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Sentenza 18 settembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore è stato investito di una controversia avente ad oggetto l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di permuta, ai sensi dell'art. 2932 c.c., originato da una scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 12 luglio 2012. La parte attrice, una società, ha richiesto il trasferimento coattivo della proprietà dei beni immobili oggetto del preliminare, sollevando altresì in corso di causa domande subordinate. I convenuti, costituitisi in giudizio, si sono opposti alle pretese attoree, formulando a loro volta una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della parte attrice e il risarcimento dei danni asseritamente subiti. In via preliminare, il giudice ha rilevato la tardività, e dunque l'inammissibilità, di alcune domande nuove introdotte dalla parte attrice solo nella comparsa conclusionale. La controversia si è focalizzata sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., con particolare riguardo alla regolarità urbanistica e catastale degli immobili, nonché alla sufficiente determinatezza dell'oggetto contrattuale richiesta dalla forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c.

Il giudice ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., rilevando l'assenza delle condizioni dell'azione previste dalla legge. In primo luogo, ha riscontrato la mancanza della dichiarazione sugli estremi dei titoli abilitativi e della dichiarazione di coerenza catastale ex art. 29, comma 1-bis, della L. n. 52/1985, elementi indefettibili per la validità del trasferimento che non erano stati prodotti né nel preliminare né nel corso del giudizio. In secondo luogo, il magistrato ha accertato un insuperabile difetto di specificità dell'oggetto contrattuale nella scrittura privata del 2012, la quale, pur essendo soggetta all'obbligo di forma scritta, non conteneva riferimenti certi come atti di provenienza, confini o planimetrie allegate, rendendo impossibile l'identificazione certa dei beni senza il ricorso a elementi esterni inammissibili, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sulla determinatezza dell'oggetto. Il giudice ha altresì dichiarato inammissibile la domanda subordinata di ripetizione delle somme, non essendo stata proposta alcuna formale istanza di risoluzione contrattuale. La domanda riconvenzionale dei convenuti è stata respinta per infondatezza, non avendo gli stessi fornito prova del preteso inadempimento della controparte né del danno subito. Conseguentemente, il Tribunale ha disposto la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e, data la reciproca soccombenza, ha integralmente compensato le spese di lite tra le parti.

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 2735
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 2735
Data del deposito : 18 settembre 2025

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