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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9624 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 18/09/2025 e vertente
TRA
(C.F. e P.Iva ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. SIMONELLI ALFONSINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in SANT'ANGELO D'ALIFE Via Molinello n. 15, giusta procura in atti;
Attore/Opponente
E
C.F. e P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del l.r.p.t.
Rappresentata e difesa dall'Avv. VERRECCHIA PAOLO MARIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via PAOLO GIOVIO, nr. 14 , per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
CONCLUSIONI All'udienza del 18/09/2025 le Parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle Parti ed i verbali di causa, per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art.132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69).
Premessa
La ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 22209/2022 (R.G. 67832/2022)
[...] emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale il 22.12.2022, con il quale è stata condannata a pagare l'importo di € 15.747,48 (oltre interessi e spese di procedura) quale credito derivante dal contratto di fornitura, avente ad oggetto la somministrazione di
“Prodotti e Servizi con pagamento dilazionato dei relativi corrispettivi”, sottoscritto tra la e la il 15.11.2018, a fronte del quale sono state emesse le Parte_1 Controparte_2 seguenti fatture:
1) n. 1369518422 del 31/01/2020 per € 3.215,19, con scadenza 20/02/2020;
2) n. 1369553803 del 18/02/2020, per € 8.620,65, con scadenza 09/03/2020;
3) n. 1369592786 del 29/02/2020, per € 2.174,79, con scadenza 20/03/2020;
4) n. 2789001958 del 29/02/2020, per € 61,00, con scadenza 20/03/2020;
5) n. 1369626264 del 17/03/2020, per € 1.658,75, con scadenza 06/04/2020;
6) n. 2789002649 del 30/04/2020, per € 17,10, con scadenza 20/05/2020.
L'opponente ha, preliminarmente, dedotto: i) l'incompetenza territoriale;
ii) la nullità del ricorso;
iii) l'omessa prova del credito;
iv) la carenza di legittimazione attiva della
Controparte_1
Pur confermando la sussistenza del contratto di somministrazione, attraverso l'adesione al c.d. con relativo rilascio delle carte carburanti e la fruizione di altri servizi, Pt_2 relativamente ai nr. 10 veicoli alla stessa intestati (per come analiticamente descritti nell'All.
4 Fascicolo Opposta), ha dedotto l'inesistenza del credito azionato per mancata prova P dell'esatto quantitativo di merci e servizi resi dalla (originaria parte del contratto di somministrazione). Ha, ulteriormente dedotto di aver sporto denuncia-querela, il 24.02.2020 per la sottrazione della carta nr. 7113091-713 e in uso al veicolo targato CG335NS, contestando, quindi, la debenza dei relativi importi fatturati.
Concessa la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma non contestata di € 3.911,64, fissata la comparizione delle Parti per esperire il tentativo di conciliazione -a cui Parte opponente non ha presenziato-, all'udienza del 3 aprile 2025, la causa meramente documentale e matura per la decisione, è stata rinviata al 18.09.2025, celebrata in modalità cartolare, in cui è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Così brevemente riassunta in fatto e passando alla decisione, ritiene questo giudice che l'opposizione proposta debba essere integralmente rigettata nei termini e per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma, in forza dell'art. 14 del Contratto di Adesione alla nonché la sussistenza della Pt_2 legittimazione attiva all'odierna opposta, ciò in forza della documentata comunicazione della cessione dei crediti -derivanti dal contratto de quo- dall'originaria creditrice (IP Petroli S.p.a.) in favore della All. 3 Fascicolo Opposta). Controparte_3
Ora, giova ricordare che, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non
è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero persistenza, dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo. Va ulteriormente ricordato che, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Occorre evidenziare che la fattura, idonea alla emissione del decreto ingiuntivo ex art. 634
c.p.c., seppure di per sé sola non costituisca sufficiente prova del credito per la sua provenienza unilaterale, impone tuttavia uno specifico onere di contestazione di quanto in essa analiticamente riportato ex art. 115, 2° comma c.p.c., pertanto, nel caso in questione, a fronte della documentata esistenza del rapporto contrattuale, non viene specificamente contestata la somministrazione di beni e servizi come richiesti, ritenuto che non è prova del dedotto uso fraudolento della scheda carburante nr. 711309133775000713 e riferita al veicolo tg CG335NS, per il periodo precedente alla data del 24.02.2020 (si veda presentazione Denuncia-Querela).
Come correttamente evidenziato dall'opposta, ai sensi dell'art.
5.2.5 delle CGC di Adesione alla l'utilizzatore è costituito custode e risponde anche dell'uso illegittimo Pt_2 antecedente alla denuncia, ritenuto che, le Parti, hanno espressamente convenuto -art. 5.4.1- che il cliente verrà sollevato da ogni responsabilità a partire dalle ore 24.00 del terzio giorno lavorativo successivo alla comunicazione della denuncia alla P.A.
In più, Parte opposta ha dedotto il regolare invio della “Copia di Cortesia” delle Fatture poste a fondamento del giudizio monitorio, unitamente al “Dettaglio degli Acquisti”, con la descrizione analitica della carta, del mezzo e dei consumi;
ha, altresì, documentato che, tra i servizi accessori in uso all'opponente, vi fosse la possibilità di bloccare le carte, di visualizzare le transazioni e di analizzare i consumi “da remoto”, ancor prima dell'emissione della fattura.
Parte opponente, al contrario si è limitata ad una generica contestazione degli importi azionati, non provando, né chiedendo di provare, un malfunzionamento dei servizi o la sussistenza di cause limitative alla possibilità di effettuare tali verifiche, o dimostrando di aver agito diligentemente nella custodia, circoscrivendo le contestazioni ad un presunto uso fraudolento della carta nr. 7113091-713 dal 1° al 15 febbraio 2020, come da successiva denuncia del 24.02.2020 (che, come detto, limita la responsabilità a decorrere dalle ore 00.01 del 27.02.2020).
Da quanto sin qui dedotto, pertanto è stato accertato che il credito vantato dall'opposta ammonta all'intero importo di cui al monitorio e pari ad € 15.747,48.
Le spese, seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo, nei valori medi del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 22209/2022 –
R.G. n. 67832/2022, emesso dal Tribunale di Roma il 22.12.2022;
2. condanna la Società ” in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_3
in favore di delle spese di lite nella Controparte_1 misura di € 5.800,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, ex D.M.
147/2022, oltre i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Roma li 15.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni