 31/10/23, ha precisato che il disconoscimento formalizzato già in sede di atto introduttivo non ha ad oggetto la sottoscrizione posta in calce al predetto documento (esibito in originale) bensì il contenuto del documento stesso ed in particolare l'abusivo riempimento di foglio in bianco contenente le sottoscrizioni delle parti. Secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, il documento 7 scrittura di riconoscimento di debito sarebbe stato materialmente sovrapposto al doc. 5 verbale di riconsegna immobile contenente in calce le sottoscrizioni non disconosciute;
il predetto doc. 5, infatti, contiene 14 righe scritte, comprensive di titolo e spaziature, a partire dal bordo superiore del figlio A4 cui fa seguito un ampio spazio bianco fino alle ultime due righe che contengono le sottoscrizioni al limite del bordo inferiore dello stesso foglio. A fronte del disconoscimento del contenuto dei pretesi accordi formalizzati in tale scrittura, parte opposta ha chiesto di provare a mezzo testimoni sia il contenuto degli accordi che la sottoscrizione del documento. I testimoni sentiti all'udienza del 28/11/23 hanno affermato di essere stati presenti nel negozio di Via Belvedere, in orario mattutino, quando la sig.ra Pt_1 avrebbe sottoscritto il riconoscimento di debito. In particolare la
Testimone_1 CP_1sig.ra moglie di , ha riferito di essere stata a conoscenza del contenuto della scrittura (cita l'importo riconosciuto Pt_1dalla per essergli stato riferito in precedenza dal marito;
il sig. Testimone_2 CP_1 amico di , ha riferito di essere Pt_1stato presente quando la sig.ra ha sottoscritto il “documento di accordo per la riconsegna anticipata del locale;
il contenuto dell'accordo Testimone_3mi era stato in precedenza riferito dal sig. il quale era euforico per il fatto che la trattativa si concludeva;
mi pare di ricordare che l'accordo prevedesse il rilascio del locale un paio d'anni dopo la sottoscrizione;
eravamo nel negozio in P.zza Erbe ed era di mattina”; e pag. 5/8 Pt_1ancora: “Ricordo che la sig.ra ha firmato diversi fogli, ma sono passati diversi anni e non posso essere più preciso”. Nessuno dei testi ha avuto conoscenza diretta delle trattive per il rilascio anticipato dell'immobile né del contenuto delle stesse. L'esame dell'istruttoria orale e documentale porta alle seguenti conclusioni logiche:
-le trattative per la risoluzione anticipata del contratto di locazione in essere tra le odierne parti in causa, con l'aspettativa di un congruo compenso in favore del conduttore, sono state condotte prima del 2019 tra i CP_1 e soggetto terzo il quale non ha assunto impegni per conto della locatrice
Pt_1
-nel 2020 il contratto di locazione si scioglie anticipatamente per disdetta formalizzata da parte conduttrice: si veda la mail del 1/4/2020 - comunicazione di disdetta anticipata motivata- e la successiva mail del 23/6/2020 con la quale il conduttore comunica di aver effettuato il bonifico
“tombale” di quanto dovuto in relazione al contratto di locazione definito anticipatamente (entrambi documenti non contestati);
-in virtù dei predetti accordi le parti sottoscrivono in data 22 luglio 2020 il
“Verbale di Riconsegna Immobile” (doc. 5 del fascicolo di parte opponente”, dandosi reciprocamente atto “di non aver più nulla a pretendere per il rapporto che è cessato lo scorso 31 marzo 2020”; anche questo documento, sia per quanto riguarda il contenuto che la sottoscrizione non è stato contestato. La scrittura di riconoscimento di debito, che porta la data del 10 ottobre 2019, si pone in contrasto sia quanto al contenuto che alla successione temporale con i fatti come sopra esposti e non contestati. Ammesso, ma la circostanza non è stata pienamente ed inconfutabilmente provata, che tra le parti siano stati raggiunti, riconosciuti e sottoscritti gli accordi di cui alla scrittura di riconoscimento di debito più volte citata, gli stessi accordi devono ritenersi superati dai fatti successivi documentati in atti: a) disdetta anticipata del contratto di locazione da parte del conduttore (nessuna menzione di risoluzione anticipata rispetto ai pretesi accordi stipulati nell'ottobre 2019); b) rilascio dell'immobile con esplicita dichiarazione delle parti di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra con riferimento al rapporto contrattuale anticipatamente risolto. Si noti che con mail del 23 giugno 2020, un mese prima della restituzione Org_1 CP_1 Pt_1dell' il sig. comunica alla sig.ra di aver eseguito il bonifico “tombale” di quanto dovuto in relazione al contratto risolto;
anche tale pagamento è incompatibile con la persistenza di un ingente pag. 6/8 credito vantato dal conduttore fin dal 2019, seppure sottoposto a condizione del rilascio anticipato dell'immobile, credito azionato in via monitoria ben tre anni dopo l'asserito avveramento della condizione. CP_1È evidente che la dichiarazione resa dal con la sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile in data 22 luglio 2020 è incompatibile con la pretesa dello stesso di far valere un presunto credito, riferibile allo stesso rapporto, risalente ad un anno prima. L'ultima dichiarazione in ordine temporale supera ed annulla la prima incompatibile. L'indennità di avviamento per la perdita dell'avviamento commerciale spetta al conduttore in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale per cause imputabili al locatore, nei termini di cui all'art. 34 della legge 392 del 1978. Nel caso di specie, la risoluzione anticipata del contratto di locazione è la conseguenza della disdetta comunicata dal conduttore con mail del 2 aprile 2020; le motivazioni di tale disdetta non sono in alcun modo riferibili alla locatrice ma precisamente individuate dal conduttore stesso nelle conseguenze, sul piano commerciale, della grave crisi pandemica e delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid 19. La giurisprudenza di merito che si è formata con riferimento agli effetti dell'emergenza sanitaria sui contratti di locazione commerciale, da un lato ha riconosciuto la possibile sussistenza di cause di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo al conduttore tali da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., dall'altro ha subordinato la pronuncia di risoluzione alla prova dello squilibrio tra le prestazioni corrispettive determinato da un evento imprevedibile e straordinario come la pandemia da Covid 19, tale da rendere non tollerabile la prosecuzione del rapporto, soprattutto considerato il carattere straordinario ma temporaneo dell'emergenza non incompatibile con la conservazione del contratto (Trib. Rimini 18 giugno 2020). Il conduttore CP_1 si è limitato ad addurre quale motivazione della disdetta anticipata del contratto di locazione l'emergenza sanitaria senza in alcun modo precisare la misura dell'eventuale sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto. Ne consegue che non può essere riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto per sopravvenuta onerosità né la conseguente indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 legge 392 del 1978. Tale diritto, infatti, non consegue automaticamente alla risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale ma è esplicitamente escluso in tutti i casi di cessazione del rapporto di locazione dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore ( Cass. Sentenza n. 2231 del 27/02/1995): “Nelle locazioni ad uso diverso
pag. 7/8 da quello abitativo, l'indennità per perdita dell'avviamento non è dovuta in caso di recesso del conduttore, o per sua iniziativa oppure in adesione ad un patto di risoluzione…” ( Cass. Ordinanza n. 20892 del 30/06/2022). Per quanto esposto, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra Pt_1 va accolta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per carenza di prova della pretesa creditoria azionata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, distratte in favore del procuratore antistatario come da tempestiva richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi assorbita e/o rigettata:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna parte opposta alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in € 379,50 per anticipazioni ed € 5.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il 19 marzo 2024.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lorella Fregnani
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
R.G. 5288/2023
La Tribunale di Bologna, SECONDA SEZIONE, in persona del Giudice
Onorario Dott.ssa Lorella Fregnani, ad esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo tra
Parte_1 C.F._1(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. TINARELLI MARIA GRAZIA opponente e
CP_1 C.F._2 Pt_2(C.F. ),
[...] Controparte_2, , assistiti e difesi dall'Avv. LORENZO LUCA opposti
CONCLUSIONI
Parte opponente:“Piaccia al Giudice del Tribunale Civile di Bologna, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, dichiarare nullo,
o annullare, revocare, ovvero dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 406/2023 emesso dal Tribunale Civile di
Bologna in data 25.1.2023, nel giudizio R.G. N. 13119/2022. Con ristoro delle spese del presente giudizio e condanna delle controparti ex art. 96 ,
3° comma c.p.c.”
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria, in forza delle argomentazioni e deduzioni sopra esposte, 1. IN VIA PRELIMINARE: a) Per le motivazioni esposte in narrativa, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione in corso di causa del Decreto Ingiuntivo n. 406/2023 del
25.1.2023, reso a seguito di Ricorso iscritto al numero di RG 13119/2022 e notificato a mezzo posta il 6 marzo 2023. 2. IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: a) Confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare integralmente Decreto
Ingiuntivo n. 406/2023 del 25.1.2023, reso a seguito di Ricorso iscritto al numero di RG 13119/2022 e notificato a mezzo posta il 6 marzo 2023. b)
Rigettare le domande tutte svolte dall'opponente, poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. c) Per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute, come da
Decreto Ingiuntivo n. 406/2023 del 25.1.2023, reso a seguito di Ricorso iscritto al numero di RG 13119/2022, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. d) Condannare l'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite manifestamente temeraria, al pagamento quantomeno della somma di €
10.000,00= ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. e) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, nonchè del procedimento monitorio, spese generali, IVA
pag. 2/8 e CAP come per legge, oltre al rimborso del C.U. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1La sig.ra come in atti rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 406/23 emesso dal Tribunale CP_1 Parte_2di Bologna su istanza di e (quest'ultimo anche in Controparte_2qualità di titolare della ditta individuale , con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma complessiva di € 124.279,72, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, spese e competenze della procedura monitoria;
il tutto a fronte di scrittura privata di riconoscimento di debito del 10/10/2019. L'opponente contesta la ricostruzione del rapporto contrattuale e dei fatti come esposti nel ricorso monitorio ed in particolare disconosce formalmente il contenuto della scrittura privata di riconoscimento di debito ipotizzando che la stessa scrittura (doc. 7 del fascicolo monitorio) sia il frutto della materiale sovrapposizione del presunto riconoscimento di debito ad altra scrittura successiva datata 22 luglio 2020 e denominata
“verbale di riconsegna immobile”, pure sottoscritto dalle odierne parti in causa (doc. 5 di parte opponente). Pt_1La sig.ra afferma che il rilascio dell'immobile locato da parte dei CP_1conduttori sarebbe avvenuto nel luglio del 2020 a seguito di disdetta anticipata del contratto di locazione commerciale 1/9/2012 comunicata dal conduttore con mail del 1/4/2020 e motivata dalla grave emergenza sanitaria da Covid 19 (doc. 13 del fascicolo di parte opponente). La disdetta anticipata da parte del conduttore escluderebbe l'obbligo di corresponsione dell'indennità di avviamento e di qualsiasi somma a titolo di risarcimento danni. L'opponente, per tutto quanto dedotto in ricorso introduttivo e confermato in sede di conclusioni, chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la CP_1condanna dei signori ex art. 96, terzo comma, c.p.c. nonché alla refusione delle spese di lite. CP_1 Parte_2e (quest'ultimo anche in qualità di titolare della Controparte_2ditta individuale , come in atti rappresentati e difesi, si sono tempestivamente costituiti in giudizio per chiedere il rigetto dell'opposizione ritenuta infondata in fatto e in diritto. I comparenti ripropongono la ricostruzione dei fatti come esposta nel ricorso monitorio e ribadiscono che la risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale relativo all'immobile sito in Bologna Via Belvedere pag. 3/8 13/c sarebbe stato concordato con la locatrice la quale da tempo sollecitava la liberazione dell'immobile divento particolarmente appetibile dal punto di vista commerciale stante la sua ubicazione;
proprio in ragione di tali esigenze della parte locatrice quest'ultima si sarebbe determinata a riconoscere alla parte conduttrice a fronte del rilascio anticipato dell'immobile, oltre all'indennità di avviamento commerciale, il rimborso delle spese sostenute per migliorie realizzate nel locale condotto in locazione ed una somma pari ad € 100.000,00 a titolo di risarcimento danni e mancato guadagno;
somma da corrispondersi entro 24 mesi dal rilascio come concordato nella scrittura privata di riconoscimento di debito del 10/10/2019. L'immobile sarebbe stato effettivamente rilasciato il 22/7/2020 come da “verbale di consegna immobile” sottoscritto in pari data. La causa è stata istruita attraverso l''interrogatorio libero delle parti (sentite all'udienza del 31/10/23 e l'assunzione di prove testimoniali (verbale di udienza 28/11/23, oltre che con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Tra le parti in causa era in essere un contratto di locazione uso commerciale relativo ad unità immobiliare sito in Bologna Via Belvedere 13 in dal 1/9/2012 con scadenza naturale 31/8/2024. Dalla documentazione in atti (corrispondenza mail prodotta dalla difesa di parte opposta) si evince che a partire più o meo dal 2016 intervengono trattative per il rilascio anticipato CP_1dell'immobile da parte dei signori a fronte della corresponsione di somme di denaro;
trattative che intercorrono tra i conduttori e un soggetto terzo -si dice interessato alla nuova locazione- ma alle quali, almeno Pt_1apparentemente, la sig.ra è estranea. Sempre in base alla documentazione in atti non contestata dalle parti, CP_1assume rilievo la mail 2 aprile 2020 inviata da alla sig.ra Parte_1 con la quale il conduttore comunica disdetta anticipata dal contratto di locazione per l'immobile di Via Belvedere 13 motivando tale decisione con riferimento alle conseguenze della pandemia da Covid 19; con la stessa missiva il conduttore si impegna a liberare quanto prima l'immobile, riconosce di essere moroso nel pagamento di canoni scaduti e si impegna a versare € 100,00 mensili compensando in tal modo il maggior debito accumulato con pretese di restituzione di spese affrontate nel corso del rapporto per migliorie apportate all'immobile. Con successiva mail del 23 giugno 2020 lo stesso conduttore, oltre a confermare la consegna dell'immobile entro il 31 luglio 2020, invia alla locatrice copia di bonifico
“a saldo tombale del contratto di locazione”, ringraziando la destinataria locatrice dell'abbuono del canone per i mesi da aprile a luglio 2020.
pag. 4/8 Coerentemente con il contenuto della documentazione sopra richiamata, in CP_1 Parte_1data 22 luglio 2020 i signori e sottoscrivono il verbale di riconsegna immobile (doc. 5 del fascicolo di parte opponente) dandosi reciprocamente atto “di non aver più nulla a pretendere per il rapporto che è cessato lo scorso 31 marzo 2020”. Dopo quasi tre anni dalla cessazione del rapporto -con reciproca presa CP_1d'atto di cui sopra, i signori agiscono in via monitoria facendo valere il credito di cui alla scrittura di riconoscimento di debito apparentemente sottoscritta in data 10/10/2019 -doc. 7 del fascicolo di parte opposta- ed oggetto di disconoscimento in questa sede. Parte_1La sig.ra sentita all'udienza del 31/10/23, ha precisato che il disconoscimento formalizzato già in sede di atto introduttivo non ha ad oggetto la sottoscrizione posta in calce al predetto documento (esibito in originale) bensì il contenuto del documento stesso ed in particolare l'abusivo riempimento di foglio in bianco contenente le sottoscrizioni delle parti. Secondo la prospettazione difensiva dell'opponente, il documento 7 scrittura di riconoscimento di debito sarebbe stato materialmente sovrapposto al doc. 5 verbale di riconsegna immobile contenente in calce le sottoscrizioni non disconosciute;
il predetto doc. 5, infatti, contiene 14 righe scritte, comprensive di titolo e spaziature, a partire dal bordo superiore del figlio A4 cui fa seguito un ampio spazio bianco fino alle ultime due righe che contengono le sottoscrizioni al limite del bordo inferiore dello stesso foglio. A fronte del disconoscimento del contenuto dei pretesi accordi formalizzati in tale scrittura, parte opposta ha chiesto di provare a mezzo testimoni sia il contenuto degli accordi che la sottoscrizione del documento. I testimoni sentiti all'udienza del 28/11/23 hanno affermato di essere stati presenti nel negozio di Via Belvedere, in orario mattutino, quando la sig.ra Pt_1 avrebbe sottoscritto il riconoscimento di debito. In particolare la
Testimone_1 CP_1sig.ra moglie di , ha riferito di essere stata a conoscenza del contenuto della scrittura (cita l'importo riconosciuto Pt_1dalla per essergli stato riferito in precedenza dal marito;
il sig. Testimone_2 CP_1 amico di , ha riferito di essere Pt_1stato presente quando la sig.ra ha sottoscritto il “documento di accordo per la riconsegna anticipata del locale;
il contenuto dell'accordo Testimone_3mi era stato in precedenza riferito dal sig. il quale era euforico per il fatto che la trattativa si concludeva;
mi pare di ricordare che l'accordo prevedesse il rilascio del locale un paio d'anni dopo la sottoscrizione;
eravamo nel negozio in P.zza Erbe ed era di mattina”; e pag. 5/8 Pt_1ancora: “Ricordo che la sig.ra ha firmato diversi fogli, ma sono passati diversi anni e non posso essere più preciso”. Nessuno dei testi ha avuto conoscenza diretta delle trattive per il rilascio anticipato dell'immobile né del contenuto delle stesse. L'esame dell'istruttoria orale e documentale porta alle seguenti conclusioni logiche:
-le trattative per la risoluzione anticipata del contratto di locazione in essere tra le odierne parti in causa, con l'aspettativa di un congruo compenso in favore del conduttore, sono state condotte prima del 2019 tra i CP_1 e soggetto terzo il quale non ha assunto impegni per conto della locatrice
Pt_1
-nel 2020 il contratto di locazione si scioglie anticipatamente per disdetta formalizzata da parte conduttrice: si veda la mail del 1/4/2020 - comunicazione di disdetta anticipata motivata- e la successiva mail del 23/6/2020 con la quale il conduttore comunica di aver effettuato il bonifico
“tombale” di quanto dovuto in relazione al contratto di locazione definito anticipatamente (entrambi documenti non contestati);
-in virtù dei predetti accordi le parti sottoscrivono in data 22 luglio 2020 il
“Verbale di Riconsegna Immobile” (doc. 5 del fascicolo di parte opponente”, dandosi reciprocamente atto “di non aver più nulla a pretendere per il rapporto che è cessato lo scorso 31 marzo 2020”; anche questo documento, sia per quanto riguarda il contenuto che la sottoscrizione non è stato contestato. La scrittura di riconoscimento di debito, che porta la data del 10 ottobre 2019, si pone in contrasto sia quanto al contenuto che alla successione temporale con i fatti come sopra esposti e non contestati. Ammesso, ma la circostanza non è stata pienamente ed inconfutabilmente provata, che tra le parti siano stati raggiunti, riconosciuti e sottoscritti gli accordi di cui alla scrittura di riconoscimento di debito più volte citata, gli stessi accordi devono ritenersi superati dai fatti successivi documentati in atti: a) disdetta anticipata del contratto di locazione da parte del conduttore (nessuna menzione di risoluzione anticipata rispetto ai pretesi accordi stipulati nell'ottobre 2019); b) rilascio dell'immobile con esplicita dichiarazione delle parti di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra con riferimento al rapporto contrattuale anticipatamente risolto. Si noti che con mail del 23 giugno 2020, un mese prima della restituzione Org_1 CP_1 Pt_1dell' il sig. comunica alla sig.ra di aver eseguito il bonifico “tombale” di quanto dovuto in relazione al contratto risolto;
anche tale pagamento è incompatibile con la persistenza di un ingente pag. 6/8 credito vantato dal conduttore fin dal 2019, seppure sottoposto a condizione del rilascio anticipato dell'immobile, credito azionato in via monitoria ben tre anni dopo l'asserito avveramento della condizione. CP_1È evidente che la dichiarazione resa dal con la sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile in data 22 luglio 2020 è incompatibile con la pretesa dello stesso di far valere un presunto credito, riferibile allo stesso rapporto, risalente ad un anno prima. L'ultima dichiarazione in ordine temporale supera ed annulla la prima incompatibile. L'indennità di avviamento per la perdita dell'avviamento commerciale spetta al conduttore in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale per cause imputabili al locatore, nei termini di cui all'art. 34 della legge 392 del 1978. Nel caso di specie, la risoluzione anticipata del contratto di locazione è la conseguenza della disdetta comunicata dal conduttore con mail del 2 aprile 2020; le motivazioni di tale disdetta non sono in alcun modo riferibili alla locatrice ma precisamente individuate dal conduttore stesso nelle conseguenze, sul piano commerciale, della grave crisi pandemica e delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid 19. La giurisprudenza di merito che si è formata con riferimento agli effetti dell'emergenza sanitaria sui contratti di locazione commerciale, da un lato ha riconosciuto la possibile sussistenza di cause di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione in capo al conduttore tali da determinare la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., dall'altro ha subordinato la pronuncia di risoluzione alla prova dello squilibrio tra le prestazioni corrispettive determinato da un evento imprevedibile e straordinario come la pandemia da Covid 19, tale da rendere non tollerabile la prosecuzione del rapporto, soprattutto considerato il carattere straordinario ma temporaneo dell'emergenza non incompatibile con la conservazione del contratto (Trib. Rimini 18 giugno 2020). Il conduttore CP_1 si è limitato ad addurre quale motivazione della disdetta anticipata del contratto di locazione l'emergenza sanitaria senza in alcun modo precisare la misura dell'eventuale sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto. Ne consegue che non può essere riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto per sopravvenuta onerosità né la conseguente indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 legge 392 del 1978. Tale diritto, infatti, non consegue automaticamente alla risoluzione anticipata del contratto di locazione commerciale ma è esplicitamente escluso in tutti i casi di cessazione del rapporto di locazione dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore ( Cass. Sentenza n. 2231 del 27/02/1995): “Nelle locazioni ad uso diverso
pag. 7/8 da quello abitativo, l'indennità per perdita dell'avviamento non è dovuta in caso di recesso del conduttore, o per sua iniziativa oppure in adesione ad un patto di risoluzione…” ( Cass. Ordinanza n. 20892 del 30/06/2022). Per quanto esposto, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra Pt_1 va accolta e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per carenza di prova della pretesa creditoria azionata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, distratte in favore del procuratore antistatario come da tempestiva richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi assorbita e/o rigettata:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna parte opposta alla refusione in favore dell'opponente delle spese di lite che liquida in € 379,50 per anticipazioni ed € 5.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il 19 marzo 2024.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lorella Fregnani
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